Incentivata la ricerca e i giovani progettisti
Solo belle architetture
Dichiarazione e riconoscimento del
valore artistico
Disegno di legge Cdm
(25.7.2003)
Una legge per
promuovere la bella architettura; con questo si
intende un armonico inserimento nell’ambiente circostante e una funzionalità
sociale e formale. Gli obiettivi sono dunque una incentivazione
della qualità del progetto con particolare valore artistico, la promozione
della formazione e della ricerca e la
conservazione e la valorizzazione dell’esistente. Saranno banditi dei concorsi,
saranno favorite la partecipazione di giovani progettisti, verrà
istituito un fondo per il finanziamento. Il ministero dei beni culturali provvederà a dichiarare le opere architettoniche
contemporanee di particolare valore
artistico e verrà promossa la cultura del patrimonio artistico contemporaneo.
Sarà istituita una Fondazione in accordo col Ministero delle Infrastrutture e
trasporti e il Ministero dei beni e attività culturali per la qualità
architettonica dell’ambiente costruito.
Disegno di
legge recante
"Legge-quadro sulla qualità architettonica"
Articolo 1
(Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, la Repubblica promuove e tutela la qualità dell’ideazione e della
realizzazione architettonica e urbanistica, cui riconosce particolare rilevanza
pubblica, anche ai fini della salvaguardia del
paesaggio, nonché del miglioramento della qualità della vita.
2. Per qualità architettonica e urbanistica
si intende l’esito di un coerente sviluppo progettuale
che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a
base della ideazione e della realizzazione dell’opera e che garantisca il suo
armonico inserimento nell’ambiente circostante.
Articolo 2
(Linee di intervento)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1,
le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito delle rispettive
competenze, perseguono in particolare i seguenti obiettivi:
a) l’incentivazione della qualità del
progetto e dell'opera architettonica, anche con riferimento agli interventi di
riqualificazione paesaggistico-ambientale;
b) l’ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
c) l’individuazione delle opere di architettura contemporanea di particolare valore
artistico;
d) la promozione dell'alta
formazione e della ricerca;
e) la conservazione, la gestione e la
valorizzazione degli archivi di architettura e di
urbanistica contemporanei.
Articolo 3
(Incentivazione
della qualità del progetto)
1. Le Amministrazioni Pubbliche favoriscono
il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per
gli interventi nuovi e di recupero.
2. Le Amministrazioni Pubbliche favoriscono
la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee
o di progettazione, anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a
loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti
meritevoli che non risultino vincitori.
3. Presso il Ministero per i beni e le
attività culturali è istituito un Fondo per il
finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di
progettazione e per l'attività di progettazione delle opere di rilevante
interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate
in aree di interesse storico- artistico o paesaggistico - ambientale.
4. Possono fruire del finanziamento di cui
al comma 3, i soggetti pubblici e privati che, non essendovi tenuti, ricorrono
a concorso di idee o di progettazione per la
realizzazione delle opere.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione dei
finanziamenti a valere sul Fondo di cui al comma 3, anche al fine di garantirne
una ripartizione equilibrata sul territorio nazionale.
Articolo 4
(Ideazione
e progettazione di opere architettoniche)
1. Per l’ideazione e la progettazione delle
opere di propria competenza, il Ministero per i beni e le attività culturali ed
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricorrono al concorso di idee o di progettazione.
2. I Ministeri suddetti possono provvedere
altresì all’ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse
architettonico. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure restano a carico
delle Amministrazioni richiedenti, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma
4
Articolo 5
(Opere di architettura contemporanea di particolare valore
artistico)
1. Il Ministero per i beni e le attività
culturali, d’ufficio o su proposta della Regione,
della Provincia o del Comune, provvede, a dichiarare il particolare valore
artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti previsti
dall'articolo 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
2. La dichiarazione di particolare valore
artistico è comunicata all'autore, al proprietario, possessore o detentore
dell'opera ed è comunicata al Comune nel cui territorio l’opera è ubicata.
3. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le modificazioni
dell’opera dichiarata ai sensi del comma 1, sono comunicate al Ministero per la
verifica della permanenza del particolare valore artistico. In caso di esito negativo, la dichiarazione viene revocata.
Articolo 6
(Riconoscimenti
ai progetti ed alle opere di qualità architettonica o urbanistica)
1. Possono essere conferiti riconoscimenti
ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato,
ideato o realizzato progetti ed opere di rilevante interesse architettonico o
urbanistico, opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi
dell’art.5, o comunque ad iniziative di rilevante
qualità architettonica o urbanistica.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono determinate le modalità di
attuazione del presente articolo, con particolare riguardo ai criteri di
ammissione e di valutazione dei progetti e delle opere, di nomina della
commissione a ciò preposta e di assegnazione dei riconoscimenti. Nella fase di ammissione dei progetti e delle opere sono comunque
sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali nei cui territori si
collocano i progetti e le opere candidati al riconoscimento.
Articolo 7
(Contributi
economici alle opere di architettura contemporanea)
1. Il contributo in conto interessi di cui
all’articolo 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è concesso
anche per i lavori di restauro delle opere architettoniche che siano state dichiarate a norma dell'articolo 5 e realizzate da
almeno dieci anni.
2. La revoca della
dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 3, comporta la restituzione del
contributo di cui al comma 1.
Articolo 8
(Pubblicità
delle opere di architettura contemporanea)
1. Gli edifici di nuova realizzazione,
ovvero che a seguito di interventi di
ristrutturazione, siano stati dichiarati ai sensi dell’articolo 5, riportano
stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblicamente
visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e
dell'esecutore delle opere, nonché della dichiarazione di particolare valore
artistico.
2. Il Ministero per i beni e le attività
culturali cura la predisposizione, l’aggiornamento e
l’accesso del pubblico degli elenchi delle opere dichiarate ai sensi
dell’articolo 6 e dei progetti e delle opere che hanno dato luogo ai
riconoscimenti di cui all’art.6.
Articolo 9
(Promozione dell’alta formazione e della ricerca)
1. Il Ministero per i beni e le attività
culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese
con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca o con le
singole istituzioni universitarie e sentiti gli ordini professionali
competenti, promuovono l’alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla
diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio.
2. Il Ministero per i beni e le attività
culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese
con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, con le
Regioni e con gli Enti locali, sentiti gli Ordini professionali competenti,
favoriscono l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti
scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura
architettonica, urbanistica e del paesaggio.
Articolo
10
(Centro
nazionale di documentazione per l'architettura e l'urbanistica)
1. Il Centro nazionale per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui
all’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, con riferimento al settore
dell’architettura nonché, previa intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al settore dell’urbanistica,
svolge, in particolare, i seguenti compiti, in collaborazione con la Fondazione
di cui all’articolo 12.
a) raccogliere e conservare i materiali
documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e
contemporanea, nonché gli archivi di professionisti
del settore e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;
b) promuovere, d’intesa con le Regioni e in
collaborazione con le università, e gli enti locali, ai fini indicati nella
lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per
l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea;
c) costituire e sviluppare la rete
informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in
collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti
pubblici e privati che operano nel settore;
d) promuovere la
conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante
iniziative culturali.
Articolo
11
(Piano per
la qualità delle costruzioni pubbliche)
1. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce e aggiorna il Piano
per la qualità delle costruzioni pubbliche.
2. Il Piano di cui al comma 1 è redatto con
previsione triennale, individua le linee di intervento
per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge, ed in
particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.
3. Nell’ambito delle
risorse di cui al comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite
annualmente le risorse destinate all’attuazione del Piano di cui al comma 1.
Articolo
12
(Fondazione
per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito)
1. Per il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 2, con esclusione di quella indicata
alla lettera c), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero per i beni e le attività culturali costituiscono una Fondazione per
la qualità architettonica e dell’ambiente costruito.
In particolare la Fondazione:
a.
ricerca e
promuove criteri, metodi e tecniche per l’ideazione e la realizzazione di
progetti di opere pubbliche e di infrastrutture di elevati standard
qualitativi;
b.
formula
proposte ai Ministri competenti per l’elaborazione del piano per la qualità
delle costruzioni pubbliche;
c.
formula
proposte per l’elaborazione dei bandi di concorsi di idee e progettazione;
d.
collabora
con il centro nazionale di documentazione per l’architettura e con tutte le
Amministrazioni e i soggetti interessati per i fini della presente legge.
e.
svolge
attività di consulenza e di supporto ai soggetti partecipanti.
Articolo
13
(Istituzione
e funzionamento della Fondazione)
1. Con regolamento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, sono definiti, fra l’altro, le modalità
di costituzione e di conferimento di beni e attività, gli organi di gestione,
di consulenza e di controllo, nonché i criteri per la partecipazione degli
altri soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle regioni e
agli enti locali.
Articolo
14
(Modifiche
alla legge 22 aprile 1941, n. 633)
1. Al fine di assicurare la tutela
dell’opera dell’architettura, la legge 22 aprile 1941,
n. 633, è così modificata:
a) all’articolo 2,
primo comma, punto 5) dopo la parola "disegni" sono inserite
le seguenti: ", i progetti e";
b) all’articolo 12-ter, primo comma dopo la
parola "industriale" sono inserite le seguenti: "ovvero un progetto dell’architettura";
c) all’articolo 99: sostituire la rubrica
con la seguente "Diritti relativi ai progetti
di lavori dell’architettura e dell’ingegneria" e al primo comma, dopo
la parola "tecnici" sono inserite le parole "nonché
all’autore di opere dell’architettura e dell’ingegneria", dopo la
parola "tecnico" sono inserite le parole: "ovvero
all’autore di disegni, progetti e opere dell’architettura" e dopo le
parole "progetto tecnico" sono aggiunte le parole: "ovvero
il disegno, progetto e opera dell’architettura"; al secondo comma,
dopo la parola "disegno" sono inserite le parole: "ovvero
sopra il progetto e l’opera dell’architettura";
d) dopo l’articolo 99 è aggiunto il
seguente: "99-bis – Gli autori del progetto e dell’opera dell’architettura,
anche nel caso in cui siano create da lavoratore dipendente, pubblico o
privato, hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione
della loro qualifica professionale e del loro contributo all’opera, siano
menzionati sull’opera nonché sulle pubblicazioni e riproduzioni della stessa".
Articolo
15
(Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109))
1. La legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
così modificata:
a) all’articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole "preventivamente
accertati," aggiungere le seguenti "del
documento preliminare";
2) al comma 4, dopo le parole "caratteristiche
delle opere" sono aggiunte le seguenti "e delle soluzioni
architettoniche anche di dettaglio,";
3) al comma 5 è soppressa la parola "eventuali"
e dopo la parola "costruttivi" è aggiunta la parola "decorativi";
4) al comma 6, aggiungere in fine il
seguente periodo "In ogni caso, la validazione
dei progetti definitivi ed esecutivi avviene a seguito di verifica in
contraddittorio tra il responsabile del procedimento ed i progettisti dei
precedenti livelli di progettazione";
c) all’articolo 17:
1) al comma 8, dopo la parola "aggiudicazione"
sono aggiunte le seguenti "nonché ai concorsi
di progettazione";
2) al comma 13, dopo le parole "concorso
di idee" sono aggiunte le seguenti ",
dovendo in difetto motivare le ragioni in base alle quali ritengono di
procedere all’affidamento mediante appalto";
3) dopo il comma 13, sono aggiunti i
seguenti commi: "13-bis. Al vincitore del concorso di progettazione, in
difetto dei requisiti previsti dal bando per l’affidamento del progetto
esecutivo, è affidata a trattativa privata la direzione architettonica.";
d) all’articolo 18, comma 1, dopo le parole
"incaricati della redazione" sono inserite le seguenti "dello
studio di fattibilità, del documento preliminare,";
e) all’articolo 21, comma 6, dopo le parole "alle
seguenti" sono sostituite dalle seguenti"a ciascuna delle
seguenti";
f) all’articolo 27, dopo il comma 2-bis è
aggiunto il seguente:
"2-ter. Il direttore dei lavori, ai
sensi del primo comma, può avvalersi di un direttore architettonico, nella
persona del progettista, il quale dà le direttive in merito all’accettazione
dei materiali, descritti nei particolari costruttivi e decorativi di interesse architettonico del progetto esecutivo e delle relative
lavorazioni, nel rispetto del progetto e del contratto. In caso di appalto di più livelli di progettazione, la direzione
architettonica è affidata al soggetto affidatario
della progettazione definitiva".
Articolo
16
(Copertura
finanziaria)
1. All’onere derivante dagli articoli 3, 6,
9 e 10 pari a 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.