L’intento è di valorizzare le condizioni delle popolazioni locali
Doc il bergamotto di Reggio Calabria
Norme per la difesa e il miglioramento della produzione
Legge 39 del 25/2/2000
Il Bergamotto (Citrus bergamia - Risso) è coltivato soprattutto
nella provincia di Reggio Calabria ed è conosciuto per l'essenza impiegata
nella produzione industriale dell'acqua di colonia e di altri profumi. La legge
39 del 2000 riconosce la denominazione di origine controllata "bergamotto
di Reggio Calabria olio essenziale" e ne disciplina la difesa ed il
miglioramento della filiera, al fine di: tutelare l'ambiente e migliorare il
paesaggio dell'area di produzione ; valorizzare le funzioni produttive e
gestionali della coltura e delle attività connesse; migliorare le condizioni di
vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.
Legge del 25 Febbraio 2000, n. 39
Norme per la tutela del bergamotto e
dei suoi derivati
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000
Articolo 1.
1. É riconosciuta la denominazione di origine controllata
"bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale". Il relativo
disciplinare di produzione é approvato con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di
cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria
olio essenziale" é riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validità il
giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine
protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992[1], e sostituisce a tutti gli effetti la
stessa denominazione di origine di cui al comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e
adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria
della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.
Articolo 2.
1. L'attività di vigilanza per l'applicazione delle
disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 é
svolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali che a tale fine può
conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o
privati che rispondono ai requisiti richiesti in materia ai sensi delle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie ed in particolare di quelle di cui
all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.
2. Il soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 può utilizzare
un proprio contrassegno sul prodotto confezionato, la cui tipologia é approvata
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per contraddistinguere
l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del
prodotto stesso.
Articolo 3.
1. La presente legge disciplina la difesa ed il
miglioramento della filiera del bergamotto al fine di:
a) tutelare
l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del bergamotto;
b) valorizzare le funzioni produttive
e gestionali della coltura del bergamotto e delle attività connesse e
conseguenti;
c) migliorare le condizioni di vita
economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.
2. Lo Stato persegue le finalità di cui al comma 1 nel
quadro degli indirizzi e degli interventi stabiliti in materia dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, avvalendosi dei seguenti organismi,
autorizzati a svolgere le relative azioni:
a) il Consorzio
del bergamotto, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste del 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946;
b) le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
c) la Stazione sperimentale delle essenze
e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale per
l'agrumicoltura di Acireale.
Articolo 4.
1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od
associati e ad altri soggetti che svolgono attività di coltivazione del bergamotto,
nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative comunitarie in materia
di aiuti pubblici a soggetti privati, possono essere erogati contributi
finanziari in relazione alle superfici coltivate ed al quantitativo
effettivamente conferito. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentiti la regione Calabria ed i soggetti di cui all'articolo 3, stabilisce,
con proprio decreto, l'entità del contributo e le procedure per la sua
erogazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi
per l'anno 2000.
Articolo 5.
1. La regione Calabria, d'intesa con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, può promuovere la realizzazione del catasto
delle superfici coltivate a bergamotto, anche al fine di favorirne, attraverso
idonei strumenti, il mantenimento della destinazione.
Articolo 6.
1. Il Consorzio del bergamotto, i comuni ricadenti nelle
aree di cui all'articolo 5 e gli operatori agricoli singoli ed associati le cui
aziende ricadono nelle medesime aree possono presentare alla regione Calabria
piani organici relativi alla realizzazione di interventi relativi:
a) all'espansione
della coltura, nell'ambito delle aree vocate, in sostituzione di altre specie
agrumicole, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride
carbonica presente nell'atmosfera e al miglioramento delle condizioni
climatiche ed ambientali;
b) al reinnesto, al reinnesto con
diradamento e al diradamento semplice;
c) allo sviluppo dell'attività
vivaistica e della meccanizzazione aziendale;
d) alla realizzazione di fabbricati
rurali;
e) alla realizzazione di opere
infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei
costi di produzione e la ripresa della coltura;
f) alla realizzazione di impianti di
lavorazione e commercializzazione;
g) alla realizzazione di studi e
ricerche ed allo svolgimento di attività di assistenza tecnica;
h) alla realizzazione di attività
promozionale nel settore commerciale.
2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 possono
essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per
cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a concorrenza del limite di spesa
complessivo di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e lire 3 miliardi per ciascuno
degli anni dal 2001 al 2004.
3. I comuni nel cui territorio sono comprese strade a servizio di aziende a
prevalente indirizzo bergamotticolo possono presentare alla regione Calabria
progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali, predisponendo
soluzioni volte a facilitare l'accesso alle aziende e a favorire la
meccanizzazione delle colture, nonché l'elettrificazione delle zone interessate
alla coltura. Il finanziamento dei piani é erogato per stralci, con precedenza
per quelli riguardanti le aree che presentano maggiori esigenze di recupero e
una più alta intensità colturale, e fino a concorrenza del limite di spesa
complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni dal 2001 al 2004.
Articolo 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
pari a lire 12 miliardi per l'anno 2000 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni dal 2001 al 2004, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per le politiche agricole.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 8.
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n.
713, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 del decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 126, sulle etichette commerciali dei prodotti di profumeria
deve sempre essere riportata la percentuale di essenza naturale o sintetica di
bergamotto eventualmente presente.
2. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al comma 1 é punito con la
sanzione amministrativa di cui al comma 15 del citato articolo 8 della legge n.
713 del 1986.
Articolo 9.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NOTE:
[1] Il
regolamento 20 luglio 1993, n.2081 modifica il regolamento CEE 2052/88 relativo
alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della banca europea per gli
investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti.