Il datore di lavoro
deve assicurare al lavoratore un ambiente idoneo ad evitare rischi per la salute
Risarcibile il danno da fumo passivo sul posto di lavoro
Confermata una sentenza della Corte di Appello di Lecce
Cassazione 24404/06
Chi è costretto a lavorare in
un ambiente saturo di fumo ha diritto al risarcimento
dei danni alla salute.
La Corte di
Cassazione ha dato ragione ad una dipendente delle ferrovie pugliesi che, a
causa della grande quantità di fumo passivo respirato
sul luogo di lavoro, aveva contratto una serie di patologie alle vie
respiratorie, oltre a disturbi cardiaci, cefalea e vertigini, e per questo
aveva chiesto i danni al Tribunale di Lecce. I giudici di merito, sia in primo
grado che in appello, avevano sancito la risarcibilità
del danno alla salute, condannando il datore di lavoro; questi si è rivolto alla Suprema Corte, che ha però confermato la
sentenza di appello, ritenendo raggiunta la prova che le malattie riscontrate
nella lavoratrice fossero una diretta conseguenza delle cattive condizioni
dell’ambiente di lavoro e della conseguente inattività del datore di lavoro,
che non aveva adempiuto ai “doveri di protezione” della salute del lavoratore
imposti dalla legge.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 25/11/1997, (…) esponeva di essere dipendente della (…), con la qualifica di
ausiliario di stazione, in servizio a Lecce; l'ambiente in cui era costretta a
lavorare era saturo di fumo onde essa attrice aveva contratto una serie di
affezioni, tra cui rinite cronica, crisi asmatiche, faringite, agitazione
psichica, tachicardia, cefalea e vertigini. Per tali affezioni essa (…) si era
assentata dal lavoro e, superata la soglia dei 180 giorni di assenza,
la società le aveva trattenuto un terzo della retribuzione. Richiamato il dovere di protezione previsto dall'art.
2087 del codice civile [1], l'attrice chiedeva la restituzione della quota
di retribuzione indebitamente trattenuta (essendo la malattia dovuta ad inadempimento
del datore di lavoro) ed il risarcimento del danno alla salute, in misura da
determinarsi equitativamente.
2. Previa opposizione della (…), il Tribunale di Lecce
riconosceva che le assenze per malattia erano dovute
al fumo respirato, nell'inerzia del datore di lavoro, dalla (…) in ufficio;
pertanto accoglieva la domanda limitatamente alla restituzione della quota di
retribuzione trattenuta a fronte delle assenze per malattia; respingeva invece
la domanda di risarcimento del danno alla salute per la «genericità delle
deduzioni» sul punto.
3. Proponeva appello la (…). La (…) si opponeva
all'impugnazione avversaria, senza proporre appello incidentale. La Corte di Appello
di Lecce confermava la sentenza di primo grado, così motivando:
– esclusa l'esistenza di una lesione permanente all'integrità psico-fisica
dell'attrice, a causa della genericità delle deduzioni sul punto, rimane
accertato che le assenze dal lavoro erano addebitabili a fumo passivo di
sigaretta;
– la direzione aziendale non ha mai impedito che si fumasse nell'ufficio,
nonostante le rimostranze della (…);
– i certificati medici in atti attestano l'impossibilità della dipendente di
prestare la propria attività lavorativa per affezioni acute (rinofaringite, laringite, crisi asmatiche, cefalea ed
altro) causate da intolleranza al fumo;
– quanto precede è confermato dalle prove per testi;
– solo a distanza di tempo l'azienda ha emanato un ordine di servizio per
vietare il fumo in ufficio;
– l'appellante non ha contestato la «veridicità» delle certificazioni mediche.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la (…) deducendo due
motivi, illustrati con successiva memoria integrativa. La controparte non si è
costituita.
Motivi della decisione
5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt.
112, 115, 116, 414, 420 Codice di Procedura Civile, 2697, 1218, 1223, 2087
Codice Civile; nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art.
360 n. 5 CPC. La sentenza di appello motiva per relationem alla sentenza di primo grado, talché la
motivazione è apparente. Non è stato correttamente spiegato il nesso causale in
termini di ragionevole certezza. Non è stata rilevata la contraddizione tra la
reiezione della domanda di risarcimento del danno alla
salute e domanda di restituzione della quota di retribuzione. Non ha tenuto
conto il giudice di appello che le certificazioni
mediche erano state tutte puntualmente contestate.
6. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza di appello non è meramente apparente, ma si sviluppa secondo
i passaggi riassunti al par. 3 che precede. Il giudice del merito ha ritenuto
raggiunta la prova che l'ambiente di lavoro fosse
saturo di fumo; che di ciò la (…) si sia sempre lamentata; che l'attrice abbia
perciò contratto una serie di malattie tutte riconducibili al fumo; che le di
lei assenze dal lavoro furono giustificate da una malattia addebitabile a
comportamento negligente del datore di lavoro in termini di doveri di
protezione. Il tutto con motivazione esauriente, immune da vizi logici o
contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
Unico punto sul quale la sentenza di appello va
corretta è quello inerente alla «mancata contestazione» della documentazione
medica, contestazione che la (…) ha puntualmente effettuato. La Corte di Appello
ha peraltro affermato che la convenuta non ha contestato la «veridicità» dei
certificati medici. In ogni caso, anche se la parte contesta la certificazione
medica, il giudice può ritenerla probante.
7. Non sussiste contraddizione tra il rigetto della domanda di
risarcimento del danno alla salute e restituzione della quota di retribuzione,
perché detto rigetto è avvenuto per motivi processuali, vale a dire per
«insufficienza di deduzioni».
8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione, a sensi dall'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 112, 115, 116, 61 ss., 191 ss. Codice di Procedura Civile, 1321, 1362 ss., 2697 Codice Civile, nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art.
360 n. 5 CPC la sentenza di appello, che «riproduce apoditticamente»
quella di primo grado, non tiene conto dell'eccezione di mancanza di nesso
causale tra fumo e malattie, le quali non potevano essere ascritte «a causa di
servizio» a sensi dell'art. 56 del CCNL, tenuto conto che a tal fine non è
sufficiente la «concausalità» ma occorre la prova
della causalità «diretta ed esclusiva». La prova non era desumibile dalle
generiche certificazioni mediche esibite, ma andava ricercata eventualmente
mediante consulenza tecnica di ufficio.
9. Il motivo è infondato. Il giudice di appello
ha ritenuto provato che le malattie della (…) erano cagionate da intolleranza
al fumo, presente nell'ambiente di lavoro, sulla base delle certificazioni
mediche acquisite. L'apprezzamento in fatto al riguardo non è censurabile in
Cassazione, in quanto adeguatamente motivato. Non sussiste un obbligo del
giudice di ricorrere in ogni caso ad una consulenza tecnica di
ufficio, tenuto anche conto che la materia del contendere, dopo la
reiezione in primo grado della domanda più importante, rimaneva limitata in
appello alla restituzione di una quota di retribuzione trattenuta a fronte di
assenze per malattia ascrivibili a causa di servizio, L'interpretazione
dell'art. 56 CCNL sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte e si
risolve in una questione di motivazione; nella specie, la Corte di Appello ha ritenuto che le
assenze per malattia della (A) fossero dovute a causa di servizio, cioè ad
affezione contratta nell'ambiente di lavoro a causa del fumo.
10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato.
Non essendosi la controparte costituita, non vi è
luogo a pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
La corte suprema di cassazione rigetta il ricorso.
Depositata in
Cancelleria il 16 novembre 2006.
NOTE:
[1] L’art.2087 del
codice civile dispone che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.