05.02.2012 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
La consultazione è gratuita
 (Consiglio di Stato 183/2010)
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Questa stretta dovrebbe permettere di ridurre le tariffe RCauto

Maggiori accertamenti sulle micro-invalidità

Multe ai medici che attestano il falso

Codice Penale articolo 10-bis

Stretta sulle false micro invalidità dovute a incidenti stradali con l'obiettivo di ridurre le tariffe RCauto. Con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto con la manovra, infatti,  per i medici che dovessero attestare il falso per consentire di ottenere i risarcimenti dalle assicurazioni scatta  la multa fino a 1.600 euro e l'obbligo di risarcire la società. Inoltre  il medico deve risarcire l'assicurazione. Lo prevede il comma 1 dell'articolo 10-bis che estende, a carico dei medici, le sanzioni penali previste per i casi di false attestazioni di stati di malattia dei pubblici dipendenti volte a giustificare l'assenza dal servizio. Prevista, anche, la reclusione da uno a cinque anni. Inoltre  il medico è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice. Verrà, poi, costituita una commissione in ciascuna Regione, che rileva i dati derivanti dall'attuazione delle nuove norme li trasmette trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP. Il Ministero dovrà poi accertare l'attuazione, da parte delle imprese assicuratrici, della riduzione dei premi assicurativi nel settore, in ragione dei risultati conseguiti mediante l'applicazione delle nuove norme.

 

ARTICOLO 10-bis

Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali

1. Fermo quanto previsto dal Codice Penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

2. Ai fini del precedente comma 1, ciascuna Regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della Regione medesima, un rappresentante del Consiglio dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente, ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.

3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero per lo sviluppo economico e dall'ISVAP.

4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.

 

 


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