Illegittima la delibera
che consente la scelta in funzione delle quote di proprietà
Il posto auto non si
decide in base ai millesimi
Confermata una sentenza del Tribunale di Roma
Cassazione
26226/06
È illegittima la delibera
condominiale che consente la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una
sentenza del Tribunale di Roma.
La vicenda riguardava un
condominio nel quale i posti auto si trovavano in un garage
condominiale ad uso promiscuo, per cui l’Assemblea aveva stabilito che la scelta del posto auto nel garage
condominiale avvenisse partendo dal condominio titolare del più alto numero di
millesimi.
Il Tribunale aveva ritenuto
illegittima la delibera adottata a maggioranza in quanto non poteva attribuire
ai condomini la scelta del posto macchina secondo il criterio del valore degli
appartamenti e quindi in funzione dei millesimi di proprietà.
La Suprema Corte ha confermato tale decisione, precisando che, laddove
i posti macchina non siano equivalenti per comodità d’uso, il criterio da
seguire, nel disaccordo delle parti, è quello indicato dall’articolo 1102 del
codice civile, il quale,con il porre il limite del “pari uso”, impedisce che alcuni comproprietari
facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista
qualitativo, diverso rispetto agli altri.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10.6.95 M. L., S. R. e B. D. convennero davanti al Tribunale di Roma il Condominio di
Via Firmico Materno 13 in
Roma, in persona dell′Amm.re pro tempore, M. E., M. N., M. M. C., C. G.
L., M. F., C. M. D., B. F., D. I. P. perchè fosse dichiarata l′invalidità
della delibera, emessa a maggioranza, il 19.5.95 con la quale
si era stabilito che la scelta del posto auto nel garage condominiale avvenisse
partendo dal condominio titolare del più alto numero di millesimi, in
conformità ad un parere legale richiesto unanimemente da tutti i condomini con
precedente delibera del 20.1.95; e si dava mandato all′amministratore di
attribuire ai singoli condomini secondo la loro scelta i posti auto,
lamentavano gli attori, poiché i posti auto (in totale nove) non erano
equivalenti in quanto i posti 7 e 9 per la loro fruibilità in entrata ed in
uscita, rendevano necessaria la rimozione delle autovetture allocate nei posti
6 e 8, che dovevano pertanto, lasciare il cambio in folle per lo spostamento a
mano, che la delibera 19.5.95 era illegittima, realizzando una divisione del
bene comune , per violazione dell′articolo 1119 e 1102 Cc.
Costituitisi i convenuti, il Tribunale con sentenza 12111/97
dichiarava la propria incompetenza a decidere e la competenza per materia del
Giudice di Pace di Roma al quale veniva rimessa la
causa che veniva dallo stesso decisa con il rigetto della domanda attrice
(sentenza 508/99).
Su impugnazione degli attori il Tribunale di
Roma, con sentenza 14.12.2001, accoglieva l′appello dichiarando la
nullità della delibera assembleare del 19.5.95.
Afferma il Tribunale, per quanto ancora interessa: che il
tenore della verbalizzazione non lascia dubbi sull′intendimento
dell′assemblea di sostituire il precedente criterio di turnazione, con
uno che non comportasse, anno per anno la rotazione dei posti auto, con ciò
escludendosi la configurabilità di una divisione ,
oltretutto per difetto di forma, necessitando atto scritto ed in caso di
delibera assembleare) il consenso di tutti i condomini con la sottoscrizione
del verbale, non avvenuta nella specie; che tuttavia la delibera è illegittima
in quanto ha attribuito, in violazione dell′articolo 1102 Cc, un uso
differenziato del bene comune dal punto di vista qualitativo, atteso che per
quattro auto l′utilizzabilità viene ad essere gravemente limitata, per
cui l′attribuzione permanente del godimento frazionato di una parte del
bene in danno di alcuni soltanto dei condomini, altera la pienezza e la parità
dell′uso e riguardando diritti individuali necessita del consenso di
tutti; ma il fatto che possa in futuro tale regolamentazione essere rivista
impedisce di far valere l′illegittimità della delibera in assenza di
alcuna menzione di un eventuale riesame in prossima futura scadenza. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i condomini in
epigrafe indicati. Resistono con controricorso e ricorso incidentale
condizionato L. M., R. S., D. B. che hanno depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
1) la violazione e falsa applicazione
degli articoli 1117, 1118, 1102 Cc in relazione all′articolo 360 n. 3 Cpc
per avere il Tribunale, nell′affermare l′illegittimità del
criterio, per regolare i diritti di godimento sul garage comune, stabilito con
la delibera 19. 5. 95 perchè in violazione del limite del “pari uso” di cui
all′articolo 1102 Cc (in quanto attraverso l′attribuzione
permanente del godimento frazionato di una parte del bene comune, stante la non
equivalenza dei posti auto in esso ricavati dal bene
comune, viene compromessa in danno di alcuni soltanto dei condomini, la pienezza
e parità d′uso), erroneamente: fatto derivare l′ampiezza dei
diritti dei partecipanti sulle cose comuni, dai criteri fissati dalle norme
sulla comunione in generale, in particolare dell′articolo 1102 Cc il cui
limite qualificativo riguarda soltanto il divieto di alterare la destinazione
della cosa comune, nonostante: A) la delibera 19.5.95 non riguardi il limite
qualitativo imposto dall′articolo 1102 Cc in quanto non ha alterato la
destinazione d′uso del bene comune, ma ha disciplinato in maniera differenziata
il godimento di un bene comune, il garage condominiale non idoneo a fornire
uguali modalità di accesso e manovra a nove autovetture ma soltanto a sei
autovetture; B) il titolo costitutivo(atto di riparazione del mutuo,
frazionamento d′ipoteca, assegnazione rogito Not. C.) preveda che
all′assegnatario di ciascun appartamento, venga altresì, assegnata in
proprietà la quota proporzionale del locale adibito a garage per uso comune,
laddove quota proporzionale va intesa come quota ideale del locale garage
proporzionata ai millesimi di proprietà , in perfetta sintonia cioè con il
criterio di godimento stabilito dalla delibera impugnata aggravata da sette (su
nove) condomini fra i quali anche i due condomini dei posti auto 6 e 8 le cui
vetture devono essere lasciate in folle per essere spostate a mano; C) il
criterio di uso, di cui alla delibera, non impedisca l′uso ad alcun
condomino, ma la diversifichi per ragioni di ordine spaziale.
2) L′insufficienza e contraddittorietà della
motivazione su punto decisivo (articolo 1117, 1118, 1102 Cc in relazione
all′articolo 360 n. 5 Cpc) per avere il Tribunale, pur rilevando che la
delibera è inidonea a realizzare una divisione, erroneamente affermato che essa
produce attribuzione permanente del godimento frazionato di una parte del bene,
nonostante: a) l′assemblea possa in qualunque momento modificare la
delibera fissando diversi criteri di assegnazione dei
posti auto; b) sia sempre possibile formare una diversa maggioranza, dal
momento che dei quattro condomini pregiudicati nella scelta del posto auto,
almeno due potrebbero revocare il consenso, unendosi agli attuali dissenzienti.
Deducono L. M., R. S., D. B. a motivo del ricorso
incidentale condizionato: la violazione e falsa applicazione
dell′articolo 1119 Cc, per avere il Tribunale escluso che la delibera
impugnata abbia dato luogo ad una divisione del garage comune, nonostante
almeno di fatto una divisione sia stata attuata,
tant’è che nel verbale di assemblea del 20.5.95 si dava mandato
all′amministratore di sottoporre la questione ad un legale per risolvere
definitivamente l′assegnazione dei posti macchina, compilando poi un atto
definitivo con l′indicazione delle scelte dei condomini, da allegare al
verbale, con ciò violando l′articolo 1119 Cc.
Va preliminarmente disposta, ex articolo 335 Cpc, la
riunione dei ricorsi principale ed incidentale, trattandosi di
impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
Il ricorso principale è infondato.
Quanto al primo motivo, non merita alcuna censura
l′applicazione, fatta dal Tribunale, dell′articolo 1102 Cc per
valutare la legittimità o meno della delibera assembleare che, nello stabilire
il criterio di uso del garage comune condominiale, ha
attribuito ai condomini la scelta del posto macchina secondo il criterio del
valore degli appartamenti.
E infatti, indubbio, come dottrina
e giurisprudenza hanno sempre affermato, che le disposizioni
dell′articolo 1102 Cc , in materia di comunione trovino applicazione
anche in materia di condominio in forza del rinvio di cui all′articolo
1139 Cc.
Corretta, è, poi, la decisione del Tribunale che nel
criterio di uso del garage comune deliberato, ha
ravvisato la violazione della citata norma, non garantendo, anzi impedendo il
criterio scelto, il “pari uso” del garage a tutti i condomini, dal momento che
i posti macchina non sono equivalenti sotto il profilo della comodità di uso.
Trattandosi, invero, di garage in comunione pro indiviso fra
tutti i condomini, in cui il diritto di ciascuno investe l′immobile nella
sua totalità , la quota di proprietà di cui
all′articolo 1118 Cc, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva
relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al
godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l′articolo 1102
Cc con il porre il limite del “pari uso”.
Quindi se è evidente che, non essendo nel caso concreto i
posti macchina equivalenti per comodità d′uso,
un criterio di utilizzazione debba pur essere stabilito; è, altresì, evidente
che, nel disaccordo delle parti, il criterio da seguire non possa non
rispettare l′articolo 1102 Cc il quale impedisce che alcuni
comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista
qualitativo, diverso rispetto agli altri; risultato diverso che, invece, il criterio
prescelto dall′assemblea consegue traducendosi in una assegnazione dei
posti a tempo indeterminato, dal momento che i condomini favoriti non
rinuncerebbero al posto più comodo per uno meno comodo, perpetuando così nel
tempo la illegittima comprensione del pari uso dei condomini svantaggiati.
Il motivo di ricorso va, perciò, respinto.
Infondata è anche la censura di cui al secondo motivo di
ricorso, sia sotto il profilo dell′insufficienza che della
contraddittorietà della motivazione; in quanto la esclusione
di una divisione a carattere reale, non è in contrasto con l′affermazione
di una assegnazione a carattere non temporaneo dell′uso del posto
macchina che, di fatto, verrebbe a realizzarsi, come sopra detto e che,
comunque, per il tempo in cui perdurerebbe sarebbe illegittima.
Il ricorso principale va, pertanto, respinto, con
assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente
compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi,
rigetta il ricorso principale; assorbito l′incidentale; compensa le spese.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2005
Depositata in
cancelleria il 7 dicembre 2006