Entro 90
giorni il ministero dovrebbe rilasciare l’autorizzazione
Primo sì operativo agli Ogm in Italia
Ma la maggior parte dei coltivatori è
contro
(Consiglio di Stato 183/2010)
Un primo sì operativo alla coltivazione di un
mais geneticamente modificato in Italia è venuto dal Consiglio di Stato il 29
gennaio dopo la battaglia di tre anni di Silvano Dalla Libera
un coltivatore aderente a Futuragra,
un’associazione di centinaia di
agricoltori favorevoli agli Ogm. La decisione
va contro la linea dell’attuale ministro delle Politiche agricole Luca Zaia ma anche contro la stragrande maggioranza dei
coltivatori e contro la stessa Coldiretti che pensa
di ricorrere a un referendum. A favore invece i grandi
allevatori e i grandi coltivatori. Si tratta, quindi, di una sentenza
controcorrente.
Che cosa dicono i giudici di così sconvolgente
e clamoroso? Piaccia o non piaccia dicono una cosa molto semplice. La
sperimentazione degli Ogm in Italia è tuttora
subordinata a piani regionali, detti di coesistenza. Ma questi piani sono estranei a profili ambientali e
sanitari, quindi il rilascio dell’autorizzazione da parte dello Stato non può
essere condizionato dal fatto che quei piani non esistono. In
attesa che i piani vengano approntati dalle Regioni, lo Stato deve entro 90
giorni istruire e concludere i procedimenti di autorizzazione all’impiego degli
Ogm. E qui segue l’affermazione fondamentale della
sentenza: a questo punto l’Italia non può più discutere – come afferma la
stessa Corte costituzionale – il principio comunitario, recepito
dalle leggi italiane, costituito dalla facoltà di impiego degli Ogm in agricoltura purché autorizzati. Evidente, perciò,
che non permettere l’impiego degli Ogm esporrebbe
l’Italia alla violazione del diritto comunitario, rendendo inapplicabile
nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto
comunitario.
Che
succederà ora? I coltivatori favorevoli vorrebbero procedere ottenuta
l’autorizzazione del ministero. I contrari stanno pensando, come si è detto, a un referendum, o a un ricorso o a un semplice atto del
ministro che riporti tutto come prima. Incertezza, dunque. Ma la sentenza non
lascia tutto come prima e fa capire che la Commissione europea potrebbe prima o poi intervenire per questo contro il nostro Paese presso
la Corte di giustizia europea. (30.1.2010)
Consiglio di Stato 183/2010
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
sul
ricorso numero di registro generale 8239 del 2008, proposto da Azienda Agricola
Silvano Dalla Libera, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Pirocchi, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma,
via Salaria, n. 280;
contro
Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la
riforma
della
sentenza del TAR LAZIO – ROMA, sez. II-ter, n.
2893/2008.
Visto il ricorso in appello
con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons.
Rosanna De Nictolis e uditi per le parti
l’avvocato Pirocchi e l’avvocato dello Stato Bacosi;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1. L’Azienda agricola
odierna appellante chiedeva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali l’autorizzazione alla messa in coltura di varietà di mais
geneticamente modificate iscritte nel catalogo comune europeo.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione,
l’Azienda con nota del 10 marzo 2007 notificava atto di diffida e messa in
mora.
Con la nota 18 aprile 2007 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, in persona del capo del dipartimento delle politiche di sviluppo, ha
comunicato di “non poter procedere all’istruttoria della richiesta di
autorizzazione nelle more dell’adozione, da parte delle regioni, delle norme
idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche (piani regionali), come previsto anche dalla
circolare MiPAAF del 31/03/2006”.
2. Con il ricorso di primo
grado è stata impugnata detta nota, nonché tutti gli
atti prodromici ivi compresa la circolare
ministeriale del 31 marzo 2006.
Si lamentava:
1) illegittimità del
provvedimento di diniego e a monte della disciplina
legislativa nazionale, nella parte in cui subordina ad autorizzazione
l’utilizzo di sementi geneticamente modificate che sono già state autorizzate a
livello comunitario e iscritte nel catalogo comune;
2) illegittimità del
provvedimento e della disciplina legislativa nazionale, nella parte in cui
estende agli aspetti sanitari e ambientali le valutazioni relative
all’autorizzazione all’immissione in commercio di sementi geneticamente
modificate, che attengono alla materia della coesistenza;
3) violazione del diritto
comunitario sotto il profilo che vi sarebbe nell’ordinamento italiano un
divieto di utilizzo di OGM assunto in violazione degli
obblighi comunitari, non essendo stato previamente notificato alla Commissione
CE;
4) illegittimità del diniego
di autorizzazione nella parte in cui si subordina il
rilascio dell’autorizzazione alla previa adozione dei piani regionali di
coesistenza; solo poche Regioni hanno avviato l’iter di approvazione delle
norme di attuazione del principio di coesistenza, restando le altre inerti;
alcune leggi regionali reiterano divieti assoluti di impiego di OGM in
agricoltura in contrasto con il diritto comunitario; tali leggi mal
interpretano il principio di coesistenza che atterrebbe ad aspetti economici e
non a quelli socio-sanitari.
Il ricorso di primo grado si
conclude con la richiesta di annullamento dell’atto
impugnato e di risarcimento del danno per non aver potuto coltivare sementi
geneticamente modificate nell’anno 2007.
3. Il Tar
adito (Tar Lazio – Roma, sez. II-ter),
con la sentenza 7 aprile 2008 n. 2893 ha dichiarato il ricorso inammissibile
per mancata notificazione ad almeno un controinteressato,
dovendosi intendere per tali le Regioni a cui si imputa
di non aver adottato i piani di coesistenza.
4. Ha proposto appello
l’originaria ricorrente, osservando che le Regioni non possono essere
considerate controinteressate, perché non si può
ipotizzare che una pubblica Amministrazione abbia un legittimo interesse alla
mancata attuazione di norme comunitarie. Inoltre il procedimento autorizzatorio è di esclusiva
competenza statale, in quanto il principio di coesistenza attiene ad aspetti
esclusivamente commerciali.
Nel merito, vengono riproposte le censure di cui al ricorso di primo
grado.
5. Il Consiglio di Stato,
con ordinanza 18 novembre 2008 n. 6132, ha chiesto chiarimenti al Ministero,
forniti con nota depositata il 2 gennaio 2009.
6. Il mezzo di appello con cui si contesta la declaratoria di
inammissibilità del ricorso di primo grado è fondato.
Il procedimento autorizzatorio è di esclusiva
competenza statale, e le Regioni non intervengono in esso né come
amministrazioni competenti, né come destinatarie di comunicazioni o
informative.
Le Regioni non possono
pertanto essere considerate né nella veste di amministrazioni
resistenti né nella veste di controinteressati.
Né si possono qualificare le
Regioni come controinteressate in base all’assunto
che avrebbero interesse al mancato rilascio delle
autorizzazioni alla coltivazione di OGM nelle more dell’adozione dei piani di
coesistenza, perché si tratterebbe di un interesse illegittimo, in contrasto
con le direttive comunitarie in materia, e dunque di un interesse di mero fatto
che non le fa assurgere al rango di controinteressati.
7. Occorre pertanto passare
all’esame nel merito del ricorso di primo grado.
Giova in diritto considerare
che la direttiva 2001/18/CE costituisce il testo
normativo fondamentale, in punto sia di “immissione in commercio” di OGM (tale
essendo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, numero 2, di detta direttiva «un
organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato
modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o
la ricombinazione genetica naturale»), sia di
“emissione deliberata” di OGM nell'ambiente.
Tali nozioni, benché
distinte e fondate su separate previsioni normative
sono nel loro insieme sufficientemente ampie per ricomprendervi
ogni fase dell'impiego di OGM in agricoltura, una volta superate le complesse
fasi di autorizzazione previste dalla medesima direttiva: tali procedure
comportano una penetrante valutazione, caso per caso, degli eventuali rischi
per l'ambiente e la salute umana, connessi all'immissione in commercio, ovvero
anche all'emissione di ciascun OGM ai fini dell'uso agricolo.
Le originarie disposizioni
in tema di coltivazione degli OGM sono state specificate dalla decisione della
Commissione n. 2002/623/CE del 24 luglio 2002 (recante note orientative ad
integrazione dell'Allegato II della direttiva 2001/18/CE)
che ha ulteriormente arricchito i criteri cui attenersi per la valutazione del
rischio ambientale, anche con particolare ed espresso riferimento alle
“pratiche agricole”.
Sulla
base di tali presupposti, il regolamento n. 1829/2003 del 22
settembre 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati), disciplinando con
analoghe forme di tutela il regime degli alimenti geneticamente modificati, ha
chiarito (art. 7, comma 5) che «l'autorizzazione concessa secondo la procedura
[…] è valida in tutta la Comunità», ed ha introdotto nel corpo della direttiva
2001/18/CE l'art. 26 bis, secondo il quale «gli Stati membri possono adottare
tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri
prodotti». Questa stessa disposizione si riferisce espressamente anche alla «coesistenza tra culture transgeniche,
convenzionali ed organiche».
Con ciò si viene a
completare il quadro di tutela approntato dalla normativa comunitaria in tema di OGM a presidio dell'ambiente e della salute.
Su un piano connesso, ma distinto, la raccomandazione 2003/556/CE del 23
luglio 2003 (Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per lo
sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e
biologiche) disciplina in modo espresso ed analitico la coesistenza tra culture
transgeniche, convenzionali e biologiche nell'ambito
della produzione agricola, ponendo inoltre come sua esplicita premessa il
principio che «nell'Unione europea non deve essere esclusa alcuna forma di
agricoltura, convenzionale, biologica e che si avvale di OGM» (primo
“considerando”).
Tale raccomandazione,
muovendo dalla premessa secondo cui “gli aspetti ambientali e sanitari”
connessi alla coltivazione di OGM sono affrontati e
risolti esaustivamente alla luce del regime autorizzatorio disciplinato dalla direttiva 2001/18/CE,
circoscrive espressamente il proprio campo applicativo ai soli “aspetti
economici connessi alla commistione tra culture transgeniche
e non transgeniche”, in relazione alle “implicazioni”
che l'impiego di OGM può comportare sulla “organizzazione della produzione
agricola” (introduzione, paragrafo 1.1).
Si tratta di «orientamenti,
sotto forma di raccomandazioni non vincolanti rivolte agli Stati membri», il
cui campo di applicazione si estende dalla produzione
agricola a livello dell'azienda al primo punto di vendita, ossia “dal seme al
silo” (punto 1.5).
Il fatto che l'impiego di OGM autorizzati in agricoltura sia garantito dalla
normativa comunitaria ha trovato ulteriore conferma nella decisione 2003/653/CE
della Commissione europea del 2 settembre 2003 (relativa alle disposizioni
nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati
nell'Austria superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'art.
95, par. 5, del Trattato CE), con cui, ai sensi dell'art. 95 del Trattato, è
stato respinto un progetto di legge del Land dell'Austria superiore, inteso a
vietare in via generale sul proprio territorio l'utilizzo di OGM, al fine di
proteggere i sistemi di produzione agricola tradizionali. In questa decisione
si è affermato che, in presenza delle disposizioni
comunitarie in materia miranti a “ravvicinare la legislazione degli Stati
membri”, questi ultimi non possono impedire la coltivazione delle sementi OGM
autorizzate, ma semmai eventualmente utilizzare la apposita “clausola di
salvaguardia” di cui all'art. 23 della medesima direttiva, peraltro sempre in
riferimento all'impiego di singoli OGM.
Per ciò che riguarda la
normativa italiana in questa materia, il decreto legislativo 8 luglio 2003 n.
224, recependo la direttiva 2001/18/CE, pone
un'analitica e complessa disciplina di tutela allo specifico fine di «proteggere
la salute umana, animale e l'ambiente relativamente alle attività di rilascio
di organismi geneticamente modificati» (art. 1, co.
1).
In tale contesto
è stato approvato il d.l. n. 279/2004, conv. in l. n. 5/2005, testo normativo che esplicitamente si dichiara
attuativo della raccomandazione 2003/556/CE, al fine
di disciplinare il «quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, e quelle convenzionali e biologiche» ed
esclude, invece, dalla propria area di competenza le colture per fini di
ricerca e sperimentazione autorizzate ai sensi del d.m. 19 gennaio 2005.
Tale decreto legge, come
convertito, con modificazioni, dalla legge n.5/2005,
detta una disciplina volta ad assicurare la «coesistenza» tra colture «transgeniche» (art. 1, comma 1: «escluse quelle per fini di
ricerca e sperimentazione, autorizzate ai sensi del decreto del ministro delle
politiche agricole e forestali adottato, d’intesa con
il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in base all’art. 8, co. 6, d.lgs. 8 luglio 2003 n.
224»), «biologiche» (che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b, «adottano
metodi di produzione di cui al regolamento (Cee) n.
2092/91 del consiglio, del 24 giugno 1991») e «convenzionali» («che non
rientrano in quelle definite alle lett. a e b»). Siffatte colture, infatti,
devono essere «praticate senza che l’esercizio di una di esse
possa compromettere lo svolgimento delle altre» (art. 2, comma 1). Ciò al fine di tutelare le peculiarità e le specificità produttive
ed evitare ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche
e quelle convenzionali e biologiche (art. 2, comma 2). In particolare,
l’introduzione di colture transgeniche (che, ex art.
1, comma 2, lett. a, «fanno uso di organismi
geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all’art. 3, d.lgs. 8 luglio 2003 n. 224») deve avvenire «senza alcun
pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse
l’obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e
allevamento» (art. 2, comma 2 bis).
L’intervento del legislatore
italiano fa seguito alla raccomandazione della Commissione europea del 23
luglio 2003 2003/556, nella quale vengono formulati
gli orientamenti (non vincolanti) concernenti gli aspetti più strettamente
economici della coesistenza. Secondo la Commissione, «gli agricoltori
dovrebbero poter scegliere liberamente quale tipo di coltura praticare,
convenzionale, transgenica o biologica e nessuna di
queste forme di agricoltura dovrebbe essere esclusa
nell’Unione europea. [...] La coesistenza si riferisce alla possibilità per i
conduttori agricoli di praticare una scelta tra colture geneticamente
modificate, produzione convenzionale e biologica, nel rispetto degli obblighi
regolamentari in materia di etichettatura o di standard
di purezza» (all. raccomandazione 2003/556 Ce, par. 1.1).
Il d.l. n. 279/2004 è stato
espressamente adottato «in attuazione della raccomandazione
della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003» (art. 1), atto
comunitario che disciplina
“[l’]organizzazione della
produzione agricola” per gli aspetti “economici” conseguenti all'utilizzo in
agricoltura di OGM ed, invece, estraneo a profili
“ambientali e sanitari”. Si tratta di un atto comunitario che si inserisce in un preesistente quadro normativo vincolante,
relativo alla prevenzione di potenziali pregiudizi per l'ambiente e la salute
umana legati all'impiego di OGM. Inoltre, nel formulare tale raccomandazione,
la Commissione europea muove dal presupposto, ormai non più controverso nel
diritto comunitario, costituito dalla facoltà di impiego
di OGM in agricoltura, purché autorizzati (Corte cost. n. 116/2006).
Per la parte, quindi, che si
riferisce al principio di coesistenza e che implicitamente ribadisce
la liceità dell'utilizzazione in agricoltura degli OGM autorizzati a livello
comunitario, il legislatore statale con l'adozione del citato d.l. ha
esercitato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela
dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione), nonché quella
concorrente in tema di tutela della salute (art. 117, terzo comma, della
Costituzione), con ciò anche determinando l'abrogazione per incompatibilità dei
divieti e delle limitazioni in tema di coltivazione di OGM che erano contenuti
in alcune legislazioni regionali.
Infatti, la formulazione e
specificazione del principio di coesistenza tra colture transgeniche,
biologiche e convenzionali, rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti
interessi, di rilievo costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa economica dell'imprenditore agricolo e
dall'altro lato dall' esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto
con l'utilità sociale, ed in particolare recando danni sproporzionati
all'ambiente e alla salute.
Con la sentenza della Corte
costituzionale n. 116/2006 è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8, del
citato d.l., in quanto
ritenuti irrispettosi della competenza legislativa regionale in materia di
agricoltura, atteso che disciplinavano l’adozione da parte delle Regioni di
piani di coesistenza, anziché lasciare alle Regioni la competenza a
disciplinare con proprie leggi tali piani. Più in particolare, ad avviso della
Consulta, spetta alle Regioni disciplinare la produzione
agricola in presenza anche di colture transgeniche, e
segnatamente “le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei
diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di
vista morfologico e produttivo” (C. cost. n. 116/2006).
Giova sottolineare
che la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato anche l’art. 8 del
citato d.l., che in via transitoria vietava le
coltivazioni transgeniche a fini commerciali nelle
more dell’adozione dei piani di coesistenza.
8. Ciò premesso in diritto,
in punto di fatto si deve osservare che dalle stesse deduzioni depositate
dall’Amministrazione emerge che non è contestato che le varietà di mais
geneticamente modificate per le quali è stata
richiesta l’autorizzazione alla messa a coltura sono già iscritte nel catalogo
comune europeo, e dunque non vi sono ostacoli di carattere sanitario o
ambientale che ai sensi dell’art. 23, direttiva 18/2001, giustifichino un
intervento precauzionale dello Stato membro in termini di divieto o di limitazione
della coltivazione.
Non è dunque contestato che
la richiesta di autorizzazione è in astratto accoglibile.
Sotto tale profilo, non
possono trovare accoglimento le censure secondo cui si sarebbe
introdotta una deroga ai sensi dell’art. 23, direttiva 18/2001, come
tale necessitante di notifica agli organi comunitari.
9. Invece, da parte
appellata viene opposto l’ostacolo della mancata
adozione dei piani regionali di coesistenza.
La questione di diritto è
dunque se la mancata adozione di tali piani possa costituire ostacolo al
rilascio dell’autorizzazione.
Considerati i profili
prettamente economici che devono essere regolamentati dai piani di coesistenza, e considerato che a tali piani sono estranei i
profili ambientali e sanitari, e il principio comunitario della coltivabilità degli OGM se autorizzati, il rilascio
dell’autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa
adozione dei piani di coesistenza.
Pertanto, non si può
ritenere che in attesa dei c.d. piani di coesistenza
regionali, venga meno l’obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati, con disposizioni specifiche non
toccate, neppure indirettamente, dalla declaratoria di incostituzionalità, da
fonti legislative (e regolamentari) diverse dal d.l. n. 279/2004. Tanto più
che, per stessa affermazione della Consulta, non è più
discutibile il principio comunitario, ormai recepito nell’ordinamento
nazionale, “costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché
autorizzati”. Ne discende, con tutta evidenza, che il blocco generalizzato dei
procedimenti di autorizzazione in attesa dei c.d.
piani di coesistenza regionali, esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità
sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale
quello che è un principio imposto dal diritto comunitario.
A ciò può essere aggiunto
che anche il richiamo al principio di precauzione, a sostegno
dell’impossibilità per l’Amministrazione di istruire e concludere
i procedimenti autorizzativi, si palesa nella specie inconferente,
non avendo l’Amministrazione indicato specifici studi scientifici ai quali
potrebbe essere eventualmente ricondotto un rischio per la salute umana, o
altri beni o diritti fondamentali, derivante dalla conclusione positiva dei
medesimi procedimenti.
10. Per quanto esposto,
l’appello va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati e va
dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza
di autorizzazione, entro un termine di novanta giorni decorrente dalla
comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza. Resta fermo il
potere dell’Amministrazione statale di avviare i procedimenti sostitutivi che
l’ordinamento appresta per il caso di inerzia delle
Regioni nel dare attuazione a obblighi comunitari.
11. Va invece respinta, per
difetto di prova, che era onere di parte appellante fornire, la domanda di
risarcimento del danno.
12. La novità e complessità
delle questioni giustifica la compensazione delle
spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) annulla i provvedimenti
impugnati;
b) ordina
all’Amministrazione di concludere il procedimento autorizzatorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
c) respinge la domanda di
risarcimento del danno.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo,
Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli,
Consigliere
Manfredo Atzeni,
Consigliere
Claudio Contessa,
Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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Il
Segretario
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
19/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il
Dirigente della Sezione