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L’autodichiarazione consentirà di pagare sanzioni ridotte
Obbligatorio accatastare le case fantasma
Entro fine anno scatta il calcolo della rendita presunta
Agenzia delle entrate- art.19 comma 7/13
Ultima chiamata per un milione e mezzo di "case fantasma". Se non verranno regolarizzate entro fine anno, scatterà il calcolo della rendita presunta con oneri a carico dell'interessato. Ultima chiamata al 31 dicembre anche per dichiarare le variazioni catastali seguire a ristrutturazioni. Previsti anche nuovi poteri di accertamento per i dipendenti dell'Agenzia del territorio. Il comma 7 dell'articolo 19 della manovra, infatti, prevede che prevede che l’Agenzia del territorio concluda entro il 30 settembre 2010 il censimento degli immobili non dichiarati in catasto. Si tratta delle "case fantasma" il sui reddito finora è sfuggito alle casse erariali e a quelle dei comuni per quel che riguarda l'Ici. Viene offerta, quindi, ai proprietari degli immobili non dichiarati già individuati e segnalati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2009, di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre prossimo. L'autodichiarazione consentirà di pagare le sanzioni catastali in misura ridotta, ma in ogni caso i dati saranno resi disponibili ai comuni per i controlli di conformità urbanistico - edilizia. Questo significa che per gli immobili non in regola da questo punto di vista occorrerà avviare le richieste di sanatoria e pagare le relative sanzioni. Se non si attiverà la procedura spontaneamente sarà il Comune ad effettuare i controlli, con un prevedibile maggior addebito, dato che anche in questo caso la manovra potrà servire per fare cassa.
Gli stessi obblighi previsti per chi possiede case fantasma riguardano tutti coloro che hanno effettuato ristrutturazioni interne che hanno cambiato la consistenza in vani dell'immobile, aggiunto servizi, o reso abitabili dei locali, senza effettuare la relativa dovuta variazione catastale. L'elenco della variazioni per le quali è obbligatorio intervenire è indicato nella Circolare 2/10 dell'Agenzia del territorio. Anche in questo caso, come stabilisce il comma 9, per l'autodenuncia della variazione è prevista e la scadenza del 31 dicembre 2010. In questo caso scatteranno accertamenti diretti da parte dell'Agenzia anche su indicazione dei comuni, che potranno partecipare alle procedure di controllo e incassare parte delle somme recuperate.
Per rendere più stringete tutta l'operazione, sono poi attribuiti all'Agenzia del territorio i poteri di cui agli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia quelli degli uffici tributari ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi i tecnici dell'Agenzia ora possono anche procedere ad accertamenti e verifiche nei singoli appartamenti.
ARTICOLO 19 - COMMI 7 - 13
Aggiornamento del catasto
7. L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1º gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell’Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati. 10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, nelle more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 12. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni. 13. Gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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