30.07.2010 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
La consultazione è gratuita
 (Consiglio di Stato 183/2010)
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La Lega vuole modificare la Legge Reale in materia di tutela dell’ordine pubblico

La Lega vuole modificare la Legge Reale in materia di tutela dell’ordine pubblico

Proposta di legge per vietare l’uso del burqa

E’ all’esame del Parlamento già dal maggio 2009

(Ddl Camera 2422 – Ddl Camera 2769)

 

La Francia sta meditando di vietare l'uso del burqa nei luoghi pubblici, ma anche da noi la questione è da tempo all'ordine del giorno e già all'esame del Parlamento. Risale infatti al maggio del 2009 la prima proposta di legge presentata alla Camera per vietare l'uso degli indumenti che nascondono il viso, a firma di Souad Sbai, deputata del Pdl. Ad ottobre, poi la presentazione di un'analoga proposta della Lega per modificare la legge Reale del 1975 in materia di «tutela dell'ordine pubblico e identificabilità delle persone» che prevede il divieto di utilizzare «senza un giustificato motivo» caschi o qualsiasi altro tipo di oggetto o indumento che impedisca il riconoscimento della persona. L'esame delle due proposte di legge che sono state abbinate è ripreso il 12 gennaio scorso in Commissione Affari costituzionali.

 

 

Ddl Camera 2422 - Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab

 

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì vietato, al fine di cui al primo periodo, l'utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab».

 

 

 

 

 

Ddl Camera 2769 - Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di identificabilità delle persone

 

Art. 1.

 1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 «Art. 5. - 1. È vietato l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi per difficoltoso ogni mezzo che non renda visibile l'intero volto, inclusi gli indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa.

2. L'uso di caschi protettivi è consentito solo quando esso è esplicitamente imposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale e in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l'uso di tali caschi.

3. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

4. Per la contravvenzione alle disposizioni del presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza».

 

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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