La nuova regola vieta
loro di guadagnare più dei deputati ma potrebbe essere cambiata
Il tetto agli stipendi dei manager
La legge comunitaria approvata dal
Senato
(Ddl Senato
1781-A)
Si sposta alla Camera il dibattito sulla legge Comunitaria dopo
l'approvazione al Senato, il 28 gennaio con alcune novità al centro del
dibattito: il tetto allo stipendio dei manager di banche (al secondo comma
dell’articolo 22-bis) e società quotate e il possibile ampliamento della
stagione di caccia. Su entrambe le questioni il governo ha
annunciato modifiche. Nel testo, norme per il l'adozione
di un notevole numero di direttive. Dalla comunitaria invece escono alcune
norme, entrate in Commissione politiche Ue come le
norme sugli appalti pubblici e quelle per l'emersione del lavoro nero degli
extracomunitari irregolari
Ddl Senato 1781-A Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2009
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art.
1.
(Delega
al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive elencatenegli
allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B il cui termine di recepimento
sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la
materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive elencate nell’allegato B, nonché,
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive che comportino conseguenze finanziarie
sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo17, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire
il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi
entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2,
3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate
negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’articolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo
le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una
o più deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi
addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi,
informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato
di attuazione delle direttive da parte delle regioni e
delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di
individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli
allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza di nuovo parere.
Art.
2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della
delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi
e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei
procedimenti e delle modalità di organizzazione e di
esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni
alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni
penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e
dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che
espongono a pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena dell’arresto
congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di
particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli
articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e
la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a
pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti.
Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della
diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può
recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme
necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori
entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all’attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si
procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della
delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B,
si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle
direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con
particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche
sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi
comuni e dell’acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di
un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto
legislativo;
h) quando si verificano
sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia
e l’economicità nell’azione amministrativa e la
chiara individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo
i diversi termini di recepimento, sono attuate con un
unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.
Art.
3.
(Delega
al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi
comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai princìpi
e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte dei
competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi
3 e 8 dell’articolo 1.
Art.
4.
(Oneri
relativi a prestazioni e a controlli)
1. In relazione agli oneri
per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell’articolo 9,
commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art.
5.
(Delega
al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le
modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente
legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione
delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento
di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme
legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di
settore riguardino princìpi fondamentali nelle
materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre
materie di interesse delle regioni, i relativi schemi
di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di
cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni
contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate,
derogate, sospese o comunque modificate, se non in
modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.
Art.
6.
(Modifica
all’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. All’articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
al comma 1, dopo le parole: «le linee politiche del Governo» sono inserite le
seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime
materie,».
Art. 7.
(Introduzione
degli articoli 4-bis e 4-ter e modifica all’articolo
15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Attuazione degli
atti di indirizzo delle Camere) – 1. Il Governo
assicura che la posizione rappresentata dall’Italia in sede di Consiglio dei
Ministri dell’Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od
organi dell’Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in
esito all’esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 nonché
su ogni altro atto o questione relativo all’Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente
alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui
il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro
per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le
appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee
trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.
Art 4-ter. - (Programma nazionale di riforma) – 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche
europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella
predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l’attuazione in Italia
della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione nonché
delle relazioni annuali di attuazione.
2. Il progetto di programma nazionale di riforma è
trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai
competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare
atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute
nei regolamenti parlamentari»;
b) il comma 3 dell’articolo 15-bis è sostituito
dal seguente:
«3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette
tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure,
informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo
intende assumere e una valutazione dell’impatto sull’ordinamento».
c) al comma 3-bis dell’articolo 15-bis, le parole:
«comunica al Parlamento le informazioni relative a
tali atti» sono sostituite dalle seguenti: «comunica al Parlamento le
informazioni e i documenti più significativi relativi a tali atti»;
d) all’articolo 15-bis sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«3-ter. Le informazioni e i documenti di
cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di
cui all’articolo 19.
3-quater. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle informazioni
e dei documenti trasmessi».
Art. 8.
(Modifica
dell’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di
relazioni annuali al Parlamento)
1. L’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è
sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Relazioni
annuali al Parlamento) – 1. Entro il 31 dicembre di ogni
anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende
perseguire nell’anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a
ciascuna politica dell’Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni
contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione
europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle
istituzioni dell’Unione. Nell’ambito degli orientamenti e delle priorità,
particolare e specifico rilievo è attribuito alle
prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza
comune e alle relazioni esterne dell’Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende
assumere in merito a specifici progetti di atti
normativi dell’Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti
preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia
prevista per l’anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della
Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione del
Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla partecipazione
italiana all’Unione europea.
2. Al fine di fornire al Parlamento
tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione
dell’Italia all’Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il
Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione
europea registrati nell’anno di riferimento, con particolare riguardo alle
attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell’Unione
europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza
comune dell’Unione europea nonché alle relazioni esterne dell’Unione europea,
alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli
orientamenti generali delle politiche dell’Unione. La relazione reca altresì
l’elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei
Ministri dell’Unione europea tenutisi nell’anno di riferimento, con
l’indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l’Italia e dei temi
trattati;
b) la partecipazione dell’Italia al processo normativodell’Unione europea con l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana
nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell’emanazione
degli attilegislativi dell’Unione.
La relazione reca altresì l’elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell’anno di riferimento e non definiti
entro l’anno medesimo;
c) la partecipazione dell’Italia
all’attività delle istituzioni dell’Unione europea per la realizzazione delle
principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica
agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee;
politica per la società dell’informazione e le nuove tecnologie; politica per
la ricerca e l’innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica
per l’ambiente; politica fiscale; politiche per l’inclusione sociale, le pari
opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute;
politica per l’istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la
libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati
consuntivi, nonché una valutazione di merito della
predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia
dell’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione
economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro
utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni
della Corte dei conti dell’Unione europea per ciò che concerne
l’Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull’efficacia
delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di
indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l’elenco e i motivi delle
impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche europee trasmettono le
relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei
Consigli regionali e delle province autonome».
Art.
9.
(Ulteriori
modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l’articolo
4-ter, è inserito il seguente:
«Art. 4-quater. - (Partecipazione
delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)
– 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell’ambito
delle procedure previste dai Trattati dell’Unione europea, in merito alla
vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto
del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea, il Governo, tramite
il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall’inizio
del suddetto esame, un’adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori
relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo
ha assunto o intende assumere in merito.
2. L’informazione di cui al comma 1, curata
dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere
fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:
a) una valutazione complessiva del progetto con
l’evidenziazione dei punti ritenuti conformi all’interesse nazionale e dei
punti per i quali si ritengano necessarie o opportune
modifiche;
b) l’impatto sull’ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell’intervento europeo sulle
realtà regionali e territoriali, sull’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;
c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell’Unione europea e le corrispondenti
disposizioni del diritto interno.
3. Il Governo può raccomandare l’uso riservato delle
informazioni e dei documenti trasmessi».
Art. 10.
(Modifiche
all’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in
materia di informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l’Italia)
1. All’articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso delle procedure di infrazione avviate
ai sensi dell’articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea, le informazioni sono trasmesse ogni mese».
Capo II
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO E PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
Art. 11.
(Attuazione
della direttiva 2008/46/CE)
1. All’articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «direttiva
2004/40/CE» sono inserite le seguenti: «, e successive
modificazioni».
Art. 12.
(Modifica
agli articoli 14 e 37 della legge
20 febbraio 2006, n. 82,nonché modifica all’articolo 8 della legge 25 febbraio
2008, n. 34)
1. Il comma 8 dell’articolo 14
della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e successive modificazioni, è
abrogato.
02. All'articolo 37 della legge 20
febbraio 2006, n. 82 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo,
commesse prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i quali
non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata".
2. All’articolo
8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché
la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nell’ambito dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle
suddette leggi».
Art.
13.
(Modifica
all’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)
1. All’articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009,
n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) prevedere il ruolo dell’educazione finanziaria
quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere
iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere
la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni
responsabili e corrette tra intermediari e clienti».
Art.
14.
(Disposizioni
sanzionatorie in materia di violazioni commesse
nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale-FEASR)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n.
898, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR,
indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2
dell’articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell’indebito nonché,
nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima
di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita,
secondo i seguenti scaglioni:
a) 30 per cento per indebiti uguali o
inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
b) 50 per cento per la parte di indebito
superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
c) 70 per cento per la parte di indebito
superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
d) 100 per cento per la parte di indebito
superiore al 50 per cento di quanto percepito».
Art. 15.
(Modifiche
all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di
inquinamento acustico)
1. All’articolo 11 della legge 7
luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 2, lettera b), le parole:
«progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e
delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono
soppresse;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In attesa
dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma
1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel
senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e
dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in
particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi,
fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in
giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un
tecnico abilitato».
d) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. La lettera f) del comma
1 dell’articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita
dalla seguente:
“f) l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione
e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei
trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico“».
Art. 16.
(Recepimento della direttiva 2009/31/CE)
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico
di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto
al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonchè dei principi e criteri direttivi previsti dal comma
2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve
comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui all'articolo 1, comma
4, della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con
il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che le attività di staccaggio
geologico di biossido di carbonio siano svolte in base ad autorizzazione
rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del Comitato
nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella
gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto
ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la
sicurezza del confinamento di biossido di carbonio
nelle formazioni geologiche, nonché, laddove previsto,
sentite le amministrazioni locali competenti;
b) prevedere che la concessione sia rilasciata a
seguito di attività di indagine svolte, con oneri a
carico dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione al fine di
valutare l’idoneità delle formazioni geologiche interessate, anche attraverso
prove di iniezione;
c) prevedere misure per garantire la
sicurezza del confinamento di biossido di carbonio
nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività di
monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei
titolari delle concessioni;
d) stabilire gli obblighi in fase di
chiusura e post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle
garanzie finanziarie di cui all’articolo 19 della citata direttiva
2009/31/CE, da parte dei concessionari e le modalità di trasferimento delle
responsabilità alle autorità competenti;
e) stabilire adeguate garanzie
tecniche, economiche e finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e
le concessioni per lo svolgimento delle attività di cattura, trasporto e
stoccaggio di biossido di carbonio;
e-bis) prevedere forme continue e
trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli
impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ivi comprese le
infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alle fase di post
chiusura.
Art.
17.
(Principi
e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e
2009/73/CE)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre
ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2
della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in
capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza
energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo
di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto
conto di quanto previsto alla letterab);
b) favorire le iniziative di cooperazione per
trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche
mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori
privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli
obiettivi nazionali;
c) semplificare i procedimenti di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
e delle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità
di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo
inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e
ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella
pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature
e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche
rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
d) definire le certificazioni e le specifiche tecniche
da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l’utilizzo delle
fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;
e) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento
statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti
rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all’articolo 2,
comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’attuazione di
quanto disposto all’articolo 2, comma 170, della medesima legge 24 dicembre
2007, n. 244.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto
compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli
scambi transfrontalieri in modo da conseguire una maggiore efficienza e prezzi
competitivi, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti
e allo sviluppo sostenibile;
b) prevedere misure che tengano conto, ai fini della
realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e di trasporto di energia elettrica, della rilevanza dell’infrastruttura
stessa per il mercato interno dell’energia elettrica e della sua coerenza con
gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
c) prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle
imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie assegnate alla competenza
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, siano non inferiori nel minimo
a euro 25.822,84 e non superiori a euro 154.937.069,73.
3. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere misure per aumentare gli
scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi
competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla
sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile;
b) indicare gli obblighi relativi al
servizio pubblico imposti nell’interesse economico generale alle imprese che
operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza
dell’approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture,
l’informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive
del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia
garantita l’offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti che più
difficilmente possono trarre utilità dal mercato;
c) promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione,
anche al fine di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell’ambito del
sistema italiano;
d) assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati
membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza
delle rete;
e) prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto
presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e
sull’offerta esistenti e previste, contenente misure atte a garantire
l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento;
f) assoggettare le transazioni su
contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati ad obblighi di
trasparenza prima e dopo gli scambi;
g) assicurare una efficace
separazione tra le attività di trasporto e stoccaggio e le altre attività del
settore del gas naturale;
h) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
ed efficienza nel settore del gas naturale, ottimizzando l’utilizzo del gas naturale, anche mediante adeguati sistemi tariffari e
introducendo sistemi di misurazione intelligenti;
i) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
autorizzativo per la realizzazione
di un’infrastruttura del sistema del gas, della rilevanza dell’infrastruttura
stessa per il mercato interno del gas naturale e della sua coerenza con gli
obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari;
) introdurre misure che
garantiscano maggiore disponibilità di capacità di stoccaggio di gas naturale,
anche favorendo l'accesso a parità di condizioni di una pluralità di operatori
nella gestione delle nuove attività di stoccaggio e valutando la possibilità di
ampliare le modalità di accesso al servizio previste dalla normativa vigente;
n) prevedere che i clienti non civili con consumi
inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili siano definiti
clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita
tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e
sicurezza della fornitura.
Art. 18.
(Misure
per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del
Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)
1. Ai fini della riduzione dell’impatto da nitrati dovuto
alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della
direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive
modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell’articolo
2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: «l’essiccazione,» sono inserite le seguenti: «nonché, previa autorizzazione
degli enti competenti per territorio, la pollina,».
Art.
18-bis.
(Delega
al Governo per il recepimento della direttiva
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla
tutela penale dell'embiente, e della direttiva
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi
e all'introduzione di sanzioni per violazioni)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le
disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi
e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui
all'articolo 1, secondo i princìpi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla
sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e
successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle
direttive di cui al comma 1;
b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a
vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a),
adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di
pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive,
nel rispetto dei princìpi di omogeneità
ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e
comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni
Art. 19.
(Modifiche
al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa.
I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre
reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con
altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento
ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la
percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in
particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee.
I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando
soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell’allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione
sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate
in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata;».
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è
aggiunto, dopo l’allegato III, il seguente:
«ALLEGATO III-bis
(articolo 3, comma 1,
lettera c))
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE
DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI
1. I rifiuti di estrazione sono
considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti
criteri:
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o
dissoluzione significativa o altri cambiamenti
significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per
l’ambiente o danni alla salute umana;
b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma
di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo
sotto forma di solfuro pari all’1 per cento se il rapporto potenziale di
neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di
neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base
di una prova statica conforme alla norma prEN
15875, è maggiore di 3;
c) i rifiuti non presentano rischi di
autocombustione e non sono infiammabili;
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri
sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente
basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato
sufficientemente basso da non comportare rischi significativi
per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i
valori limite fissati dall’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d’uso, o i livelli di fondo
naturali dell’area;
e) i rifiuti sono
sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di
lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.
2. I rifiuti di estrazione possono
essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può
essere dimostrato dall’autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono
stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle
informazioni esistenti o di piani e procedure validi.
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della
caratterizzazione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a),
e si basa sulle fonti d’informazione».
Art.
20.
(Misure
urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti)
1. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera p)è
sostituita dalla seguente:
«p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante
da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale
articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera a), bensì
sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) è certo
che la sostanza o l’oggetto saranno ulteriormente utilizzati; 2) la sostanza o
l’oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) la sostanza o
l’oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di
produzione; 5) l’ulteriore utilizzo è
legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti
i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la
salute umana. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino
le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di
fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le
condizioni di tracciabilità appositamente definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare».
2. All’articolo 185, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo
capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività
agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti:
«materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e
potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività
agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di
produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».
3. All’articolo 186, comma 7-ter, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I
residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non
naturali, quando vengono utilizzati per un’operazione
di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispettare i valori limite, previsti nell’allegato 5 alla parte IV
del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull’ambiente e derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto».
4. Al paragrafo 1, lettera d), della
sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte V del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non contaminati da inquinanti» sono
aggiunte le seguenti: «, oltre che i residui di potatura delle superfici
coltivate a vigneto».
Art.
21.
(Semplificazione
in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche)
1. La comunicazione di cui all’articolo 3, comma 4, del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12
maggio 2009, pubblicato nellaGazzetta
Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, relativo alle modalità di
finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da
parte dei produttori delle stesse, è resa dai produttori di apparecchi di
illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni
2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono
comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante
il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 2, le
parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;
b) all’articolo 9, comma 2,
lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite
dalle seguenti: «lampade a scarica»;
c) all’articolo 11, comma 1, secondo
periodo, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti:
«adeguato, attraverso le seguenti modalità:
a) individualmente, mediante la sottoscrizione di
contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull’intero
territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che
impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto
del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle
apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come
produttore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m); tale contratto
dovrà, tra l’altro, fornire l’identificazione del produttore, secondo quanto
previsto dall’articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE
relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall’assunzione
della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi
collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all’articolo 15 il
riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito
dell’approvazione da parte del predetto Comitato;
b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di
gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell’articolo 10, in proporzione alla
rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a
peso, se specificatamente indicato nell’allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell’anno di riferimento»;
d) all’articolo 11, comma 2, dopo la parola:
«produttore» sono inserite le seguenti: «che opta per
la modalità di cui al comma 1, lettera a),»; dopo le parole: «Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare»; le
parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello
sviluppo economico» e dopo le parole: «e dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentito il Comitato di cui
all’articolo 15,»;
e) all’articolo 13, comma 6, dopo le parole: «in
materia di segreto industriale,» sono inserite le
seguenti: «il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso
o, se non è possibile, in numero,».
3. Entro il 28 febbraio 2010 i produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le
informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati
espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all’articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato
dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007
e 2008.
Art.
22.
(Disposizioni
in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)
1. A decorrere dall’anno 2010 il periodo dell’ora estiva, in
attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del
mattino, tempo universale coordinato, dell’ultima domenica di marzo e termina
alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell’ultima domenica di
ottobre.
2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, e la legge
24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli
organismi pubblici provvedono alle attività previste dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art.
22-bis.
(Attuazione
della direttiva 2009/44/CE concernte il carattere
definitivo del regolamento e nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli e la direttiva 2000/47/CE relativa ai contratti di garanzia
fiduciaria)
Dopo l'articolo 22, è
aggiunto, il seguente:
"Art. 22-bis.
Nell'esercizio della delega per il recepimento
della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai
contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti, il Governo è tenuto al rispetto, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi
specifici di recepimento:
a) prevedere, in conformità alle definizioni e alla
disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche degli sviluppi
recenti che hanno interessato il settore europeo del post-trading, le
opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione
e il regime giuridico della disciplina sulla definitiva degli ordini immessi in
un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai
sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al "giorno
lavorativo";
b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere norme
che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione
e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi al fine di evitare
incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
c) prevedere, in conformità alla direttiva 2009/44/CE,
le opportune modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione
e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con
particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, tra l'altro mediante il
coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti
sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare
il creditore ceduto e i terzi;
d) introdurre le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di
realizzarne il migliore coordinamento;
e) rivedere, ove necessario, la
disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto conto
dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di
un partecipante.
Art.
22-bis.
(Delega
al Governo per il recepimento delle raccomandazioni
della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione
degli amministratori delle società quotate)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per
l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione della Commissione
europea 2004/913/CE e delle sezione II, paragrafi 5 e
6 della raccomandazione della Commissione europea 2009/385/CE.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel
rispetto dei principi e criteri difettivi di cui alla raccomandazione della
Commissione europea 2004/913/CE e alla raccomandazione della Commissione
europea 2009/385/CE e delle seguenti previsioni:
a) prevedere che le società quotate rendano pubblica una
relazione sulle remunerazioni che illustri in apposita
sezione la propria politica in materia di remunerazione dei componenti
dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
responsabilità strategiche per l'esercizio finanziario successivo;
b) anche al fine di assicurare la trasparenza dell' attuazione della politica di remunerazione prevedere
che la relazione sulla remunerazione illustri in apposita sezione i compensi
corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi
forma ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori
generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
b-bis) prevedere che il trattamento
economico onmicomprensivo dei componenti dell'organo
di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità
strategiche di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 385, nonché delle società quotate, non possa superare il
trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;
b-ter)
prevedere che i sistemi retributivi degli amministratori e dei membri del
Consiglio d'amministrazione degli istituti di credito, non debbano essere in
contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con
le sue strategie di lungo periodo, stabilendo altresì il divieto di includere
le stock option e le azioni di cui alla lettera
g-bis), dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano i
medesimi soggetti di cui alla presente letterae)
ferme restando le disposizioni legislative che disciplinano la competenza a
determinare la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione
stabilire il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nell'approvazione della
politica di remunerazione;
d) per quanto occorra, attribuire alle Amministrazioni o
alle Autorità di vigilanza competenti i poteri regolamentari per l'attuazione
delle norme emanate ai sensi della presente delega
Art. 23.
(Attuazione
dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, n. 178/2002 e n. 2065/2001)
1. Al fine di dare attuazione all’articolo 58, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito delle
amministrazioni, le autorità competenti in materia di gestione, certificazione
e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui
all’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è
designata autorità di audit ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c).
2. In attuazione degli adempimenti e degli obblighi
previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della
Commissione, del 22 ottobre 2001, dagli articoli 5, paragrafo 5, 55 e 103 del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio,
del 29 settembre 2008, l’autorità competente è individuata ai sensi dei
commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, ove è già allocato il Sistema integrato di gestione e
controllo ai sensi degli articoli 57 e 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio, del 27 luglio 2006, contenente il fascicolo della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 17-bis del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 24.
(Delega
al Governo per il recepimento della direttiva
2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente
o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa
della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a
taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all’alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del
Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in
materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2
della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli
ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle politiche
agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta,
intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto
termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
secondo le procedure di cui all’articolo 1. Il decreto legislativo prevede, in
particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento
di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate
dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi
espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.
Art.
25.
(Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007
del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla
classificazione delle carcasse suine)
1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del regolamento (CE) n. 1249/2008 della
Commissione, del 10 dicembre 2008, i titolari degli stabilimenti di
macellazione di suini sono tenuti a classificare e
identificare le carcasse e mezzene dei suini
abbattuti mediante marchiatura o etichettatura, secondo le modalità previste
dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11
luglio 2009.
2. La classificazione di cui al comma 1 è effettuata ad opera di personale tecnico, autorizzato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005.
3. I titolari degli stabilimenti di cui al
comma 1 sono tenuti a rilevare i prezzi di mercato delle carcasse e mezzene classificate e a trasmettere le informazioni
secondo le indicazioni contenute nel citato decreto ministeriale 8 maggio 2009.
Le carcasse sono presentate secondo quanto previsto all’allegato V, lettera B,
paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello
stabilimento che non ottemperi all’obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse e mezzene
di suini, previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello
stabilimento che vìola le disposizioni di cui al
comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.500 a euro 9.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico che effettua le operazioni di classificazione e di
identificazione di cui al comma 1 in maniera difforme da quella prevista dalla
normativa comunitaria e nazionale è punito:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità
rilevata al controllo su un numero di almeno sessanta carcasse supera la
percentuale del 10 per cento;
b) con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, se effettua
la classificazione senza avere ottenuto l’autorizzazione ministeriale.
7. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), se i controlli rilevano che il tecnico ha
reiteratamente effettuato le operazioni di classificazione e identificazione in
maniera difforme, può essere disposta, a seguito di una diffida ministeriale,
la sospensione o revoca dell’autorizzazione.
8. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui
al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. Il controllo per l’applicazione del presente articolo è
esercitato ai sensi dell’articolo 18 del citato
decreto ministeriale 8 maggio 2009. A tal fine si applica, per quanto
compatibile, la procedura di cui all’articolo 3-ter, comma 3, della legge 8
agosto 1997, n. 213.
10. All’attuazione del presente articolo si provvede
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
26.
(Delega
al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)
1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei
criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE)
n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime
comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il
riassetto, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa
nazionale in materia di pesca e acquacoltura,
mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) favorire il ricambio generazionale
e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione
dell’offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di
concorrenza;
b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa
in materia di pesca e di acquacoltura;
c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell’acquacoltura, privilegiando le
iniziative dell’imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell’azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative
di reddito;
d) armonizzare e razionalizzare la
normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell’acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i
consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;
e) individuare idonee misure tecniche
di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo
sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura
e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
f) prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
g) assicurare la coerenza della pesca
non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca;
g-bis) assicurare, in coerenza con
le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare
riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura
per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche
individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed
assicurando la tutela delle risorse naturali e della bio
diversità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli
altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e
dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per
l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi.
Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate
disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai
commi da 1 a 3».
Art. 27.
(Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE)
n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e
modifiche all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di
sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore
agricolo)
1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto
disposto dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, e successive modificazioni, relativo al finanziamento della
politica agricola comune, all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure nazionali nel settore
agricolo e agroalimentare» sono inserite le seguenti:
«nonché per le altre finalità istituzionali
dell’AGEA».
2. All’articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986,
n. 898, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui
agli articoli seguenti».
Art.
28.
(Disposizioni
per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia
di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile)
1. Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini, come
definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del
27 giugno 2008, gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 2 del medesimo
regolamento (CE) n. 617/2008, nonché gli stabilimenti
non vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione
di uova da cova e pulcini di volatili da cortile di cui all’allegato XIV,
lettera C, paragrafo I, numero 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007. l titolari dei centri
di incubazione registrati sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento
(CE) n. 617/2008, a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento,
i dati produttivi mensili relativi alla propria attività, comprendenti il
numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad
incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio, destinati ad essere
effettivamente utilizzati.
2. L’eventuale cessazione o interruzione temporanea
dell’attività degli stabilimenti registrati, come pure ogni variazione di
potenzialità lavorativa, di ragione sociale o trasferimento di sede, deve
essere comunicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l’applicazione della relativa
sanzione amministrativa pecuniaria, può provvedere alla sospensione, per un
massimo di due anni, dell’autorizzazione a svolgere l’attività di produzione di
uova da cova o di pulcini di cui al comma 1 nei casi seguenti:
a) quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di
comunicare i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o
per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;
b) quando l’impresa produttrice di pulcini ometta di
comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per
più di due volte nel corso dello stesso anno solare.
4. In caso di inosservanza delle
disposizioni contenute nel presente articolo, sempre che il fatto non
costituisca reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di
seguito indicate, aumentate da un terzo fino alla metà dell’importo massimo in
caso di reiterazione:
a) da euro 1.000 a euro 6.000
a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza l’autorizzazione di
cui al comma 1;
b) da euro 1.000 a euro 6.000
nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b);
c) da euro 0,02 a euro 0,12
per uovo a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non
stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile;
d) da euro 25 a euro 150 per
uovo a carico di chiunque venda, detenga per la vendita, o ponga altrimenti in
commercio per uso alimentare umano uova da cova incubate;
e) da euro 500 a euro 3.000 a
carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al
contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e
pulcini di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 617/2008;
f) da euro 500 a euro 3.000 a
carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di
accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini di cui
all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 617/2008;
g) da euro 500 a euro 3.000 a
carico dei centri d’incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di
tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data
di schiusa, al numero di uova ritirate dall’incubatrice e all’identità degli
acquirenti, previste dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 617/2008.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatta salva l’applicazione della relativa
sanzione amministrativa pecuniaria, può revocare l’autorizzazione di cui al
comma 1 nei casi più gravi di violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
6. Nell’ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento
per le uova con indicazioni illeggibili.
7. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui
al presente articolo si applica il procedimento previsto dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.
8. Con successivo decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, emanato d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n. 356.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 29.
(Modifiche
alla legge 7 luglio 2009, n. 88, e alla legge 20 febbraio 2006,
n. 77, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
1. La lettera a) del comma 1
dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituita
dalla seguente:
«a) preservare e promuovere l’elevato livello
qualitativo e di riconoscibilità dei vini a
denominazione di origine e indicazione geografica,
anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e
delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all’articolo 4
della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni».
2. Per i fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009,
n. 88, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, alla legge 20
febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del
patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell’ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale»;
2) al comma 2, dopo le parole: «d’intesa
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le
seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
b) all’articolo 5, comma 3, le parole: «Il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio designa» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano
ciascuno».
Art.
30.
(Modificazioni
al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, per la corretta applicazione
dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007)
1. Al fine di garantire la corretta applicazione del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e del
regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, al
decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le
parole: «dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione,
del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 9 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e
successive modificazioni»;
b) all’articolo 2, comma 2, le
parole: «di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE)
n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui
colli l’etichetta conforme all’allegato III del medesimo regolamento» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del citato
regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall’Agecontrol
S.p.a. ai sensi dell’articolo 18 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1º agosto 2009, appone sui colli
l’etichetta conforme all’allegato II del medesimo regolamento»;
c) all’articolo 3, comma 1, le
parole: «regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno
2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1580/2007 della
Commissione, del 21 dicembre 2007»;
d) all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni
richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE)
n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550»;
e) all’articolo 4, comma 1, le
parole: «a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del
Consiglio, del 28 ottobre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli
articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni»;
f) all’articolo 4, comma 2, le
parole: «all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001
della Commissione, del 12 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della
Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni».
Art.
31.
(Delega
al Governo per la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di
attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002,
concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2, previo parere dei competenti organi
parlamentari e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro per le politiche europee, disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere
misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose,
con particolare riferimento alla fase dell’importazione e dello stoccaggio,
anche mediante l’adozione di etichettature che possano
consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla
loro produzione
Art. 32.
(Vendita
e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)
1. Il comma 2
dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito
dal seguente:
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o
aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle
ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati
o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni
in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali,
previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7
attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la
confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».
Art. 33.
(Disposizioni
per l’applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e del regolamento (CE)
n. 1019/2002)
1. All’articolo 17, comma 6, della legge 7 luglio 2009,
n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalla
presente legge».
Art. 34.
(Delega
al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei
giocattoli)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e
criteri direttivi di cui all’articolo 2 della presente legge, in quanto
compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere il coordinamento delle disposizioni attuative della delega con quelle previste dal decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante attuazione della direttiva
88/378/CEE relativa al riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
prevedendo in particolare che il Ministero dello sviluppo economico eserciti la
vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli;
b) prevedere, anche allo scopo di ottemperare al
disposto dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che il Ministero
dello sviluppo economico si avvalga, per lo
svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito delle funzioni
attribuite dall’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché della collaborazione del Corpo della guardia di finanza, conformemente
al dettato dell’articolo 2, comma 2, lettera m), e dell’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
c) prevedere che, con regolamento da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo della delega di cui al
presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, vengano
impartite le necessarie disposizioni atte a garantire il coordinamento tra le
funzioni assegnate in fase di attuazione della delega al suddetto Ministero
dello sviluppo economico e quelle attribuite alle altre amministrazioni
preposte alla vigilanza del mercato in materia di sicurezza dei giocattoli, per
gli aspetti di specifica competenza;
d) prevedere, in sede di attuazione
dell’articolo 50 della direttiva 2009/48/CE, le fattispecie di divieto di
immissione sul mercato, nonché quelle di richiamo e di ritiro del prodotto, per
le ipotesi di giocattoli privi di documentazione tecnica idonea a provare la
sicurezza del prodotto, nonché mancanti di marcatura CE, e la relativa
disciplina di notifica immediata alla parte interessata, con l’indicazione dei
mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento.
2. All’attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.
34-bis.
(Delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato intento dei servizi postali
comunitari)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti
lègislativi volti a recepire la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento dei mercato interno dei servizi postali
comunitari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) determinare, nel contesto di
piena apertura del mercato, le condizioni concernenti la fornitura dei servizi
postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi
dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e
non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8
della Direttiva 97/67/CE, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano
concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e
la fornitura di servizi postali;
b) garantire che la fornitura dei servizi postali risponda
alle esigenze essenziali, cosi come definite dalla direttiva 2008/06/CE con
particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla
legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di
riferimento;
c) garantire che la designazione del fornitore del servizio
postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività
degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di
trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo
per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale
in conformità a quanto previsto dal punto 15 della direttiva 2008/6/CE che modifica l'articolo 14 della direttiva 97/67/CE, nonché
dall'allegato I alla direttiva 2008/6/CE in materia di orientamenti per il
calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale;
d) prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla
disponibilità e l'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione
finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di
cui all'articolo 7 della direttiva 2008/06/CE;
e) determinare norme di qualità per la fornitura del
servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto,
compatibili con le norme di qualità fissate peri servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere la revisione
delle fatti specie sanzionatorie a carico del
fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una
diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle
previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c);
f) assicurare l'armonizzazione
delle norme tecniche;
g) assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano,
in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le
informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del
servizio universale;
h) assicurare procedure trasparente,
semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei
riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali;
i) assicurare il coordinamento con le
disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
l) prevedere, in conformità con la previsione di cui al
considerando 58 della direttiva 2008/6/CE, che in caso
di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento
della medesima direttiva ed il decreto di recepimento
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del
decreto di recepimento di cui al presente articolo
prevalgano e si applichino pienamente al settore postale;
m) dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art.
35.
(Modifiche
al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di
attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di
passeggeri)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 18,
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto
di merci per cui è richiesta la patente di guida delle
categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il
corso formazione iniziale accelerato di cui all’articolo 19, comma 2-bis»;
b) al comma 2-bis dell’articolo
19, le parole: «lettereb), d) ed e)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), d) ed e)».
Art.
36.
(Delega
al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, su proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) definire l’ambito di applicazione
delle norme di recepimento della direttiva
2009/12/CE, emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, agli
aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale
superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, anche in revisione
del regime previsto dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a condizione che i
diritti aeroportuali a carico degli utenti per l’utilizzo delle infrastrutture
e dei servizi forniti dagli aeroporti siano:
1) determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non
discriminazione e consultazione degli utenti;
2) adottati all’esito di procedure di
consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto o loro
rappresentanti;
3) sottoposti alla vigilanza dell’autorità indipendente di
cui alla lettera d) che, in caso di disaccordo tra le parti,
provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore
aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da
applicare;
b) prevedere apposito regime
per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque
milioni di movimenti passeggeri, anche in un’ottica di liberalizzazione, con
riferimento alla determinazione della misura dei diritti aeroportuali
corrisposti dagli utenti per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi
forniti in regime di esclusiva, nel rispetto dei requisiti di oggettività,
trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, consultazione degli utenti e non
discriminazione e in linea con la media europea dei diritti aeroportuali
praticati in scali con analoghe caratteristiche di traffico;
c) escludere dall’applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi
per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale di
cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre
2006, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza
a terra di cui all’allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15
ottobre 1996, e i diritti riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle
persone con disabilità e alle persone con mobilità
ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006;
d) designare l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto
dei requisiti previsti dall’articolo 11 della direttiva
n. 2009/12/CE, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili;
e) istituire un meccanismo di finanziamento
dell’autorità nazionale di vigilanza attraverso l’imposizione di diritti a
carico degli utenti dell’aeroporto e dei gestori aeroportuali nella misura
utile a garantire i costi diretti ed indiretti connessi alla costituzione o al
potenziamento di un’apposita struttura;
f) attribuire all’autorità nazionale di vigilanza,
escludendo l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e
4, della direttiva 2009/12/CE, compiti di regolazione economica con
l’approvazione dei sistemi di tariffazione e
dell’ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione
pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono
annualmente gli incrementi inflattivi; i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di
efficienza nonché, nell’ambito di una crescita bilanciata della capacità
aeroportuale, all’incentivazione degli investimenti correlati all’innovazione
tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza
escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse
pubblico e generale, compresi motivi ambientali;
g) prevedere, laddove il numero degli utenti
dell’aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda
il numero degli utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di
capacità, che l’accesso venga determinato in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore aeroportuale
ed approvati dall’autorità nazionale di vigilanza;
h) ammettere la tutela giurisdizionale avverso le
decisioni dell’autorità nazionale di vigilanza che sono da qualificare
vincolanti e che vengono adottate di regola entro un
termine perentorio dal deferimento della questione;
i) prevedere che la sostituzione del sistema tariffario
vigente, correlato all’attuazione di specifiche disposizioni del citato
decreto-legge n. 209 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
248 del 2005, abbia luogo allorché il gestore aeroportuale interessato
introduca il nuovo regime tariffario derivante dalle norme di recepimento della direttiva 2009/12/CE.
Art.
37.
(Recepimento delle direttive 2005/62/CE e
2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati, adeguamento alla farmacopea europea e
disposizioni sull’ubicazione degli stabilimenti per il processo di
frazionamento in Paesi dell’Unione europea)
1. All’articolo 26 del decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n 261, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del
plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali si applica quanto
disposto dal presente decreto. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE
della Commissione, del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi esteri ed
i relativi intermedi, destinati alla produzione di medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla
vigente farmacopea europea ed alle direttive europee applicabili, anche in
considerazione di quanto previsto dall’articolo 135, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalità da individuare con il decreto
di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e
nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 110 della direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per la produzione di
medicinali emoderivati da commercializzare al di
fuori dell’Unione europea il plasma ed i relativi intermedi provenienti dai centri
di raccolta e produzione di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo
precedente è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione».
2. All’articolo 15 della legge 21
ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al
comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate
dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli stabilimenti idonei ad
effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell’Unione europea
in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti
centri ed aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile
con l’ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati
oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati dell’autorizzazione
all’immissione in commercio in Italia.».
3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 dell’articolo
15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è rivista alla luce delle evidenze
emerse dall’applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso
articolo.
4. Il decreto di cui all’articolo 15, comma 5, della legge
21 ottobre 2005, n. 219, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è soppresso.
Art.
37-bis.
(Modifica
al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 in materia di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei
prodotti fitosanitari)
1. Il Governo è autorizzato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, un regolamento, da adottarsi su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e ael
mare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per gli affari regionali, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per la modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, con le modalità e secondo i principi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e nel rispetto della
direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991, n. 91/414/CE e del Regolamento CE
1107/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere procedure semplificate per il rilascio e il
rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio, in particolare in riferimento alle modalità di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
b) rimodulare la trasmissione dei
dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;
c) ridefinire la disciplina di autorizzazione
alla immissione in commercio per particolari prodotti utilizzati in agricoltura
biologica, biodinamica e convenzionale;
d) ridefinire la disciplina in merito al
rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi registri dei trattamenti
effettuati, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 42 del citato decreto del
Presidente della Repubblica.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico
del bilancio dello Stato.
3. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di
cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
Art.
38.
(Modifiche
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della
direttiva 79/409/CEE)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle
specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, ad un livello corrispondente alle esigenze
ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e
ricreative secondo i dettami della “Guida alla disciplina della caccia
nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici“ della Commissione europea quale documento di orientamento relativo
alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della
direttiva 79/409/CEE e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del
testo della direttiva e dei princìpi generali sui
quali si basa la legislazione comunitaria nella specifica materia»;
b) all’articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto
con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le
informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione
delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 79/409/CEE,
nonché quelle sull’applicazione pratica della presente legge, limitatamente a
quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE»;
c) all’articolo 18, al comma 2, il primo periodo è
sostituito con i seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere
modificati per determinate specie in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di
garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all’articolo l della direttiva
79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di
dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di
riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione Nell'adottare i
provvedimenti di cui sopra le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'ISPRA ai fìni della validazione delle
analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della direttiva
europea su cui si basano i provvedimenti regionali. Ferme restando le
disposizioni relative agli ungulati, per le specie di
mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi dell'articolo 18
della legge n. 157 del 1992, le Regioni e le Province autonome sono obbligate,
nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale
compreso tra il 1º settembre ed il 31 gennaio»;
d) all’articolo 18, al comma 2, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «I termini devono comunque
garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa
tutelate»;
e) all’articolo 20, al comma 3, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli
che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli
Stati membri dell’Unione europea, previa consultazione della Commissione
europea»;
f) all’articolo 21, al comma 1, alla lettera o),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare
deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare
deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le
attività venatorie previste dalla presente legge»;
g) all’articolo 21, al comma 1, alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
Art.
39.
(Modifiche
al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)
1. Il comma 15 dell’articolo 5 del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono
consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui
è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti
soggetti:
a) direttamente ad un centro di
raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all’Albo nazionale dei gestori
ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al
trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di
raccolta di cui al comma 3;
c) ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in
riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso».
Art.
40.
(Modifiche
al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, in materia di riutilizzo di
documenti nel settore pubblico)
1. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 2, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Sono fatti salvi l’articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e l’articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente
decreto»;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che
ne ha la disponibilità»;
c) all’articolo 3, comma 1:
1) la lettera f) è abrogata;
2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali
disciplinati dall’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,»;
d) all’articolo 4, comma 1:
1) la lettera d) è abrogata;
2) la lettera f) è abrogata;
e) all’articolo 5, comma 3, dopo le parole: «numerose o
complesse.» è aggiunto il
seguente periodo: «In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica
al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la
decisione»;
f) all’articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «o in qualsiasi altra forma in cui gli stessi siano comunque disponibili»;
g) all’articolo 7:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
2) al comma 2, alle parole: «utile da
determinare» è anteposta la seguente: «congruo».
Art.
41.
(Delega
al Governo per il riordino, l’attuazione e l’adeguamento della normativa
interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri
della giustizia, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle
finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di
droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento
(CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005
del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005
della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n.
297/2009 della Commissione, dell’8 aprile 2009, anche attraverso la modifica,
il riordino e, ove occorra, l’abrogazione delle norme contenute nel testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito denominato: «testo unico».
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi,
anche al fine di individuare gli organi competenti all’adozione degli
adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e
n. 1277/2005:
a) prevedere l’utilizzo delle locuzioni «precursori di
droghe» o «sostanze classificate», in luogo di quelle utilizzate nel testo
unico;
b) prevedere la distinzione, anche all’interno del
medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i
precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) definire le modalità di rilascio,
sospensione e ritiro delle licenze per l’utilizzo dei precursori di droghe
classificati nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e
relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli
enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE)
n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
d) prevedere la regolamentazione del registro degli
operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell’allegato
I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione,
nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle
modalità di registrazione;
e) prevedere la regolamentazione
delle transazioni intracomunitarie di precursori di
droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento
(CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
f) prevedere la regolamentazione
delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle
categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
g) prevedere la regolamentazione dell’obbligo di rendicontazione annuale per
precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005;
h) prevedere la regolamentazione delle attività di
vigilanza e di ispezione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì
informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi,
al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE)
n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti
massimi edittali fissati nell’articolo 73, comma
2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di
cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita
immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe
classificati nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di
illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta
categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave
trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti
legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di
droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con
precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell’allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio,
nonché la sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento ai
precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati,
elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto
dall’articolo 70 del testo unico;
b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione
fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le
condotte, individuate nei termini e nel limiti di cui ai citati regolamenti
(CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze
classificate nella categoria 3 dell’allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio
a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con
precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza
ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati,
con divieto di ulteriore rilascio, nonché la
sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nel limiti di durata
previsti dall’articolo 70 del testo unico;
c) sanzionare come contravvenzione punibile con
l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 300 a
euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:
1) le condotte di impedimento o di
ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate
dai citati regolamenti;
2) l’inosservanza, da parte degli
operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 8, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall’articolo 9, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento
(CE) n. 1277/2005;
3) la violazione dell’obbligo, individuato nei termini e nel limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e
1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato
I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005, solo a determinati soggetti;
d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con
sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a
determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere
l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti
dall’articolo 70 del testo unico;
e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile
con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore
ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori
obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari,
tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura.
Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con
sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti
di durata previsti dall’articolo 70 del testo unico;
f) prevedere la disciplina dell’obbligo di comunicare
alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari
segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal
regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati
monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri
quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate,
alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e
repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di
tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);
g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali
per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare
l’emissione o l’esecuzione dei provvedimenti di arresto
o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall’articolo 98
del testo unico;
h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all’articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o
più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
indicati nella lettera a).
Art.
42.
(Attuazione
della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa
all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di
determinati periodi di tempo)
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 13:
1) al comma 1, lettera c), numero
1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:
«per un periodo di quattordici anni»;
2) al comma 2, lettera c), numero
1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:
«per un periodo di quattordici anni»;
b) all’articolo 17, comma 1, le
parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un
periodo di quattordici anni».
Art. 43.
(Obblighi di monitoraggio in
materia di Servizi di interesse economico generale)
1. Il Ministro per le politiche europee, nell’ambito delle
competenze di cui all’articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura
l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione
europea derivanti da disposizioni dell’Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la
predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all’articolo 8
della decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative
del comma 1.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività
previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art.
44.
(Modifiche
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
inammissibile
Art.
45.
(Riconoscimento
delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all'articolo 1 del
decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 )
1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.
2. Gli oneri derivanti dalle
attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati
sulla base delle tariffe di cui all’allegato A, sezione 7, del decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
3. Sono altresì a carico degli operatori tutti gli eventuali
ed ulteriori oneri derivanti dalla esigenza dei
medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque
internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle
stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.
4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, sostenuti
dall’operatore prima dell’avvio di ogni singola
missione, sono determinate, con apposito decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla
base del costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalità di
versamento.
4-bis. Al fine di dare corretta applicazione alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 e prevenire disparità di trattamento sul
territorio nazionale, all'articolo 1 del citato decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Sono esclusi dall'ambito
applicati va del presente decreto legislativo gli imprenditori agricoli
per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice
civile".
Art.
46.
(Modifiche
alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n.
1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul
commercio dei prodotti derivati della foca)
1. All’articolo 2 della legge 20
luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo la parola:
«pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatorie
sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o
introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in
violazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l’arresto da tre
mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000
euro»;
c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite
le seguenti: «, o all’applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale»
e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la
sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un
anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell’esecuzione delle sanzioni amministrative
accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere,
all’autorità amministrativa competente per l’adozione dei conseguenti
provvedimenti».
Art.
47.
(Attuazione
del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli
articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i
poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando
le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle
disposizioni del medesimo, estendendo all’uopo le previsioni di cui
all’articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art.
48.
(Delega
al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/52/CE)
stralciato
Capo III
DISPOSIZIONI
OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE
NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Art. 49.
(Delega
al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per l’attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro
2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della
vittima nel procedimento penale;
b) decisione quadro 2001/413/GAI del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
c) decisione quadro
2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del
quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del
transito e del soggiorno illegali;
d) decisione quadro 2004/757/GAI del
Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime
relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili
in materia di traffico illecito di stupefacenti;
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati,
nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, i
decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel
rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma
1, lettere a) e d), nonché dei
seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del
capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui
al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate
e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive
nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato
commesso il reato;
b) attribuire a organi di
autorità amministrative esistenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l’attività di punto
di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con
autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano
nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o
6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle decisioni quadro che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su
di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire
il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2,
3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del citato comma 1.
7. Il Governo, quando non intende
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza di nuovo parere.
Art.
49-bis.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa
alla posizione della vittima nel procedimento penale)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma
1, lettera a), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui
agli articoli 2 e 49, comma 3, nonché i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre nel libro I, titolo
VI del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla
persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell'autorità giudizi
aria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a
garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le
informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza
che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a
essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell'autorità giudiziaria,
alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata,
riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette
informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla
legge;
b) introdurre nel libro V, titolo VII e IX, e nel libro VII,
titolo II del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano
alla persona offesa dal reato che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente
vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso
dell'incidente probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo
modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle
conseguenze della sua deposizione in udienza;
c) introdurre nel libro V, titoli II e III del codice di
procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da
un reato commesso sul territorio dello Stato italiano, residente in un altro
Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela
davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a
tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente
trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e
alla querela presentate in Italia o nelle altre ferme previste dall'ordinamento
vigente, ferma l'applicazione del diritto italiano;
d) introdurre nel libro V, titoli II e III del codice di
procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da
un reato commesso sul territorio di un altro Stato membro, residente in Italia,
il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti
nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle
autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione
Art. 50.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi
dai contanti)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le
falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti
dall’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e
dall’articolo 49, comma 3, della presente legge nonché
nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e
sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel
titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi
fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici
e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla
falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di
quelli indicati nell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231
del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica,
acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al
trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante
l’introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati
elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un’interferenza
non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.
Art. 51.
(Attuazione
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008,
relativa alla lotta contro la criminalità organizzata)
stralciato
rt. 51-bis.
(Modifiche alla legge 7 luglio
2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008)
1.
All'articolo 52, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
"1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), il
Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e
49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:";
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) introdurre una o più disposizioni in base alle
quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di
riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di
condanna trasmessa, unitamente a un certificato
conforme al modello allegato alla, decisione quadro, dall'autorità competente
di un Stato membro dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
1) che il reato per il quale la persona è
stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena
detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una
pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo
7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi
elencate nell'articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la
persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato
anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi
costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato
di emissione siano compatibili con la legislazione
italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti
dall'articolo 8 della decisione quadro;".
Allegato A
(Articolo
1, commi 1 e 3)
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla
commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione
codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione
per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre
2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione
codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre
2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione
codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18
dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie
di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»
(Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi
che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione).
2007/33/CE del Consiglio, dell'11
giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga
la direttiva 69/465/CE;
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che
prevede talune deroghe per l'ammissione di ecopiti e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in
particolari località e regioni minacciati dall'erosione genetica, nonché di
varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini
commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per
la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e
varietà.
Allegato B
(Articolo
1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente
l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro
dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti
addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della
Comunità;
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei
prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia
elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le
attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore
della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza
delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE,
1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE,
2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise
e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti
dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di
scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni
dei tachigrafi, che modifica
la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme
minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)
n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi
a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio
2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della
Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica
della direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il
livello di copertura e il termine di rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
(rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del
traffico navale e d’informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto
marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato
di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le
specifiche relative a benzina, combustibile diesel e
gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre
le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato
dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido
di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti
di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre
2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture
critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la
protezione;
2009/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che
sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48,
secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa
alle società a responsabilità limitata con un unico socio;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all'energia;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo
dei costi connessi agli incidenti
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti
consolidati;
2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti
nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto
concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in
commercio dei medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale
connessa all’importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi
nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi
chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
2009/104/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE,
relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda
l’estensione di determinati periodi di tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE
per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a
organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i
meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di
scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l’allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’interoperabilità
del sistema ferroviario comunitario.