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La norma è già in vigore dal primo gennaio di quest’anno
Compensazioni solo se le altre imposte sono pagate
Non è possibile se si devono più di 1.500 euro
Articolo 31 dl 78/2010
Vuoi soldi indietro dal fisco? Prima paga le altre imposte che devi pagare. Non saranno più consentiti più pagamenti di imposte tramite compensazione di crediti vantati con il fisco se contemporaneamente si hanno debito d'imposta iscritti a ruolo di importo superiore ai 1.500 euro. Sono entrate infatti in vigore dal 1° gennaio le norme previste dalla manovra estiva del 2010, ossia dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 78/2010, volte a contrastare gli abusi e l’utilizzo di crediti inesistenti. In base alle nuove norme, dunque, è vietato compensare, ex articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, crediti erariali se ci sono imposte erariali di importi superiori ai 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
La compensazione è vietata “fino a concorrenza dei debiti” e per chi utilizza le compensazioni non ammesse è prevista una sanzione pari al 50% della somma iscritta a ruolo. Dalla nuova procedura restano esclusi i rimborsi derivanti da modello 730 e i ruoli le cui partite risultano oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, e le cartelle intestate a soggetti deceduti.
Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 - "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"
Art.31
1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito il seguente:
"Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica". Per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo.
1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; le modalita' di certificazione sono stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
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