Sono le prime
disposizioni per disciplinare le modalità di
esecuzione delle visure
Le regole per accedere agli atti catastali
Accesso
consentito a proprietari o a chi agisce per loro
Provvedimento Agenzia del
territorio 12 ottobre 2006
Gli
atti catastali, cioè gli atti che costituiscono il
Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano, saranno accessibili
in base ad alcune regole contenute nel provvedimento dell'Agenzia del
territorio del 12 ottobre, pubblicato nella gazzetta ufficiale 243 del 18
ottobre. Il provvedimento stabilisce, tra l'altro, che le visure rilasciate
dall'Agenzia del territorio costituiscono
l'informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli
elaborati catastali, che sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali
presenti nel sistema informativo dell'Agenzia del territorio o su supporto
cartaceo, che la visura degli atti e degli elaborati
catastali di cui al comma è consentita a chiunque, con alcune regole. In
sostanza, la visura delle planimetrie delle unità
immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle
disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di
chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha
legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 12 ottobre
2006
Modalità di esecuzione delle visure catastali. (GU n.
243 del 18-10-2006
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto
il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8
ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto
il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato
con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto
il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei
fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo
catasto edilizio urbano;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente
perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Visto
il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 28 febbraio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 65 - del 18 marzo 2002, concernente il
regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla determinazione del direttore
dell'Agenzia del territorio 27 settembre 2004;
Visto
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia
di protezione dei dati personali;
Visto
il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, concernente disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'art. 7, commi 21 e 22;
Considerata
la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 22, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle visure
catastali;
Dispone:
Art. 1.
Definizioni
1.
Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a)
Atti catastali: l'insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente,
costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo
Catasto Edilizio Urbano;
b)
Elaborati catastali: planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati
planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione
degli atti di aggiornamento geometrico;
c) Visure: le consultazioni degli atti e
degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa.
Art. 2.
Disposizioni
generali
1.
Le visure rilasciate dall'Agenzia del territorio
costituiscono l'informazione primaria ed originale delle risultanze
degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono
attestazione di conformità e non costituiscono certificazione.
2.
Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema
informativo dell'Agenzia del territorio o su supporto cartaceo.
3.
La visura degli atti e degli elaborati catastali di
cui al comma 2 e' consentita a chiunque, salvo quanto
previsto al comma 4.
4.
La visura delle planimetrie delle unità immobiliari
urbane e' consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni
vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha
diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha
legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.
5.
La visura degli atti e degli elaborati presenti nel
sistema informativo e' eseguita con modalità
informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.
6.
La visura degli atti ed elaborati disponibili su
supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo e' consentita a vista,
con facoltà di estrarne brevi note ed appunti.
7.
L'utilizzo delle informazioni acquisite e' consentito esclusivamente nel
rispetto della normativa vigente.
Art. 3.
Servizi di visura
1.
Sono rilasciabili da sistema informativo le visure:
per soggetto; attuale per immobile; storica per immobile; elenco immobili;
porzione della mappa; planimetrie delle unità immobiliari urbane ed elaborati
planimetrici degli immobili; libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico; monografie dei punti fiduciali; elenchi delle coordinate dei punti fiduciali.
2.
Sono consultabili a vista: gli atti catastali su supporto cartaceo; gli atti di aggiornamento geometrico; le monografie dei punti
trigonometrici catastali; gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora
esclusivamente su supporto cartaceo.
Art. 4.
Richiesta del
servizio
1.
Per accedere al servizio di visura
presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio l'utente deve
presentare apposita richiesta su modello conforme all'allegato schema.
2.
La richiesta, firmata per esteso, deve contenere l'indicazione delle generalità
del richiedente ed il relativo codice fiscale.
Art. 5.
Modalità di erogazione del servizio
1.
L'erogazione dei servizi
di visura
avviene in ragione delle risorse disponibili,
dei soggetti richiedenti,
del numero delle richieste e
della loro tipologia.
2. Con successive disposizioni dell'Agenzia
del territorio potranno essere
stabiliti i limiti
per le visure
effettuabili a fronte di ciascuna
richiesta e per ciascuna tipologia di consultazione, allo
scopo di assicurare il buon andamento del servizio.
3. In fase di prima applicazione e nel
rispetto dei principi di cui al
presente provvedimento, i
direttori degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio,
tenuto conto della sostenibilità delle richieste e
dell'adeguatezza delle risorse
disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a
definire il numero massimo di visure per singolo
turno dell'utente allo sportello, volte a
garantire in sede
locale la migliore erogazione dei servizi. Le misure adottate
saranno portate a conoscenza dell'utenza con idonee forme di pubblicità.
Art. 6.
Disposizioni
finali
1.
Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio saranno
emanate specifiche disposizioni relative alle modalità
di esecuzione delle visure catastali effettuate per
via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati.
2.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione.
Roma,
12 ottobre 2006
Il
direttore dell'Agenzia: Picardi