Riguarda le supreme cariche dello Stato
e i ministri
Quando i politici possono disertare i tribunali
La disposizione ha natura transitoria
(Ddl
Camera 3029-A)
E' all'esame dell'Aula di Montecitorio, dal 25 gennaio, il disegno di legge sul
legittimo impedimento. Il testo, che è in prima lettura, disciplina
l'impedimento a comparire nelle udienze, quale imputato o parte offesa, del
Presidente del Consiglio e dei Ministri. Le attività del Presidente del
Consiglio che danno luogo ad impedimento sono
individuate nell'esercizio delle attribuzioni previste da specifiche
disposizioni di legge e in ogni attività comunque connessa alle funzioni di
governo; le attività dei Ministri sono invece identificate attraverso il rinvio
alle leggi e ai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni. La
disposizione ha natura transitoria, essendo destinata ad operare in attesa della legge costituzionale recante la disciplina
organica delle prerogative del Presidente del consiglio e dei Ministri, e
comunque non oltre 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Ddl
Camera 3029-A- Modifiche agli articoli 420-ter, 420-quater e 599 del codice di
procedura penale, in materia di impedimento del
Presidente della Repubblica nonché dei membri del Governo e delle Camere a
comparire nelle udienze
Art.
1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 420-ter del codice di
procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Quando l'imputato rivesta
la qualità di Presidente della Repubblica si considerano in ogni caso quale
legittimo impedimento a comparire nell'udienza gli incontri istituzionali con
Capi di Stato, Capi di Governo o Ministri di uno Stato estero, le attività
poste in essere quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura,
Comandante delle Forze armate e Presidente del Consiglio supremo di difesa,
nonché ogni altra attività posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni,
individuate dagli articoli 83 e seguenti della Costituzione o da altre norme di
legge. Quando l'imputato rivesta la qualità di Presidente del
Consiglio dei ministri o di Ministro si considerano in ogni caso quale
legittimo impedimento a comparire nell'udienza le riunioni del Consiglio dei
ministri e le convocazioni del Parlamento in seduta comune, del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati. Si considerano, altresì, quale
legittimo impedimento gli incontri istituzionali con Capi di Stato, Capi di
Governo o Ministri di uno Stato estero, nonché ogni
altra attività posta in essere nell'esercizio delle funzioni di governo. Quando
l'imputato rivesta la qualità di Presidente del Senato
della Repubblica o di Presidente della Camera dei deputati si considerano in
ogni caso quale legittimo impedimento a comparire nell'udienza la convocazione
del Parlamento in seduta comune o della Camera presieduta, nonché ogni altra
attività posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni. Quando l'imputato
rivesta la qualità di senatore della Repubblica o di deputato si considerano in
ogni caso quale legittimo impedimento a comparire nell'udienza la convocazione
del Parlamento in seduta comune o della Camera di appartenenza,
nonché, per i soli senatori, la convocazione della Giunta o della Commissione
di appartenenza, compresi la Commissione contenziosa e il Consiglio di
garanzia, nonché, per i soli deputati, la convocazione della Giunta o della
Commissione di appartenenza, compresi il Consiglio di giurisdizione e il
Collegio d'appello.
1-ter. Quando ricorrono le condizioni previste dal comma
1-bis, in caso di assenza dell'imputato dall'udienza
per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato, il giudice provvede
con le medesime modalità di cui al comma 1».
2. Il comma 3 dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Quando l'imputato, anche se
detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni
previste dai commi 1, 1-bis e 1-ter, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza,
fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione
all'imputato».
3. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Qualora il difensore rivesta la qualità di senatore
della Repubblica o di deputato si considerano in ogni caso quale legittimo
impedimento a comparire nell'udienza la convocazione del Parlamento in seduta
comune o della Camera di appartenenza, nonché, per i
soli senatori, la convocazione della Giunta o della Commissione di
appartenenza, compresi la Commissione contenziosa e il Consiglio di garanzia,
nonché, per i soli deputati, la convocazione della Giunta o della Commissione
di appartenenza, compresi il Consiglio di giurisdizione e il Collegio
d'appello.
5-ter. Quando ricorrono le condizioni previste dal comma
5-bis, in caso di assenza del difensore dall'udienza
per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato, il giudice provvede
con le medesime modalità di cui al comma 1. La disposizione del primo periodo
non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e se il legittimo
impedimento riguarda uno solo dei medesimi ovvero quando il difensore
legittimamente impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede
che si proceda in assenza del difensore legittimamente impedito.
5-quater. Ove ne ricorrano le condizioni,
le disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter si applicano anche per le udienze
successive».
Art.
2.
1. Il comma 1 dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare
all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2,
420-bis e 420-ter, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia».
Art.
3.
1. Il comma 2 dell'articolo 599 del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire. Si
applica la disposizione del comma 1-bis dell'articolo 420-ter».