In molti casi basta una dichiarazione sostitutiva
La guida all'autocertificazione
La prevede il D.P.R. n.445/2000
Per le domande da presentare per ottenere
prestazioni o servizi, gli uffici non devono più richiedere i certificati sotto
elencati, essendo sufficiente la"dichiarazione sostitutiva di
certificazione"da rilasciare all’impiegato al quale
è presentata la richiesta.
Tale dichiarazione, redatta e sottoscritta
sotto la propria responsabilità, può riguardare:
data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza, stato
civile e stato di famiglia, godimento dei diritti civili e politici, stato di
celibe, coniugato, vedovo, stato di famiglia; Esistenza in vita, nascita del
figlio, decesso del coniuge, del genitore, del figlio, ecc., persone a carico,
iscrizione ad Albi, registri ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni,
appartenenza a ordini professionali, titoli di studio ed esami sostenuti,
qualifiche professionali, titoli di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, situazione reddituale
o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali, assolvimento degli obblighi contributivi, con
l’indicazione dell’ammontare corrisposto, codice fiscale, partita IVA e
qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria, stato di
disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente,
qualità di rappresentante legale di persone fisiche o giuridiche,di tutore, di
curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio, non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, qualità di convivenza a carico,
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato, tutti i dati e le notizie a diretta conoscenza dell’interessato,
contenuti nei registri dello stato civile.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione,
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non compresi tra quelli su
indicati devono essere comprovati dall’interessato mediante la "dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà",
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto (esempio:
stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il
dichiarante abbia diretta conoscenza; dichiarazioni da presentarsi ai privati;
delega alla riscossione di prestazioni previdenziali e assistenziali).
Devono inoltre essere osservate le seguenti
disposizioni:
I certificati e gli estratti di stato civile
sono validi in tutto il territorio della Repubblica;
i certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
(certificati di nascita, di morte, di residenza storica, relativi alla
composizione del nucleo familiare ad una certa data, attestanti il
conseguimento dei titoli di studio, ecc.), hanno validità illimitata;
le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla data del rilascio (certificati di cittadinanza, di matrimonio, di
residenza, di famiglia, d’iscrizione alle liste elettorali, ecc.);
i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile (stato di
famiglia, residenza semplice, cittadinanza, matrimonio, ecc.), sono ammessi
anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in
fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di
nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati sul documento di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. Pertanto, all’atto dell’accettazione delle
domande di prestazione o di servizio non devono essere
richieste certificazioni né dichiarazioni sostitutive che attestano dati o
qualità contenuti nel documento d’identità;
la sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, non
è soggetta ad autenticazione. Tuttavia, quando la sottoscrizione non
avviene in presenza del dipendente (esempi, domande presentate
per posta, per fax o tramite istituti di patronato) è necessario allegare copia
del documento d’identità riconoscimento ovvero esibire l’originale del
documento stesso. Per le dichiarazioni inviate per via telematica è necessaria
l’identificazione con la carta d’identità elettronica.
L’autenticazione della firma rimane per le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà da presentarsi ai privati e per le
domande che richiedono la riscossione di benefici economici da parte di altre persone (esempio, delega alla riscossione delle
prestazioni previdenziali e assistenziali).
I certificati medici non possono essere
sostituiti dall’autocertificazione.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere
presentate dai cittadini italiani e dell’Unione europea e dai cittadini dei
paesi extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno,
limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni
italiane.
Si possono dichiarare che è conforme
all’originale (autentica di copia):la copia di un
documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio e la copia di documenti
fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, far autenticare
le copie di questi documenti in Comune o presso l’amministrazione a cui devono
essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con
la fotocopia del documento d’identità.
Infine, quando una persona non è in grado di
rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di
salute, un parente prossimo (il coniuge, o in sua assenza i figli o, in
mancanza di questi, un altro parente fino al terzo grado), può fare una
dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa,
indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute,
davanti al pubblico ufficiale che accerta l’identità della persona che ha fatto
la dichiarazione.
Ecco il modello
esemplificativo per l'autocertificazione ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 [1]
.
AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi degli articoli
46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto ____________________________________________________________
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
DICHIARA
¨
di essere nato a ________________________________ prov. ______il _____________
¨ di essere residente a ____________________________
prov. ______ c.a.p. _________
Via ______________________________________________________ tel. _________________________
NB) La dichiarazione dei dati anagrafici e la sottoscrizione
sostituiscono
la certificazione di ESISTENZA IN VITA
di chi fa la dichiarazione
¨ di essere cittadino italiano ¨ dello Stato estero ___________________________
¨ di essere celibe o nubile; ¨ vedovo/a di _____________________________ dal
________________
(invalido/a, orfano/a, profugo/a, ecc,)
¨ di
essere in regola con gli obblighi contributivi ____________________________________________
anno _______ £
______________; anno ________ £ _____________ ; anno _______ £ ____________
¨
di aver prestato servizio militare dal __________________ al _________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¨ di essere studente ¨
di aver sostenuto i seguenti esami ____________________________________
____________________________________________________________________________________
(indicare cognome e nome dei familiari, luogo
e data di nascita, rapporto di parentela, indicare poi se il
familiare è convivente e se lo stesso ha una invalidità,
specificandone il grado in percentuale)
¨
che __________________________________________ rapporto di parentela _____________________
(cognome e nome) (padre, coniuge, figlio, ecc.)
è nato il ____________ a
_____________________________________ è morto il _________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data _____________________ FIRMA DEL
DICHIARANTE
____________________________________
Il Dichiarante, la cui identità è
stata accertata con il documento n. _____________rilasciato il ___________
non ha sottoscritto a causa del seguente
impedimento ____________________________________________
Timbro datario
IL FUNZIONARIO INCARICATO
NOTE:
[1] Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), detta, alla Sezione V, le norme in materia di
dichiarazioni sostitutive.
Ecco le disposizioni nel dettaglio.
Articolo 46
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e
politici;
e) stato di
celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del
coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o
elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a
ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p)
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e
numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria
di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di
legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili;
v) iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver
riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di
vivenza a carico;
dd) tutti i
dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile;
ee) di non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.
Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente
stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa
nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge
preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.
Articolo 48
Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni
predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono
ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49
Limiti di utilizzo
delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o
brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse
disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e
sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per
l'intero anno scolastico.