Modificate le precedenti norme in base all’esperienza dei primi due anni
del nuovo esame
Il regolamento per le commissioni d’esame
di Stato
E’ compito del Ministero nominare le commissioni
Ministero Pubblica Istruzione decr.
25.1.2001 n.104
E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale
del 7 aprile il nuovo regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di nomina dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato delle scuole superiori. Il regolamento del Ministro della
pubblica istruzione modifica parzialmente le precedenti norme, sulla base dei
riscontri registrati negli esami dei primi due anni di attuazione
del nuovo modello di esame.
Queste disposizioni affidano al Ministero
della pubblica istruzione il compito di nominare le commissioni. Ogni
commissione sarà composta da un presidente esterno
all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e
il restante 50 per cento esterni all'istituto. "Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei
commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a
quattro."
MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 25 gennaio 2001, n. 104
Regolamento
recante le modalità e i termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e
le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425,
recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stata demandata al
Ministero della pubblica istruzione la potestà regolamentare in materia di esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e
agli esami;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è
stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in
particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre
1999, n. 518;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati
negli esami dei primi due anni di attuazione del nuovo
modello di esame, di modificare parzialmente i criteri e le modalità di nomina
e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;
Visto l'articolo 16 della legge 19 novembre 1990,
n. 341;
Visto, inoltre, l'articolo
1, comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'articolo 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, n. 195/2000, espresso nell'adunanza della sezione consultiva
per gli atti normativi del 20 novembre 2000;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400/1988 (nota n. 9960
L.L.P. 1653 del 7 dicembre 2000);
A d
o t t a
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Partecipazione
alle commissioni
La partecipazione ai lavori delle commissioni
degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Art.
2.
Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e
interni
1. Le materie affidate ai commissari esterni
sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, entro il 15 gennaio.
2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di
commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto
della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un
commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene
affidata ad un commissario interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai
commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata
presenza delle materie stesse e tenendo presente l'esigenza di favorire, per
quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Art.
3.
Nomina
e formazione delle commissioni
1. Le commissioni sono nominate dal Ministero
della pubblica istruzione.
2. Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di otto
membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni
all'istituto.
3. Ogni due commissioni
d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni
alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di
ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4. Di norma, i commissari esterni ed interni
sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora
sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di
commissari di cui al comma 2.
Art.
4.
Procedure
generali di nomina
1. I componenti le
commissioni degli esami di Stato sono nominati:
a) secondo le fasi
territoriali di nomina di cui agli articoli 7 e 8;
b) all'interno di ogni
fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
c) in base alle preferenze di cui
all'articolo 10.
2. Per indirizzi particolari di studio si
osservano le modalità e i criteri di nomina indicati
nell'articolo 9.
3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza
delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.
4. I Presidenti e i commissari esterni sono
nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto
dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove
non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale,
si procede alla nomina d'ufficio.
Art.
5.
Criteri
di nomina dei Presidenti
1. I Presidenti delle commissioni sono
nominati in base al seguente ordine di precedenza:
a) capi di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici
dei convitti nazionali e degli educandati femminili;
b) capi di istituto
delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole secondarie superiori;
c) professori universitari di prima e seconda
fascia, anche fuori ruolo;
d) ricercatori universitari e assistenti di
ruolo, ai sensi della legge
14 gennaio 1999, n. 4, e della legge 19 novembre 1990, n. 341 [1], citate nella premessa;
e) capi di istituto,
nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno
dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di
cinque anni scolastici;
f) docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per
capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;
g) docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico
di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
h) docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico
di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria
superiore;
i) docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali di istruzione
secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
l) docenti delle accademie
di belle arti statali con almeno dieci anni di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di
cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:
a) per i capi d'istituto e i docenti,
prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine
scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante;
b) per i professori, i
ricercatori universitari e gli assistenti ordinari, su commissioni d'esame
comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attività svolta.
Art.
6.
Criteri
di nomina dei commissari esterni
1. I commissari esterni sono nominati, in
base al seguente ordine di precedenza:
a) tra i docenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali di istruzione
secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e
nelle classi non terminali;
b) tra i docenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle
classi terminali e nelle classi non terminali;
c) tra i docenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle
classi terminali e nelle classi non terminali;
d) tra i docenti di istituti
statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque
anni scolastici;
e) tra i docenti che, negli ultimi cinque
anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno
scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato
effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria
superiore e siano in possesso di abilitazione
all'insegnamento di materie comprese nelle classi di
concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della
scuola secondaria superiore.
2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo
determinato devono essere in possesso di abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.
3. In caso di necessita',
si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque,
del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai
ruoli.
4. In considerazione della specificità dei
relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti
professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni possono essere
nominati tra esperti del corrispondente settore compresi
in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria,
da istituzioni pubbliche.
5. Nel rispetto dei criteri di precedenza
indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:
a) su commissioni comprendenti indirizzi
dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio
dell'aspirante:
1) per la materia d'insegnamento;
2) per la classe di concorso in cui è
compresa la materia d'insegnamento;
b) su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, per la classe di concorso
relativa alla materia d'insegnamento.
6. Nel caso di indisponibilità,
nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di
concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene effettuata, ove possibile,
per classe di concorso affine, all'interno dell'ordine scolastico cui
appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante.
Art.
7.
Fasi
territoriali di nomina - Presidenti
1. Le nomine dei presidenti sono effettuate
seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
A) per i capi d'istituto d'istruzione
secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti
nazionali e degli educandati femminili:
a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza
espressa;
b) d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata
possibile la nomina sulle preferenze espresse;
B) per le altre categorie
di personale avente titolo alla nomina a presidente, di cui alle lettere b),
c), d), e), f), g), h), i), l) dell'articolo
5;
c) nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, nell'ordine di preferenza
espressa;
C) per tutte le categorie di personale avente
titolo alla nomina a presidente:
d) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, ove non sia stata
possibile la nomina sulle preferenze espresse ne', limitatamente ai capi
d'istituto d'istruzione secondaria superiore, la nomina d'ufficio nella
provincia di dimora o di servizio;
e) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Relativamente alle
fasi di cui al comma 1, lettera b) e d), l'ordine di assegnazione e' quello di
cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale
della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale piu' gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda
necessario procedere alla nomina fuori dalla
provincia, l'assegnazione alle sedi della regione
viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le
province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del
personale direttivo della scuola.
3. Relativamente alla
fase di cui al comma 1, lettera e), l'ordine di assegnazione e' quello di cui
alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del
personale della scuola.
Art.
8.
Fasi
territoriali di nomina - Commissari esterni
1. Le nomine dei commissari esterni sono
effettuate secondo le sottoelencate fasi
territoriali:
a) nel comune di abituale
dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;
b) nei comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza
espressa:
c) d'ufficio, nel comune di
abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere
alla nomina in base alle preferenze espresse nelle precedenti fasi a) e b);
d) d'ufficio, negli altri comuni della
provincia di abituale dimora o di servizio, ove non
sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nel
corso delle fasi precedenti;
e) nei comuni di altra
provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora e di
servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;
f) d'ufficio, nei comuni di
altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale
dimora o di servizio appartiene, ove non sia stato possibile procedere alla
nomina in base alle preferenze espresse;
g) nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Le nomine di cui al primo comma sono
effettuate, altresì, secondo il seguente ordine:
a) alle fasi territoriali di cui alla lettera
a) del primo comma partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo
indeterminato e i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d);
b) alle fasi territoriali di cui alle lettere
b) e c), partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo
indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), e i
docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche, in possesso di abilitazione
all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;
c) alle fasi territoriali di cui alle lettere
d), e), f), g) del primo comma, partecipano, nell'ordine, i docenti con
contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera d), i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine
dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento, i docenti con contratto a tempo determinato
non in possesso di abilitazione all'insegnamento delle
discipline oggetto di esame;
d) alla fase territoriale di cui alla lettera
g) del primo comma, partecipano, oltre alle categorie di docenti indicati nelle
precedenti lettere del presente comma 2, in subordine, i docenti di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera e), tenendo conto delle preferenze
espresse da questi ultimi, prima di procedere alla nomina
d'ufficio.
3. Relativamente alla
fase di cui al comma 1, lettera d), l'ordine di assegnazione è quello di cui
alla tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a partire dal comune
indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio.
4. Relativamente alla
fase di cui al comma 1, lettera f), l'ordine di assegnazione e' quello di cui
alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del
personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o
di servizio e passando successivamente alle altre province della regione di
appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.
5. Relativamente alla
fase di cui al comma 1, lettera g), l'ordine di assegnazione delle nomine
d'ufficio e' quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata
per i trasferimenti del personale della scuola.
Art.
9.
Ordine
di nomina in indirizzi particolari
1. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è in atto l'indirizzo di
"Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal Presidente e
da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle
quali e' in atto la medesima sperimentazione.
2. Le nomine dei Presidenti, nelle
commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di "Progetto di
liceo classico europeo", sono effettuate seguendo le sottoelencate
fasi territoriali:
a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di
preferenza espresso;
b) d'ufficio, ove non sia stato possibile
procedere alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora o servizio;
c) al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di
preferenza espresso;
d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
3. Le nomine dei commissari esterni, nelle
commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti fasi
territoriali:
a) nei comuni di abituale
dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
b) d'ufficio, nei comuni di
abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere
alla nomina in base alle preferenze;
c) nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di
preferenza espresso;
d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;
e) fuori della provincia di
abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;
f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.
4. L'assegnazione degli aspiranti, anziché
nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordinamento
e di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di
nomina elencate nei commi 2 e 3.
5. Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese e spagnola funzionanti
presso istituti statali, con apposito provvedimento saranno date specifiche
indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.
Art.
10.
Preferenze
a parità di condizioni
1. La preferenza nella nomina dei presidenti
e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli
articoli 5 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase
territoriale di nomina, e' determinata dall'anzianità di servizio di ruolo,
compresa, per i capi di istituto, quella maturata
nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. A
parità di tutte le condizioni la preferenza e'
determinata dall'anzianità anagrafica.
Art.
11.
Designazione
dei commissari interni
1. I commissari interni sono designati dai
competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra
i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari
esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati.
Art.
12.
Impedimento
ad espletare l'incarico
1.Non e' consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo,
anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di
istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento a
espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli
studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati
accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. La documentazione comprovante i motivi
dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di
istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi della sede
di servizio e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza
dell'impedimento stesso.
Art.
13.
Preclusioni
alla nomina
1. I presidenti e i commissari esterni non
possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di
servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di
servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e
nelle scuole ove abbiano prestato servizio in commissione d'esame nei due anni
precedenti l'anno in corso.
Art.
14.
Docenti
part-time
1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il
rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono
corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa
retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la
riduzione dell'attività lavorativa.
Art.
15.
Divieti
di nomina
1. Non si da' luogo alla nomina del personale
che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza
o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca
posteriore alla data di inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo
o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale della scuola [2];
c) astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro, ai sensi della