L’obbligo di istruzione potrà
essere assolto con l’apprendistato
Riforma del processo di lavoro
Il disegno di legge è legato alla finanziaria
(Ddl
Senato 1167)
Esordio in aula alla Camera,
il 25 gennaio, per il disegno di legge delega in materia di lavoro. Il
provvedimento, legato alla finanziaria, contiene norme sulla conciliazione e
sull'arbitrato nei conflitti di lavoro, e la riforma del processo del lavoro. In materia di impiego
pubblico, invece, viene, tra l'altro, riconosciuta la specificità delle Forze
armate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei vigili del fuoco onde
equiparare, anche sul piano economico, normativo e funzionale, il personale
statale in regime di diritto pubblico e quello in regime non delegificato. Prevista, poi, per i dipendenti pubblici la possibilità di essere collocati in aspettativa,
senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo
massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e
imprenditoriali. Il ddl contiene anche una delega per il
riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi e
disposizioni di semplificazione per i portatori di handicap. Viene
inoltre disposta la proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe in
materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi
all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile. In Commissione è
stata poi introdotta la possibilità di prevedere che l’obbligo di istruzione possa essere
assolto anche nei percorsi di apprendistato
Ddl
Senato 1167-A -
Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e
norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori
sociali
Art.
1.
(Delega
al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano
i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 la
possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato
con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori
dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano
ferme le modalità procedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi
indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma
92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.1-bis.
2. I princìpi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel cui
rispetto il Governo è delegato ad adottare la
revisione della disciplina in tema di lavori usuranti di cui al comma 1, sono
integrati da una clausola di salvaguardia idonea a garantire un meccanismo di
priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità
degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei
trattamenti pensionistici qualora, nell'ambito della funzione di accertamento
del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte
e la copertura finanziaria a disposizione.
Art.
2.
(Delega
al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dal
Ministero della salute)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli
enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione
del rapporto di vigilanza dei predetti ministeri sugli stessi enti, istituti e
società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e
le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della
struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse
ai princìpi di efficacia,
efficienza ed economicità dell'attività
amministrativa e all'organizzazione rispettivamente del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme
restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle
competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa;
b) razionalizzazione e ottimizzazione
delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi
centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della
struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi
e alle esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli
istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e
istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive
nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive
adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero della salute, specifiche direttive all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza
dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di
appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo
coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte
dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;
c-bis) organizzazione del
Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di
finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in
base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
d) previsione dell’obbligo degli enti e istituti vigilati di
adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in
attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria
competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il
Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla
riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque
procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi
alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3. L’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega
di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e
degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento
nell’amministrazione centrale della salute, mediante l’emanazione di
regolamenti adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle
competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la
loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili
all’adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti
degli organismi.
Art.
3 soppresso.
(Direttori
scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
1. Al comma 3, primo periodo, dell’articolo 11 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: «direttore scientifico,» sono soppresse.
2. Al comma 818 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: «del direttore scientifico,»
sono soppresse.
3. All’articolo 11 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può
essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da
un contratto di diritto privato, nell’ambito delle risorse di cui
all’autorizzazione di spesa relativa al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge finanziaria, specificamente destinate agli Istituti.
Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l’assunzione
dell’incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del
posto. In caso di rapporto non esclusivo, l’assunzione avviene nel rispetto
dell’ordinamento giuridico dell’amministrazione di appartenenza».
Art.
4.
(Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività sportive)
1. All’articolo 3 della legge 14
dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La Commissione è composta da:
a) cinque componenti designati dal
Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo
sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) tre componenti designati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) un componente designato dal
CONI;
e) un componente designato
dall’Istituto superiore di sanità;
f) un ufficiale del Comando carabinieri
per la tutela della salute designato dal Comandante».
2. Il comma 2 dell’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 86, è abrogato.
Art.
5.
(Misure
contro il lavoro sommerso)
1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego
di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo
della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per
ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di
lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato
per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse
all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore
irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato
del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente
assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se
trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al
comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario
ai sensi dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10
ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Nel settore
turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di
uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione
entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di
lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di
lavoro.".
2. Al comma 7-bis dell’articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall’articolo 1, comma 54, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla
seguente: «commesse».
Art.
6.
(Adempimenti
formali relativi alle pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «, gli
enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «e gli enti pubblici economici»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese
successivo alla data di assunzione, di proroga, di
trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese
precedente».
2. Al comma 2 dell’articolo 4-bis
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: «All’atto della assunzione»
sono sostituite dalle seguenti: «All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro»;
b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;
c) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di
lavoro pubblico può assolvere all’obbligo di
informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la
consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro.
Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. Al comma 5 dell’articolo 4-bis
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di
lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche
amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e
gli enti pubblici economici».
Art.
7.
(Disposizioni
riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)
1. All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il
comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari
al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche
organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi,
società ed associazioni sportive da essi riconosciuti
o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono
autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva
delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea godono del medesimo
trattamento, ove più favorevole».
Art.
8.
(Modifiche
alla disciplina sull’orario di lavoro)
1. All’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, come da ultimo modificato dall’articolo 41
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 9, comma 1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la
sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in
almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la
sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non
è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione
delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori
ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da
800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se
la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in
almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900
a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta».
1-bis. All’articolo 11 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere
derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono
essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o
la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a
bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi
portuali».
Art.
6.
Soppresso
Art.
6-bis.
inammissibile
Art.
9.
(Modifica
all’articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009)
1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,
n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono
inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione».
Art.
11.
(Disposizioni
in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale)
1. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il
rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente
non si applicano agli Istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale».
Art.
12.
(Abrogazione
di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)
1. Le lettere d) ed l)
dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e
10 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.
Art.
13.
(Trasferimento
di ricercatori dalla SSEF alle università statali)
1. All’articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio
presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università
statali, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all’università
interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento
retributivo del ricercatore trasferito».
Art.
14.
(Mobilità
del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni
e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri
soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di
attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di
esubero, le disposizioni dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Soppresso
3. All’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti
all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa
eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».
3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni
possono rideterminare le assegnazioni temporanee in
corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies dell’articolo 30 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 3 del presente
articolo. In caso di mancata rideterminazione, i
rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.
Art.
15.
(Modifiche
alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti
pubblici)
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 1, l’ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
b) all’articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Le notizie concernenti lo
svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e
la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza.
Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti
personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti
della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il
predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle
informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d)».
2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
«11-bis. Per le determinazioni relative ai
trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di
impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via
telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi
all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati».
Art.
16.
(Modifica
all’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in
materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda
fascia)
1. Dopo il primo periodo del comma 3
dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi
di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in
posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo
dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni».
2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli
incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.
17.
(Disposizioni
in materia di rapporto di lavoro a tempo
parziale)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni
introdotte dall’articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei princìpi di
correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i
provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008.
Art.
18.
(Applicazione
dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei
ministri al personale ad essa trasferito)
1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale,
trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri
in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2009, i
contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a
3.020.000 euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art.
19.
(Aspettativa)
1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità
di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività
professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è
concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative,
previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non
si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità
di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art.
20.
(Specificità
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco)
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e
della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la
specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad
esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi
e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni
di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza
operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con
successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a
stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività
negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e
concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
Art.
21.
(Interpretazione
autentica dell’articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
l'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega
concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato.
Art.
22.
(Misure
atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dal
seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane
nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle
del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica»;
b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al
lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare
ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio
interno»;
c) all’articolo 57, al comma 1 sono premessi i
seguenti:
«01. Le pubbliche am-ministrazioni costituiscono al proprio
interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per
le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha
composizione paritetica ed è formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di
garanzia è designato dall’amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica
ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di
parità. Contribuisce all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto
dei princìpi di pari opportunità, di benessere
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di
garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di
concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia
comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento
degli obiettivi»;
d) all’articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
«d) possono finanziare programmi di azioni
positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità,
per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio».
e) all’articolo 57, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui
all’articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione
europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla
violenza morale o psichica, sulla base di quanto
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica».
Art.
23.
(Età
pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)
1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva
l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza
dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In
ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno
di età e la permanenza in servizio non può dar luogo
ad un aumento del numero dei dirigenti».
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non
retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta
giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».
Art.
24.
(Delega
al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e
permessi)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia
di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del
testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie
per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi,
tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni
giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti
oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché
razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la
fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente
articolo, al fine di garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa
disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da
presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione
di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che
si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente,
gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni
dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
3. L’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega
di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
26.
(Modifiche
alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap
in situazione di gravità)
1. All’articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che
assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o
affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o
il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto
i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione
figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore»
fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al
comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti:
«al domicilio della persona da assistere»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«7-bis. Ferma restando la verifica
dei presupposti per l’accertamento della responsabilita
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al
presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza
o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione
dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
2. All’articolo 42 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Successivamente al compimento
del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il
diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente,
anche in maniera continuativa nell’ambito del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.
3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non
convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri
dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi
compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri,
specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in
situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al
proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o
affini;
b) in relazione ai permessi fruiti
dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità,
il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto
di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa,
il comune di residenza dell’assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto
di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra
ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore
padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore
di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso
fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di
bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto
dall’articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui
confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica
entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e
sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque
avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei
dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche
sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e
provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta
giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze
amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti
consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma
elettronica e no, nonché nella comunicazione alle
amministrazioni interessate. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la
divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le
attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica
sulla legittima fruizione dei permessi, sono di
rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo
comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo
comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto
comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti
l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari,
contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente
nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti, all’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e
invalidi civili.
Art.
27.
(Certificati
di malattia)
1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze
per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un
efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in
tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro
privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.
28.
(Aspettativa
per conferimento di incarichi, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi
dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di
appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro
rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è
collocato in aspettativa senza assegni e continua ad
occupare il relativo posto nella dotazione organica dell’amministrazione di
appartenenza.
2. Gli incarichi dirigenziali di
cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art.
29.
(Disposizioni
in materia di personale dell’Amministrazione della difesa)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, si applicano anche al
personale delle Forze armate le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle
amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale
e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di
polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. All’articolo 65 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 9, dopo la parola:
«salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle
posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle
leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato
con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;
b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Il collocamento in aspettativa
per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell’anno
di riferimento».
3. All’articolo 7, secondo comma, della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «di segretario generale
del Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari
grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore
di Forza armata in comandi o enti internazionali».
4. L’articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986,
n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni
previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse
e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzoni dirigenziali espletate.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 16, comma 1, lettera b), la parola:
«maggiore,» è soppressa;
b) all’articolo 18, il comma 3 è abrogato;
c) all’articolo 31, il comma 9 è abrogato;
d) alla tabella n. 1, alla riga denominata
«Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3,
denominata «Forma di avanzamento al grado superiore»,
la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata
«Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5,
denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è
sostituita dalla seguente: «7»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni
a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;
e) alla tabella n. 2, alla riga
denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3,
denominata «Forma di avanzamento al grado superiore»,
la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata
«Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5,
denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è
sostituita dalla seguente: «10»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni
a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater
e 1-quinquies, in materia di avanzamento al grado di
maggiore, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
7. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela
previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il
medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) equiparare la
pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del
fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico
spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente
anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti
espletando attività addestrative od operative diverse
da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili
del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente
in caso di infortunio gravemente invalidante o di
malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di
addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.
7-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a
20 milioni di euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro
a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel
bilancio dello Stato, nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, per
il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art.
30.
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di
concorso, i limiti minimo e massimo di età per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai
sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino
al compimento del diciottesimo anno di età.
Art.
31.
(Concorsi
interni per vice revisore e vice perito tenico della
Polizia di Stato)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 20-quater:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «provenienti da
profili professionali omogenei a quello per cui
concorrono,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma
1, lettera a), si procede altresì alla definizione,
anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali
del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti
messi a concorso» sono soppresse;
b) all’articolo 25-ter:
1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili
professionali omogenei a quello per il quale
concorre,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «, nonché
la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i
profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti
messi a concorso» sono soppresse.
Art.
32.
(Clausole
generali e certificazione del contratto di lavoro)
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle
materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo
63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema
di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo
giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi
generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e
non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche,
organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e
nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi
dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti
di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea
qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni poste a base del
licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del
vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, delle
tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti
collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con
l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da
riconnettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente
conto di elementi e di parametri fissati dai predetti
contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività
esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale,
l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti
anche prima del licenziamento.
4. L’articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – (Finalità). – 1. Al
fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere
la certificazione dei contratti in cui sia dedotta,
direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente titolo».
5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di
intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza
per gli aspetti organizzativi».
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art.
24.
(Conciliazione
e arbitrato)
1. L’articolo 410 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 410. – (Tentativo di
conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può
promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione
di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento
del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la
durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la
Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore
dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo,
in qualità di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle
rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano
il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In
ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del
presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un
rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta
dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della
stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto;
se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non
riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la
denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova
l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine
del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le
comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni
posti a fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di
conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti
giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le
difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le
eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non
avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i
dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere
tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore
puo farsi assistere anche da un’organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la
pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a
responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».
2. Il tentativo di conciliazione di
cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, è obbligatorio.
3. L’articolo 411 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 411. – (Processo verbale di
conciliazione). – Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410
riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene
redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti
della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza
della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. .
Se non si raggiunge l’accordo tra
le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la
bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze
della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata
motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle
parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati
i verbali e le memorie concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in
sede sindacale, ad esso non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta
conciliazione è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura di
una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o
un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato
redatto. Il giudice, su istanza della parte
interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo
dichiara esecutivo con decreto».
4. All’articolo 420, primo comma, del
codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite»
sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula
alle parti una proposta transattiva» e le parole:
«senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai
fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della
proposta transattiva del giudice, senza giustificato
motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del
giudizio».
5. L’articolo 412 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 412. – (Risoluzione
arbitrale della controversia). – In qualunque fase del tentativo di
conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono
indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo,
quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi
per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il
mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della
controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del
mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a
sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità,
nel rispetto dei princìpi generali
dell’ordinamento.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto
dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui
all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha
efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a
seguito del provvedimento del giudice su istanza della
parte interessata ai sensi dell’articolo 825.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche
in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se
ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della
controversia».
6. L’articolo 412-ter del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 412-ter. – (Altre modalità
di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). – La
conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono
essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti
collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative».
7. L’articolo 412-quater del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 412-quater. – (Altre
modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma restando la facoltà di ciascuna
delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di
conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le
controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al
collegio di conciliazione e arbitrato irrituale
costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in
funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i
professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al
patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio
di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso
sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione,
personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e
presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la
nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di
fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e
il valore della controversia entro il quale si intende
limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme
invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di
decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi
generali dell’ordinamento.
Se la parte convenuta intende accettare la
procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il
quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile,
concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del
collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può
chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui
circondario è la sede dell’arbitrato. Se la parti non hanno ancora determinato
la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è
sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o
una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo
arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da
tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva
sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un
avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il
domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e
in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale
e l’indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il
ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica
senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il
convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica
senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica
del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno
dieci giorni prima.
All’udienza il collegio esperisce il tentativo di
conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni
dell’articolo 411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove
occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e
assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra
udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la
discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di
discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato,
sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di
cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia
di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito
del provvedimento del giudice su istanza della parte
interessata ai sensi dell’articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi
dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi
quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione
arbitrale della controversia.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura
pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è
versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante
assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima
dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare
l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del
presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia,
sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e
92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono
istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso
del presidente del collegio e del proprio arbitro di
parte».
8. Le disposizioni
degli articoli 410, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si
applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.
9. In relazione alle materie di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono
pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di
procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di
cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò
sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro
stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola
compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle
disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76
del medesimo decreto legislativo. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le
controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In
assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con
proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena
operatività delle disposizioni di cui al presente comma.
10. Gli organi di certificazione di cui all’articolo 76,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi
dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle
materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al
citato articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
n. 276 del 2003, possono concludere convenzioni
con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si
applica, in quanto compatibile, l’articolo 412, commi terzo e
quarto, del codice di procedura civile.
11. Presso le sedi di
certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 410 del codice di procedura civile.
12. All’articolo 82 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 76, comma 1,
lettera a)» sono sostituite dalla seguenti: «di cui
all’articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c)»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
previste dal capo I del presente titolo».
13. Il comma 2 dell’articolo 83 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
14. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura
civile sono abrogati.
«Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di
conciliazione si considera espletato».
15. All’articolo 79 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del
contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è
stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente
con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti
dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste
ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali
integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
16. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art.
34.
(Decadenze
e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)
1. Il primo e il secondo comma
dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti
dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza
entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi
atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del
lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto
ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il
successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del
lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al
relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche a tutti i casi di invalidità e di
inefficacia del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto,
di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell’articolo
2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della
comunicazione di trasferimento;
d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di
lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla
scadenza del medesimo.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche a:
a) i contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) i contratti di lavoro a termine, stipulati anche in
applicazione di disposizioni di legge previgenti al
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi
alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro
avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente
dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista
dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda
la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del
lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero
accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di
lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche
graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto
alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano
applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a
tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle
parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative
eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice
di procedura civile.
Art.
35.
(Accesso
ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione
unica)
1. L’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Accesso ispettivo,
potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1. Il
personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro
nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di
verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con
l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo
accesso ispettivo contenente:
a) l’identificazione dei lavoratori
trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro
impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale
ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da
chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento
dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 4, settimo comma, della
legge 22 luglio 1961, n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o
del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora
il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il
trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze
comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data
di notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla
diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al
pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo
previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione
stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma
estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente
alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza
alla diffida stessa.
4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui
ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la
notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al
trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di
accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati
dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli
inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando
alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero
pagando la medesima somma nei casi di illeciti già
oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli
illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al
comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai
quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.
5. L’adozione della diffida interrompe i termini di cui
all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino alla
scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova
al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con
gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli
ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti
previdenziali per le inadempienze da essi rilevate.
Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse
umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2
è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi
dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in
materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti
dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».
Art.
36.
(Indicatore
di situazione economica equivalente)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione
sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la prestazione
presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di
cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà riconosciutagli
dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro
il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della
situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi
erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni
o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
3. È comunque consentita la
presentazione all’INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del
soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L’INPS determina l’indicatore della situazione economica
equivalente in relazione ai dati autocertificati
dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle
entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l’esistenza di
omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in
possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5
sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica,
all’INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che
hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al
soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del
comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell’INPS, di cui al comma
6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le
amministrazione pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva
rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica
equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi
necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente
dall’INPS nei casi di cui al comma 3. L’attestazione riporta anche le eventuali
omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita
dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità,
da ogni componente del nucleo familiare per l’accesso
alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o
difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può
presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque
richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle
entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione,
fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella
dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori
necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei
dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi
alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di
cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche
omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di
criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori,
avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle
verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti
beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti
nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio
mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il
coordinamento e l’efficacia del controlli previsti dal comma 10.
12. Con apposita convenzione
stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle
informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
13. Al fine di consentire la semplificazione e il
miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate,
a seguito dell’evoluzione dei sistemi informativi dell’INPS e dell’Agenzia
delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di
sperimentazione finalizzate a sviluppare l’assetto dei relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità
sociale, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base
delle valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, si provvede alla
razionalizzazione e all’armonizzazione dei criteri di determinazione dell’indicatore
della situazione economica equivalente rispetto all’evoluzione della normativa
fiscale.»;
b) all’articolo 4-bis, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. L’INPS per l’alimentazione del sistema informativo
dell’indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»;
c) all’articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le
parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto
nazionale della previdenza sociale»;
d) alla tabella l, parte I, dopo la
lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono
essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo
ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta
sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore
sulle norme che regolano tali componenti reddituali».
2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente
articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art.
37.
(Modifica
degli articoli 18 e 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2)
1. L’articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 19-ter. - (Indennizzi per le
aziende commerciali in crisi). - 1. L’indennizzo di cui al
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e
secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel
periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile
sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per
conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla
prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande
di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996
possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
1-bis. L'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n 2, è
soppresso.
2. L’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le
medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.
3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell’articolo 1, comma
272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31
dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell’indennizzo siano in
possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del requisito
contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia».
Art.
38.
(Modifiche
all’articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993)
1. All’articolo 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori
disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;
b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi
1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis e, prioritariamente, 3-ter».
Art.
39.
(Sottrazione
alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali)
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano
anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento
afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile
d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento
da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono
l’accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
Art.
40.
(Modifica
all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)
1. All’articolo 11 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo
con decreto dal giudice competente, su istanza della
parte interessata».
Art.41.
(Obbligo
di versamento delle ritenute previdenziali)
1. L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge,
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate
dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di
collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le
ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Art.
42.
(Contribuzione
figurativa)
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua
pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione
del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti
figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e
verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all’importo della normale
retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in
caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il
predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli
elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Art.
43.
(Responsabilità
di terzi nelle invalidità civili)
1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli
invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza
del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare
di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del
responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2. Agli effetti del
comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante
criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
44.
(Comunicazioni
delle imprese di assicurazione all’INPS)
1. A decorrere dal 1º giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da
responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei
certificati di malattia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, al fine di consentire all’ente assicuratore l’esperibilità
delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in
danno di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS ed
imputabili a responsabilità di terzi, l’impresa di assicurazione, prima di
procedere all’eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata
comunicazione all’INPS.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 2, l’INPS trasmette all’impresa di assicurazione
un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l’avvenuta
liquidazione dell’indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L’impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad
accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato ai
sensi del comma 3.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.
45.
(Efficacia
delle domande di iscrizione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane
per gli enti previdenziali)
1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a
decorrere dal 1º gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi
alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la
cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti
all’albo delle imprese artigiane, sono inopponibili
all’INPS, decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite
le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti
competenti le cui potestà restano comunque ferme.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.
46.
(Pignoramento
e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria)
1. All’articolo 14 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano
anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice
di procedura civile promossi nei confronti di enti ed
istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati
su base territoriale».
Art.
47.
(Disposizioni
in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si
applica, a partire dall’insorgenza dello stato di inabilità
ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti
che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in
sostituzione della pensione di inabilità».
Art.
48.
(Differimento
di termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di
servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e di
occupazione femminile)
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, le parole: «dodici mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
a) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«28. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità
della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici
e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a
riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli
istituti a sostegno del reddito»;
b) il comma 30 è sostituito dal seguente:
«30. Il Governo è delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e
alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di:
a) servizi per l’impiego;
b) incentivi all’occupazione;
c) apprendistato»;
c) il comma 81 è sostituito dal seguente:
«81. Il Governo è
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in
conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle
relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei
lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di
occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) previsione, nell’ambito dell’esercizio della delega in
tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i
regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro
e vita familiare, nonché a favorire l’aumento dell’occupazione femminile;
b) revisione della vigente
normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento
all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento della relativa
indennità al fine di incentivarne l’utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti
dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare
riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell’azione dei diversi
livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento
ai servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in
funzione di sostegno dell’esercizio della libertà di scelta da parte delle
donne nel campo del lavoro;
e) orientamento dell’intervento legato alla programmazione
dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma
operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l’occupazione femminile, a
supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione
di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della
relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l’applicazione effettiva
della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione
e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui
alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far
emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo
retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e
interventi che agevolino l’accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle
donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente
certificazione secondo le nuove strategie dell’Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in
materia di attenzione al genere».
Art.
49.
(Disposizione
finalizzata ad assicurare l’indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie)
1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre
2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. All’onere derivante dalla
disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.
Art.
50.
(Modifiche
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito
dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni
successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a
tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro
novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di
legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto
andamento della attività svolta».
2. Al comma 1 dell’articolo 5 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita
dalla seguente:
«f) l’interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui all’articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi
regionali, nonché l’invio all’autorità concedente,
pena la revoca dell’autorizzazione, di ogni informazione strategica per un
efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un
percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo
una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del
lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione
vigente;».
3. All'articolo 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
0a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e
conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità
previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche
nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di
conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla
borsa continua nazionale del lavoro di»;
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5,
comma 1:
a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle
associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la
tutela, l'assistenza e la promozione delle attività
imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti,
possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti
internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di
lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento
del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a
condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati
identificativi»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i
soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati
allo svolgimento della attività di intermediazione a
condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti
in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4
del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi
applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».
4.sopresso
5. All'articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Le risorse sono destinate a interventi di formazione
e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e
di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro
in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente
agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza,
dai fondi di cui al comma 4»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento
contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per
la gestione, il controllo, la rendicontazione
e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente
tale termine, il documento si intende approvato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi
1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4,
oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso
indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
26 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre
2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al
contributo omesso»;
e) dopo il comma 8 è inserito il
seguente:
«8-bis. In caso di
mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui
al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative
oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le
relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla
somministrazione per ulteriori iniziative formative.
Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto
formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con
esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione».
6. All'articolo 13 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La previsione
di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in
presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate
alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero
con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».
6-bis. All'articolo 15 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro il
termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo
4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
sono tenute a conferire le informazioni relative alle
procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di
avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della
borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal
presente comma è effettuato anche nel rispetto dei princìpi
di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei princìpi di accessibilità degli
atti».
7. All'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'obbligo di istruzione, di
cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al presente
articolo».
8. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le
seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona,
non superiore a 240 ore,».
Art. 51.
(Nomina
dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS).
1. La nomina dei componenti del
comitato amministratore del Fondo di cui all’articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000,
n. 158, può essere effettuata per più di due volte.
1-bis. All'articolo 58 della legge
17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «tredici» è
sostituita dalla seguente: «dodici», le parole: «sei eletti dagli iscritti al
Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato
amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato
scelto tra i componenti del consiglio di
amministrazione dell'Istituto medesimo».
Art.
52.
(Disposizioni
in materia di collaborazioni coordinate e continuative)
1. Soppresso
2. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto
o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di
un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è tenuto unicamente a
indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra
un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo
ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.