30.07.2010 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
La consultazione è gratuita
 (Consiglio di Stato 183/2010)
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Impedimento a comparire nelle udienze

Riguarda le supreme cariche dello Stato e i ministri

Quando i politici possono disertare i tribunali

La disposizione ha natura transitoria

(Ddl Camera 3029-A)

 

E' all'esame dell'Aula di Montecitorio, dal 25 gennaio, il disegno di legge sul legittimo impedimento. Il testo, che è in prima lettura, disciplina l'impedimento a comparire nelle udienze, quale imputato o parte offesa, del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Le attività del Presidente del Consiglio che danno luogo ad impedimento sono individuate nell'esercizio delle attribuzioni previste da specifiche disposizioni di legge e in ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo; le attività dei Ministri sono invece identificate attraverso il rinvio alle leggi e ai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni. La disposizione ha natura transitoria, essendo destinata ad operare in attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del consiglio e dei Ministri, e comunque non oltre 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

 

 

Ddl Camera 3029-A- Modifiche agli articoli 420-ter, 420-quater e 599 del codice di procedura penale, in materia di impedimento del Presidente della Repubblica nonché dei membri del Governo e delle Camere a comparire nelle udienze

 

 

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Quando l'imputato rivesta la qualità di Presidente della Repubblica si considerano in ogni caso quale legittimo impedimento a comparire nell'udienza gli incontri istituzionali con Capi di Stato, Capi di Governo o Ministri di uno Stato estero, le attività poste in essere quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, Comandante delle Forze armate e Presidente del Consiglio supremo di difesa, nonché ogni altra attività posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni, individuate dagli articoli 83 e seguenti della Costituzione o da altre norme di legge. Quando l'imputato rivesta la qualità di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro si considerano in ogni caso quale legittimo impedimento a comparire nell'udienza le riunioni del Consiglio dei ministri e le convocazioni del Parlamento in seduta comune, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Si considerano, altresì, quale legittimo impedimento gli incontri istituzionali con Capi di Stato, Capi di Governo o Ministri di uno Stato estero, nonché ogni altra attività posta in essere nell'esercizio delle funzioni di governo. Quando l'imputato rivesta la qualità di Presidente del Senato della Repubblica o di Presidente della Camera dei deputati si considerano in ogni caso quale legittimo impedimento a comparire nell'udienza la convocazione del Parlamento in seduta comune o della Camera presieduta, nonché ogni altra attività posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni. Quando l'imputato rivesta la qualità di senatore della Repubblica o di deputato si considerano in ogni caso quale legittimo impedimento a comparire nell'udienza la convocazione del Parlamento in seduta comune o della Camera di appartenenza, nonché, per i soli senatori, la convocazione della Giunta o della Commissione di appartenenza, compresi la Commissione contenziosa e il Consiglio di garanzia, nonché, per i soli deputati, la convocazione della Giunta o della Commissione di appartenenza, compresi il Consiglio di giurisdizione e il Collegio d'appello.

1-ter. Quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1-bis, in caso di assenza dell'imputato dall'udienza per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato, il giudice provvede con le medesime modalità di cui al comma 1».

2. Il comma 3 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dai commi 1, 1-bis e 1-ter, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato».

3. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Qualora il difensore rivesta la qualità di senatore della Repubblica o di deputato si considerano in ogni caso quale legittimo impedimento a comparire nell'udienza la convocazione del Parlamento in seduta comune o della Camera di appartenenza, nonché, per i soli senatori, la convocazione della Giunta o della Commissione di appartenenza, compresi la Commissione contenziosa e il Consiglio di garanzia, nonché, per i soli deputati, la convocazione della Giunta o della Commissione di appartenenza, compresi il Consiglio di giurisdizione e il Collegio d'appello.

5-ter. Quando ricorrono le condizioni previste dal comma 5-bis, in caso di assenza del difensore dall'udienza per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato, il giudice provvede con le medesime modalità di cui al comma 1. La disposizione del primo periodo non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e se il legittimo impedimento riguarda uno solo dei medesimi ovvero quando il difensore legittimamente impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore legittimamente impedito.

5-quater. Ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter si applicano anche per le udienze successive».

 

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia».

 

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 599 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire. Si applica la disposizione del comma 1-bis dell'articolo 420-ter».


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