Respinte le eccezioni di incostituzionalità di numerose commissioni
tributarie
L’Irap è legittima ma non sempre
applicabile
Richiede un’attività caratterizzata da
un’organizzazione
Corte costituzionale 156/2001
L’Irap è legittima e i numerosi ricorsi contro
di essa di numerose commissioni tributarie italiane sono inammissibili. Lo ha
stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 156 dell’anno 2001 depositata
il 21 maggio 2001. L’imposta il cui gettito è calcolato intorno ai 60mila
miliardi di lire richiede secondo la complessa sentenza una rimodulazione per
quanto riguarda la sua applicazione. Non è corretta, per esempio, la sua
applicazione a lavoratori autonomi la cui attività non è caratterizzata dalla presenza di un’organizzazione (quindi di capitali e di lavoro altrui). Dunque
l’imposta non potrebbe essere applicabile, per esempio, a un piccolo
professionista che non dispone di una sua organizzazione. In nota il testo integrale del decreto
legislativo che istituisce l’imposta.
SENTENZA della Corte costituzionale n.156
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 [1] (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali), promossi con ordinanze emesse il
6 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, il 18
ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Como, il 23 settembre
1999 (2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, il 27
ottobre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, il 21 marzo
2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, il 23 marzo 2000 dalla
Commissione tributaria provinciale di Como, il 19 giugno 2000 dalla Commissione
tributaria provinciale di Trapani, il 10 maggio 2000 ed il 26 maggio 2000 (2
ordinanze) dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, il 3 luglio
2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, il 27 marzo 2000 dalla
Commissione tributaria provinciale di Lecco, il 5 giugno 2000 dalla Commissione
tributaria provinciale di Reggio Emilia ed il 29 febbraio 2000 dalla
Commissione tributaria provinciale di Piacenza, rispettivamente iscritte ai nn.
707 e 725 del registro ordinanze 1999 ed ai nn. 23, 24, 53, 289, 330, 554, 571,
576, 577, 637, 642, 684 e 694 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999
e nn. 3, 6, 9, 23, 25, 41, 42, 43, 45, 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Visti gli atti di costituzione dello Studio
"Verna", dello Studio "Rosina & Associati", della
Regione Liguria nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio
2001 e nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore
Annibale Marini;
uditi l’avvocato Francesco Tesauro per lo
Studio "Verna" e l'Avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza emessa il 6 ottobre 1999 la
Commissione tributaria provinciale di Torino ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
Premesso, quanto alla rilevanza della
questione, che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso, proposto da un
contribuente, avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione su un’istanza di
rimborso del primo acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per l’anno 1998, il rimettente espone che il medesimo ricorrente ha
eccepito l’illegittimità costituzionale del predetto decreto legislativo sotto
diversi profili e precisamente:
a) per contrasto con l’art. 3 Cost. [2], in quanto
parifica l’esercizio di arti e professioni all’attività di impresa e discrimina
il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente;
b) ancora per contrasto con l’art. 3 Cost.,
avendo l’IRAP assorbito il contributo al Servizio sanitario nazionale (SSN),
che prima era pagato da tutti i contribuenti, ponendolo in tal modo a carico
soltanto di alcune categorie di cittadini;
c) per contrasto con l’art. 53 Cost. [3], in quanto la nuova imposta assume quale indice di capacità
contributiva il semplice esercizio di un’attività organizzata per la produzione
di beni e di servizi;
d) ancora per contrasto con l’art. 53 Cost.,
in quanto l’IRAP, per la sua indeducibilità dall’imposta sui redditi delle
persone fisiche (IRPEF), potrebbe incidere su contribuenti che non hanno
prodotto alcun reddito imponibile;
e) per contrasto con l’art. 76 Cost. [4],
non avendo il legislatore delegato rispettato i principi e criteri direttivi
stabiliti dall’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica);
f) per contrasto, infine, con l’art. 23 Cost. [5], in quanto l’ammontare dell’acconto IRAP da versare,
determinato in applicazione della c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art. 45, comma 3, del decreto
legislativo n. 446 del 1997 [6],
verrebbe "in concreto a dipendere dal limite di incremento in valore
assoluto risultante dalla tabella A) allegata al decreto del Ministero delle
finanze del 5 maggio 1998".
Le argomentazioni del ricorrente e dell’Amministrazione
resistente sollevano – ad avviso del giudice a quo - "grosse problematiche
giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate".
1.1.- E’ intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della
questione.
Osserva la parte pubblica, preliminarmente,
che l’ordinanza di rimessione è sostanzialmente priva di autonoma motivazione
sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, che
oltretutto investe l’intera legge, così da rendere impossibile l’individuazione
delle specifiche disposizioni della cui conformità ai parametri costituzionali
il rimettente dubita.
Nel merito - premesso che il presupposto
dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi, che essa si applica, con carattere di realità, sul valore della
produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della
regione e che della medesima sono soggetti passivi coloro che esercitano la
predetta attività – l’Avvocatura rileva:
a) quanto al parametro di cui all’art. 53
Cost., che la nuova imposta troverebbe il suo ragionevole fondamento nel fatto
oggettivo che l’attività avente rilevanza economica, organizzata attraverso la
combinazione dei vari fattori della produzione, crea di per sé un valore
aggiunto di produzione; la giustificazione dell’IRAP consisterebbe, quindi, nella
formazione oggettiva di ricchezza (ripartita in profitti, retribuzioni ed
interessi) presso l’unità produttiva, salva possibile traslazione del relativo
onere su terzi dipendenti o finanziatori: coerentemente il tributo colpisce il
valore della produzione netta (valore aggiunto) quale espresso dalla differenza
tra i ricavi ed i costi per beni e servizi;
b) quanto all’art. 3 Cost., che nessuna
discriminazione sussisterebbe tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, proprio
in quanto l’IRAP non colpisce il reddito prodotto in capo al suo percettore,
bensì il valore aggiunto prodotto nell’esercizio dell’autonoma organizzazione
produttiva diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di
servizi. Il principio di eguaglianza non sarebbe d’altro canto violato nemmeno
sotto il profilo che l’IRAP, pur avendo assorbito il contributo al SSN, che
precedentemente era pagato da tutti i contribuenti, grava soltanto su alcune
categorie di contribuenti, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore
ridistribuire la pressione fiscale complessiva in modo diverso, a parità di
gettito, nel rispetto della ragionevolezza;
c) quanto ancora all’art. 53 Cost., che
l’indeducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte sui redditi, oltre ad essere
irrilevante nella fattispecie dedotta nel giudizio a quo, costituisce
espressione di ragionevole discrezionalità legislativa;
d) quanto all’art. 76 Cost., che il decreto
legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni è pienamente rispettoso
dei criteri e dei principi enunciati nell’art. 3, comma 143, della legge delega
n. 662 del 1996;
e) da ultimo, quanto al parametro di cui
all’art. 23 Cost., con specifico riferimento all’art. 45, comma 3, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, riguardante la cosiddetta "clausola di
salvaguardia", che il decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata
è chiamato a disciplinare solo aspetti secondari e di dettaglio attinenti alle
modalità applicative del tributo, cosicché il principio della riserva relativa
di legge deve ritenersi pienamente rispettato.
2.- Con ordinanza emessa il 18 ottobre 1999
la Commissione tributaria provinciale di Como, in sede di impugnativa proposta
da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione su
un’istanza di rimborso dell’IRAP versata a titolo di acconto per l’anno 1998,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, in riferimento agli artt.
3 e 35 Cost.; dell’intero decreto legislativo, in riferimento agli artt. 3, 32
e 76 Cost.; dell’art. 45 del medesimo decreto, in riferimento all’art. 23 Cost.
Ad avviso del rimettente, l’art. 3, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo sarebbe in primo luogo in contrasto con gli
artt. 3 e 35 Cost. in quanto porrebbe sullo stesso piano, ai fini dell’imposta,
il reddito di lavoro autonomo e quello di impresa.
La medesima norma sarebbe ulteriormente in
contrasto con l’art. 3 Cost. sia in quanto, tra i redditi di lavoro autonomo,
assoggetta all’imposta solamente quelli indicati nell’art. 49, comma 1, del
d.P.R. n. 917 del 1986, vale a dire quelli derivanti dall’esercizio di arti e
professioni con caratteristiche di abitualità, con esclusione degli altri, sia
perché assoggetta alla contribuzione al Servizio sanitario nazionale (essendo
confluito nell’IRAP anche il relativo contributo) solamente i soggetti
percettori di reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Sempre con riferimento all’assorbimento
nell’IRAP del contributo al Servizio sanitario nazionale, il carattere
regionale dell’imposta comporterebbe poi – ad avviso del rimettente – la
violazione degli artt. 3 e 32 Cost., non essendo prevista alcuna forma di
redistribuzione del gettito di imposta a favore delle regioni meno ricche, al
fine di garantire la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini.
L’intero decreto legislativo n. 446 del 1997
violerebbe inoltre l’art. 76 Cost. in quanto il legislatore delegato avrebbe
disatteso il principio direttivo, contenuto nell’art. 3, comma 143, della legge
n. 662 del 1996, rappresentato dalla riduzione del prelievo complessivo
gravante sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, essendo al
contrario aumentato, per tali redditi, il carico fiscale, in difetto di
particolari agevolazioni o riduzioni di imposta.
L’art. 45 del decreto legislativo, infine, si
porrebbe in contrasto con l’art. 23 Cost. nella parte in cui demanda non alla
legge ma ad atti amministrativi la misura e la determinazione dell’acconto di
imposta dovuto.
2.1.- E’ intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello
Stato, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della questione per difetto
di motivazione sulla rilevanza, in riferimento ai diversi profili nei quali la
questione stessa si articola, e concludendo comunque nel merito per la
declaratoria di infondatezza.
In particolare, quanto alle censure relative
all’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, la parte pubblica
osserva in primo luogo che il presupposto dell’IRAP è costituito dall’esercizio
abituale di un’attività in quanto autonomamente organizzata, diretta a produrre
o a scambiare beni o a prestare servizi, cosicché l’ambito applicativo
dell’imposta risulta delimitato dalla necessaria autonoma organizzazione di
mezzi per lo svolgimento dell’abituale attività produttiva. Risulta pertanto
del tutto coerente con detto presupposto l’assoggettamento all’imposta di
quelli soltanto, tra i titolari di reddito di lavoro autonomo, la cui attività
sia caratterizzata da abitualità ed autonoma organizzazione di mezzi, mentre
d’altro canto la sottoposizione dei redditi di lavoro autonomo e di quelli di
impresa ad una medesima aliquota appare frutto di una non certamente
irragionevole valutazione discrezionale del legislatore.
Circa il profilo riferito all’asserito
assorbimento nell’IRAP del contributo al Servizio sanitario nazionale,
l’Avvocatura osserva che, seppure l’IRAP è stata introdotta con contemporanea
abolizione di una serie di altri e differenziati tributi, tra cui appunto il
contributo al Servizio sanitario nazionale, ciò non toglie tuttavia che si
tratti di una nuova imposta, la quale non ha necessariamente la stessa natura
dei tributi soppressi. Nessuna necessaria identità è richiesta, d’altro canto,
tra i soggetti passivi di una imposta e i possibili destinatari o beneficiari
del servizio pubblico a finanziare il quale sia, in tutto o in parte, destinato
il gettito tributario.
Tanto meno sussisterebbe - sempre con
riferimento al preteso assorbimento nell’IRAP del contributo al Servizio
sanitario nazionale – la dedotta violazione degli artt. 3 e 32 Cost. A
prescindere dall’inammissibilità della questione, sia per il difetto di
motivazione in ordine alla rilevanza, sia per la mancata indicazione delle
specifiche disposizioni di legge asseritamente lesive degli indicati precetti
costituzionali, i meccanismi compensativi previsti dagli artt. 38 e seguenti
del decreto legislativo (ed in particolare dall’art. 42) porterebbero comunque
ad escludere - ad avviso dell’Avvocatura – l’ipotizzata irrazionalità nella
distribuzione del gettito complessivo tra le varie Regioni.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 76
Cost., la parte pubblica rileva che la riduzione del prelievo complessivo
gravante sui redditi di lavoro autonomo e di impresa minore costituiva uno
degli obiettivi da perseguirsi dal complesso delle varie riforme del sistema
tributario indicate nel medesimo art. 3, comma 143, della legge n. 662 del
1996. Tra queste, oltre all’introduzione dell’IRAP, vi erano l’istituzione
dell’addizionale regionale IRPEF, la revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni IRPEF, la revisione dei tributi locali, la revisione
dell’imposta di registro per alcuni atti. A parte, dunque, l’arbitrarietà
dell’affermazione secondo cui l’introduzione dell’IRAP avrebbe comportato un
aggravio del carico fiscale nei confronti degli esercenti arti e professioni,
non potrebbe in ogni caso configurarsi, per tale profilo, la violazione della
legge delega in riferimento al solo decreto legislativo istitutivo dell’IRAP.
Per quanto riguarda, da ultimo, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo, in
riferimento all’art. 23 Cost., premessa anche in questo caso la mancanza di
motivazione in punto di rilevanza, l’Avvocatura rileva che le norme primarie
definiscono con determinatezza tutti gli elementi fondamentali dell’imposta
mentre il decreto ministeriale previsto al comma 3 dell’art. 45 si limita a
disciplinare aspetti secondari e di dettaglio attinenti alle modalità
applicative del tributo, cosicché il principio della riserva relativa di legge
risulta pienamente rispettato.
3.- Con due ordinanze di analogo contenuto
emesse il 23 settembre 1999, la Commissione tributaria provinciale di Torino,
nel corso di giudizi promossi da contribuenti per il rimborso dell’acconto IRAP
relativo all’anno 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
Premesso che l’art. 2 pone come presupposto
dell’imposta l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, e
che tale presupposto non ricorre nel caso di attività professionale, il rimettente
– come risulta con chiarezza dalla parte motiva dell’ordinanza - dubita in
realtà della legittimità costituzionale non del predetto art. 2 bensì dell’art.
3, comma 1, lettera c), del decreto, in quanto ricomprende tra i soggetti
passivi dell’IRAP gli esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Detta norma contrasterebbe infatti, in primo
luogo, con l’art. 53 Cost. "in quanto diretta a colpire una forma di
capacità contributiva che, ravvisabile nella realtà imprenditoriale, certamente
non è riscontrabile nello svolgimento delle professioni liberali". Sarebbe
altresì lesiva del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., in quanto
discriminerebbe, agli effetti impositivi, il lavoro autonomo rispetto a quello
dipendente.
L’art. 4 del decreto legislativo, stabilendo
che l’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante
dall’attività esercitata nel territorio della regione, sarebbe a sua volta in
contrasto con l’art. 53 Cost., in quanto assume come indice di capacità
contributiva non il reddito ma l’attività produttiva in sé, e cioè una mera
potenzialità di capacità contributiva, oltretutto senza assicurare al soggetto
passivo la possibilità certa di traslazione del tributo.
3.1. E’ intervenuta in entrambi i giudizi,
con memorie di identico contenuto, l’Avvocatura generale dello Stato per conto
del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l’inammissibilità e
l’infondatezza della questione.
L’Avvocatura, eccepito preliminarmente il
difetto di motivazione sulla rilevanza, richiama, nel merito, le argomentazioni
già svolte nei giudizi precedentemente instaurati, ribadendo in particolare,
quanto alle censure riferite all’art. 53 Cost., che la giustificazione
dell’IRAP, quale imposta reale, consiste nella formazione oggettiva di
ricchezza presso l’unità produttiva, correttamente assunta a fondamento
dell’imposta in quanto manifestazione di potenzialità economica.
Con riferimento al parametro di cui all’art.
3 Cost. la parte pubblica osserva che il presupposto dell’imposta è l’esercizio
abituale di attività autonomamente organizzata e che pertanto non è
irragionevole la scelta legislativa di ricondurre a detto presupposto anche
l’esercizio di arti e professioni, purché caratterizzato dall’esistenza di una
autonoma organizzazione, così come quella di escludere dall’applicazione
dell’imposta i lavoratori dipendenti ed i titolari di redditi di lavoro
autonomo di cui all’art. 49, comma 2, del testo unico n. 917 del 1986.
4.- Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1999
la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal
decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 (Disposizioni correttive del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e l’istituzione di un’addizionale
regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi
locali), e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n.
241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n.
472), "nella parte in cui:
- non consentono di dedurre dalla base
imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle
per interessi passivi;
- non discriminano i lavoratori autonomi
dagli imprenditori, e viceversa discriminano i lavoratori autonomi dai
lavoratori dipendenti;
- discriminano i lavoratori autonomi di cui
al primo comma dell’art. 49 TUIR dagli altri lavoratori autonomi di cui alle
altre ipotesi dello stesso art. 49 cit.;
- non consentono di dedurre l’IRAP ai fini
delle imposte sui redditi".
Motivata la rilevanza della questione sulla
base della "necessità di decidere se il contribuente ha diritto o meno al
rimborso dell’IRAP, come richiesto col ricorso avverso il silenzio-rifiuto,
trascorsi inutilmente 90 giorni dalla istanza di rimborso", il rimettente
individua un primo profilo di illegittimità costituzionale dell’imposta nel
fatto che questa colpisca non già il risultato finale dell’attività
professionale o di impresa, bensì un valore intermedio del tutto svincolato dal
risultato finale.
L’imposta sarebbe altresì in contrasto con il
principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. in quanto la base
imponibile, per i lavoratori autonomi, è determinata assumendo come dato di
partenza il valore complessivo dei compensi percepiti nel periodo di imposta,
detratte le spese, ad esclusione però di quelle sostenute per i dipendenti ed i
collaboratori e di quelle per interessi passivi. In tal modo il contribuente
verrebbe tassato – secondo il rimettente – non in base alla sua effettiva
disponibilità economica ma ad una redditività che potrebbe anche rivelarsi
fittizia, se i costi integralmente intesi dovessero superare i ricavi.
Ulteriore profilo di incostituzionalità della
normativa denunciata si rinverrebbe inoltre – ad avviso sempre del rimettente -
"nella violazione del principio della coerenza interna alla legge, nel
senso che le molteplici ipotesi di tassazione contemplate dalla legge
tributaria siano coerenti col presupposto". Il giudice a quo ricorda, a
tale proposito, la sentenza di questa Corte n. 42 del 1980, con la quale venne
dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme relative all’imposta
locale sui redditi (ILOR) in quanto prevedevano, per i lavoratori autonomi, un
trattamento fiscale uguale a quello degli imprenditori e differente da quello
dei lavoratori dipendenti. Il decreto legislativo n. 446 del 1997 discriminerebbe
inoltre anche nell’ambito dei lavoratori autonomi, assoggettando a tassazione
solo i lavoratori di cui all’art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi ed escludendo le altre categorie di lavoratori autonomi indicate
nello stesso art. 49.
L’art. 1 della legge istitutiva dell’IRAP
sarebbe infine costituzionalmente illegittimo, sotto il profilo della
ragionevolezza, nella parte in cui dichiara l’imposta non deducibile ai fini
delle imposte sui redditi.
4.1.- Si è costituito in giudizio lo
"Studio Verna di Franco Formenti e Giuseppe Verna dottori commercialisti e
della dott.ssa Laura Restelli ragioniere", ricorrente nel giudizio a quo,
concludendo per l’accoglimento della proposta questione di legittimità
costituzionale.
La parte privata argomenta ampiamente, in
primo luogo, sulla illegittimità costituzionale dell’imposta in generale, per
contrasto con l’art. 53 Cost., in quanto, avendo come presupposto il mero
svolgimento di un’attività produttiva, a prescindere dai risultati di tale attività,
non colpirebbe alcun fatto espressivo di capacità contributiva. Sottopone in
particolare a critica la tesi secondo cui il fondamento costituzionale
dell’imposta stessa dovrebbe rinvenirsi in una nozione oggettiva e non
soggettiva della capacità contributiva, riferibile cioè all’organizzazione che
svolge attività di impresa e non alla persona fisica dell’imprenditore. La
nozione di capacità contributiva, alla luce del consolidato orientamento di
questa Corte, sarebbe infatti riferibile esclusivamente alle persone fisiche
(e, forse, alle persone giuridiche) e non certo ad una organizzazione
oggettivamente considerata.
I vizi di costituzionalità sarebbero, secondo
la medesima parte privata, ancor più evidenti con specifico riferimento alla
tassazione dei lavoratori autonomi. Se, infatti, il fondamento giustificativo
dell’imposta viene individuato nel "dominio" dei fattori della
produzione, tale giustificazione può eventualmente valere per l’organizzazione
dell’impresa ma non certo per quella dei professionisti e degli studi
professionali, in quanto la prestazione professionale non è frutto
dell’organizzazione di studio bensì della mens del professionista. Per i
professionisti, in definitiva, non sarebbe prospettabile alcuna capacità
contributiva reale o oggettiva, espressa dallo studio professionale in sé,
disgiunta dalla capacità contributiva personale o soggettiva del
professionista.
Ulteriore violazione dell’art. 53 Cost.
discenderebbe altresì dalla non deducibilità delle spese sostenute per le
retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori e di quelle per interessi, in
conseguenza della quale la base imponibile dell’IRAP verrebbe a configurarsi
come espressione fittizia di capacità contributiva.
L’art. 3, comma 1, lettera c), della legge
istitutiva, assoggettando all’imposta in egual modo i lavoratori autonomi e gli
imprenditori, sarebbe poi lesivo sotto un duplice profilo del principio di
eguaglianza. Da un lato perché non differenzia il trattamento di redditi di
diversa natura, in tal modo contrastando i principi enunciati nella sentenza di
questa Corte n. 42 del 1980, dall’altro perché discrimina situazioni
contributivamente uguali, quali sono quelle dei lavoratori autonomi e dei
lavoratori dipendenti.
Il principio di eguaglianza sarebbe infine
ulteriormente violato per l’inclusione tra i soggetti passivi dell’imposta dei
soli lavoratori autonomi indicati all’art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati al comma 2, considerato che non
sussiste alcuna differenza, in termini di attitudine alla contribuzione, tra le
attività delle due diverse categorie di lavoratori autonomi.
4.2.- E’ intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello
Stato, eccependo preliminarmente l’inammissibilità di tutte le questioni, per
difetto di motivazione in ordine alla specifica rilevanza di ciascuna di esse;
l’inammissibilità delle questioni riguardanti gli artt. 2 e 4 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, perché estranei ai profili indicati nel
dispositivo dell’ordinanza; l’inammissibilità della questione riferita all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo, in quanto la non deducibilità dell’IRAP in
sede di determinazione dell’imponibile IRPEF è evidentemente irrilevante in una
controversia avente ad oggetto un rimborso IRAP; l’inammissibilità, infine,
della questione relativa alla mancata inclusione nell’ambito di applicazione
dell’IRAP dei soggetti passivi indicati all’art. 49, comma 2, del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, per la mancata indicazione di motivi a sostegno del
dubbio di legittimità costituzionale.
Nel merito, con riferimento alle residue
questioni, l’Avvocatura ha concluso per la declaratoria di infondatezza.
L’IRAP – secondo la parte pubblica – non è,
come il rimettente mostra di ritenere, un’imposta sul reddito analoga alla
soppressa ILOR, bensì un’imposta regionale a sé stante che mira a colpire le
remunerazioni dei fattori della produzione e quindi, oltre ai profitti o
guadagni dell’organizzatore della produzione, anche gli interessi ed i salari,
che sono pertanto indeducibili dalla base imponibile.
La nuova imposta sarebbe sostanzialmente
ispirata ad una duplice finalità: quella di colpire una particolare ed
incontestabile capacità contributiva, da un lato, e di semplificare e
razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti mediante la sostituzione di una
pluralità di contributi, con invarianza di gettito, dall’altro.
Le questioni riferite alla asserita
violazione del principio di eguaglianza sarebbero pertanto infondate in quanto
basate sull’erronea equiparazione dell’IRAP ad una imposta sul reddito.
5.- La Commissione tributaria provinciale di
Parma, con ordinanza emessa il 21 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,
3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Motivata anche in tal caso la rilevanza della
questione sulla considerazione che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso
proposto da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione su
un’istanza di rimborso di acconto IRAP, il rimettente assume che gli artt. 2 e
3 sarebbero in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto parificano
l’esercizio di arti e professioni all’attività di impresa e discriminano il
lavoro autonomo rispetto a quello subordinato.
L’art. 4 del decreto legislativo sarebbe
invece in contrasto con l’art. 53 Cost. in quanto non consente di dedurre,
dalla base imponibile, le spese sostenute per dipendenti e collaboratori e quelle
per interessi passivi.
La normativa denunciata violerebbe poi il
principio di eguaglianza anche sotto un diverso profilo, e cioè in quanto,
avendo l’IRAP assorbito il contributo al Servizio sanitario nazionale, il
relativo onere sarebbe ora posto a carico soltanto di talune categorie di
contribuenti.
Ulteriore violazione dell’art. 53 Cost.
discenderebbe infine dalla indeducibilità dell’IRAP dalla base imponibile ai
fini IRPEF.
5.1.- E’ intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello
Stato, mediante atto di contenuto sostanzialmente analogo a quelli depositati
nei giudizi già instaurati.
6.- Nel corso di altro giudizio promosso da
un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione su un’istanza
di rimborso dell’IRAP, la Commissione tributaria provinciale di Como, con
ordinanza emessa il 23 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 4 e 8 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
dell’intero decreto legislativo, in riferimento all’art. 53 Cost.; dell’art. 3,
comma 1, lettera c), in riferimento all’art. 76 Cost.
La non manifesta infondatezza della questione
è motivata sulla scorta di considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte,
in riferimento ai medesimi parametri, dagli altri rimettenti.
6.1.- L’Avvocatura generale dello Stato è
intervenuta in giudizio, concludendo per l’infondatezza della questione, mediante
atto di contenuto simile ai precedenti.
7.- La Commissione tributaria provinciale di
Trapani, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del
provvedimento di reiezione di un’istanza di rimborso dell’acconto IRAP relativo
all’anno 1998, con ordinanza emessa il 19 giugno 2000 ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), e 8 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, nelle parti in cui sottopongono all’IRAP
l’attività professionale di lavoro autonomo.
La non manifesta infondatezza della questione
è ravvisata nella disparità di trattamento che la normativa denunciata
realizzerebbe attraverso l’assoggettamento alla medesima imposta di attività
diverse, quanto al livello di organizzazione, quali quella imprenditoriale e
quella professionale.
7.1.- L’Avvocatura generale dello Stato,
costituendosi in giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ha concluso anche in tal caso per l’infondatezza della questione, in base alla
considerazione che l’ambito applicativo dell’imposta è non irragionevolmente
delimitato dall’esistenza di un’autonoma organizzazione di mezzi per lo
svolgimento dell’abituale attività produttiva.
8.- La Commissione tributaria di primo grado
di Bolzano, con ordinanza emessa il 10 maggio 2000 nel corso di un giudizio di
impugnazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione su istanza di rimborso
di acconto IRAP, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 11 e 45,
comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, "precipuamente nelle
parti in cui:
- non consentono di dedurre dalla base
imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e per gli
interessi passivi;
- non discriminano i lavoratori autonomi
dagli imprenditori e viceversa (discriminano) i lavoratori autonomi dai
lavoratori dipendenti;
- discriminano i lavoratori autonomi di cui
al primo comma dell’art. 49 TUIR dagli altri lavoratori autonomi di cui alle
altre ipotesi del citato articolo;
- non consentono di dedurre l’IRAP ai fini
delle imposte sui redditi".
Con altre due ordinanze emesse, in analoghi
giudizi, il 26 maggio 2000, la medesima Commissione tributaria di primo grado
di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., questione
di legittimità costituzionale delle medesime norme, "nella parte in cui,
disciplinando la tassazione dei lavoratori autonomi,
- assumono quale indice rilevatore della loro
capacità contributiva il semplice esercizio dell’attività esercitata;
- non discriminano i lavoratori autonomi
dagli imprenditori e, viceversa, discriminano i lavoratori autonomi tra di
loro;
- non ammettono la deducibilità delle spese
sostenute per il personale e quelle per gli interessi;
- dichiarano non deducibile l’IRAP ai fini
delle imposte sui redditi;
- violano il contenuto della legge delega n.
662 del 23.12.96, disattendendo l’obbligo di ridurre il costo del lavoro ed il
prelievo complessivo che grava sui redditi".
8.1.- L’Avvocatura generale dello Stato è
intervenuta nei tre giudizi, con atti di contenuto non difforme da quelli
depositati nei giudizi precedentemente instaurati, concludendo per la
declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza delle questioni.
9.- La Commissione tributaria provinciale di
Lecco, con ordinanza emessa il 27 marzo 2000, nel corso di analogo giudizio di
impugnazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione su un’istanza di
rimborso di acconto IRAP, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e
76 Cost., questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n.
446 del 1997, sulla scorta di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con
quelle già proposte dagli altri rimettenti.
9.1.- L’Avvocatura generale dello Stato,
intervenendo in giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione,
riportandosi ai propri precedenti atti di intervento.
10.- La Commissione tributaria provinciale di
Genova, con ordinanza emessa il 3 luglio 2000, nel corso di un giudizio avente
ad oggetto il ricorso proposto da un contribuente nei confronti della Regione
Liguria, avverso il provvedimento di reiezione di un’istanza di rimborso di acconto
IRAP, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 11, primo comma, lettera c),
numeri 1), 2), 3) e 4) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il rimettente, in punto di rilevanza, osserva
preliminarmente che la Regione Liguria - unica convenuta - dovrebbe ritenersi
passivamente legittimata nel giudizio a quo per avere rigettato l’istanza di
rimborso proposta in via amministrativa dal contribuente, con ciò
implicitamente riconoscendosi competente a provvedere sull’istanza stessa,
nonché per essere la destinataria del pagamento effettuato dal contribuente
medesimo.
Quanto alla non manifesta infondatezza della
questione, il medesimo rimettente assume in primo luogo che le norme denunciate
sarebbero lesive del principio di eguaglianza e del principio di capacità
contributiva in quanto, includendo nella base imponibile taluni costi
sicuramente significativi, quali gli interessi passivi e le spese per il
personale, assoggetterebbero al medesimo prelievo fiscale soggetti aventi una
differente capacità contributiva in conseguenza della diversa entità di detti
costi.
L’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui
redditi sarebbe poi in contrasto con il principio espresso dall’art. 75, comma
5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui "le spese e gli altri
componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si
riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito". Principio che, seppur non
costituzionalizzato, esprimerebbe una linea di tendenza del legislatore.
L’orientamento della stessa Corte
costituzionale, d’altro canto, sarebbe – secondo il rimettente - nel senso di
ritenere che la detraibilità dei tributi vada stabilita e commisurata dal
legislatore ordinario secondo un criterio che concili, sulla base di
valutazioni politico-economiche incensurabili purché non manifestamente
irragionevoli, le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino
chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva.
10.1.- Si è costituita in giudizio la Regione
Liguria, resistente nel giudizio a quo, eccependo in via preliminare
l’irrilevanza della questione in ragione del proprio difetto di legittimazione
passiva.
Ad avviso della Regione, l’IRAP non è infatti
un tributo regionale, espressione di autonomia finanziaria, bensì un tributo
erariale devoluto alle regioni dalla legge statale. Si tratta infatti di
un’imposta introdotta inderogabilmente per tutte le Regioni con una legge
statale, che ne disciplina interamente la struttura, e che va versata allo
Stato, il quale provvede poi a riversarla alle Regioni, trattenendone una
quota. Nel senso della natura erariale dell’imposta si sarebbe del resto
pronunciata la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 1999.
L’istanza di rimborso, conseguentemente, non
avrebbe dovuto essere presentata alla Regione bensì all’ufficio finanziario
competente ed il ricorso al giudice tributario avrebbe dovuto perciò essere
proposto nei confronti dell’Ufficio delle entrate, se già istituito, ovvero nei
confronti dell’Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
La questione, secondo la Regione Liguria,
sarebbe comunque infondata nel merito.
La circostanza che l’IRAP colpisca, in luogo
dei tradizionali indici di capacità contributiva, un nuovo indice di forza
economica, rappresentato dal valore aggiunto della produzione, e cioè dalla
ricchezza generata dall’organizzazione dell’attività, non costituirebbe affatto
lesione del principio di cui all’art. 53 Cost., atteso che la norma
costituzionale non contiene un elenco tassativo degli indici di capacità
contributiva ma richiede soltanto l’esistenza di un effettivo collegamento del
presupposto d’imposta con fatti e situazioni espressivi di potenzialità
economica.
La stessa Corte, d’altro canto, ha sempre
ritenuto che il suo sindacato non possa entrare nel merito della
discrezionalità politica del legislatore, a meno che il suo esercizio non
comporti irrazionali ed arbitrarie discriminazioni, non ravvisabili nella
fattispecie.
L’indeducibilità di taluni costi, quali
quelli sostenuti per stipendi o compensi e per interessi passivi, sarebbe
quindi coerente con la natura dell’imposta, atteso che detti costi
rappresentano in realtà componenti della produzione netta o del valore
aggiunto.
I principi costituzionali evocati dal
rimettente non sarebbero nemmeno lesi dalla normativa denunciata, nella parte
in cui questa inserisce tra i soggetti passivi dell’imposta anche i lavoratori
autonomi. Se, infatti, l’IRAP è un tributo destinato a colpire la ricchezza
prodotta nell’esercizio di attività organizzate, è allora evidente che nel suo
ambito applicativo deve ricadere qualsiasi tipo di attività caratterizzata da
un minimo di organizzazione. Soluzione questa, del resto, coerente con
l’orientamento manifestato dalla Corte allorché, pronunciandosi sulla questione
di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 599 del 1973, istitutivo dell’ILOR,
dichiarò l’illegittimità costituzionale delle norme denunciate, nella parte in
cui non escludevano dall’imposta i soli redditi di lavoro autonomo non
assimilabili ai redditi d’impresa.
Inammissibile per difetto di rilevanza, oltre
che infondata nel merito, sarebbe infine la questione relativa alla
indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sul reddito, non avendo il giudizio a
quo ad oggetto una controversia riguardante l’ammontare di imposte sul reddito.
Nell’imminenza dell’udienza pubblica la
Regione Liguria ha depositato una memoria illustrativa, nella quale
innanzitutto ribadisce come la base imponibile dell’IRAP sia costituita non dal
reddito personale netto, come nel caso dell’IRPEF, bensì dal valore aggiunto
prodotto, assunto dal legislatore come nuovo indice di capacità contributiva.
Si tratterebbe, secondo una autorevole
dottrina, di una capacità contributiva autonoma, impersonale, di tipo reale,
basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione dei diversi
fattori organizzati dall’imprenditore o dal professionista, la cui
individuazione non contrasterebbe con il precetto di cui all’art. 53 Cost.,
stante l’obiettiva rilevanza economica del presupposto impositivo.
Secondo altri autori, invece, la giustificazione
dell’IRAP risiederebbe nel diretto rapporto comunque configurabile tra la
ricchezza chiamata alla contribuzione ed i soggetti passivi d’imposta, essendo
indubbio che il valore aggiunto prodotto sia normalmente, pur se
indirettamente, rappresentativo della attitudine alla contribuzione del
soggetto esercente l’attività, per il quale l’imposta rappresenta, d’altro
canto, un costo di produzione che, tendenzialmente, sarà traslato su altri
soggetti, non diversamente da quanto accade – ad esempio – per l’imposta di
fabbricazione.
10.2.- Lo Studio Rosina e Associati – Dottori
commercialisti, ricorrente nel giudizio a quo, ha depositato fuori termine una
memoria di costituzione, concludendo per l’accoglimento della questione di
legittimità costituzionale.
Nell’imminenza dell’udienza pubblica del 23
gennaio 2001, la medesima parte ha altresì depositato una ampia memoria
illustrativa.
10.3.- L’Avvocatura generale dello Stato,
intervenendo in giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione,
riportandosi ai propri precedenti atti di intervento.
11.- La Commissione tributaria provinciale di
Reggio Emilia, con ordinanza emessa il 5 giugno 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 3, lettera c), 4, 8,
11, 36 e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, "per
violazione degli artt. 3 – 23 - 35 - 53 della Costituzione anche con
riferimento alla legge 23/12/1996 n. 662 (commi 143 e 144 dell’art. 3)".
Affermata la rilevanza della questione,
vertendosi anche in tal caso in tema di impugnativa del silenzio-rifiuto
dell’amministrazione su istanza di rimborso di acconto IRAP, il rimettente ne
motiva la non manifesta infondatezza, non dissimilmente dagli altri rimettenti,
con riguardo alla assimilazione tra redditi di impresa e redditi da lavoro
autonomo; alla discriminazione tra i lavoratori autonomi di cui al primo comma
dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi e gli altri lavoratori
autonomi indicati nello stesso art. 49; alla indeducibilità degli interessi
passivi e delle spese per il personale dipendente; alla mancata ripartizione
tra tutti i contribuenti del costo del Servizio sanitario nazionale; alla
indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi; alla delega all’autorità
amministrativa della determinazione dell’ammontare dell’acconto.
11.1.- L’Avvocatura generale dello Stato,
intervenendo in giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione,
riportandosi anche in tal caso ai propri precedenti atti di intervento.
12.- La Commissione tributaria provinciale di
Piacenza, con ordinanza emessa il 29 febbraio 2000, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del decreto legislativo n. 446
del 1997, nonché del medesimo decreto legislativo nel suo complesso, sotto
profili sostanzialmente analoghi a quelli individuati nelle altre ordinanze di
rimessione.
12.1.- E’ intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo in via principale per la declaratoria di
inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza
della questione, e riportandosi comunque, nel merito, ai propri precedenti atti
di intervento.
13.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica del
23 gennaio 2001 e della camera di consiglio del 24 gennaio 2001, l’Avvocatura
generale dello Stato ha depositato – in tutti i giudizi, ad eccezione di quello
promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza - memorie
illustrative, di contenuto in larga parte coincidente.
13.1.- In relazione alle censure riguardanti
la asserita violazione del principio di capacità contributiva, la parte
pubblica in primo luogo osserva che la non deducibilità dalla base imponibile
degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente non determina
– diversamente da quanto taluni dei rimettenti mostrano di ritenere – la
tassazione di salari ed interessi in quanto tali, "ma solo nella misura in
cui gli stessi trovano capienza nel valore della produzione netta (o valore
aggiunto) il quale, siccome "risultato" dell’attività organizzata
svolta, costituisce la base imponibile del tributo e integra in ogni caso il
limite dell’imposizione".
L’Avvocatura ribadisce poi che l’IRAP non è
un’imposta sul reddito complessivo netto del soggetto passivo ma è bensì
un’imposta "che colpisce, con carattere di realità, il valore della
produzione e cioè incide sul valore aggiunto netto prodotto autonomamente
presso ciascun soggetto passivo" in dipendenza dell’esercizio
dell’attività organizzata imprenditoriale o professionale.
Ricorda, al riguardo, la parte pubblica che
la stessa Corte ha ripetutamente affermato che rientra nella discrezionalità
del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, l’individuazione
dei singoli fatti espressivi di capacità contributiva, cosicché il giudizio di
legittimità costituzionale delle norme denunciate, con riferimento al parametro
di cui all’art. 53 Cost., si risolve "nel verificare, nei limiti del
controllo della razionalità che compete al giudice delle leggi, se l’IRAP sia
dal legislatore ricollegata e ragguagliata ad un ragionevole presupposto
espressivo di forza economica e quindi significativo di attitudine alla
contribuzione in colui che alla stessa è chiamato come soggetto passivo della
corrispondente obbligazione tributaria".
Il risultato di tale verifica non potrebbe –
secondo la medesima parte pubblica – che essere positivo. Sarebbe, infatti, non
irragionevole, in primo luogo, il collegamento del tributo all’esercizio
abituale di attività di impresa o di lavoro autonomo che si attui attraverso la
autonoma organizzazione dei fattori di produzione, in quanto espressione reale
di potenzialità economica, come del resto già avviene per altri tributi
esistenti nel nostro sistema, quali le accise e l’IVA.
Sarebbe altresì non irragionevole la
determinazione della base imponibile mediante il riferimento al valore della
produzione netta evidenziatosi in conseguenza dell’attività organizzata
esercitata dal soggetto passivo, e cioè al valore aggiunto, rappresentante la
ripartizione su base individuale del prodotto interno netto (PIN) su base
nazionale, destinato a sua volta a ripartirsi tra salari, interessi e profitti.
Si tratterebbe, del resto, di una scelta coerente con le finalità di politica
fiscale perseguite dal legislatore, consistenti, da un lato,
nell’alleggerimento del prelievo sulla parte di valore aggiunto destinato alle
retribuzioni e, dall’altro, nella disincentivazione del diffuso indebitamento,
con la conseguente attenuazione del vantaggio fiscale proprio dei redditi
finanziari, "quale combinato effetto di una imposizione più mite di quella
ordinaria (per il percettore degli interessi) e della deduzione degli interessi
passivi (a favore del debitore) ai fini della imposizione diretta".
Non potrebbe, infine, dirsi irrazionale l’individuazione,
quale soggetto passivo, del solo "gestore" dell’impresa o
dell’attività professionale, proprio perché egli è il titolare dell’attività
organizzata che produce il valore aggiunto al quale è commisurata l’imposta.
Già in altre occasioni, del resto, la Corte avrebbe ritenuto legittime (ad
esempio nelle sentenze n. 111 del 1997 e n. 143 del 1995) norme che colpivano
determinati soggetti passivi, in riferimento a fatti indicativi di ricchezza
che non erano necessariamente propri di costoro o ai quali comunque essi
potessero sicuramente attingere per pagare il tributo.
Il soggetto passivo dell’IRAP, in ogni caso,
avrebbe la possibilità di trasferire il peso economico dell’imposta, secondo le
leggi di mercato, sia "all’indietro", sulle retribuzioni del capitale
e dei lavoratori, sia "in avanti", sui prezzi dei prodotti e dei
servizi, a nulla rilevando la mancanza di un’espressa previsione del diritto di
rivalsa.
13.2.- I dubbi di legittimità costituzionale
riguardanti – con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost. – la
sottoposizione ad IRAP anche dei lavoratori autonomi (art. 3, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 446 del 1997) sarebbero poi frutto, secondo
l’Avvocatura, di una imprecisa lettura dell’art. 2 del medesimo decreto
legislativo e di una non corretta considerazione della natura dell’imposta.
Il predetto art. 2, come modificato dall’art.
1 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, individua infatti il
presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente
organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi. L’abitualità e l’esistenza di una autonoma
organizzazione costituiscono dunque entrambe elementi caratterizzanti di detto
presupposto, cosicché rimarrebbero al di fuori dell’ambito di applicazione
dell’imposta non solo le attività meramente occasionali "ma anche quelle
che, pur potendosi astrattamente ricondurre all’esercizio di impresa
(individuale), di arti e professioni, non sono tuttavia esercitate mediante una
organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato", in conformità
del resto all’interpretazione sin qui seguita dalla stessa amministrazione (ed
esposta nella circolare n. 141 del 4 giugno 1998). Gli esercenti arti e professioni
di cui al comma 1 dell’art. 49 del TUIR sarebbero dunque soggetti ad IRAP –
secondo tale interpretazione - solo in quanto l’attività da essi svolta sia
autonomamente organizzata.
Così letti, gli artt. 2 e 3 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si sottrarrebbero ai prospettati dubbi di
legittimità costituzionale, non potendo certo ritenersi irragionevole e
discriminatoria – ad avviso ancora dell’Avvocatura - la scelta del legislatore
di sottoporre ad uguale prelievo il valore aggiunto che costituisce il risultato
di autonoma organizzazione produttiva tanto dell’imprenditore quanto del
lavoratore autonomo. Così come, di contro, l’esclusione dall’area di
imponibilità dei lavoratori dipendenti e degli altri lavoratori autonomi di cui
all’art. 49, comma 2, del TUIR si giustificherebbe proprio in considerazione
della mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.
Non pertinente sarebbe infine il richiamo,
operato da molti rimettenti, alla sentenza n. 42 del 1980 con la quale la Corte
dichiarò l’illegittimità costituzionale delle norme istitutive dell’ILOR in
quanto non escludevano dall’imposta i redditi di lavoro autonomo non
assimilabili ai redditi d’impresa. L’IRAP infatti, diversamente dall’ILOR, non
è un’imposta sul reddito e non colpisce i redditi prodotti dai soli lavoratori
autonomi in quanto tali, ma individua quale ragionevole presupposto di capacità
contributiva l’abituale esercizio di autonoma attività organizzata a fini
produttivi.
13.3.- In merito alle censure riferite alla
violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della discriminazione tra
categorie di contribuenti quanto al concorso alle spese del servizio sanitario
(avendo l’IRAP sostituito il preesistente contributo al SSN), l’Avvocatura
rileva che la contemporaneità dell’introduzione dell’IRAP con la soppressione
dei contributi sanitari non comporta alcuna "continuità giuridica"
tra i due tributi, inquadrandosi la nuova imposta – sostitutiva non solo dei
predetti contributi sanitari ma anche di numerose altre imposte – nella fiscalità
generale con natura e presupposti completamente diversi da quelli dei tributi
soppressi.
13.4.- Quanto alle questioni riferite al
parametro di cui all’art. 76 Cost., sotto il profilo dell’inosservanza del
criterio direttivo rappresentato dalla riduzione del prelievo sui redditi di
lavoro autonomo, la parte pubblica rileva preliminarmente come tale censura
muova da una premessa apodittica ed indimostrata, quella cioè secondo la quale
l’introduzione dell’IRAP, con la contemporanea abolizione di altri tributi precedentemente
gravanti sul lavoro autonomo, avrebbe aumentato il carico tributario per la
categoria degli esercenti arti e professioni.
La finalità di riduzione del prelievo sui
redditi di lavoro autonomo è comunque riferita dalla legge delega – secondo
l’Avvocatura – non solo alla introduzione dell’IRAP ed alla soppressione dei
previgenti tributi e contributi, ma anche ad una serie di altri interventi su
imposte diverse, quali la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni IRPEF, cosicché il giudizio riguardo al rispetto del menzionato
criterio direttivo non potrebbe essere in nessun caso formulato con riguardo
alla sola normativa IRAP.
13.5.- Inammissibile sarebbe invece – ad
avviso ancora dell’Avvocatura – la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte in
cui prevede l’indeducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte sui redditi.
I giudizi nei quali la questione è stata sollevata
hanno infatti tutti ad oggetto controversie in tema di restituzione dell’IRAP
versata, mentre una siffatta questione potrebbe essere rilevante solamente se
si vertesse in materia di imposte sui redditi.
La questione – secondo la parte pubblica –
sarebbe comunque infondata nel merito, trattandosi di materia rientrante nella
discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà.
13.6.- Quanto alla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8 del decreto legislativo, con riferimento all’art. 35
Cost., la parte pubblica rileva che l’indeducibilità delle spese per il
personale dipendente non può ritenersi di per sé in contrasto con il principio
costituzionale di tutela del lavoro – per il suo preteso effetto
disincentivante rispetto alla assunzione ed al mantenimento di lavoratori
dipendenti – in quanto detto principio va comunque coordinato con altri
interessi aventi pari rilevanza costituzionale, ed in specie con quelli
presidiati dall’art. 53 Cost..
In ogni caso l’Avvocatura osserva che
l’introduzione dell’IRAP e la contemporanea abolizione dei contributi al SSN e
della c.d. tassa sulla salute hanno in realtà attenuato, e non aggravato,
l’onere fiscale incidente sul lavoro subordinato.
13.7.- Inammissibile e, comunque, priva di
fondamento sarebbe, da ultimo, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sollevata con
riferimento al parametro di cui all’art. 23 Cost..
Incomprensibile – secondo l’Avvocatura –
sarebbe infatti la rilevanza della questione nei giudizi a quibus, aventi ad
oggetto domande di rimborso dell’acconto versato, considerato che la norma
denunciata prevede l’applicazione della c.d. clausola di salvaguardia che
consente al contribuente, nella ricorrenza di determinate condizioni, di
ridurre il versamento in acconto dovuto per l’anno 1998.
Dovrebbe in ogni caso considerarsi, nel
merito, che la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. va intesa in senso
relativo, come obbligo del legislatore di determinare preventivamente e
sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina
dell’attività amministrativa. La norma denunciata risulterebbe quindi
pienamente rispettosa del dettato costituzionale, avendo il legislatore rimesso
al decreto ministeriale la sola fissazione dell’entità della riduzione
dell’acconto, determinato per legge, sulla base di criteri predeterminati.
Considerato in diritto
1.- Con le ordinanze indicate in epigrafe
vengono sollevate, sotto profili e con riferimento a parametri in buona parte
coincidenti, questioni di legittimità costituzionale di singole norme del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero
dell’intero testo normativo.
I giudizi, stante l’evidente connessione,
vanno pertanto riuniti per essere unitariamente decisi.
2.- Va preliminarmente dichiarata
l’inammissibilità delle questioni sollevate, con riferimento all’intero decreto
legislativo n. 446 del 1997, dalla Commissione tributaria provinciale di
Torino, con l’ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, dalla Commissione tributaria
provinciale di Como, con entrambe le ordinanze, dalla Commissione tributaria
provinciale di Lecco e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza. E
ciò in quanto secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il rimettente
– salvo il caso in cui specificamente argomenti che il vulnus derivi da un
intero corpo normativo - è tenuto ad individuare, a pena appunto di
inammissibilità, la norma, o la parte di essa, la cui presenza nell’ordinamento
determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (cfr., ex multis,
ordinanze n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996).
3.- L’Avvocatura generale dello Stato
eccepisce inoltre l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni
riferite all’art. 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte in cui
dispone la non deducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) ai fini delle imposte sui redditi, sollevate dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le
ordinanze, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, dalla
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione
tributaria provinciale di Piacenza.
L’eccezione va accolta. Quella prospettata,
in termini sostanzialmente coincidenti, dai suddetti rimettenti è infatti
questione che attiene al regime giuridico ed alla fase applicativa delle
imposte sui redditi, ed è perciò irrilevante nei giudizi a quibus, aventi tutti
ad oggetto controversie in tema di rimborso dell’acconto IRAP (cfr. sentenze n.
111 del 1997 e n. 21 del 1996).
4.- Del pari inammissibile è la questione di
legittimità costituzionale riguardante l’art. 45, comma 3, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, sollevata, in riferimento all’art. 23 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Como, con l’ordinanza emessa il 18
ottobre 1999, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con
l’ordinanza emessa il 10 maggio 2000, dalla Commissione tributaria provinciale
di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.
La norma denunciata prevede che "con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti (...) gli ammontari in valore
assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51,
comma 1, in base ai quali fissare l’entità della riduzione dell’acconto dovuto
ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell’articolo 31".
L’eventuale caducazione di detta norma,
richiesta dai rimettenti, comporterebbe il venir meno della stessa possibilità
di riduzione dell’acconto ma non certo la restituzione dell’acconto già
versato, che costituisce l’oggetto dei giudizi a quibus.
La questione risulta pertanto del tutto
irrilevante.
5.- L’Avvocatura generale dello Stato
eccepisce ancora l’inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione
tributaria provinciale di Genova, in considerazione dell’asserito difetto di
legittimazione passiva della Regione Liguria, unica convenuta nel giudizio a
quo, avente ad oggetto il ricorso proposto da un contribuente avverso il
provvedimento di reiezione di un’istanza di rimborso dell’acconto IRAP versato.
L’eccezione va disattesa.
La questione riguardante la legittimazione
passiva della Regione Liguria risulta già introdotta, in via di eccezione, nel
giudizio a quo, ed il rimettente motiva specificamente, nell’ordinanza,
riguardo alle ragioni per le quali egli ritiene invece la Regione medesima
passivamente legittimata al giudizio. Ciò è sufficiente per escludere che
questa Corte possa pervenire, sovrapponendo il proprio giudizio a quello del
giudice del merito, ad una declaratoria di inammissibilità della questione di
costituzionalità per difetto di rilevanza, rimanendo ovviamente impregiudicata
ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio a quo, riguardo
all’esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto.
6.- Nel merito, un primo gruppo di questioni
riguarda la conformità ai principi di eguaglianza e capacità contributiva delle
norme del decreto legislativo relative alla stessa individuazione del
presupposto d’imposta ed alla determinazione della base imponibile.
Rientrano in questo gruppo le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo sollevate, in riferimento
all’art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le
due ordinanze in data 23 settembre 1999, e dalla Commissione tributaria
provinciale di Piacenza; la questione di legittimità costituzionale degli artt.
8 e 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 8 e 11 sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale
di Milano e, in riferimento al solo art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria
di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, 8 e 11 del decreto legislativo
sollevata, in riferimento all’art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria
provinciale di Parma; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,
4 e 8 del decreto legislativo sollevata, in riferimento all’art. 53 Cost.,
dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.
Deducono in buona sostanza i rimettenti che
le norme denunciate, assumendo quale presupposto dell’imposta il mero esercizio
abituale di una attività economica organizzata diretta alla produzione o allo
scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2), indipendentemente
dal risultato economico di tale attività, ed indicando quale base imponibile il
valore della produzione netta, al netto degli ammortamenti, costituita dalla
differenza tra ricavi e costi, esclusi tuttavia gli interessi passivi ed i
costi relativi al personale (artt. 4, 8 e 11), si porrebbero in contrasto con
il principio di capacità contributiva e perciò, in definitiva, con il principio
di eguaglianza, in quanto assoggetterebbero il contribuente ad un prelievo
fiscale basato su una mera potenzialità di capacità contributiva, suscettibile
di non tradursi in reddito nel caso in cui l’ammontare di retribuzioni ed interessi
passivi sia uguale o superiore al valore della suddetta produzione netta,
attesa anche la mancata previsione di qualsivoglia meccanismo di rivalsa.
6.1.- Le questioni sono infondate.
6.2.- E’ costante nella giurisprudenza di
questa Corte l’affermazione secondo la quale rientra nella discrezionalità del
legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei
singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del
soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice
che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale
(sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 159 del 1985).
Nel caso dell’IRAP il legislatore,
nell’esercizio di tale discrezionalità, ha individuato quale nuovo indice di
capacità contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra
imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
La scelta di siffatto indice – diversamente
da quanto i rimettenti assumono - non può dirsi irragionevole, né comunque
lesiva del principio di capacità contributiva, atteso che il valore aggiunto
prodotto altro non è che la nuova ricchezza creata dalla singola unità
produttiva, che viene, mediante l’IRAP, assoggettata ad imposizione ancor prima
che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione,
trasformandosi in reddito per l’organizzatore dell’attività, i suoi
finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori.
L’imposta colpisce perciò, con carattere di
realità, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di
capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell’attività,
è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza
prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua
creazione.
Irrilevante, ai fini della valutazione della
conformità dell’imposta al principio di capacità contributiva, è d’altro canto
la mancata previsione del diritto di rivalsa da parte del soggetto passivo
dell’imposta stessa nei confronti di coloro cui pure il valore aggiunto
prodotto è, pro quota, riferibile (e cioè i lavoratori ed i finanziatori).
Come si verifica per qualsiasi altro costo
(anche di carattere fiscale) gravante sulla produzione, l’onere economico
dell’imposta potrà essere infatti trasferito sul prezzo dei beni o servizi
prodotti, secondo le leggi del mercato, o essere totalmente o parzialmente
recuperato attraverso opportune scelte organizzative.
7.- Un secondo gruppo di questioni riguarda
specificamente l’inclusione tra i soggetti passivi dell’imposta degli esercenti
arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
8.- Vengono in primo luogo in considerazione,
a tale proposito, le questioni di legittimità costituzionale – da intendersi
evidentemente riferite all’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
- sollevate, in riferimento all’art. 76 Cost., dalla Commissione tributaria
provinciale di Como, con l’ordinanza emessa il 23 marzo 2000, e dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze.
Assumono i rimettenti che, attraverso
l’assoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi, si sarebbe violato il
criterio direttivo stabilito dall’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
rappresentato dalla riduzione del costo del lavoro e del prelievo complessivo
che grava sul lavoro autonomo.
8.1.- Anche tale censura è infondata.
8.2.- L’assunto da cui i rimettenti muovono –
che cioè l’onere derivante dall’IRAP sia, per i lavoratori autonomi, maggiore
di quello da cui erano precedentemente gravati per effetto dei tributi e
contributi soppressi dall’art. 36 del decreto legislativo – è infatti
apodittico ed indimostrato. Oltre a ciò va considerato che il criterio
direttivo cui i medesimi rimettenti fanno riferimento riguarda non solamente
l’istituzione dell’IRAP, ma il complesso delle riforme del sistema tributario
indicate nello stesso art. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996, tra le
quali, ad esempio, figura anche, alla lettera b), la revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Con la conseguenza che la comparazione andrebbe semmai effettuata con
riguardo non alla sola IRAP, ma all’intero carico fiscale gravante sul lavoro
autonomo prima e dopo la riforma.
Da ultimo – ed il rilievo è di per sé
decisivo – va comunque osservato che è la stessa legge delega n. 662 del 1996 a
prevedere, all’art. 3, comma 144, lettera b), che l’istituenda imposta
regionale sulle attività produttive venga applicata anche nei confronti degli
esercenti arti e professioni.
9.- Altri rimettenti dubitano della
legittimità costituzionale della normativa istitutiva dell’IRAP, nella parte in
cui questa opererebbe una ingiustificata equiparazione, ai fini del trattamento
fiscale, tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo, con violazione
vuoi del principio di eguaglianza, vuoi del principio di capacità contributiva,
vuoi, infine, del principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme.
Vengono sotto tale profilo in considerazione
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di
Como, con l’ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3 e
35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due
ordinanze emesse il 23 settembre 1999, in riferimento all’art. 53 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., e dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e
tre le ordinanze, in riferimento all’art. 3 Cost.; le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 3 del medesimo decreto legislativo sollevate
dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all’art. 3
Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento
all’art. 53 Cost.; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
comma 1, lettera c), 4 e 8 del medesimo decreto legislativo sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Como, con l’ordinanza emessa il 23 marzo
2000, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), e 8 del medesimo decreto
sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 53 Cost.; la questione di legittimità costituzionale degli artt.
3, comma 1, lettera c), 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia in riferimento agli artt.
3, 35 e 53 Cost.
9.1.- Le questioni stesse sono infondate alla
stregua delle considerazioni che seguono.
9.2.- Va innanzitutto ribadito che l’IRAP non
è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce –
come già si è osservato - il valore aggiunto prodotto dalle attività
autonomamente organizzate.
Non riguardando, dunque, la normativa
denunciata la tassazione dei redditi personali, le censure riferite
all’asserita equiparazione del trattamento fiscale dei redditi di lavoro
autonomo a quello dei redditi di impresa risultano fondate su un presupposto
palesemente erroneo.
L’assoggettamento all’imposta in esame del
valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata,
sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è d’altro canto
pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva -
identica essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione
ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta - né appare in alcun modo lesivo
della garanzia costituzionale del lavoro.
E’ tuttavia vero – come taluni rimettenti
rilevano – che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione
stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di
lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è
possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di
organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Ma è evidente che nel caso
di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di
organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni
normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà mancante il
presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto
rappresentato, secondo l’art. 2, dall’"esercizio abituale di un’attività
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi", con la conseguente inapplicabilità
dell’imposta stessa.
10.- L’art. 3, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo – in combinato disposto, secondo la prospettazione di
taluni rimettenti, con l’art. 2 - è ancora fatto oggetto di censura, in
riferimento all’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità di trattamento che
ne deriverebbe in danno dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori
subordinati, non assoggettati all’imposta.
10.1.- L’infondatezza della questione –
sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con entrambe le
ordinanze, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, dalla Commissione
tributaria provinciale di Parma, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bolzano, con l’ordinanza emessa il 10 maggio 2000, e dalla Commissione
tributaria provinciale di Piacenza – risulta evidente sulla base delle medesime
considerazioni sopra svolte riguardo alla natura e all’oggetto dell’imposta.
Una volta chiarito, infatti, che l’IRAP non
colpisce il reddito personale del contribuente, bensì il valore aggiunto
prodotto dalle attività autonomamente organizzate, nessuna ingiustificata
disparità di trattamento può ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi
dell’imposta dei lavoratori autonomi – in quanto appunto esercenti attività
autonomamente organizzate – e non anche dei lavoratori dipendenti, la cui
attività è per definizione priva del connotato rappresentato dall’autonoma
organizzazione.
11.- La Commissione tributaria provinciale di
Como, con entrambe le ordinanze, la Commissione tributaria provinciale di
Milano, la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le
ordinanze, e la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ritengono,
sotto altro aspetto, in contrasto con il principio di eguaglianza l’inclusione
tra i soggetti passivi dell’imposta degli esercenti arti e professioni di cui
all’art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e non anche
degli altri lavoratori autonomi indicati ai commi 2 e 3 della stessa norma.
11.1.- Anche in tal caso la censura è priva
di fondamento, in quanto l’assoggettamento ad IRAP dei soli soggetti che
svolgono un’attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non
esclusiva, trova fondamento in una non irragionevole presunzione circa la
mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione nelle diverse ipotesi,
previste dai commi 2 e 3 del menzionato art. 49, di lavoro autonomo occasionale
o comunque non abituale.
12.- L’art. 3 del decreto legislativo è
infine ulteriormente censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Como, con entrambe le ordinanze, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l’ordinanza emessa il 10
maggio 2000, e dalla Commissione tributaria provinciale di Parma in quanto
porrebbe a carico solamente di alcune categorie di contribuenti il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, essendo stati soppressi
dall’art. 36 del decreto legislativo, contestualmente all’entrata in vigore
dell’IRAP, i previgenti contributi.
Sotto il medesimo profilo la Commissione
tributaria provinciale di Piacenza solleva invece questione di legittimità
costituzionale dell’art. 36 del decreto legislativo, sempre in riferimento
all’art. 3 Cost., mentre la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia
dubita, in riferimento allo stesso parametro, della legittimità costituzionale
sia dell’art. 3 che dell’art. 36.
12.1.- Le questioni sono prive di fondamento.
La circostanza che i contributi per il
servizio sanitario nazionale – unitamente ad altre imposte e contributi - siano
stati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e che il servizio sanitario sia finanziato anche
dalla nuova imposta non esclude che il prelievo operato dall’IRAP si inquadri
nella fiscalità generale e che nessuna identificazione sia perciò richiesta tra
i soggetti passivi dell’imposta ed i beneficiari dei servizi pubblici al cui
finanziamento il gettito è, in parte, destinato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino,
con l’ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e
76 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con
l’ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76
della Costituzione, e con l’ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento
all’art. 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria provinciale di
Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, e dalla
Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all’art. 76
della Costituzione;
b) dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria
provinciale di Parma, in riferimento all’art. 53 della Costituzione; dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in
riferimento all’art. 53 della Costituzione; dalla Commissione tributaria
provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento
all’art. 53 della Costituzione, e dalla Commissione tributaria provinciale di
Piacenza, in riferimento all’art. 3 della Costituzione;
c) dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all’art. 23 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l’ordinanza
emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bolzano, con l’ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di
Piacenza;
d) dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale: dell’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
35 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con
l’ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4
del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le
due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del
medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt.
2, 3, 4, 8 e 11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Parma; degli artt. 3, comma 1, lettera c), 4 e 8 del medesimo decreto
legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l’ordinanza emessa il 23
marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), e 8 del medesimo decreto
legislativo sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in
riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; degli artt. 2, 3, 4, 8 e
11 del medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53
e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lettera c),
numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del
medesimo decreto legislativo sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia;
degli artt. 2, 3, 4 e 36 del medesimo decreto legislativo sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Piacenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.
F.to:
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2001.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
[1] Il testo integrale del dlgs 446/1997: "IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e
151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per
l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte
alla istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, alla
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con la revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, alla istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi locali;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Presidente del
Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati,
adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del
1996, con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione
del parere della Commissione parlamentare istituita a norma dello stesso
articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;
Considerato che in applicazione del citato
articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, e' conseguentemente
prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;
Acquisito il parere della citata
Commissione parlamentare;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
Art. 1.
Istituzione dell'imposta
1. E' istituita l'imposta regionale sulle
attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni.
2. L'imposta ha carattere reale e non e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 2.
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta e' l'esercizio
abituale di una attivita' diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi. L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli
enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni
caso presupposto di imposta.
Art. 3.
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche'
le persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 51 del
medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma
dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni
di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del
predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a
cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come
sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 313, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo
periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
e) gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del
citato testo unico n. 917 del 1986, ivi compresi quelli indicati nell'articolo
88, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14
agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13.
Art. 4.
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul valore della
produzione netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio della
regione.
2. Se l'attivita' e' esercitata nel
territorio di piu' regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna
regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente
all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo
utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e
continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), addetto, con continuita', a stabilimenti,
cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a
tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti
e societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio
italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole
proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in
titoli, agli impieghi, ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei
terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto
nella regione nel cui territorio il soggetto passivo e' domiciliato il valore
della produzione netta derivante dalle attivita' esercitate nel territorio di
altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.
3. Gli atti generali concernenti
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza
Statoregioni".
Art. 5.
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la
base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma delle voci del
valore della produzione di cui al primo comma lettera A) dell'articolo 2425 del
codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7,
8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 non
tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 2425 del codice
civile e per quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in regime di
contabilita' ordinaria, anche per opzione, la base imponibile e' determinata
dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti
reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al
primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma dei
costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della
lettera B) del medesimo comma.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), in regime di contabilita' semplificata, la base imponibile
e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle
cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi di cui all'articolo 53 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli
articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie
prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze
iniziali di cui ai medesimi articoli del predetto testo unico e
dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i
principi di cui al comma 2.
Art. 6.
Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e
societa' finanziari
1. Per le banche e gli altri enti e
societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la
somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di
quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni
attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore
su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, esclusi i
recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi, e la somma, g) degli
interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle
perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da
quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali
e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela,
comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione
finanziaria, o) degli altri oneri di gestione.
2. Per le societa' di intermediazione
mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le
rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da
operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b)
del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati
di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli
relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione
del periodo precedente non si applica alle societa' che esercitano attivita' di
negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con
assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le
rettifiche di valore su crediti alla clientela.
3. Per le societa' di gestione di fondi
comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile
soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di
gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e
h), f) e o), l) e m) del comma 1.
4. Per le societa' di investimento a
capitale variabile la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la
somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive
a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicita', dei canoni di
locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese
amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali.
5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio
italiano cambi la base imponibile e' determinata con i criteri indicati al
comma 1.
Art. 7.
Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione
1. Per le imprese di assicurazione la base
imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli
altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e
fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da
immobilizzazioni finanziarie e da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari
diversi da quelli derivanti da azioni o quote, e la somma: c) delle
provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione,
d) degli importi pagati per sinistri, comprese le spese di liquidazione, e)
degli oneri di gestione degli investimenti in terreni e fabbricati e delle
perdite su realizzo di investimenti mobiliari, f) delle variazioni delle
riserve tecniche obbligatorie e degli altri oneri tecnici; g) dell'ammortamento
dei beni materiali e immateriali.
2. I componenti positivi e negativi della
base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza
dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di
qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.
Art. 8.
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti
alla attivita' esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e
immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale
dipendente.
Art. 9.
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra
l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla
produzione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno
facolta' di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme
previste nell'articolo 5, comma 3. L'opzione deve essere esercitata nella
dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta cui essa si riferisce e fino a quando non e' revocata e in ogni caso
per almeno quattro periodi di imposta.
3. Per i soggetti che esercitano attivita'
agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa' e enti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle societa' di cui alla successiva
lettera b), compresi gli esercenti attivita' di allevamento di animali di cui
all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base
imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
2, o, ricorrendone le condizioni, comma 3.
Art. 10.
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e)
1. Per gli enti privati non commerciali di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attivita'
non commerciali, la base imponibile e' determinata in un importo pari
all'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del
citato testo unico n. 917 del 1986.
2. Se i soggetti di cui al comma 1
esercitano anche attivita' commerciali la base imponibile a queste relativa e'
determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, comma 2 o, ricorrendone le
condizioni, comma 3, computando i costi deducibili ivi indicati non
specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attivita' e'
determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare delle retribuzioni e
dei compensi e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle
attivita' commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base
al predetto rapporto.
3. Per gli organi e le amministrazioni
dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli enti pubblici non
commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), si applicano le
disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attivita' commerciali, i predetti
soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a
tali attivita' secondo le disposizioni del comma 2.
4. Per gli altri soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile e' determinata:
a) per le societa' ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli
5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
b) per le societa' ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la
disposizione dell'articolo 8;
c) per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1
e 2 che risultano ad essi applicabili.
5. Ai fini dell'applicazione del presente
titolo le attivita' commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle
imposte sui redditi.
Art. 11.
Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta
1. Nella determinazione della base
imponibile:
a) i componenti positivi e negativi si assumono in conformita' delle norme del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della applicazione di esse in sede
di dichiarazione dei redditi;
b) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei
limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di
formazione lavoro;
c) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale indicati nell'articolo 2425, primo comma,
lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;
2) i costi per prestazioni di lavoro occasionale;
3) i compensi erogati a terzi in esecuzione di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del
citato testo unico n. 917 del 1986;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi
dell'articolo 47 del citato testo unico n. 917 del 1986;
5) gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui alla lettera c),
del predetto articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico n. 917 del 1986;
6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla
parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di
calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
2. Indipendentemente dalla collocazione
nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in
ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili.
Art. 12.
Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal
territorio dello Stato o da soggetti non residenti.
1. Nei confronti dei soggetti passivi
residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' produttive anche
all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui
all'articolo 4, comma 2, e' scomputata dalla base imponibile determinata a
norma degli articoli da 5 a 10.
2. Nei confronti dei soggetti passivi non
residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della
regione il valore derivante dall'esercizio di attivita' commerciali, di arti o
professioni o da attivita' non commerciali esercitate nel territorio stesso per
un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione,
base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel
territorio stesso. Qualora le suddette attivita' o imprese siano esercitate nel
territorio di piu' regioni si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 2.
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti
passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le
condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5,
comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 13.
Disposizioni concernenti il GEIE
1. Il valore della produzione netta del
gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell'articolo 12,
comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un
gruppo non residente e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, ed
e' imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo
o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei
confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il
gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell'articolo 4,
comma 2.
2. Nei confronti del gruppo residente e di
quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio
dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.
3. Ciascun membro del gruppo e' obbligato
in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.
4. Il gruppo residente e la stabile
organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel
territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle
imposte sui redditi.
Art. 14.
Periodo di imposta
1. L'imposta e' dovuta per periodi di
imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
Il periodo di imposta e' determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle
imposte sui redditi.
Art. 15.
Spettanza dell'imposta
1. L'imposta e' dovuta alla regione nel
cui territorio il valore della produzione netta e' realizzato.
Art. 16.
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta e' determinata applicando al
valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto
previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
2. Nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 88, comma 1, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri
enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, si applicano sull'ammontare della
retribuzione annua corrisposta a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per
cento fino a 40 milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e
sull'ammontare del compenso corrisposto a ciascun collaboratore coordinato e
continuativo, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente,
del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a
quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di maggiorare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto
percentuale. La maggiorazione puo' essere differenziata per settori di
attivita' e per categorie di soggetti passivi.
Art. 17.
Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti
1. Per i soggetti che alla data di entrata
in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei
regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui
redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole
leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove e'
ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce,
determinato a norma degli articoli 4 e 5, e' ridotto per il residuo periodo di
applicabilita' del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe
fruito.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma
171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si avvalgono della
determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto a
norma dei commi 173 e 177 del predetto articolo possono, ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, determinare il valore della produzione
netta applicando al volume di affari le percentuali stabilite nel medesimo
comma 177 e aumentando il risultato del costo del personale dipendente, dei
compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi e degli interessi
passivi.
3. Ai soggetti che svolgono attivita'
produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati
impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione
dall'imposta determinata ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari,
rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali
relative al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e all'1 per cento per
il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le
condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione
degli oneri sociali.
4. Per le cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, la base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo
10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il
costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della
medesima legge, e' deducibile per intero dalla base imponibile.
6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.
381, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra
l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in
base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre
dalla base imponibile e' pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per
cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalita'. A
decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e' determinata in maniera
ordinaria.
Art. 18.
Agevolazioni per nuove iniziative produttive
1. Il comma 210 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "210. Per le
iniziative produttive intraprese nei territori di cui all'articolo 1, comma 1
lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e' riconosciuto, per l'anno
di inizio di attivita' e per i due successivi, un credito di imposta pari, per
ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante
dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito e'
utilizzato per il versamento della detta imposta e non puo' essere superiore,
per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e' concessa per i
medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; la riduzione non puo' essere superiore a 5 milioni
dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese
nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88,
le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attivita' e per i
cinque successivi.".
2. Con le leggi regionali di cui
all'articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo
della riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
comma 1.
Art. 19.
Dichiarazione dei soggetti passivi
1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare
per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorche' non ne consegua
un debito di imposta.
2. La dichiarazione deve essere redatta, a
pena di nullita', su stampato conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di
cui all'articolo 8, primo comma, prima periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione deve essere
sottoscritta, a pena di nullita', dal soggetto passivo o da chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le
amministrazioni dello Stato la dichiarazione e' sottoscritta dal dirigente
competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullita' e' sanata se
il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente.
L'invito e' eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Con il decreto del Ministro delle finanze
di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla
determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da
allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.
5. La dichiarazione e' presentata con le
modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale, con le medesime modalita', entro sei mesi dalla fine del periodo di
imposta.
6. Nei casi di liquidazione, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di
imprese individuali, societa' ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le
disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo
dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non
vi e' esercizio provvisorio dell'impresa.
Art. 20.
Obblighi contabili
1. Ai fini dell'imposta di cui al presente
titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili
ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
Art. 21.
Domicilio dei soggetti passivi
1. Ogni soggetto passivo si considera
domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le
disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Art. 22.
Giurisdizione sulle controversie
1. Le controversie concernenti l'imposta
regionale sulle attivita' produttive e la relativa addizionale e le sanzioni
sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 23.
Accesso alle informazioni
1. L'Amministrazione finanziaria trasmette
a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le
informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.
2. Gli elementi acquisiti nel corso
dell'attivita' di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal
Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente
utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei
tributi erariali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita' di
collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe
tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio
di informazioni di interesse fiscale.
Art. 24.
Poteri delle regioni
1. Le regioni a statuto ordinario possono
disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul
reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative
dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e
da 32 a 35.
2. Le regioni a statuto speciale e le
provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione
delle disposizioni del presente titolo in conformita' delle disposizioni della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.
3. La constatazione delle violazioni alle
norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.
4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono
prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per
l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione,
accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti
il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui
redditi.
5. Gli uffici dell'amministrazione
finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione
ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la
repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche
di propria iniziativa secondo le norme e con le facolta' stabilite dalle
singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facolta' loro
attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici
regionali i relativi verbali e rapporti.
6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono
avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000.
7. Con decreto del Ministro delle finanze
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi
competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalita' di ripartizione delle
somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti
ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.
Art. 25.
Disciplina temporanea
1. Fino a quando non hanno effetto le
leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attivita' di controllo e
rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione
dell'imposta regionale, nonche' per il relativo contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38,
commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Le regioni, le provincie, e i comuni
partecipano all'attivita' di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie
utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni
paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla
predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione
finanziaria. Le modalita' di attuazione di questa disposizione sono stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono
essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di
programmi di accertamento.
Art. 26.
Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta
1. E' attribuita allo Stato una quota del
gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riscosso in ciascuna
regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita'
di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica
fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di
cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attivita'.
2. E' altresi' attribuita allo Stato una
ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di
gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese. La quota e' determinata in un ammontare pari al gettito della predetta
imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa e' stata
applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativo al primo periodo di imposta della
sua applicazione e al successivo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di
cui al comma 1 e le relative modalita' di attribuzione. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, e' determinata la quota di cui al comma 2 e le
relative modalita' di attribuzione.
Art. 27.
Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta
1. A decorrere dall'anno di entrata in
vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni
provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale
sulle attivita' produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997
per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di
impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia,
e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante
allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Gli importi dovuti ai comuni e alle
provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di
luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati
all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti
consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli
importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno
1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa
acquisizione delle informazioni necessarie, ne da' comunicazione ai comuni e
alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi
comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A
decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in
misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione
previsionale e programmatica.
3. L'importo corrispondente alla quota
spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e'
versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalita'
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le
vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle
provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad
essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.
5. Nei confronti dei comuni e delle
provincie che istituiscono l'addizionale di cui all'articolo 28 viene meno,
dall'anno in cui questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1.
6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e
Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei
poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti
finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie
per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del
presente decreto.
Art. 28.
Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attivita'
produttive
1. Con legge regionale da adottarsi entro
il 31 luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente,
dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta regionale sulle
attivita' produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al
complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla
regione, ai sensi dell'articolo 27 per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle
provincie del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione
diminuisce l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e puo'
rideterminare l'aliquota regionale entro il limite di cui all'articolo 16,
comma 3.
2. I comuni e le provincie, previa
emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare
per estratto nella Gazzetta Ufficiale, possono istituire l'addizionale comunale
o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le provincie hanno facolta' di
aumentare l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad una volta e
mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale.
3. I soggetti passivi dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovranno ripartire la corrispondente base
imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati nell'articolo 4, comma 2,
con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili
provinciali e comunali cosi' determinate si applicano le aliquote delle
addizionali deliberate dagli enti locali predetti.
4. La legge di cui al comma 1 non puo'
avere effetto anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 29.
Finanziamento delle citta' metropolitane
1. Le regioni, nell'attribuire alle citta'
metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate
ai comuni, a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.
Art. 30.
Riscossione dell'imposta e versamento in acconto
1. Fino a quando non hanno effetto le
leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si
applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in
base alla dichiarazione e' riscossa mediante versamento del soggetto passivo da
eseguire con le modalita' e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
3. Nel periodo di imposta per il quale la
dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso
relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli
acconti sono versati con le modalita' e nei termini per queste stabiliti.
4. L'imposta risultante dalle
dichiarazioni annuali non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e'
rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano
lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli,
ne' a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto
importo puo' essere adeguato.
5. In deroga alla disposizione del comma 2
gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici indicati
nell'articolo 3, comma 1, lettera e), versano l'acconto mensilmente, con le
modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello
risultante dall'applicazione delle aliquote e dei limiti previsti nell'articolo
16, comma 2, all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi ivi indicati
corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna
regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane
sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da
versare sia almeno pari al predetto importo.
6. La riscossione coattiva dell'imposta
avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la
riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai
concessionari senza l'obbligo del non riscosso.
7. Per lo svolgimento di attivita' di
pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformita'
a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24,
comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i
concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 31.
Primo acconto di imposta
1. Per il primo periodo di imposta nel
quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta e' applicabile, l'acconto di
cui all'articolo 30, comma 2, da versare in due rate di pari importo, e'
commisurato al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore
della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente,
determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un
apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei
redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa,
risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma
dell'articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 32.
Violazioni relative alla dichiarazione
1. Nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di
lire cinquecentomila. Se non e' dovuta imposta, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
2. Se nella dichiarazione e' indicato un
imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a
quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare
della maggiore imposta dovuta.
3. Per maggiore imposta si intende la
differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e
quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis
e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
Art. 33.
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dai casi previsti nell'articolo
32 se la dichiarazione non e' redatta in conformita' al modello approvato dal
Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in
maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente
e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la
determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa
ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
2. Identica sanzione si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali e' prescritta
l'allegazione alla dichiarazione o l'esibizione all'ufficio.
Art. 34.
Ritardato o omesso versamento dell'imposta
1. In caso di ritardato o omesso
versamento dell'imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura
inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta
per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di
liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
2. Sugli importi non versati o versati in
ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 35.
Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'
1. Per le violazioni degli obblighi
relativi alla tenuta o conservazione della contabilita' si applicano le
sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto.
Art. 36.
Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37,
l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono
aboliti:
a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4
della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui
all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e
all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota
di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente
quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della
predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di
cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di
partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre
1992, n. 461.
2. I versamenti relativi ai tributi e ai
contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si
verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli
soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche
successivamente a tale data.
Art. 37.
Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare
1. Nei confronti dei soggetti il cui
periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e l'abolizione dei contributi e dei
tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto
dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1
per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta e' in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed e' iniziato dopo il 30 settembre
dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma
1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono
scomputare dall'acconto di cui all'articolo 31 i dodicesimi dell'imposta e
della tassa di cui all'articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l'anno
precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai
mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a
norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei predetti tributi e quella di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' l'importo dei contributi di cui
alla lettera a) del medesimo comma dell'articolo 36 eventualmente versati con
riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli
importi non scomputati.
Art. 38.
Determinazione del Fondo sanitario nazionale
1. Al fine della determinazione del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare
alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive al netto delle quote attribuite allo Stato
di cui all'articolo 26.
2. I contributi per il Servizio sanitario
nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi
a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il
medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione
delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle
stesse.
3. A decorrere dal 1998, la partecipazione
delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' commisurata alle risorse provenienti dal Fondo
sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 39.
Ripartizione del Fondo sanitario nazionale
1. Il CIPE su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente
l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo
complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati
per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalita' provvede entro il mese
di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle
regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse
effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte
corrente, erogate per il medesimo anno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' autorizzato a concedere alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare
ai conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la
tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo
complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di
cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonche' delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime
regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette
anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei
gettiti dell'addizionale e della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente
all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle
quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente.
3. Alla copertura dell'eventuale
differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di
riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle
regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario
nazionale quantificata dalla legge finanziaria.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e
3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei
contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38.
5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 40.
Modalita' per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef
1. Ai fini del versamento dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono
istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti
infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e
Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei
capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche
contabilita' speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie
autonome.
2. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita'
di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.
3. Al fine del versamento dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il
secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 41
Determinazione delle eccedenze
1. Per le regioni a statuto ordinario le
eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra
il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto della
quota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, e l'ammontare delle
quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo
perequativo determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3 , della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Per le regioni a statuto speciale che
accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse
finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota destinata alla
sanita' e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle
compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati
del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, e tenendo
anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi
imponibili degli altri tributi compartecipati.
3. Per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario
nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate
sottraendo dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50
e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma
2, l'ammontare dei contributi sanitari riscossi nell'anno 1997,
convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo
per il 1998 e 1999, nonche' l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi
erariali soppressi, anch'essi convenzionalmente incrementati del tasso di
crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, e tenendo conto degli
effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri
tributi compartecipati.
Art. 42.
Versamento delle eccedenze
1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo
perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' soppresso.
2. A partire dall'esercizio 1998 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale
alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto
ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1; tali eccedenze
sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle
regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del
fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Fondo di compensazione
interregionale di cui al comma 2 e' determinato in via definitiva nell'anno
successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive effettivamente realizzato.
4. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio, della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di
compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle
presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria
centrale dello Stato.
5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le
anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. A decorrere dall'anno 1998 la
trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e'
effettuata sulle erogazioni di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
7. Relativamente alle regioni a statuto
speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze
positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono
compensate per gli anni 1998 e 1999, nel rispetto degli statuti di autonomia
mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di
funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o
acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2000
non si da' luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il
trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure
fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle
eccedenze medesime.
Art. 43.
Riferimenti sistematici
1. Le disposizioni del presente titolo che
fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono
intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie
autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio.
2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le
autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da
mantenere il necessario equilibrio finanziario.
Art. 44.
Adeguamento dei trattati internazionali
1. Ai fini dell'applicazione dei trattati
internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle attivita'
produttive e' equiparata ai tributi erariali aboliti con l'articolo 36.
Art. 45.
Disposizioni transitorie
1. Per i soggetti che operano nel settore
agricolo, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i tre
successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,5, del
3, del 3,5 e del 3,75 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e
7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i due successivi,
l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del
4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita'
produttive, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico
impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai
sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della
riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi
dell'articolo 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi
da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' comportare una diminuzione di gettito
superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per
l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap
diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni
di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio
in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che
sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la
propria attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le
disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e'
determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i
medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito
in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in
via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle
disposizioni dei commi 3 e 4, costituisce credito di imposta, ai fini del
versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del
50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.
TITOLO II
Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 46.
Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "1.
L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
|
a) fino a lire 15.000.000
|
18,5%
|
|
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire
30.000.000
|
26,5%
|
|
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire
60.000.000
|
33,5%
|
|
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire
135.000.000
|
39,5%
|
|
e) oltre lire 135.000.000
|
45,5%".
|
Art. 47
Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia
1. L'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Detrazioni
per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 30.000.000 ma
non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 60.000.000 ma
non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, complessivamente lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno
diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da
ciascuno.
2. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero
se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi
non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed effettivamente
separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il
primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla
lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia
spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un
reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da
essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia
sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello
in cui sono cessate le condizioni richieste.".
Art. 48.
Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento
tributario delle indennita' di fine rapporto
1. L'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall'imposta, e'
sostituito dal seguente: "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro
dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di
lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla
produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;
d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;
h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e'
superiore a lire 100.000.000.
2. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo
complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze,
spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno,
di lire 70.000.
3. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1
dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".
2. All'articolo 17, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di una somma pari a lire
500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma pari a lire
600 mila".
Art. 49.
Detrazioni per oneri
1. Ai fini delle imposte sui redditi, la
percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, e'
fissata al 19 per cento, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo.
2. Le disposizioni del comma 1 si
applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1
gennaio 1998.
Art. 50.
Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche
1. E' istituita l'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e'
deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale e' determinata
applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la
residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di
tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso anno l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa
riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico,
risulta dovuta.
3. L'aliquota dell'addizionale regionale
di cui al comma 1 e' fissata, tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, da
ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale
si riferisce.
4. Relativamente ai redditi di lavoro
dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli
articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale
regionale e' trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 7, comma 1, lettere d) ed f), del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'atto della effettuazione
delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L'importo trattenuto
e' indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato
decreto n. 600 del 1973 come sostituito dal citato articolo 7, comma 1, lettera
b), dello stesso decreto legislativo n. 314 del 1997 che i sostituti sono
obbligati a consegnare al sostituito.
5. L'addizionale regionale di cui al comma
1 e' versata, in unica soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per
il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero
relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi
alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti
non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle
attivita' di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando
elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli
interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione
finanziaria.
7. All'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente: " d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota
dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata nella misura dello 0,5
per cento su tutto il territorio nazionale.
TITOLO III
Riordino della disciplina dei tributi locali
Art. 51.
Imposte e tasse abolite
1. Dal 1 gennaio 1998 sono abolite le
tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10
novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio
1979, n. 3.
2. Dal 1 gennaio 1999 sono abolite:
a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e all'articolo 5 della legge 16
maggio 1970, n. 281;
b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui
all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. I versamenti relativi ai tributi
indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano
anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti
passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a
tale data.
Art. 52.
Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni
1. Le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente
alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro
trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e
Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello
statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo'
impugnare i regolamenti per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia
amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene
all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche
nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre
entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle
aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8
giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per
azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i
cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui
all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste,
per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti
nell'albo di cui al predetto articolo 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri
aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle
altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale
responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e
delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata
con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con
quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio
dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del
comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite
disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei
servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e
funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle
effettive riscossioni.
Art. 53.
Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali
1. Presso il Ministero delle finanze e'
istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di
liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi
e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la
revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e
la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui
sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico
interesse, sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i
requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di
adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti
requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli
iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento
e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2,
alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei
presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di
revoca e decadenza della gestione.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.
Art. 54.
Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici
1. Le provincie e i comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di
previsione.
Art. 55.
Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario
1. Le regioni a statuto ordinario hanno la
facolta' di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle
concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.
Art. 56.
Imposta provinciale di trascrizione
1. Le province possono, con regolamento
adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al
pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai
sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
2. L'imposta e' applicata sulla base di
apposita tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma 11, le cui
misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata
nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed
e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalita'. E'
dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso
atto devono eseguirsi piu' formalita'. Le maggiorazioni di gettito conseguenti
al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione
dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244, ai fini della perequazione della capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci
giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione
istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio
provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla
riscossione per gli adempimenti di competenza.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma
1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi
controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato
pagamento dell'imposta stessa in misura non inferiore ad una volta ne'
superiore a quattro volte l'imposta dovuta. Detti adempimenti sono affidati
allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il
quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono
state eseguite le relative formalita' le somme riscosse inviando alla provincia
stessa la relativa documentazione. In caso di affidamento in concessione a
terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta di cui al
comma 1, deve, comunque, essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico. L'imposta suppletiva deve essere richiesta dalla provincia
entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
Ai rimborsi dell'imposta provvede la competente provincia.
5. Le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in
conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto
usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno
commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta.
7. Alle formalita' richieste ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al
doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e
giudiziari, il termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione
nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva
restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta
provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla
giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Le formalita' di trascrizione,
iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico
registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio dell'anno dal quale ha
effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di
ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale
eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione
finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e
potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito
dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.
Art. 57.
Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni
1. Nel testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, concernente gli atti non sogge
tti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e
11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4,
dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono inserite
le seguenti: "e art. 11-bis della tabella";
c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in
termine fisso:
1) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli"
e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto"; alla stessa
lettera, nel numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono inserite
le seguenti: ", esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della
tabella,";
2) nell'articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonche' le
note;
3) nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" e'
sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto";
4) nell'articolo 11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle
seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi e' l'obbligo di
chiedere la registrazione, dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi
ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.".
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 59
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo
stesso articolo 59 e' inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione
per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non sono
soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le
donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l).".
3. Le disposizioni del presente articolo
hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
Art. 58.
Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili
1. Nel capo I del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Soggetti passivi)
- 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non
vi esercitano l'attivita'.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il
locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario
assume la qualita' di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di
locazione finanziaria.".
b) nel comma 2 dell'articolo 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo
e' soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario
possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della
procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza
di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture
contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al
locatario tutti i dati necessari per il calcolo.";
c) nel comma 1 dell'articolo 13, concernente i rimborsi dell'imposta, l'ultimo
periodo e' soppresso.
2. Agli effetti dell'applicazione
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle
modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone
fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai
predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Limitatamente all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
puo' essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza
dell'imposta dovuta per la predetta unita'. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire una aliquota superiore a quella
ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione del contribuente. 4.
Le deliberazioni comunali conce
rnenti la determinazione dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili, sono pubblicate per estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 59.
Potesta' regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili
1. Con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, i comuni possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non
fabbricabili, anche con riferimento alla quantita' e qualita' di lavoro
effettivamente dedicato all'attivita' agricola da parte dei soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra
detti enti, dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili
utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze,
ancorche' distintamente iscritte in catasto;
e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il
grado di parentela;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali
e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di
accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,
non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione
della riduzione alla meta' dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati
da un contitolare anche per conto degli altri;
l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine
di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attivita' di
controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed
elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione
della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della
comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine
prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di
soggettivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare
interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di
controllo;
3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il
quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per
omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o
maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 ne'
superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unita' immobiliare, per la omessa
comunicazione di cui al numero 1);
5) potenziamento dell'attivita' di controllo mediante collegamenti con i
sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche
dati rilevanti per la lotta all'evasione;
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
n) razionalizzare le modalita' di esecuzione dei versamenti, sia in
autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione
del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul
conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello
direttamente presso la tesoreria medesima, nonche' il pagamento tramite sistema
bancario;
o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari;
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune,
ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
2. Se sono adottate norme regolamentari
nella materia di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del comune non
operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli
articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Nelle disposizioni regolamentari di cui
alla lettera l) del comma 1 puo' essere stabilita per anni pregressi la
eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni
ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.
Art. 60.
Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali
1. Il gettito dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e'
attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici
nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle
province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
2. Il gettito delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso
della proprieta' di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di
diritti reali sugli stessi, di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
compresi gli atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' sui relativi contratti
preliminari, e' attribuito ai comuni nel cui territorio gli immobili sono
ubicati.
3. Con decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per l'assegnazione alle provincie ed ai comuni delle
somme ad esse spettanti a norma dei commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel
comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna,
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi statuti, all'attuazione
delle disposizioni dei commi 1 e 2; contestualmente sono disciplinati i
rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al
fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo
hanno effetto dal 1 gennaio 1999 e si applicano: la disposizione del comma 1
con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere
dalla predetta data e quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse
sugli atti pubblici formati, sulle scritture private autenticate e sugli atti
giudiziari pubblicati o emanati, nonche' sulle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla medesima data.
Art. 61.
Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali
1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo
ordinario spettante alle provincie e quello spettante ai comuni sono ridotti,
rispettivamente, di un importo pari ai gettiti complessivi riscossi nell'anno
1998 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60 e per
le imposte di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le dotazioni dei predetti
fondi sono, per l'anno 1999, inizialmente ridotte in base ad una stima del
gettito annuo. La stima, ai fini dell'assegnazione dei contributi ordinari, e'
effettuata dal Ministero delle finanze, per singola provincia e per singolo
comune, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, non oltre il 31 luglio 1998. Sulla
base dei dati finali comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti
Ministeri entro il 31 marzo 1999, sono determinate le riduzioni definitive
delle dotazioni dei predetti fondi e sono introdotte le eventuali variazioni di
bilancio; il Ministero dell'interno provvede, con la seconda e terza rata dei
contributi ordinari relativi al 1999, ad operare i conguagli e a determinare in
via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia e ad ogni comune a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo
ordinario spettante alle provincie e' altresi' ridotto di un importo pari al
gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di
cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del
predetto fondo e' operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di ciascuna provincia,
dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle
finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per
il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente al
gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione
definitiva delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata sulla base
dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente
comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro
il 31 marzo 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate,
per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei
contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero
dell'interno. La riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di parte
corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i
gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
riferimento alle provincie e ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per le
regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle
disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.
Art. 62.
Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
1. I comuni possono, con regolamento
adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio
territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime
autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti
criteri:
a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicita'
esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo
dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalita' di impiego dei mezzi pubblicitari e delle
modalita' e termini di pagamento del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualita'
tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del
territorio comunale e dell'impatto ambientale;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari
installati senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione
per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, ne'
superiore al doppio della stessa tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni
privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi
pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento puo' anche prevedere,
con carattere di generalita', divieti, limitazioni e agevolazioni.
4. Il comune procede alla rimozione dei
mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in
difformita' della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento
del relativo canone, nonche' alla immediata copertura della pubblicita' con
essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto
da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite
dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le
disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992.
Art. 63.
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
1. Le province e i comuni possono, con
regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia
permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e
sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel
medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo'
essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente
comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno
di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili
a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti
criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli
atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi
pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della
classificazione di cui alla lett. b), dell'entita' dell'occupazione, espressa
in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilita'
dell'area nonche' del sacrificio imposto alla collettivita', con previsione di
coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai titolari
delle concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione;
d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare
interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed
istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attivita' strumentali ai
servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di
quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza
dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima
applicazione il predetto canone e' determinato forfettariamente sulla base dei
seguenti criteri:
1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone e' commisurato al
numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa
riferita alle sottoindicate classi di comuni:
|
1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250
per utente;
|
|
1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000
per utente;
|
2) per le occupazione del territorio
provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento
dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo
ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun
comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima
misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti
di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attivita'
strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno
precedente;
g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive,
risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico
ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone ne' superiore al
doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone e' determinato sulla base
della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e
puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del
canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge,
riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di servizi.
Art. 64.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le autorizzazioni alla installazione di
mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate
anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli
articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il
pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le
norme regolamentari.
2. Il comune puo' prorogare fino al 31
dicembre 1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione
di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e
riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza
anteriormente alla predetta data.
3. Se il comune si avvale della facolta'
di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita', l'oggetto dei
vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e' limitato al servizio delle pubbliche affissioni,
fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti
e la facolta' di recesso del concessionario.
TITOLO IV
Disposizioni comuni
Art. 65.
Variazioni di bilancio
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 66.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di
imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal
comma 2.
2. La revisione delle aliquote e del
numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente
decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31
dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
[2] Articolo 3:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese".
[3] L’articolo 53:
"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività".
[4] L’articolo 76:
"L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
[5] L’articolo 23:
"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge".