05.02.2012 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
La consultazione è gratuita
 (Consiglio di Stato 183/2010)
_ _

Scuola, le dimissioni decorrono dall’accettazione

La Pubblica Amministrazione ha carattere "autoritativo"

Scuola, le dimissioni decorrono dall’accettazione

I dipendenti avevano fatto domanda prima del 15.10.1993

Decisione del Consiglio di Stato n. 2911/2001

Le dimissioni del personale della scuola entrato in servizio anteriormente al primo contratto collettivo del comparto scuola, decorrono dalla data della loro accettazione da parte del Ministero. È quanto ribadisce il Consiglio di Stato con la presente breve decisione: alcuni dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione - avendo presentato le proprie dimissioni anteriormente all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo del 15 ottobre 1993 che stabilisce delle condizioni più sfavorevoli di pensionamento – chiedono di essere sottoposti alla normativa anteriormente vigente. Già il TAR della Lombardia aveva respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato, a cui si erano appellati gli interessati conferma l’indirizzo seguito dal giudice di primo grado: l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27 novembre 2000 ha infatti stabilito che le dimissioni dei dipendenti scolastici soggetti ad una normativa anteriore al primo contratto collettivo di settore sono sottoposte ad un atto di accettazione da parte della Pubblica Amministrazione che questo ha un carattere "autoritativo", costituendo il termine a partire dal quale, appunto, decorrono le dimissioni. Nel caso specifico, le accettazioni sono avvenute dopo il termine del 15 ottobre 1993, entro cui doveva essere accolta la domanda di pensionamento per evitare la riduzione del trattamento pensionistico; di conseguenza i dipendenti sono soggetti alla nuova normativa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il             Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Pisana Pietro, Luisa Dossena, Maria Dedè, Virginia Locatelli ved. Ricci Bitti, Teresina Scema, Lidia Piva, Luisa Zanasi, Colomba Di Maio, Simonetta Stampa, Carla Lafratta, Luciana Gragnoli, Marcella Cossali, Giuseppina Cristauro, Laura Conte, Giuseppe Martorana, Germano Gori, Maria Angiola Riva, Emanuela Rubietti, Francesco Paolo Fontebrera, Marisa Agazzi e Delia Maria Beretta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ioanna Avgeropoulou e Manilio Franchi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Gianluca Marucchi, in Roma, Lungotevere Mellini, n.39;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore e Provveditorato agli studi di Milano, in persona del Provveditore pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, n. 1721/98, 1641/98, 1646/98, 1649/98, 1654/98, 1656/98, 1679/98, 1681/98, 1676/98 e 1704/98.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 16-1-2001 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

Con il ricorso in appello in epigrafe i sopraindicati ex dipendenti di ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione hanno chiesto l’annullamento delle menzionate sentenze con le quali il Tar per la Lombardia ha in parte dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione ed in parte respinto i ricorsi proposti avverso gli atti di accoglimento delle rispettive domande di dimissioni, anche nella parte in cui è stata ritenuta applicabile la disposizione di cui all’art. 11, comma 16, della legge n. 537/93. [1]

L’appello viene proposto per i seguenti motivi:

1) illegittimità costituzionale del citato art. 11, comma 16, della legge n. 537/93, tenuto conto che tutti i ricorrenti hanno presentato la domanda di collocamento a riposo prima dell’entrata in vigore della norma ed alcuni anche prima del termine del 15-10-93, entro cui doveva essere accolta la domanda di pensionamento per evitare la riduzione del trattamento pensionistico.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio di appello è la sola questione della decorrenza della data di accoglimento della domanda di pensionamento, non avendo gli appellanti formulato censure avverso la parte delle impugnate sentenze, con cui i ricorsi in primo grado sono stati dichiarati in parte inammissibili per difetto di giurisdizione in ordine alle domande inerenti la misura del trattamento pensionistico.

2. Con un unico ricorso in appello sono state impugnate più sentenze.

Il Collegio, ai fini di economia del giudizio, ritiene di dover prescindere dall’accertamento della regolarità del contraddittorio, non essendo chiaro se la costituzione dell’amministrazione sia avvenuta anche nei confronti degli appellanti Agazzi Marisa e Virginia Locatelli, vedova Ricci Bitti (nell’originale dell’atto di appello gli

estremi delle relative sentenze n. 1676/98 e n. 1704/98 risultano aggiunte o corrette a mano e non sono stati depositati dall’avvocatura dello stato i fascicoli delle predette parti).

3.1. L’appello è infatti infondato e deve essere respinto.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che, nella vigenza delle norme antecedenti alla sottoscrizione del primo contratto collettivo per il comparto della scuola, permane la necessità di un formale atto di accettazione delle dimissioni del personale della scuola e che tale atto conserva natura autoritativa con la conseguente configurazione quale interesse legittimo della posizione giuridica soggettiva del pubblico dipendente (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 17 del 27-11-2000).

La decorrenza delle accettazioni delle domande di pensionamento deve quindi essere individuata nella data di accettazione delle dimissioni, che è successiva al 15-10-93 per tutti gli appellanti.

3.2. Alcuni appellanti lamentano inoltre che, avendo presentato la domanda di pensionamento prima del 15-10-93, l’applicazione del meno favorevole trattamento pensionistico sia derivata dal ritardo, con cui l’amministrazione ha provveduto sulle predette istanze e chiedono che i provvedimenti di accoglimento delle dimissioni siano retrodatati al giorno di presentazione delle istanze.

Anche senza fare applicazione del principio affermato nella citata sentenza dell’Adunanza Plenaria (secondo cui il termine di sessanta giorni stabilito dal D.M. n. 212/1991 per l’accettazione delle dimissioni, decorre non già dalla data di presentazione della domanda, ma dal 31 marzo successivo), è sufficiente evidenziare come nessuno degli appellanti abbia presentato la predetta istanza prima del 15-8-93 (ovvero sessanta giorni prima del 15-10-93) e che, pertanto, alcuna norma imponeva all’amministrazione di accettare le dimissioni entro il 15-10-93, come invece sostenuto dagli appellanti.

3.3. Diventa a questo punto non rilevante la dedotta questione di costituzionalità dell’art. 11, cornma 16, della legge n. 537/93, relativa peraltro a materia riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Si rileva comunque che la Corte Costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione, ritenendo, anche con specifico riferimento al personale della scuola, che l’adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discrimine oggettivo tra nuovo e vecchio regime pensionistico costituisce una scelta non contrastante con i principi costituzionali (Corte Cost., n. 417/96).

3.4. E’ infine del tutto irrilevante la circolare ministeriale, richiamata nell’atto di appello, in quanto relativa al diverso sistema introdotto dall’art. 13 della legge n. 724/94.

4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16-1-2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Alberto de Roberto Presidente

Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere

Giuseppe Minicone Consigliere

Roberto Chieppa Consigliere Est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 MAGGIO 2001.

 

NOTA:

[1] La Legge 24 dicembre n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), all’art. 11, comma 16 così recita: <<Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo ecc.>>

 

 

 

 

 

 

 

 


Documenti recenti
-Il testo del decreto per lo sviluppo
-Illegali i poteri di sceriffo ai sindaci
-Possibile fare il testamento biologico
-Troppe deroghe dalla difesa di uccelli selvatici
__

Come cambia il lavoro
Tutelati i lavoratori anche se cambia l’azienda

Tassabili le somme percepite per l’espropriazione

Lavoro, gratuito patrocinio un po’ meno gratuito
__
Docenti
Il regolamento per le commissioni d’esame di Stato

Scuola, le dimissioni decorrono dall’accettazione

Scuola, i presidi assumeranno i supplenti
__
Finanziaria e Fisco
Ecco come autotutelarsi dal Fisco

Agevolazioni fiscali per il veicolo del disabile

L’Irap è legittima ma non sempre applicabile
__
Multe e Divieti
Il testo originale del protocollo di Kyoto

Così si possono contestare le multe

Vietate le vendite sottocosto
__