Nelle partite tra
dilettanti è necessario controllare l’ardore agonistico
Reato il fallo grave a calcio in amichevole
Confermata una sentenza della Corte di Appello di Palermo
Cassazione 33577/06
Fare un fallo grave durante una partita di calcetto può costare
una condanna penale per lesioni.
La Quarta Sezione
Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per lesioni
personali gravi inflitta dalla Corte di Appello di
Palermo ad un giocatore di calcio a cinque perché con una entrata in scivolata
“di estrema irruenza e violenza” aveva colpito il ginocchio di un avversario
durante una partita amichevole.
L’atleta, che aveva militato nella serie B del calcio a
cinque, mentre stava disputando un incontro amichevole sulla spiaggia d’estate
insieme ad alcuni amici non professionisti, aveva
fatto un’entrata in scivolata colpendo al ginocchio uno degli avversari,
causandogli una brutta frattura, e per questo era stato condannato a pagare una
multa per il reato di lesioni gravi. Inutile il suo ricorso in Cassazione, dove
aveva sostenuto di non aver potuto controllare l’intervento.
La Suprema Corte,
respingendo il ricorso del calciatore, ha affermato che anche quando viene disputata una partita amichevole è necessaria da parte
dei partecipanti “una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio
fisico per l’avversario e quindi un maggiore controllo dell’ardore agonistico”,
sottolineando inoltre che quando si è davanti ad una fattispecie sportiva
consistente in una esibizione – allenamento e ad un incontro di calcio tra
dilettanti è necessario “un maggior controllo dell’ardore agonistico”.
Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.33577/2006
(Presidente: G. S. Coco;
Relatore: L. Marini)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
SENTENZA
MOTIVI DELA DECISIONE
Con sentenza emessa il 24 mag. 2002, il tribunale di Trapani
dichiarava G. G. responsabile del delitto di lesioni colpose gravi [1] commesso il 25 ago. 999 in danno di V. G. colpendolo al
ginocchio destro, durante una partita amichevole di calcio a cinque, con una
entrata in scivolata di estrema irruenza e violenza, senza regolare e
coordinare il proprio sconnesso intervento in considerazione della dinamica
dell’azione di gioco e della posizione assunta dal pallone, si da aver
cagionato al predetto V., rovinato a terra sul ginocchio sinistro, la rottura
bilaterale dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.
Avverso detta sentenza proponevano appello l’imputato
deducendo l’erroneità dell’ordinanza non ammissiva dell’esame del consulente
tecnico dott. Montante e di ulteriore ordinanza reiettiva della richiesta, formulata con riferimento
all’art. 507 c.p.p., di esame testimoniale di spettatori della partita, e
lamentando la mancata assoluzione per insussistenza del fatto.
Con sentenza emessa in data 9 mag. 2003 la corte d’appello
di Palermo, in parziale
riforma della sentenza impugnata, determinava la pena in 200,00 euro di multa,
confermando nel resto la sentenza impugnata.
La corte territoriale affermava l’insussistenza degli
estremi per procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per raccogliere
la prova denegata dal primo giudice, e ciò in quanto la ricostruzione del
fatto, e segnatamente della dinamica dell’incidente,
così come operata nella sentenza impugnata sulla base del plurimo e convergente
dato testimoniale oltre che delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, era
da ritenersi con evidenza del tutto corretta e condivisibile, essendo emerso
che il G. aveva operato un intervento in
scivolata molto violento e duro, appoggiando una mano a terra e quindi colpendo
il V. con ambo le gambe, una dele quali, distesa a
terra, aveva attinto il pallone e la caviglia della vittima, mentre l’altra,
alzata, aveva raggiunto il ginocchio destro di quest’ultima, la quale, di
conseguenza, era caduta poggiando sul ginocchio sinistro.
Tali risultanze, secondo la corte
di merito, destituivano di fondamento la ricostruzione della vicenda operata
dall’imputato il quale, dopo aver negato di essersi appoggiato con una mano a terra,
aveva sostenuto di aver colpito soltanto il pallone, e che la caduta al suolo
del V. era dipesa dalle modalità
scomposte e goffe del tentativo da lui operato di evitare l’ostacolo,
saltandolo per finire inginocchiato a terra.
Ciò posto, i secondi giudici affermavano che la causa di
giustificazione non codificata dell’esercizio di un’attività sportiva,
ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità, in tanto può,
secondo detta giurisprudenza, configurarsi in quanto le lesioni derivate
dall’esercizio di detta attività siano state procurate nel rispetto delle
regole alle quali la singola pratica sportiva è informata, nel senso che (e
tanto vale indubbiamente per il gioco del calcio, nel quale è possibile e
frequente lo scontro fisico tra giocatori, on esiti anche gravi) il
comportamento lesivo può ritenersi corretto e scriminato soltanto ove posto in
essere nel rispetto delle regole della disciplina specifica e del dovere di
lealtà nei riguardi dell’avversario.
Nel caso in esame, escluso il dolo, il comportamento tenuto
dall’imputato era stato indubbiamente colposo, per avere egli interpretato
l’evento sportivo in corso come una competizione effettiva, quindi animato da
un agonismo non conferente sulla situazione concreta, per aver impostato la
manovra di contrasto in scivolata del V. senza governarne adeguatamente il
proprio slancio, la propria forza fisica e soprattutto per averlo colpito sia
alla caviglia, sia al ginocchio destro mentre tentava il salto, senza che
questo specifico fallo avesse alcuna utilità rispetto
all’intento di allontanare il pallone che si trovava a terra spinto dal piede
della persona offesa.
Donde la violazione delle regole calcistiche e delle norme
di prudenza, stante la sproporzione e l’eccessività dell’intervento a fronte
delle caratteristiche dell’incontro di calcio, a cinque giocatori per parte (già per
questo differenziatesi dal calcio tradizionale ad undici giocatori contrapposti
per il minor contenuto agonistico), avente carattere amichevole in quanto
organizzato estemporaneamente da un gruppo di amici e conoscenti, alcuni dei
quali non avevano (a differenza dell’imputato, il quale aveva militato nella
serie B di calcio a cinque) mai giocato a calcio, nonché a contenuto agonistico
limitato, svoltosi sulla sabbia ed in assenza di arbitro.
Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale ha
proposto ricorso l’imputato deducendo i seguenti motivi: mancata assunzione di
prova decisiva e mancata motivazione del dibattimento per udire il teste dott.
Montante, manifesta illogicità della motivazione quanto alla decisività di
detta prova; mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del
dibattimento per l’audizione dei consulenti tecnici Lauria e Vento e manifesta
illogicità della motivazione sul punto; mancata assunzione d
I prova decisiva e mancata
rinnovazione del dibattimento per l’audizione degli spettatori della partita;
manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità, sull’assunto che la ricostruzione del fato sarebbe inverosimile,
come, se disposta consulenza, i consulenti avrebbero ritenuto; inoltre, la
circostanza che il pallone fu spedito in fallo laterale dimostra, secondo il
ricorrente, che unico obiettivo dell’imputato era stato quello di colpire il
pallone medesimo.
La Corte
osserva quanto segue: i motivi sopra assunti sub nn. 1), 2) e 3), tutti
concernenti gli asseriti vizi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 606 c.p.p., sono inammissibili per difetto di requisito di
specificità prescritto dall’art. 581, lett. c), c.p.p. a pena di
inammissibilità sancita dall’art. 591, co. 1, lett. c) dello steso codice.
Invero la motivazione della sentenza impugnata da
adeguatamente conto, in termini di acquisita certezza
processuale, di un colpo violento sferrato dall’imputato al ginocchio destro di
V. G., nella fase di gioco in questione, ed a fronte dell’accertata rottura
traumatica bilaterale dei tendini rotulei della persona offesa, caduta
sull’altro ginocchio a seguito del colpo subito, e pertanto da altresì conto,
sia pure in parte implicitamente, dell’inesistenza della necessità di ulteriori
indagini mediante parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in
secondo grado onde accertare le concrete modalità della condotta incriminata ed
il nesso tra la medesima ed il grave evento lesivo.
A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita ad
affermare, del tutto genericamente, l’esistenza di imprecisati
pregressi danni fisici dai quali la persona offesa sarebbe stata affetta per
mettere in dubbio, del tutto indebitamente alla luce delle risultanze
valorizzate dai giudici di merito, la sussistenza causale del nesso.
Ne lo stesso ricorrente chiarisce
minimamente in che consista la pretesa decisività delle prove delle quali
lamenta la mancata assunzione da parte dei secondi giudici, e neppure evidenzia
(al di la dell’uso di espressioni del tutto generiche in ordine all’essere la
rilevanza delle prove stata connessa alla presunta strattezza dell’intervento
denegato e ad un preteso miglior punto di osservazione degli spettatori rispetto
a quello dei testi presenti sul campo a breve distanza dal punto di
verificazione del fatto) l’asserita illogicità manifesta della complessiva
ricostruzione del fatto, motivatamente ritenuta dai secondi giudici tale, in
quanto provata, da non giustificare il ricorso alla rinnovazione parziale del
dibattimento in grado di appello ex art. 603 c.p.p.
A tale ultimo riguardo questa Corte osserva che, per
giurisprudenza di legittimità assolutamente costante dopo la pronuncia della
sentenza delle sezioni Unite di questa Corte 24/1/1996, n. 2780, Panigoni ed
alt., l’istituto di cui all’art. 603 c.p.p. ha
carattere eccezionale e presuppone l’impossibilità di decidere allo stato degli
atti, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non suscettibile
di sindacato in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, il
provvedere negativamente sulla relativa richiesta (Cass. Sez. VI 15/3/1996, n.
7047, PG in proc. Riberto; Cass. Sez. I 12/3/1998, n. 5267,
Fiore; Cass. Sez. V 17/3/1999, n. 6379, Bianchi ed alt.;
Cass. sez. I 22/3/1999, n. 9531, PG in proc. Merlino;
Cass. sez. V 21/4/1999, n. 7659, Jovino; Cass. Sez. VI
28/6/1999, n. 9151, Capitani; Cass. Sez. III 19/10/1999, n. 13071,
Crivelli ed alt.; Cass. Sez. II 26/4/2000, n. 8106,
Accesola; Cass. Sez. VI 2/21/2002, n. 68, PG in proc.
Raviolo; vedasi anche Cass. Sez. V 16/5/2000, n. 8891, Callegari, a tenore
della quale: in tema di rinnovazione, in appello, dell’istruzione
dibattimentale, il giudice, pur investito, con i motivi d’impugnazione, di
specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta
rinnovazione acceda; invero, in considerazione del
principio di completezza dell’istruttoria compiuta in primo grado, egli deve
dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente
alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti.
Non così, viceversa, nell’ipotesi di rigetto, in quanto, in
tal caso, l motivazione potrà anche essere implicita e
desumibile dalla stessa struttura argomentativi della sentenza di appello, con
la quale si evidenzia la sussistenza di
elementi sufficienti all’affermazione, o negazione, di responsabilità). In
definitiva, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale
dell’istruzione dibattimentale in grado di appello in
tanto sarebbe stato censurabile nella presente sede di legittimità, sotto il
dedotto profilo del vizio di cui alla lett. e) dell’art. 606 c.p.p. in quanto
il ricorrente avesse proposto
argomentazioni specifiche tali da dimostrare (il che non si da in
relazione al ricorso in esame), indipendentemente dall’esistenza o meno di una
specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, l’esistenza
nell’apparato motivazionale posto a base della medesima, di lacune o illogicità
manifeste, ricavabili dal testo del provvedimento medesimo (o anche, dopo la
modifica dell’art. 606, lett. e) c.p.p. apportata dall’art. 8 della legge 20
feb. 2006, n. 46, da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi
del gravame) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero
state verosimilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto,
all’assunzione o alla riassunzione di prove determinate in grado di appello. E
quanto all’ulteriore vizio dedotto incorso, di cui
alla lett. d) dell’art. 606 c.p.p., si è già rilevata la assoluta del suddetto
motivo, dal momento che il ricorrente suggerisce un indagine ad explorandum
senza indicare specifici e concreti elementi fattuali che, se provati,
avrebbero sovvertito il giudizio, sicché la censura non va oltre il limite di
una eventualmente possibile diversa prospettazione valutativa, neppure
adeguatamente chiarita e comunque insufficiente a delineare il carattere di
decisività delle prove richieste. Il quarto motivo, concernente l’affermazione
di responsabilità, è infondato, essendo affidato all’incontestabile deduzione
di una pretesa inverosimiglianza di un intervento tanto agile e controllato
quale quello ascritto all’imputato che, in quanto giocatore di sottocategoria
non sarebbe stato in grado di compierlo, ed all’assunto, irrilevante alla luce
della motivazione della sentenza impugnata, che egli ebbe a colpire (anche) il
pallone (circostanza questa, idonea ad escludere il dolo del delitto di
lesioni, ascritto peraltro a titolo colposo), senza che il ricorrente confuti
le ragioni di diritto illustrate nella sentenza impugnata in
riferimento alla sussistenza della colpa correlata alle modalità della condotta
correlata al tipo di competizione amichevole in atto (vedasi, a sostegno della
fondatezza di tale operata correlazione e della conseguenze trattene dai
secondi giudici, Cass. sez. IV 12/1/99, n. 2765, PG,
in proc. Bernava, Cass. sez. V 30/41992, n. 9627, Lolli, con riguardo,
rispettivamente, ad una fattispecie di attività
sportiva consistita in una esibizione- allenamento, e ad altra consistita in un
incontro di calcio tra dilettanti, entrambe ritenute intrinsecamente tali da
richiedere, da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare
il pregiudizio fisico per l’avversario, quindi un maggior controllo dell’ardore
agonistico).
Per le sin qui esposte ragioni il ricorso va rigettato, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del repente giudizio di legittimità.
Roma, 10 mag. 2006.
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.
NOTE:
[1] L’art. 590 del codice penale punisce
“chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale”. La pena prevista è
diversa a seconda se si tratti di una lesione “grave”
o “gravissima”.