Legittime le ritenute IRPEF da parte dell’Amministrazione
successive al 1991
Tassabili le somme percepite per l’espropriazione
Annullata sentenza
della Commissione Tributaria Regionale Toscana
Corte di Cassazione 14451/2000
Le somme percepite a titolo di
indennizzo per espropriazione per pubblica utilità da parte
dell’Amministrazione sono tassabili, ma la pubblica amministrazione può operare
la ritenuta IRPEF sulle stesse solo per i procedimenti ablativi conclusi dopo
il 1991, anno di entrata in vigore della legge n.413
che ha previsto la ritenuta IRPEF sulle
somme percepite a titolo di indennità per espropriazione.
Questo il principio stabilito dalla Sezione
Tributaria della Corte di Cassazione che, annullando una sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la
Toscana, afferma che le somme percepite in conseguenza ad un procedimento espropriativo da parte della Pubblica Amministrazione sono
tassabili, in quanto presupposto dell’IRPEF è il
possesso del reddito, indipendentemente dal periodo in cui le somme vengono
riscosse; tuttavia, gli obblighi del sostituto di imposta sussistono solo per i
procedimenti successivi al 1991, data di entrata in vigore della legge, e,
quindi, per le somme percepite prima, e sulle quali è stata operata la ritenuta
IRPEF, il contribuente espropriato ha diritto al rimborso.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n.14451/2000. Presidente: C.Carnevale;
Relatore G.Falcone
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1992 e nel
1993 il Comune di Certaldo ha corrisposto a S. B.
delle somme dovute a titolo di indennità da
espropriazione di terreni disposta nel 1981, e su queste somme ha operato la
ritenuta Irpef prevista dall’art. 11 1 n. 413/91.Il contribuente ha chiesto il rimborso della imposta
ritenuta non dovuta perché relativa ad un presupposto verificatosi prima della
entrata in vigore della norma, ed ha impugnato il silenzio rigetto.La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto la
domanda, ma la decisione è stata poi riformata dalla Commissione tributaria
Regionale.
Ha proposto
ricorso il contribuente deducendo i seguenti due motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi
quinto, settimo e nono della legge
30 dicembre
1991, n. 413 (art.360, n.3,
c.p.c.), per aver il giudice d’appello ipervalutato il ruolo e la portata della percezione delle
plusvalenze senza invece dare il giusto significato,
ai fini impositivi, al momento ablativo e genetico
della plusvalenza che, se anteriore al 31.12.1988, esclude la tassabilità delle somme percepite;violazione e falsa
applicazione dell’art. 11, quinto comma della legge n.413/91
e del d.m. 2 aprile 1968, nonché dell’art.2697 c.c. e dei principi in tema
di onere della prova (art.360, nn.3
e 4 c.p.c.);omessa o insufficiente motivazione
relativamente ad un punto decisivo della controversia
(art. 360, n. 5 c.p.c.), avendo il giudice di merito omesso di valutare
adeguatamente che il bene espropriato ricadeva in zona di tipo F, e quindi in
zona esclusa dall’ambito di applicazione della norma.
L’Amministrazione delle Finanze si è costituita per contrastare entrambi i
motivi del
ricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il problema da
esaminare riguarda l’ambito di applicabilità in
astratto ed in concreto della disciplina contenuta nell’art. 11 della legge n.413/91 Esaminando il primo profilo, deve rilevarsi che
questa norma ha esteso la disciplina tributaria per le plusvalenze costituenti
redditi diversi, prevista dall’art. 81, lett. b) del Tuir,
a11e somme percepite a seguito di procedure ablative o di occupazione di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, da soggetti che non
esercitano imprese commerciali.
La Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 315/94, ha sostenuto che questa
estensione è stata operata dal legislatore con la formulazione di nuove
fattispecie sostanzialmente riconducibili alla medesima ratio di quelle già
disciplinate dall’art.81 citato; che già prima della
entrata in vigore della l.n.413/91 vi era un
orientamento secondo il quale i trasferimenti onerosi coattivi (derivanti da
procedimenti posti in essere dalla P. A.) potevano farsi rientrare nella
disciplina delle plusvalenze connesse alla cessione di immobili, tanto che per
queste nuove fattispecie la Corte ha parlato di un elemento di prevedibilità
dell’imposta.In questa ottica,
certamente condivisibile, il legislatore del 1991 ha solo formulato una
disciplina più compiuta della materia, senza incorrere in previsioni
irrazionali o illegittime, posto che ha bene utilizzato il potere discrezionale
consistente nella individuazione di somme tassabili, purché si tratti di somme
che esprimono una capacità contributiva. Nella specie, la plusvalenza che si
realizza si inquadra perfettamente nell’incremento del
valore di scambio di un bene fra il
momento in cui esso entra nel patrimonio del soggetto e il momento in cui ne
esce, senza che possa avere alcun rilievo il titolo in base al quale esso esce.L’imposta, a prescindere dal titolo giuridico che
produce l’uscita del bene, è ricollegabile esclusivamente al dato economico
oggettivo dell’incremento di valore
realizzato, sicchè la ratio della tassabilità
è la stessa in tutte le ipotesi ricadenti ormai nella disciplina dell’art.81, comma 1, lett. b) del Tuir.Le
nuove fattispecie regolate sul piano sostanziale dai commi 5 e 6 del citato
art. 11 riguardano il futuro, nel senso che esse sono configurabili allorchè le plusvalenze si realizzano attraverso la
percezione delle somme verificatesi dopo l’entrata in vigore della legge n.
413/91.
Le norme in
esame significativamente non contengono alcun riferimento al tempo di emissione del provvedimento ablativo, o della redazione
dell’atto di cessione volontaria, o della occupazione da parte della P.A..
La mancata
previsione non è casuale, ma si inquadra perfettamente
nel sistema dell’Irpef, che conosce come unico
presupposto il possesso del reddito, giusta quanto è previsto nell’art.1 del Tuir.
Normalmente, in
via generale, la novella richiesta diventa reddito tassabile allorchè essa entra patrimonio del soggetto passivo (ed è
questo il senso del principio di cassa), mentre solo in via eccezionale diventa
tassabile in un momento anteriore (ed è questo il criterio della competenza,
previsto per il reddito di impresa).
In coerenza con questa impostazione di fondo del sistema, correttamente
nelle nuove fattispecie si è fatto
riferimento solo alla percezione delle somme, essendo ininfluente ogni altro
riferimento temporale (cfr. in
questi sensi le sentenze n. 1214/2000, 1315/2000, 2543/2000, che hanno superato
l’orientamento minoritario espresso nella sentenza n. 14673/1999).
L’indicazione
del titolo in base al quale le somme vengono percepite
serve solo ad individuare la tassabilità delle somme
ed a consentire una corretta qualificazione del reddito alla stregua delle
categorie indicate nell’art. 6 del Tuir (onde poi
applicare nel concreto le norme dettate per la determinazione di quel tipo di
reddito), ma non serve ad individuare il presupposto dell’Irpef. Questo presupposto è dato esclusivamente dal
possesso del reddito.
In aderenza a questa impostazione, il comma 7 dell’art. 11 disciplina sul
piano procedimentale gli obblighi del sostituto,
obblighi che possono trovare attuazione ovviamente solo dopo l’entrata in
vigore della legge n.413/91, allorchè
il sostituto paga somme di quel tipo, senza alcuna differenza derivante dal
tempo del fatto o atto giuridico operativo della uscita del bene dalla sfera
giuridica del contribuente.
Questa norma
conferma che per il futuro (rispetto alla data di entrata
in vigore della legge n. 413/91) Il prelievo è collegato esclusivamente al
tempo del pagamento, e quindi al tempo in cui la novella ricchezza entra nella
sfera giuridica del soggetto passivo che diventa così possessore di un reddito
tassabile (reddito che ha una disciplina particolare sul piano delle aliquote,
come emerge dal diritto di opzione riconosciuto dal comma 7).
La legge in
esame, accanto alle nuove fattispecie disciplinate nei commi 5 e 6, ha previsto nel comma 9 una
fattispecie con effetti retroattivi parziali, con riferimento a somme percepite
in conseguenza, però, di atti anche volontari o
provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di
entrata in vigore della legge stessa, se l’incremento di valore non è stato
assoggettato all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.
Se questa norma (ritenuta legittima dalla
Corte costituzionale) non ci fosse stata, chiaramente non Sarebbero potute
essere sottoposte a tassazione le somme percepite prima dell’entrata in vigore
della legge medesima, proprio perché il presupposto (possesso del reddito) si
era verificato prima dell’entrata in vigore della fattispecie impositiva (che qualifica come tassabili quelle tali
somme).
L’asprezza della
retroattività è stata temperata dal riferimento al tempo degli atti di cessione
e dei provvedimenti ablativi, tempo che è chiaramente limitativo della
retroattività.
E il secondo
periodo del comma 9 offre lo strumento procedimentale
da utilizzare una sola volta (la dichiarazione dei redditi che andava
presentata nel 1992) al fine di attuare il pagamento di quella
imposta che, per essere retroattiva, è del tutto eccezionale,
riferendosi alle somme già percepite prima della entrata in vigore della legge
n. 413/91, ma non sottoposte a tassazione da nessun sostituto perché al momento
della corresponsione le somme non erano tassabili.
E la Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 315/94, ha legittimato la retroattività
proprio con riferimento al breve lasso di tempo in cui
la retroattività (riferita evidentemente alla percezione già avvenuta prima
della entrata in vigore della legge) è destinata ad operare.
Da tutto ciò
emerge che la percezione di somme verificatesi dopo il 1.1 .1992 non può in
alcun caso sfuggire alla tassazione prevista dal citato
articolo 11, poiché è del tutto ininfluente accertare se il titolo che
giustifica l’attribuzione patrimoniale è stato formato prima dell’entrata in
vigore della legge n. 413/91. L’unico
dato rilevante è costituito dal possesso del reddito, possesso che in questi
casi chiaramente si realizza dopo
l’entrata in vigore della legge.
Passando ad
esaminare l’ambito di operatività in concreto della
norma, non può non rilevarsi che il secondo motivo del ricorso è fondato e
merita accoglimento.
E infatti, la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui
afferma che era onere del contribuente provare l’appartenenza del terreno alla
categoria F, categoria non compresa nell’ambito di applicabilità della norma di
cui si discute.
L’art. 2697 c.c.
prevede che i fatti costitutivi della pretesa devono essere provati
dall’attore; l’appartenenza del terreno ad una delle quattro categorie per le
quali sorge il diritto al prelievo (quali le categorie A,B,C
e D di cui al d.m.2 aprile 1968) è senza dubbio un
fatto costitutivo che la P.A. ha l’onere di provare, non sussistendo alcuna
presunzione di appartenenza in favore della Amministrazione, soprattutto quando
il contribuente, affermando l’esistenza di altra categoria non compresa nella
norma, in realtà contesta i presupposti per la tassabilità
e quindi per la stessa fattispecie impositiva, le cui
componenti si ritrovano esplicitate in maniera tassativa dall’art. 11, comma 5,
primo periodo, legge n. 413/91.
Né vale ad invertire l’onere della prova il
fatto che nella specie ci sia una richiesta di rimborso, che vede come
ricorrente il contribuente, che ha subito una tassazione da parte del sostituto
senza aver potuto nulla opporre validamente.
Anche in fattispecie di questo tipo, attore è
l’Amministrazione Finanziaria che, confermando l’opera del sostituto, insiste
nella sua pretesa tributaria di cui, in caso di contestazione, deve offrire i
presupposti di fatto e di diritto. Solo
dopo che è stata offerta al giudice tale prova, si
porrà per il contribuente l’onere di dimostrare il fatto modificativo o il
fatto comunque diverso.
Su questa base,
allora, il secondo motivo del ricorso va accolto e va dichiarato assorbito il
primo. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e gli atti vanno rinviati per
un nuovo giudizio ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Toscana
anche per le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.
M.
Accoglie il
secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo.
Cassa in relazione al motivo accolto la decisione impugnata e
rinvia per nuovo giudizio anche per le spese del Giudizio di Cassazione ad
altra Sezione della Commissione Regionale per la Toscana.
Così deciso a
Roma il 23. 3. 2000 nella camera di consiglio della Sezione
Tributaria.
Depositata in
Cancelleria il 6 novembre 2000.
[1] Legge 30 dicembre 1991 n.413: Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale