E' stato deciso dal
Consiglio dei ministri del 22 settembre scorso
Da distruggere le
intercettazioni illegali
Pene severe
per chi anche solo detiene illecitamente gli atti
Decreto-legge n. 259 del 2006
Il
giudice disporrà l'immediata distruzione di tutti i dati illegalmente acquisiti
con le intercettazioni: è una delle decisioni contenute nel decreto-legge
259/2006 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 settembre (il giorno stesso
del Consiglio dei ministri che l'ha approvato) e in vigore dal 23 settembre.
Oltre alla distruzione immediata delle intercettazioni illegali (delle quali
dovrà essere stilato un verbale che cita la sola intercettazione) con il
decreto viene introdotto un nuovo reato (all'articolo
3) legato alla illecita detenzione di questi dati, detenzione che viene punita
con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, che diventa da 1 a 7 anni se
questo reato viene commesso da un pubblico ufficiale.
DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n.259
Disposizioni
urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni
telefoniche. (GU n. 221 del 22-9-2006)
L
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le
misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad
intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad
informazioni illegalmente raccolte;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di
apprestare più incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e
comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o
telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonché
di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate
forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della
giustizia;
E
m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art.
1.
1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
«Art. 240. (Documenti anonimi ed
atti relativi ad intercettazioni illegali). –
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono
essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo
che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione
dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di
conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso
modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato
eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun
modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o
investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione è
redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o
detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati,
senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».
Art.
2.
1. All'articolo 512 del codice di
procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. È sempre consentita
la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed
alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.».
Art.
3.
1. Chiunque
illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo
240, comma 2, del codice di procedura
penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.
2. Si
applica la pena della reclusione
da uno a sette anni se il fatto di cui
al comma 1 è commesso da un
pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.
Art.
4.
1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere
all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all'articolo
240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato
dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore
responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata
in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da
cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità
del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico,
televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della
riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.
2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data
della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne
avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa
nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile
si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.
3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il
Garante per la protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita
diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da
parte dell'interessato.
Art.
5.
1. Il
presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale dagli atti
normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 2006
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella