30.07.2010 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
La consultazione è gratuita
 (Consiglio di Stato 183/2010)
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Ecco come autotutelarsi dal fisco

L'istanza si può presentare in tutti gli Uffici Regionali delle Entrate

Ecco come autotutelarsi dal Fisco

Un rimedio contro le "cartelle pazze"

Il contribuente che riceve dal Fisco una cartella di pagamento non dovuta (una c.d. "cartella pazza"), una comunicazione con i dati errati o al quale venga respinta ingiustificatamente una richiesta di rimborso oggi può tutelarsi con una richiesta diretta all'Amministrazione Finanziaria (c.d. istanza di autotutela), da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto, con lo scopo di rettificare eventuali errori.

Lo prevede il Decreto Ministeriale n.37 del 1997, ora integrato dalla legge n.212 del 2000 (c.d. "Statuto del contribuente"). L'istanza può essere presentata all'Ufficio della Direzione Regionale delle Entrate competente per zona. Nei casi di errori clamorosi e facilmente rilevabili l'autotutela può essere esercitata recandosi direttamente presso uno dei suddetti Uffici con la relativa documentazione o addirittura telefonicamente attraverso i c.d. "call - center" già operanti in molte regioni. Negli altri casi è consigliabile redigere l'istanza secondo lo schema allegato. Naturalmente, l'istanza di autotutela non impedisce al contribuente di proporre regolare ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale nel termine di 60 giorni. Infine, va ricordato che è nella facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di sospendere o meno l'esecutività della cartella o dell'avviso, con la conseguenza che, se il Ministero non risponde nei 60 giorni, il contribuente può essere obbligato a pagare, salvo poi chiedere il rimborso in caso di accoglimento della richiesta.

Schema di istanza di autotutela ex D.M.n.37/97 e L.212/2000 da redigere in carta libera.

ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI……………

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n.287/92, dell'art.2 quater del D.L.n.564/94, del D.M.n.37/97 e della L.212/2000.

Il/la sottoscritto/a……..……………………nato/a a……………………………………..

il…/…/…con domicilio fiscale in…………………………………….n…………………..

C.F……………………………………………..

PREMESSO

che con atto (avviso, cartella di pagamento) n…………….del…/…/…notificato/a il …/…/…in relazione all'anno di imposta……………..codesto Ufficio ha

(barrare la casella)

 accertato un imponibile (o un maggior valore) di L…………………..

 chiesto il pagamento di un'imposta di L………………………

 irrogato sanzioni per L………………………

 respinto una richiesta di rimborso relativa a……………….

 (altro)…………………………………………………………

CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

a codesto Ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo annullamento ai sensi di quanto previsto dall'art.68 del D.P.R.27/3/92 n.587, dall'art.2 quater del D.L.n.564/94, dal D.M.n.37/97 (lettera circolare n.198/S del 5/8/98 e circolare n.258/E del 4/11/98) e dalla legge n.212/2000.

Allega:

1……………………………………………………….

2……………………………………………………….

3……………………………………………………….

Luogo e data:……………..

Firma:…………………………………..

NOTE:

1) L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.


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