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Un cittadino si era visto ipotecare la casa per un debito col fisco di 916,93 euro
Ipoteca sulla casa solo per debiti sopra gli 8mila euro
Il limite non può essere superato in ogni caso
Cassazione Sezioni Unite Civili 4077/2010
Quando l’ipoteca rappresenta un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anch’essa soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro. Questa la decisione delle Sezioni Unite Civili della Cassazione che il 16 febbraio 2010 hanno confermato la condanna di Equitalia da parte del giudice di pace di Castellammare di Stabia per aver iscritto ipoteca sulla casa di un cittadino per un credito ammontante a 916,93 euro e di natura tributaria ma non chiaramente specificata. Come si legge nella sentenza, infatti,” il documento di Equitalia , utilizza l’espressione “totale tributi /entrate”, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l’erroneità della pronuncia impugnata”. Equitalia ha invano sostenuto la legittimità dell’iscrizione ipotecaria anche per cifra inferiore al limite di 8mila euro fissato dall’articolo 77 del decreto del presidente della Repubblica 602 del 1973.
Sentenza Corte di cassazione Sezioni Unite Civili 4077/2010
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Cassazione
Sezioni Unite Civili
Composta dagli Ill.mi sigg.ri magistrati
Dott. Vincenzo Carbone Primo Presidente
Dott. Roberto Preden Presidente di Sezione
Dott. Michele D’Alonzo Consigliere
Dott. Mario Finocchiaro Consigliere
Dott. Lucio Mazziotti di Celso Consigliere
Dott. Giuseppe Salmè Consigliere
Dott. Antonio Segreto Consigliere
Dott. Aniello Nappi Consigliere
Dott. Francesco Tirelli Cons.rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
spa Equitalia Polis, selettivamente domiciliata in Via Camozzi,1 presso lo studio dell’avv. Adriano Giuffrè, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
contro
D. M. Giovanni, selettivamente domiciliato in Roma, via G.Tornielli 46 presso lo studio Alfonso Prota, rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. Antonio Malafronte
Controricorrente
Per la cassazione della sentenza n. 3770/2007, depositata dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia in data 25/6/2007.
OGGETTO: Opposizione all’esecuzione.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/2/2010 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Sentito l’avv. Giuffrè;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola;
la corte
rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line (oggi spa Equitalia Polis), D. M. Giovanni ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull’immobile di sua proprietà, sito in Castellammare di Stabia, Via G.Pascoli 16, asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;
che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all’esame del merito, all’esito del quale ha annullato l’iscrizione perché il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall’art. 77 del DPR n. 602/1973 e succ. mod.;
che la spa Equitalia Polis ha impugnato l’anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. E) bis del D.Lvo n.546/1992 (nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della modifica introdotta dal DL n.223/2006, convertito nella legge n. 248/2006), in quandto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d’iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 602/1973;
che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.77 del DPR n.602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l’avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d’iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia; che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il collegio che il D. M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l’infondatezza e, ancor prima, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, che rivolgendosi contro un sentenza emessa dopo l’entrata in vigore del D.Lvo n.40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione; che quest’ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all’epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all’esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione; che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C.Cass. 2008/ 14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594); che nel ricorso introduttivo la spa Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perché riguardava la legittimità o meno di un’ipoteca ex art. 77 del DPR n. 602/1973;
che nella memoria ex art. 378 cpc ha precisato che si era trattato di un’iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n.3 del fascicolo di primo grado del D. M.;
che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell’indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l’espressione “totale tributi /entrate”, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l’erroneità della pronuncia impugnata;
che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;
che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d’altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi oltre agli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa Equitalia Polis al pagamento di lite, che si liquida in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Roma, il 16 febbraio 2010
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