Confermato il principio
della salvaguardia quando l’ente pubblico diventa
privato
Tutelati i lavoratori anche
se cambia l’azienda
Pinerolo, Telecom
privatizzata deve rispettare i diritti pecuniari
Corte di Giustizia europea 14.9.2000
La sentenza della Corte di Giustizia del 14 Settembre
2000 ha sancito la salvaguardia dei diritti economici
dei lavoratori anche se l’ente pubblico presso il quale hanno lavorato si è
trasformato in un soggetto privato. Il giudicato, emesso a seguito del rinvio
pregiudiziale operato dal pretore di Pinerolo
nell’ambito di una controversia che opponeva due dipendenti alla Telecom Italia, si pone in linea con altri pronunciamenti
laddove la definizione di “lavoratore” ha valenza comunitaria, non rilevando
(contrariamente a quanto sostenuto dalla Telecom) la
natura pubblica o privata dell’ente per il quale si lavora, purché i lavoratori
siano tutelati come tali dal diritto interno dello Stato. Alla luce di tale
principio, i lavoratori conservano i diritti pecuniari dovendosi considerare
unitario il rapporto di lavoro iniziato con l’azienda di stato per i servizi
telefonici (Asst) e proseguito con la
Iritel ( incorporata successivamente dalla Sip, prima di divenire Telecom
Italia Spa.). La Corte ha ritenuto applicabile l’art
1 della direttiva n 187/77/Ce che disciplina il mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
SENTENZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
14 settembre 2000
«Direttiva 77/187/CEE - Salvaguardia
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d’imprese - Trasferimento
di un’impresa, esercita da un ente pubblico integrato nell’amministrazione
dello Stato, ad una società di diritto privato a capitale pubblico - Nozione di
lavoratore - Presa in considerazione dell’anzianità complessiva dei lavoratori
da parte del cessionario»
Nel procedimento C-343/98,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato
CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Pinerolo
nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Renato Collino,
Luisella Chiappero
e
Telecom Italia SpA,
domanda vertente
sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di
imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann
e J.-P. Puissochet (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte
presentate:
per il signor Collino
e la signora Chiappero, dagli avv.ti C. Dal Piaz e S. Viale, del
foro di Torino;
per la Telecom
Italia SpA, dagli avv.ti R. Pessi e M. Rigi Luperti, del foro di Roma;
per il governo austriaco, dalla
signora C. Pesendorfer, Oberrätin
presso il Bundeskanzleramt, in qualità di agente;
per il governo finlandese, dal
signor H. Rotkirch, valtionasiamies, in qualità di agente;
per il governo del Regno Unito,
dalla signora R. Magrill, Treasury
Solicitor’s Department, in
qualità di agente, assistita dal signor C. Lewis, barrister;
per la Commissione delle Comunità
europee, dai signori D. Gouloussis, consigliere
giuridico, e A. Aresu, membro del servizio giuridico,
in qualità di agenti,
vista la relazione d’udienza,
sentite le osservazioni orali del
signor Collino e della signora Chiappero,
rappresentati dagli avv.ti
C. Dal Piaz e S. Viale, della Telecom
Italia SpA, rappresentata dall’avv. M. Rigi Luperti, del governo
finlandese, rappresentato dalla signora T. Pynnä, valtionasiamies, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal
signor D. Gouloussis e dal signor E. Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di
agente, all’udienza del 25 novembre 1999,
sentite le conclusioni
dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con ordinanza 3 settembre 1998, pervenuta in cancelleria il
21 settembre seguente, il Pretore di Pinerolo ha
sottoposto a questa Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art.
234 CE), due questioni pregiudiziali[1]
relative all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L
61, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva»).
2.
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una
controversia che oppone il signor Collino e la
signora Chiappero alla Telecom
Italia SpA (in prosieguo: la
«Telecom Italia»).
Norme comunitarie
3.
Ai termini del suo art. 1, n. 1, la direttiva si applica ai
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti
di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a
fusione.
4.
L’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva dispone che i
diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da
un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del
trasferimento ai sensi dell’art. 1, n. 1, sono, in conseguenza di tale
trasferimento, trasferiti al cessionario.
Norme nazionali
5.
L’attuazione della direttiva è garantita, in Italia,
dall’art. 2112 del codice civile che dispone in particolare che, in caso di
trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
6.
L’art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
relativo alla razionalizzazione dell’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni e alla revisione della normativa inmateria di pubblico impiego (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 3 febbraio
1993, Supplemento ordinario; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 29/93»),
come modificato, prevede che, in caso di trasferimento o di conferimento di
attività svolte da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici o dai loro
stabilimenti o strutture ad altri soggetti di diritto, pubblici o privati,
l’art. 2112 del codice civile si applichi al personale che passa alle
dipendenze di questi ultimi, fatte salve le disposizioni speciali.
7.
L’art. 1, n. 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, relativa
alla riforma del settore delle telecomunicazioni (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio
1992; in prosieguo: la «legge n. 58/92»), ha
autorizzato il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni a concedere, in via
esclusiva, i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, fino ad allora
gestiti dall’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e dall’Azienda di
Stato per i servizi telefonici (in prosieguo: l’«ASST»), ad una società
costituita a tale scopo dalla holding di Stato «Istituto per la ricostruzione
industriale» (in prosieguo: l’«IRI»). La legge n.
58/92 ha altresì previsto che la nuova società subentri
in tutti i diritti e gli obblighi connessi all’esercizio dei servizi
interessati nonché l’abolizione dell’ASST.
8.
La legge n. 58/92 ha peraltro istituito un regime speciale e
derogatorio rispetto alla disciplina generale sul trasferimento di imprese contenuta nell’art. 2112 del codice civile. In
primo luogo, il personale dell’ASST aveva la possibilità di rimanere nel
pubblico impiego, oppure divenire dipendente della nuova società concessionaria
(art. 4, n. 3). In secondo luogo, la legge n. 58/92 rimetteva alla
contrattazione collettiva in sede sindacale il compito di assicurare al
personale della nuova società «un trattamento economico globalmente non
inferiore a quello precedentemente goduto» (art. 4, n.
5). Infine, il personale che non aveva optato per il
suo mantenimento nel pubblico impiego aveva diritto alla liquidazione del
trattamento di buonuscita alla data di cessazione del suo rapporto con
l’amministrazione (art. 5, n. 5).
9.
Con decreto 29 dicembre 1992 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre
1992), il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni concedeva
servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico gestiti dall’amministrazione delle
Poste e delle Telecomunicazioni e dall’ASST alla società Iritel
SpA (in prosieguo: l’«Iritel»).
Il 18 aprile 1994 la società italiana per le telecomunicazioni SpA (in prosieguo: la «SIP»),
altra società controllata dall’IRI, ha incorporato l’Iritel
prima di assumere la denominazione Telecom Italia SpA.
La causa principale
10.
Fino al 31 ottobre 1993 il signor Collino
e la signora Chiappero erano dipendenti dell’ASST,
ente di Stato allora incaricato della gestione di
taluni servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico nel territorio italiano. Il
1° novembre 1993 essi venivano trasferiti alla società
Iritel, costituita dall’IRI per subentrare all’ASST
ai sensi della legge n. 58/92. Gli stessi venivano
assunti il 16 maggio 1994 dalla SIP, divenuta poi Telecom
Italia, quando questa ha incorporato l’Iritel.
11.
Il signor Collino e la signora Chiappero, che sono attualmente in
quiescenza, hanno proposto il 16 ottobre 1997 dinanzi al Pretore di Pinerolo un ricorso avverso la Telecom
Italia al fine di contestare le modalità del loro trasferimento dall’ASST all’Iritel.
12.
I ricorrenti si sono avvalsi, in primo luogo, della nullità
parziale dell’accordo sindacale 8 aprile 1993, stipulato in particolare fra le
società Iritel e SIP, da un lato, e le organizzazioni
sindacali più rappresentative, dall’altro, al fine di attuare l’art. 4, n. 5,
della legge n. 58/92. Tale accordo prevedeva infatti
che il calcolo degli aumenti retributivi per l’anzianità maturata
successivamente al 1° novembre 1993 doveva effettuarsi, per gli ex dipendenti
dell’ASST trasferiti all’Iritel, secondo i criteri
stabiliti dall’art. 24, terzo comma, del Contratto collettivo nazionale
lavoratori per i dipendenti neo assunti. Orbene, i ricorrenti ritengono che avrebbero dovuto fruire delle norme per il calcolo
dell’anzianità previste dall’art. 24, primo e secondo comma, del suddetto
contratto collettivo in favore dei dipendenti già assunti dalla SIP al momento
della stipulazione del detto contratto collettivo, avvenuta il 30 giugno 1992.
Tale soluzione, che terrebbe conto dell’unicità del rapporto di lavoro sin
dalla loro assunzione presso l’ASST, sarebbe dettata dall’art. 2112 del codice
civile che, nel caso di trasferimento di azienda,
prevede la continuazione del rapporto di lavoro con l’acquirente.
13.
Il signor Collino e la signora Chiappero hanno contestato, in secondo luogo, il fatto che
il trattamento di buonuscita, cui ogni dipendente di diritto pubblico ha
diritto all’atto della cessazione del suo rapporto di
lavoro con l’amministrazione, sia stata loro liquidata quando hanno lasciato
l’ASST senza che, per fatto loro non imputabile, abbiano potuto riversare tale
indennità alla SIP. Infatti, in quest’ultimo caso, il
loro trattamento di fine rapporto, che spetta ad ogni dipendente di diritto
privato in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di cui essi hanno fruito
al momento della loro collocazione in quiescenza,
sarebbe stato calcolato sulla base dell’intero periodo lavorativo. Orbene,
l’importo di tale trattamento unico sarebbe stato superiore a quello dei due
trattamenti da essi percepiti.
14.
La Telecom Italia ha fatto valere
che ambedue le domande erano infondate dato che nessun
trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 [2] del codice civile era avvenuto tra
l’ASST e l’Iritel. Infatti,
da un lato, un ente pubblico come l’ASST non costituirebbe un’azienda ai sensi
di tale disposizione e, dall’altro, l’esercizio dell’attività in questione
sarebbe subordinato al rilascio di una concessione amministrativa.
15.
Nella sua ordinanza di rinvio il Pretore considera anzitutto
che un trasferimento di azienda è obiettivamente
avvenuto nel caso di specie in quanto tutti i beni e i diritti facenti capo
all’ASST sono stati trasferiti all’Iritel e la
maggioranza dei dipendenti dell’ASST è stata assunta da quest’ultima
società per svolgere, negli stessi locali, le medesime mansioni prestate in
passato.
16.
Il Pretore rileva tuttavia che, anche se la direttiva
considerata è stata recepita nel diritto italiano con
l’art. 2112 del codice civile, l’art. 34 del decreto legislativo n. 29/93
prevede l’applicazione di tale disposizione in caso di trasferimento di azienda
tra un ente di diritto pubblico e un ente di diritto privato solo fatte salve
norme speciali. Orbene, la legge n. 58/92 ha per l’appunto istituito un regime
speciale e derogatorio rispetto alla disciplina generale sul trasferimento di azienda. Quindi, secondo il
diritto italiano, i ricorrenti non possono avvalersi dell’art. 2112 del codice
civile a sostegno dei loro ricorsi.
17.
Il Pretore nutre tuttavia dubbi sulla compatibilità con la
direttiva del regime di deroga istituito con la legge n. 58/92. Egli si chiede,
in primo luogo, se la direttiva s’applichi ad un trasferimento avvenuto tra un
ente pubblico ed una società di diritto privato controllata da un altro ente
pubblico in base a decisioni di amministrazioni
pubbliche e mediante una concessione amministrativa. Egli si interroga,
in secondo luogo, sulla portata del trasferimento dei diritti e degli obblighi
dal cedente al cessionario imposto dalla direttiva, ammesso che questa sia
applicabile.
18.
Ritenendo che, in tali circostanze, la soluzione della
controversia dipendesse dall’interpretazione della
direttiva, il Pretore di Pinerolo ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1)Se rientri nel campo di operatività
dell’art. 1 della direttiva CEE 77/187 il caso di un trasferimento oneroso,
autorizzato con legge dello Stato e disposto con decreto di un Ministro, di
un’impresa esercita da un ente pubblico diretta emanazione dello Stato ad una
Società privata, costituita da altro ente pubblico che ne detiene tutte le
azioni, quando l’attività oggetto del trasferimento sia affidata alla Società
privata in regime di concessione amministrativa.
Nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1)
2) a)Se l’art. 3.1 della direttiva 77/187 imponga di
ritenere obbligatoria la continuazione del rapporto di lavoro con il
cessionario con il conseguente mantenimento dell’anzianità di servizio del lavoratore sin dal giorno dell’assunzione presso il
cedente e il diritto alla liquidazione di un unico trattamento di fine rapporto
che consideri in modo unitario il periodo lavorativo prestato presso il cedente
e presso il cessionario.
b)Se, comunque, il predetto art.
3.1 debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si
trasferiscono al concessionario rientrino anche posizioni di vantaggio
conseguite dal lavoratore presso il cedente quali l’anzianità di servizio se a
questa risultano essere collegati, nella contrattazione collettiva vigente
presso il cessionario, diritti di carattere economico».
Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale
19.
La Telecom Italia sostiene che le
questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo sono irricevibili
in quanto quest’ultimo non
potrebbe, comunque, applicare le disposizioni della direttiva alla causa
principale, la quale vede opporsi esclusivamente privati.
20.
E’ vero che, per giurisprudenza costante, una direttiva di
per sé non può creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere
fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso
(v., in particolare, sentenze 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20, e 7
marzo 1996, causa C-192/94, El Corte Inglés, Racc. pag. I-1281, punto 15).
21.
Tuttavia, occorre ricordare che, nell’applicare il diritto
nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o
successive alla direttiva, il giudice nazionale che deve interpretare il
proprio diritto nazionale deve farlo quanto più possibile alla luce della
lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da
quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo
comma, CE) (v., in particolare, sentenze Faccini Dori, precitata, punto 26, e
23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag.
I-905, punto 22).
22.
Peraltro, gli amministrati, quando sono in grado di far
valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente
dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica
autorità. In entrambi i casi è infatti opportuno
evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto
comunitario (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 49, e 12 luglio 1990, causa C-188/89, Foster e a., Racc. pag. I-3313, punto 17).
23.
La Corte ha così affermato che fa parte degli enti ai quali
si possono opporre le norme di una direttiva idonea a produrre effetti diretti
un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato
incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il
controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri
che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei
rapporti fra singoli (precitata sentenza Foster e a.,
punto 20).
24.
E’ compito del giudice nazionale accertare, in base alle
precedenti considerazioni, se la direttiva potesse
essere fatta valere nei confronti dell’Iritel, alla
quale la Telecom Italia è subentrata.
25.
Fatte salve tutte le precedenti osservazioni, occorre risolvere
le questioni sollevate.
Sulla prima questione
26.
Con la prima questione il giudice a
quo mira ad accertare se l’art. 1, n. 1, della direttiva debba essere
interpretato nel senso che quest’ultima può
applicarsi ad unasituazione in cui un ente che
gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente
pubblico integrato nell’amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a
seguito di decisioni delle pubbliche amministrazioni, di un trasferimento a
titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa, ad una società
di diritto privato costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le
azioni.
27.
La Telecom Italia sostiene che la
direttiva non si può applicare in siffatto caso in quanto
il trasferimento non risulterebbe da una cessione contrattuale o da una fusione
ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva stessa. Inoltre, la direttiva
implicherebbe che il trasferimento riguardi un ente economico. Orbene l’ASST,
quando gestiva servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, garantiva, in
favore della collettività, un servizio di pubblico interesse e non perseguiva
alcun obiettivo di natura economica.
28.
Il signor Collino e la signora Chiappero, i governi austriaco, finlandese e del Regno
Unito nonché la Commissione sostengono invece,
riferendosi alla giurisprudenza della Corte, che la direttiva si applica in
quanto il trasferimento di cui trattasi ha riguardato un ente incaricato di
svolgere un’attività economica. Né l’integrazione iniziale di questo ente nello Stato, né il fatto che tale trasferimento
risulti da una legge e da un decreto, né il fatto che l’attività svolta sia
soggetta ad un regime di concessione amministrativa possono, a loro avviso,
inficiare tale tesi.
29.
La Commissione rileva tuttavia che i dipendenti dell’ASST
erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico fino al loro trasferimento
all’Iritel. Orbene, la Corte ha affermato che il
beneficio della direttiva può essere invocato soltanto da persone che sono, in
un modo o nell’altro, tutelate in quanto lavoratori
dalle norme dello Stato membro di cui trattasi (sentenza 11 luglio 1985, causa
105/84, Danmols Inventar, Racc.
pag. 2639, punto 27). La Commissione, sostenuta in udienza dal governo
finlandese, afferma tuttavia che la direttiva si applicherebbe se risultasse che le funzioni svolte dai dipendenti dell’ASST
erano, in sostanza, analoghe a quelle esercitate dai dipendenti di una società
di diritto privato soggetta al diritto nazionale del lavoro. Tale
interpretazione sarebbe corroborata, a suo avviso, dal fatto che l’art. 3 della
direttiva si riferisce non soltanto ai contratti di lavoro, ma anche, più in
generale, ai rapporti di lavoro.
30.
Da un lato, conformemente ad una giurisprudenza costante, la
direttiva si applica a qualsiasi trasferimento di un ente che esercita
un’attività economica, indipendentemente dal fatto che esso persegua o meno un fine di lucro (v., in particolare, sentenza 8
giugno 1994, causa C-382/92, Commissione/Regno Unito, Racc.
pag. I-2435, punti 44-46).
31.
Per contro, non costituisce un trasferimento di impresa, ai sensi della direttiva, la riorganizzazione di
strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni
amministrative tra pubbliche amministrazioni. Infatti,
in tal caso, il trasferimento ha ad oggetto attività comportanti l’esercizio di
pubblici poteri (sentenza 15 ottobre 1996, causa C-298/94, Henke,
Racc. pag. I-4989, punti 14 e 17).
32.
Così, il fatto che il servizio trasferito sia stato concesso
da un ente di diritto pubblico, quale un comune, non può escludere
l’applicazione della direttiva in quanto l’attività
considerata non rientra nell’esercizio dei pubblici poteri (sentenza 10
dicembre 1998, cause riunite C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a., Racc. pag. I-8237, punto 24).
33.
Orbene, la Corte ha affermato - è vero nell’ambito del
diritto della concorrenza, ma tale criterio è applicabile nella fattispecie -
che la gestione di impianti pubblici di
telecomunicazioni e la loro messa a disposizione degli utenti, contro il
pagamento di canoni, costituiscono un’attività d’impresa (sentenze 20 marzo
1985, causa 41/83, Italia/Commissione, Racc. pag. 873, punto 18, e, implicitamente, 17 novembre 1992, cause riunite
C-271/90, C-281/90 e C-289/90, Spagna e a./Commissione, Racc. pag. I-5833). Inoltre, il fatto
che l’esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni sia affidato ad un
ente che fa parte integrante della pubblica amministrazione non può sottrarre quest’ultimo alla qualifica di impresa
pubblica (sentenze 27 ottobre 1993, causa C-69/91, Decoster,
Racc. pag. I-5335, punto 15,
e Taillandier, causa C-92/91, Racc.
pag. I-5383, punto 14).
34.
D’altro lato, il fatto che il trasferimento risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche
amministrazioni e non da un concorso di volontà non esclude l’applicazione
della direttiva (sentenza 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond
Stichting, Racc. pag.
I-3189, punti 15-17). La Corte ha così affermato che la direttiva si applica ad
una situazione in cui un’autorità pubblica decida di cessare di accordare
sovvenzioni ad una persona giuridica che si occupa di fornire un’assistenza a
taluni tossicomani e provoca così la cessazione completa e definitiva delle
attività di quest’ultima, per trasferirle ad un’altra
persona giuridica che persegue un fine analogo (precitata sentenza Redmond Stichting, punto 21).
35.
In tali circostanze, un trasferimento come quello avvenuto
nella causa principale rientra nella sfera d’applicazione ratione
materiae della direttiva.
36.
Va tuttavia ricordato che il beneficio della direttiva può
essere invocato solo dalle persone che, nello Stato membro considerato, sono
tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa
nazionale in materia di diritto del lavoro (precitate sentenze Danmols Inventar, punti 27 e 28, Redmond
Stichting, punto 18, e Hidalgo e a., punto 24).
37.
Tale interpretazione è dedotta dal fatto che la direttiva
mira soltanto ad un’armonizzazione parziale della
materia di cui trattasi, estendendo essenzialmente la tutela garantita ai lavoratori
in modo autonomo dal diritto dei vari Stati membri anche all’ipotesi del
trasferimento dell’impresa. Il suo scopo è quindi quello di garantire, nei
limiti del possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto
di lavoro, senza modifiche, con il concessionario, onde impedire che i
lavoratori coinvolti nel trasferimento dell’impresa vengano
collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.
Essa non mira tuttavia ad instaurare un livello di tutela uniforme nell’intera
Comunità secondo criteri comuni (precitata sentenza Danmols
Inventar, punto 26).
38.
Da tale giurisprudenza risulta che,
contrariamente a quanto sostengono il governo finlandese e la Commissione, la
direttiva non si applica alle persone che non sono tutelate in quanto
lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro,
indipendentemente dalla natura delle funzioni svolte da dette persone.
39.
La precitata giurisprudenza Danmols
Inventar è stata del resto sancita con la direttiva
del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187 (GU L
201, pag. 88), che dev’essere recepita nel diritto
degli Stati membri entro il 17 luglio 2001. L’art. 2, n. 1, lett. d), della
direttiva così modificata definisce infatti
«lavoratore» ogni persona che nello Stato membro considerato è tutelata come un
lavoratore nell’ambito del diritto nazionale del lavoro.
40.
Nella specie, gli elementi del fascicolo consentono di
ritenere che, al momento del trasferimento di cui trattasi
nella causa principale, i dipendenti dell’ASST erano soggetti ad uno statuto di
diritto pubblico e non al diritto del lavoro. Tocca tuttavia al giudice
nazionale accertarsene.
41.
Pertanto, si deve risolvere la prima questione come segue:
l’art. 1, n. 1, della direttiva dev’essere
interpretato nel senso che quest’ultima può
applicarsi ad una situazione in cui un ente che gestisce servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente pubblico integrato
nell’amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni
delle pubbliche amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto
forma di una concessione amministrativa, ad una società di diritto privato
costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni. Occorre
tuttavia che le persone coinvolte in siffatto trasferimento siano state
inizialmente tutelate in quanto lavoratori in base al
diritto nazionale in materia di diritto del lavoro.
Sulla seconda
questione
42.
Con le due parti della sua seconda questione, che occorre
esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio mira ad appurare se l’art. 3, n.
1, della direttiva debba essere interpretato nel senso
che, per il calcolo dei diritti di natura pecuniaria che sono collegati presso
il cessionario all’anzianità dei lavoratori, quali un trattamento di fine
rapporto o aumenti di stipendio, il cessionario deve prendere in considerazione
tutti gli anni effettuati dal personale trasferito tanto alle sue dipendenze
quanto a quelle del cedente.
43.
La Telecom Italia considera
innanzi tutto che la prima parte della seconda questione, che verte sul calcolo
del trattamento di fine rapporto, sia irricevibile in quanto non risponde ad una necessità oggettiva per la
soluzione della causa principale (v., in particolare, sentenza 12 marzo 1998,
causa C-319/94, Dethier Équipment,
Racc. pag. I-1061). Infatti, il diritto italiano
avrebbe espressamente previsto la facoltà per i dipendenti dell’ASST passati
all’Iritel di ottenere, mediante il trasferimento a quest’ultima della loro buonuscita, un unico trattamento di
fine rapporto calcolato in base a tutti i loro anni di
servizio presso entrambi i datori di lavoro.
44.
A questo proposito, occorre ricordare che spetta
esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e
che deve assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di
ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in
grado di pronunciare la propria sentenza sia la
rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare,
sentenze 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 25, e
sentenza 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio, Racc.
pag. I-3735, punto 24). Il rigetto di una domanda
proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione o l’esame
della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non hanno
alcuna relazione con l’effettività o l’oggetto della causa principale (v., in
particolare, sentenze 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco e a., Racc. pag. I-135, punto 20).
45.
Nella specie, il giudice a quo nell’ordinanza di rinvio ha
affermato che, in forza della legge n. 58/92, il personale dell’ASST che non
aveva optato per il suo mantenimento nella pubblica
amministrazione aveva diritto alla liquidazione del trattamento di buonuscita
alla data di cessazione del suo rapporto con l’amministrazione. Ha del pari
osservato che il signor Collino e la signora Chiappero hanno contestato il versamento della buonuscita in quanto, al momento del loro pensionamento, essa li
avrebbe privati, per motivi indipendenti dalla loro volontà, di un trattamento
di fine rapporto calcolato in base a tutti i loro anni di servizio presso il
cedente e presso il cessionario.
46.
Ne consegue che l’interpretazione del diritto comunitario
chiesta dal giudice a quo nella prima parte della sua seconda questione non è
manifestamente priva di collegamento con l’oggetto della causa principale e che
tale questione è quindi ricevibile.
47.
Nel merito, la Telecom Italia
propone di risolvere negativamente le due parti della questione sollevata.
Sostiene infatti che il lavoratore trasferito, anche
se conserva i diritti scaturenti dal suo rapporto di lavoro con il suo ex
datore di lavoro, non può fruire dei vantaggi vigenti presso il suo nuovo
datore di lavoro in base agli anni di servizio precedenti al suo trasferimento.
48.
Il signor Collino e la signora Chiappero, i governi austriaco, finlandese e del Regno
Unito, nonché la Commissione, controdeducono
che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, il cessionario è vincolato da
tutti gli obblighi contratti dal cedente nei confronti dei suoi lavoratori, ivi
compresi gli obblighi sorti prima del trasferimento. Ne consegue che per il
calcolo dei diritti del lavoratore collegati all’anzianità il cessionario deve
prendere in considerazione anche gli anni di servizio da questo effettuati
prima del suo trasferimento.
49.
In forza dell’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva, i
diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da
un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del
trasferimento ai sensi dell’art. 1, n. 1, sono, in conseguenza di tale
trasferimento, trasferiti al cessionario. La direttiva mira
quindi a garantire laconservazione dei diritti dei
lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore consentendo loro di
rimanere alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni
pattuite con il cedente (v. sentenze 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e
145/87, Berg e Busschers, Racc. pag. 2559, punto 12, e 25
luglio 1991, causa C-362/89, D’Urso e a., Racc. pag. I-4105, punto 9).
50.
Come ha rilevato l’avvocato generale al
paragrafo 91 delle sue conclusioni, l’anzianità acquisita dai lavoratori
trasferiti presso il loro originario datore di lavoro non costituisce, di per
sé, un diritto che questi potrebbero far valere presso il loro nuovo datore di
lavoro. Per contro, l’anzianità serve a determinare taluni diritti dei
lavoratori di natura pecuniaria e sono questi diritti che dovranno, se del
caso, essere salvaguardati dal cessionario in modo identico al cedente.
51.
Ne consegue che, per il calcolo di diritti di natura
pecuniaria, quali un trattamento di fine rapporto o aumenti di stipendio, il
cessionario è tenuto a prendere in considerazione tutti
gli anni di servizio effettuati dal personale trasferito nella misura in cui questo
obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al
cedente e conformemente alle modalità pattuite nell’ambito di detto rapporto.
52.
Tuttavia, ove il diritto nazionale consenta, al di fuori
dell’ipotesi di un trasferimento di impresa, di
modificare il rapporto di lavoro in senso sfavorevole ai lavoratori, in
particolare per quanto riguarda la loro tutela contro il licenziamento e le
loro condizioni di retribuzione, una modifica del genere non è esclusa per il
semplice fatto che l’impresa sia stata nel frattempo trasferita e che, di
conseguenza, l’accordo sia stato concluso con il nuovo imprenditore. Infatti, dato che il cessionario, a norma dell’art. 3, n. 1, della
direttiva, è surrogato al cedente nei diritti e negli obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro, questo può essere modificato nei confronti del cessionario
negli stessi limiti in cui la modifica sarebbe stata possibile nei confronti
del cedente; ben inteso, in nessun caso il trasferimento dell’impresa può
costituire di per sé il motivo di tale modifica (v., in particolare, sentenze
10 febbraio 1988, causa 324/86, Tellerup, cosiddetta
«Daddy’s
Dance Hall», Racc. pag. 739, punto
17, e 12 novembre 1992, causa C-209/91, Watson
Rask e Christensen, Racc. pag. I-5755, punto 28).
53.
Si deve pertanto risolvere la seconda questione come segue:
l’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva deve essere interpretato nel senso
che, per il calcolo dei diritti di natura pecuniaria collegati presso il cessionario
all’anzianità dei lavoratori, quali un trattamento di fine rapporto o aumenti
di stipendio, il cessionario è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli anni effettuati dal personale trasferito tanto
alle sue dipendenze quanto a quelle del cedente, nella misura in cui tale
obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al
cedente e conformemente alle modalità pattuite nell’ambito di detto rapporto.
La direttiva non osta tuttavia a che il cessionario modifichi i termini di
detto rapporto di lavoro ove il diritto nazionale consenta
siffatta modifica al di fuori dell’ipotesi di un trasferimento d’impresa.
Sulle spese
54.
Le spese sostenute dai governi austriaco, finlandese e del
Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Pretore di Pinerolo
con ordinanza 3 settembre 1998, dichiara:
1)L’art. 1, n. 1,
della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese,
di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev’essere
interpretato nel senso che quest’ultima può
applicarsi ad una situazione in cui un ente che gestisce servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un ente pubblico integrato
nell’amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni
delle pubbliche amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto
forma di una concessione amministrativa, ad una società di diritto privato
costituita da un altro ente pubblico che ne detiene tutte le azioni. Occorre
tuttavia che le persone coinvolte in siffatto trasferimento siano state inizialmente
tutelate in quanto lavoratori in base al diritto
nazionale nell’ambito del diritto del lavoro.
2)L’art. 3, n. 1,
primo comma, della direttiva 77/187 deve essere interpretato nel senso che, per
il calcolo dei diritti di natura pecuniaria collegati presso il cessionario
all’anzianità dei lavoratori, quali un trattamento di fine rapporto o aumenti
di stipendio, il cessionario è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli anni effettuati dal personale trasferito tanto
alle sue dipendenze quanto a quelle del cedente, nella misura in cui tale
obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al
cedente e conformemente alle modalità pattuite nell’ambito di detto rapporto.
La direttiva 77/187 non osta tuttavia a che il cessionario modifichi i termini
di detto rapporto di lavoro ove il diritto nazionale consenta
siffatta modifica al di fuori dell’ipotesi di un trasferimento d’impresa.
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Moitinho de Almeida
Gulmann
Puissochet
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre
2000.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
R. Grass
J.C. Moitinho de Almeida
1:
Lingua processuale:
l’italiano.
[1] Accanto alla giurisdizione in materia contenziosa,
è attribuita alla Corte ai sensi dell’art 177 del Trattato CEE una
giurisdizione non contenziosa a titolo pregiudiziale sulla interpretazione
dei trattati e la validità delle interpretazioni degli atti delle istituzioni
comunitarie. E’ una attribuzioni di altissimo rilievo
finalizzata ad evitare che i giudici nazionali attribuiscano significati
diversi a norme dei Trattati. In tal modo si cerca una uniformità
nell’interpretazione del diritto.
[2]
L’articolo prevede che in caso di trasferimento di azienda
il dipendente prosegue il suo rapporto di lavoro con l’acquirente con relativa
conservazione dei diritti che ne derivano. Non solo, ma il lavoratore può
rivolgersi sia al venditore che all’acquirente dell’azienda per tutti i crediti
maturati al tempo del trasferimento.