L'istanza si può presentare in tutti gli Uffici
Regionali delle Entrate
Ecco come autotutelarsi dal Fisco
Un rimedio contro le "cartelle
pazze"
Il contribuente che riceve dal Fisco una
cartella di pagamento non dovuta (una c.d. "cartella pazza"), una
comunicazione con i dati errati o al quale venga
respinta ingiustificatamente una richiesta di rimborso oggi può tutelarsi con
una richiesta diretta all'Amministrazione Finanziaria (c.d. istanza di
autotutela), da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto, con
lo scopo di rettificare eventuali errori.
Lo prevede il Decreto Ministeriale n.37 del 1997, ora integrato dalla legge n.212 del 2000 (c.d.
"Statuto del contribuente"). L'istanza può
essere presentata all'Ufficio della Direzione Regionale delle Entrate
competente per zona. Nei casi di errori clamorosi e
facilmente rilevabili l'autotutela può essere esercitata recandosi direttamente
presso uno dei suddetti Uffici con la relativa documentazione o addirittura
telefonicamente attraverso i c.d. "call - center" già operanti in
molte regioni. Negli altri casi è consigliabile redigere l'istanza
secondo lo schema allegato. Naturalmente, l'istanza di
autotutela non impedisce al contribuente di proporre regolare ricorso alla
competente Commissione Tributaria Provinciale nel termine di 60 giorni. Infine,
va ricordato che è nella facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di sospendere
o meno l'esecutività della cartella o dell'avviso, con
la conseguenza che, se il Ministero non risponde nei 60 giorni, il contribuente
può essere obbligato a pagare, salvo poi chiedere il rimborso in caso di
accoglimento della richiesta.
Schema di istanza di autotutela ex D.M.n.37/97 e
L.212/2000 da redigere in carta libera.
ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI……………
OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto
illegittimo ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n.287/92, dell'art.2 quater del
D.L.n.564/94, del D.M.n.37/97 e della L.212/2000.
Il/la sottoscritto/a……..……………………nato/a
a……………………………………..
il…/…/…con domicilio fiscale
in…………………………………….n…………………..
C.F……………………………………………..
PREMESSO
che con atto (avviso, cartella di pagamento)
n…………….del…/…/…notificato/a il …/…/…in relazione all'anno di
imposta……………..codesto Ufficio ha
(barrare la casella)
accertato un imponibile (o un
maggior valore) di L…………………..
chiesto il pagamento di un'imposta
di L………………………
irrogato
sanzioni per L………………………
respinto una richiesta di rimborso
relativa a……………….
(altro)…………………………………………………………
CONSIDERATO CHE
tale provvedimento appare illegittimo per i
seguenti motivi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
a codesto Ufficio di riesaminare il provvedimento
sopra indicato e di procedere al suo annullamento ai sensi di quanto previsto
dall'art.68 del D.P.R.27/3/92 n.587, dall'art.2 quater del D.L.n.564/94, dal
D.M.n.37/97 (lettera circolare n.198/S del 5/8/98 e circolare n.258/E del
4/11/98) e dalla legge n.212/2000.
Allega:
1……………………………………………………….
2……………………………………………………….
3……………………………………………………….
Luogo e data:……………..
Firma:…………………………………..
NOTE:
1) L'Amministrazione
finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla
rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento,
senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di
non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o
dell'imposizione, quali tra l'altro:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di
deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente
negati;
h) errore materiale del contribuente,
facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
2. Non si procede all'annullamento
d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento,
per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole
all'Amministrazione finanziaria.