Solo il presidente del Consiglio è immune più volte
nel corso di una legislatura
L’immunità per le prime quattro cariche dello Stato
La sospensione dei processi non è reiterabile all’infinito
Legge 124 del
23 luglio 2008
Sospesi i processi penali per
chi riveste la carica di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato,
di Presidente della Camera e di Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla
data di assunzione fino alla fine della carica. L’imputato può a suo giudizio, rinunciare
alla sospensione. Il processo riprende quando decadono
i motivi della sospensione. Questa disposizione vale anche per i processi
penali in corso. Si tratta della legge che ha suscitato tante polemiche e uno
scontro politico durissimo, secondo forse solo a quello che a suo tempo provocò
il cosiddetto Lodo Schifani, convertito poi in legge
e modificato dalla Corte costituzionale. Di queste correzioni, anche su richiesta del Quirinale, tiene
conto questa nuova legge di immunità, definita in fase di discussione Lodo
Alfano, dal nome dell’attuale ministro della Giustizia.. In particolare
dell’impossibilità di reiterare la sospensione all’infinito, una volta
abbandonata una carica, anche se si dovesse andare a ricoprirne un’altra. Con
un’unica eccezione: il presidente del Consiglio nel corso della stessa
legislatura, sarà immune ogni volta che tornerà a quella carica, ma non a un’altra.
La Camera dei
deputati ed il
Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente
legge:
Art. 1.
1. Salvi i
casi previsti dagli articoli 90[1]
e 96[2] della Costituzione,
i processi penali
nei confronti dei
soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di
Presidente del Senato della Repubblica,
di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei
Ministri sono sospesi dalla data di assunzione
e fino alla cessazione della carica
o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti
antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di
procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i
presupposti, di provvedere,
ai sensi degli articoli 392 [3] e 467[4]del codice di
procedura penale , per
l'assunzione delle prove
non rinviabili.
4. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 159 [5]
del codice penale.
5. La sospensione opera per l'intera durata
della carica o della funzione
e non è
reiterabile, salvo il caso di
nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di
successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso
di sospensione, non
si applica la disposizione dell'articolo 75 [6], comma 3, del codice di procedura
penale. Quando la parte
civile trasferisce l'azione
in sede civile, i termini per comparire, di
cui all'articolo
163-bis [7]del codice
di procedura civile, sono
ridotti alla metà,
e il giudice fissa l'ordine di
trattazione delle cause
dando precedenza al
processo relativo all'azione
trasferita.
7. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado,
alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei
deputati (atto n. 1442):
Presentato dal Ministro della giustizia (Alfano) il 2 luglio
2008.
Assegnato alle
commissioni I (affari costituzionali) e
II (giustizia) riunite,
in sede referente, il 3 luglio 2008.
Esaminato dalle commissioni riunite l'8 e il 9 luglio 2008.
Esaminato in
aula il 9 luglio 2008 e approvato
il 10 luglio 2008.
Senato della
Repubblica (atto n. 903):
Assegnato alle
commisioni 1ª (affari costituzionali) e 2ª
(giustizia) riunite, in sede
referente, il 10 luglio 2008.
Esaminato dalle
commissioni riunite il 14, 15, 16 e 17
luglio 2008.
Relazione scritta annunciata il 18 luglio 2008 (atto n. 903-A)
relatori sen. Vizzini e Berselli.
Esaminato in aula il 21 luglio 2008 e approvato il 22 luglio 2008.
[1]
«Art. 90. - Il
Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».
[2] «Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei
Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o
della Camera dei
deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale».
[3]«Art. 392 (Casi). -
1. Nei corso
delle indagini preliminari
il pubblico ministero e la
persona sottoposta alle indagini
possono chiedere al giudice che
si proceda con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa
non potrà essere
esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una
testimonianza quando, per elementi
concreti e specifici,
vi è fondato motivo di ritenere
che la persona sia esposta a
violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità
affinché non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di
altri;
d) all'esame delle persone
indicate nell'art. 210;
e) al confronto tra
persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti,
quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale,
se la prova riguarda
una persona, una
cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una
ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per
i delitti di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter,
anche se relativo
al materiale pornografico di
cui all'art. 600-quater.1,
600-quinquies, 601, 602,
609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies
del codice penale il pubblico
ministero o la
persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si
proceda con incidente
probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore
degli anni sedici,
anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona
sottoposta alle indagini possono
altresì chiedere una
perizia che, se fosse disposta
nel dibattimento, ne potrebbe
determinare una sospensione superiore a
sessanta giorni.».
[4]
«Art.
467 (Atti urgenti).
- 1. Nel casi previsti dall'art. 392, il
presidente del tribunale o della corte di assise dispone,
a richiesta di parte,
l'assunzione delle prove non rinviabili,
osservando le forme previste per il
dibattimento.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno
ventiquattro ore prima al
pubblico ministero, alla
persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli
atti compiuti sono inseriti
nel fascicolo per il dibattimento».
[5] «Art. 159 (Sospensione
del corso della prescrizione). - Il
corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del
processo penale o dei termini di
custodia cautelare è
imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per
ragioni di impedimento
delle parti e dei difensori ovvero su
richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di
sospensione del processo
per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere
differita oltre il
sessantesimo giorno successivo
alla prevedibile cessazione
dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso
contrario al tempo
dell'impedimento aumentato di
sessanta giorni. Sono fatte
salve le facoltà previste dall'art. 71, commi 1 e 5, del codice di
procedura penale.
Nel caso
di autorizzazione a procedere, la sospensione
del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il
pubblico ministero presenta
la richiesta e il corso
della prescrizione riprende
dal giorno in cui autorità
competente accoglie la richiesta.
La
prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».
[6] «Art. 75 (Rapporti
tra azione civile e azione penale).
- 1. -
2. (Omissis).
3.
Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo
la costituzione di
parte civile nel processo
penale o dopo la sentenza penale
di primo grado, il processo civile
è sospeso fino alla pronuncia
della sentenza penale non piu'
soggetta a impugnazione, salve le
eccezioni previste dalla legge».
[7] «Art. 163-bis
(Termini per comparire). - Tra il giorno della
notificazione della citazione e
quello dell'udienza di comparizione
debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della
notificazione si trova in Italia
e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
Nelle cause che
richiedono pronta spedizione
il presidente può, su
istanza dell'attore e con
decreto motivato in
calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare
fino alla metà i termini
indicati dal primo comma. Se il
termine assegnato dall'attore
ecceda il minimo indicato dal primo
comma, il convenuto, costituendosi prima della
scadenza del termine
minimo, può chiedere
al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine,
l'udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella
indicata dall'attore. Il presidente provvede
con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno
cinque giorni liberi prima dell'udienza
fissata dal presidente».