La Lega vuole modificare la Legge Reale in materia di
tutela dell’ordine pubblico
Proposta di legge per vietare l’uso del burqa
E’ all’esame del Parlamento già dal maggio
2009
(Ddl Camera 2422
– Ddl Camera 2769)
La Francia sta meditando di vietare l'uso del burqa nei luoghi pubblici, ma anche da noi la questione è
da tempo all'ordine del giorno e già all'esame del Parlamento. Risale infatti al maggio del 2009 la prima proposta di legge
presentata alla Camera per vietare l'uso degli indumenti che nascondono il
viso, a firma di Souad Sbai,
deputata del Pdl. Ad ottobre, poi la presentazione di
un'analoga proposta della Lega per modificare la legge Reale del 1975 in
materia di «tutela dell'ordine pubblico e identificabilità
delle persone» che prevede il divieto di utilizzare «senza un giustificato
motivo» caschi o qualsiasi altro tipo di oggetto o
indumento che impedisca il riconoscimento della persona. L'esame delle due
proposte di legge che sono state abbinate è ripreso il 12 gennaio scorso in
Commissione Affari costituzionali.
Ddl
Camera 2422 - Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab
Art.
1.
1. Al primo comma dell'articolo 5
della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «È altresì vietato, al fine di cui al primo periodo,
l'utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione
islamica denominati burqa e niqab».
Ddl
Camera 2769 - Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in
materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone
Art.
1.
1. L'articolo 5 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art.
5. - 1. È vietato l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a
rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, intendendosi per difficoltoso ogni mezzo che non
renda visibile l'intero volto, inclusi gli indumenti indossati in ragione della
propria affiliazione religiosa.
2. L'uso di caschi protettivi è consentito solo quando esso è esplicitamente imposto dalla normativa
vigente in materia di sicurezza stradale e in occasione delle manifestazioni di
carattere sportivo che prevedono l'uso di tali caschi.
3. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo
è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
4. Per la contravvenzione alle disposizioni del presente
articolo è facoltativo l'arresto in flagranza».
Art.
2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.