La Pubblica Amministrazione ha carattere "autoritativo"
Scuola, le dimissioni decorrono dall’accettazione
I dipendenti avevano fatto domanda
prima del 15.10.1993
Decisione del Consiglio di Stato n. 2911/2001
Le dimissioni del personale della scuola
entrato in servizio anteriormente al primo contratto
collettivo del comparto scuola, decorrono dalla data della loro accettazione da
parte del Ministero. È quanto ribadisce il Consiglio
di Stato con la presente breve decisione: alcuni dipendenti del Ministero della
Pubblica Istruzione - avendo presentato le proprie dimissioni anteriormente
all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo del 15 ottobre 1993 che
stabilisce delle condizioni più sfavorevoli di pensionamento – chiedono di
essere sottoposti alla normativa anteriormente vigente. Già il TAR della
Lombardia aveva respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato, a cui si erano appellati gli interessati conferma l’indirizzo seguito
dal giudice di primo grado: l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27
novembre 2000 ha infatti stabilito che le dimissioni dei dipendenti scolastici
soggetti ad una normativa anteriore al primo contratto collettivo di settore
sono sottoposte ad un atto di accettazione da parte della Pubblica
Amministrazione che questo ha un carattere "autoritativo",
costituendo il termine a partire dal quale, appunto, decorrono le dimissioni.
Nel caso specifico, le accettazioni sono avvenute dopo il termine del 15
ottobre 1993, entro cui doveva essere accolta la domanda di pensionamento per
evitare la riduzione del trattamento pensionistico; di
conseguenza i dipendenti sono soggetti alla nuova normativa.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Pisana Pietro, Luisa Dossena, Maria Dedè, Virginia Locatelli ved. Ricci Bitti, Teresina Scema,
Lidia Piva, Luisa Zanasi, Colomba Di Maio, Simonetta
Stampa, Carla Lafratta, Luciana Gragnoli,
Marcella Cossali, Giuseppina Cristauro,
Laura Conte, Giuseppe Martorana, Germano Gori, Maria Angiola Riva,
Emanuela Rubietti, Francesco Paolo Fontebrera, Marisa Agazzi e Delia
Maria Beretta,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Ioanna Avgeropoulou
e Manilio Franchi, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’Avv. Gianluca Marucchi, in
Roma, Lungotevere Mellini, n.39;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in
persona del Ministro pro tempore e Provveditorato
agli studi di Milano, in persona del Provveditore pro tempore,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello
Stato, ed elettivamente domiciliati presso la stessa,
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per
l’annullamento
delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Sezione I, n. 1721/98, 1641/98, 1646/98, 1649/98, 1654/98,
1656/98, 1679/98, 1681/98, 1676/98 e 1704/98.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16-1-2001
relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue
FATTO
Con il ricorso in appello in epigrafe i sopraindicati ex dipendenti di ruolo del
Ministero della Pubblica Istruzione hanno chiesto l’annullamento delle
menzionate sentenze con le quali il Tar per la
Lombardia ha in parte dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione ed
in parte respinto i ricorsi proposti avverso gli atti di accoglimento delle
rispettive domande di dimissioni, anche nella parte in cui è stata ritenuta
applicabile la disposizione di cui all’art. 11, comma 16, della legge n. 537/93. [1]
L’appello viene
proposto per i seguenti motivi:
1) illegittimità costituzionale del citato
art. 11, comma 16, della legge n. 537/93, tenuto conto che tutti i ricorrenti
hanno presentato la domanda di collocamento a riposo prima dell’entrata in
vigore della norma ed alcuni anche prima del termine del 15-10-93, entro cui doveva
essere accolta la domanda di pensionamento per evitare la riduzione del
trattamento pensionistico.
L’amministrazione intimata si è costituita in
giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’odierna udienza la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio di appello
è la sola questione della decorrenza della data di accoglimento della domanda
di pensionamento, non avendo gli appellanti formulato censure avverso la parte
delle impugnate sentenze, con cui i ricorsi in primo grado sono stati
dichiarati in parte inammissibili per difetto di giurisdizione in ordine alle
domande inerenti la misura del trattamento pensionistico.
2. Con un unico ricorso in appello sono state
impugnate più sentenze.
Il Collegio, ai fini di economia
del giudizio, ritiene di dover prescindere dall’accertamento della regolarità
del contraddittorio, non essendo chiaro se la costituzione dell’amministrazione
sia avvenuta anche nei confronti degli appellanti Agazzi
Marisa e Virginia Locatelli, vedova Ricci Bitti (nell’originale dell’atto di appello gli
estremi delle relative sentenze n. 1676/98 e n. 1704/98
risultano aggiunte o corrette a mano e non sono stati depositati
dall’avvocatura dello stato i fascicoli delle predette parti).
3.1. L’appello è infatti
infondato e deve essere respinto.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha
chiarito che, nella vigenza delle norme antecedenti alla sottoscrizione del
primo contratto collettivo per il comparto della scuola, permane la necessità di
un formale atto di accettazione delle dimissioni del
personale della scuola e che tale atto conserva natura autoritativa
con la conseguente configurazione quale interesse legittimo della posizione
giuridica soggettiva del pubblico dipendente (Cons.
Stato, Ad. Plen., n. 17 del 27-11-2000).
La decorrenza delle accettazioni delle
domande di pensionamento deve quindi essere individuata nella data di accettazione delle dimissioni, che è successiva al
15-10-93 per tutti gli appellanti.
3.2. Alcuni appellanti lamentano inoltre che,
avendo presentato la domanda di pensionamento prima del 15-10-93,
l’applicazione del meno favorevole trattamento pensionistico
sia derivata dal ritardo, con cui l’amministrazione ha provveduto sulle
predette istanze e chiedono che i provvedimenti di accoglimento delle
dimissioni siano retrodatati al giorno di presentazione delle istanze.
Anche senza fare
applicazione del principio affermato nella citata sentenza dell’Adunanza
Plenaria (secondo cui il termine di sessanta giorni stabilito dal D.M. n. 212/1991 per l’accettazione
delle dimissioni, decorre non già dalla data di presentazione della domanda, ma
dal 31 marzo successivo), è sufficiente evidenziare come nessuno degli
appellanti abbia presentato la predetta istanza prima
del 15-8-93 (ovvero sessanta giorni prima del 15-10-93) e che, pertanto, alcuna
norma imponeva all’amministrazione di accettare le dimissioni entro il
15-10-93, come invece sostenuto dagli appellanti.
3.3. Diventa a questo punto non rilevante la
dedotta questione di costituzionalità dell’art. 11, cornma
16, della legge n. 537/93, relativa peraltro a materia
riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Si rileva comunque
che la Corte Costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione,
ritenendo, anche con specifico riferimento al personale della scuola, che
l’adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discrimine oggettivo tra nuovo e vecchio regime
pensionistico costituisce una scelta non contrastante con i principi
costituzionali (Corte Cost., n. 417/96).
3.4. E’ infine del tutto irrilevante la
circolare ministeriale, richiamata nell’atto di appello,
in quanto relativa al diverso sistema introdotto dall’art. 13 della legge n.
724/94.
4. In conclusione, l’appello deve essere
respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il
16-1-2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con
l’intervento dei Signori:
Alberto de Roberto Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Giuseppe Minicone
Consigliere
Roberto Chieppa
Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 MAGGIO 2001.
NOTA:
[1] La Legge 24 dicembre
n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), all’art. 11, comma
16 così recita: <<Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i
requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di
pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio
ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con
un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di
cessazione dal servizio per
invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi
compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli
anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo ecc.>>