11.03.2010 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
La consultazione è gratuita
 (Consiglio di Stato 183/2010)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Solo il presidente del Consiglio è immune più volte nel corso di una legislatura

L’immunità per le prime quattro cariche dello Stato

La sospensione dei processi non è reiterabile all’infinito

Legge  124 del 23 luglio 2008

 

Sospesi i processi penali per chi riveste la carica di Presidente  della Repubblica, di Presidente del Senato, di Presidente della Camera e di Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla data di assunzione fino alla fine della carica. L’imputato può a suo giudizio, rinunciare alla sospensione. Il processo riprende quando decadono i motivi della sospensione. Questa disposizione vale anche per i processi penali in corso. Si tratta della legge che ha suscitato tante polemiche e uno scontro politico durissimo, secondo forse solo a quello che a suo tempo provocò il cosiddetto Lodo Schifani, convertito poi in legge e modificato dalla Corte costituzionale. Di queste correzioni, anche su richiesta del Quirinale, tiene conto questa nuova legge di immunità, definita in fase di discussione Lodo Alfano, dal nome dell’attuale ministro della Giustizia.. In particolare dell’impossibilità di reiterare la sospensione all’infinito, una volta abbandonata una carica, anche se si dovesse andare a ricoprirne un’altra. Con un’unica eccezione: il presidente del Consiglio nel corso della stessa legislatura, sarà immune ogni volta che tornerà a quella carica, ma non a un’altra.

 

 

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga la seguente legge:

                               Art. 1.

 

    1.   Salvi   i  casi  previsti  dagli  articoli  90[1]  e  96[2] della Costituzione,  i  processi  penali  nei  confronti  dei  soggetti che rivestono  la  qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del  Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione  e  fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

    2.  L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

    3.  La  sospensione  non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti,  di  provvedere,  ai  sensi degli articoli 392 [3] e 467[4]del codice   di  procedura  penale ,  per  l'assunzione  delle  prove  non rinviabili.

    4.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 159 [5] del codice penale.

    5.  La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione  e  non  è  reiterabile,  salvo il caso di nuova nomina nel corso  della  stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

    6.  Nel  caso  di  sospensione,  non  si  applica la disposizione dell'articolo  75 [6], comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte  civile  trasferisce  l'azione  in  sede  civile, i termini per comparire,  di  cui  all'articolo 163-bis [7]del  codice  di  procedura civile,  sono  ridotti  alla  metà,  e  il giudice fissa l'ordine di trattazione   delle  cause  dando  precedenza  al  processo  relativo all'azione trasferita.

    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai  processi  penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

    8.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addì 23 luglio 2008

 

                             NAPOLITANO

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

                              LAVORI PREPARATORI

 

          Camera dei deputati (atto n. 1442):

              Presentato  dal  Ministro della giustizia (Alfano) il 2 luglio 2008.

              Assegnato  alle commissioni I (affari costituzionali) e  II  (giustizia)  riunite,  in  sede  referente, il 3 luglio 2008.

              Esaminato  dalle  commissioni riunite l'8 e il 9 luglio  2008.

              Esaminato  in  aula  il 9 luglio 2008 e approvato il 10   luglio 2008.

 

          Senato della Repubblica (atto n. 903):

 

              Assegnato  alle commisioni 1ª (affari costituzionali) e    (giustizia)  riunite,  in  sede referente, il 10 luglio 2008.

              Esaminato  dalle commissioni riunite il 14, 15, 16 e 17  luglio 2008.

              Relazione scritta annunciata il 18 luglio 2008 (atto n. 903-A) relatori sen. Vizzini e Berselli.

              Esaminato  in  aula il 21 luglio 2008 e approvato il 22  luglio 2008.

 

 [1] «Art.  90.  -  Il  Presidente  della  Repubblica non è  responsabile  degli  atti compiuti nell'esercizio delle sue  funzioni,  tranne  che  per alto tradimento o per attentato  alla Costituzione.  In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento  in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».

[2] «Art.  96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per  i  reati  commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla  giurisdizione  ordinaria,  previa  autorizzazione del  Senato  della  Repubblica  o  della  Camera  dei  deputati,  secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

[3Art.  392  (Casi).  -  1.  Nei  corso  delle  indagini  preliminari  il  pubblico ministero e la persona sottoposta  alle  indagini  possono  chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

                a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando  vi  è fondato motivo di ritenere che la stessa non  potrà  essere  esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

                b)  all'assunzione  di  una testimonianza quando, per elementi  concreti  e  specifici,  vi  è fondato motivo di  ritenere  che  la persona sia esposta a violenza, minaccia,  offerta  o promessa di denaro o di altra utilità affinché  non deponga o deponga il falso;

                c)  all'esame  della persona sottoposta alle indagini  su fatti concernenti la responsabilità di altri;

                d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;

                e) al  confronto  tra  persone che in altro incidente   probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni  discordanti,  quando ricorre una delle circostanze previste  dalle lettere a) e b);

                f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la   prova  riguarda  una  persona,  una  cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

                g) a  una ricognizione, quando particolari ragioni di  urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

              1-bis.  Nei  procedimenti  per  i  delitti  di cui agli   articoli 600,   600-bis,  600-ter,  anche  se  relativo  al  materiale   pornografico   di  cui  all'art.  600-quater.1,  600-quinquies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,   609-quinquies  e  609-octies  del codice penale il pubblico  ministero  o  la  persona  sottoposta alle indagini possono chiedere   che   si   proceda   con   incidente  probatorio  all'assunzione  della testimonianza di persona minore degli  anni  sedici,  anche al di fuori delle ipotesi previste dal   comma 1.

              2.  Il  pubblico ministero e la persona sottoposta alle   indagini  possono  altresì  chiedere  una  perizia che, se   fosse  disposta  nel  dibattimento, ne potrebbe determinare   una sospensione superiore a sessanta giorni.».

[4]    «Art.  467  (Atti  urgenti).  -  1.  Nel  casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise  dispone,  a  richiesta di parte, l'assunzione delle  prove  non  rinviabili, osservando le forme previste per il  dibattimento.

              2.  Del  giorno,  dell'ora e del luogo stabiliti per il  compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore  prima  al  pubblico  ministero,  alla  persona  offesa e ai  difensori.

              3.  I  verbali  degli  atti  compiuti sono inseriti nel   fascicolo per il dibattimento».

[5] «Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -  Il  corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in  cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei  termini  di  custodia  cautelare  è  imposta  da  una   particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

                1) autorizzazione a procedere;

                2) deferimento della questione ad altro giudizio;

                3) sospensione del procedimento o del processo penale  per  ragioni  di  impedimento  delle  parti e dei difensori ovvero  su  richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso  di  sospensione  del  processo  per impedimento delle  parti  o dei difensori, l'udienza non può essere differita   oltre  il  sessantesimo  giorno successivo alla prevedibile cessazione  dell'impedimento,  dovendosi  avere riguardo in  caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di  sessanta  giorni.  Sono  fatte  salve  le facoltà previste  dall'art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

              Nel  caso di autorizzazione a procedere, la sospensione  del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui  il  pubblico  ministero  presenta  la  richiesta e il corso della  prescrizione  riprende  dal  giorno in cui autorità competente accoglie la richiesta.

              La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui  è cessata la causa della sospensione».

[6]  «Art.  75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).

          - 1. - 2. (Omissis).

              3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti  dell'imputato  dopo  la  costituzione  di  parte civile nel processo  penale  o dopo la sentenza penale di primo grado, il  processo  civile  è  sospeso fino alla pronuncia della  sentenza  penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le  eccezioni previste dalla legge».

[7]  «Art.  163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno   della  notificazione  della citazione e quello dell'udienza  di  comparizione  debbono  intercorrere  termini liberi non  minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova  in  Italia  e  di  centocinquanta giorni se si trova  all'estero.

              Nelle   cause   che  richiedono  pronta  spedizione  il presidente  può,  su  istanza  dell'attore  e  con decreto  motivato  in  calce dell'atto originale e delle copie della citazione,  abbreviare  fino  alla metà i termini indicati  dal primo comma.   Se  il  termine  assegnato dall'attore ecceda il minimo  indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della   scadenza  del  termine  minimo,  può  chiedere  al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di  quest'ultimo  termine,  l'udienza per la comparizione delle   parti  sia  fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore.  Il  presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque  giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente».

 

         

       


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