30.07.2010 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
La consultazione è gratuita
 (Consiglio di Stato 183/2010)
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DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n

E' stato deciso dal Consiglio dei ministri del 22 settembre scorso

Da distruggere le intercettazioni illegali

Pene severe per chi anche solo detiene illecitamente gli atti

Decreto-legge n. 259 del 2006

 

Il giudice disporrà l'immediata distruzione di tutti i dati illegalmente acquisiti con le intercettazioni: è una delle decisioni contenute nel decreto-legge 259/2006 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 settembre (il giorno stesso del Consiglio dei ministri che l'ha approvato) e in vigore dal 23 settembre. Oltre alla distruzione immediata delle intercettazioni illegali (delle quali dovrà essere stilato un verbale che cita la sola intercettazione) con il decreto viene introdotto un nuovo reato (all'articolo 3) legato alla illecita detenzione di questi dati, detenzione che viene punita con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, che diventa da 1 a 7 anni se questo reato viene commesso da un pubblico ufficiale.

 

 

DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n.259

            Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche. (GU n. 221 del 22-9-2006)

    L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad informazioni illegalmente raccolte;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). –

1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.

3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».

 

Art. 2.

1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 «1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, comma 2.».

 

Art. 3.

  1.  Chiunque  illecitamente  detiene  gli atti o i documenti di cui all'articolo 240,  comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.

  2.  Si  applica  la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto  di  cui  al  comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

 

Art. 4.

1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.

2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l'autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

 

Art. 5.

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  dagli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 22 settembre 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

                              Amato, Ministro dell'interno

                              Mastella, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Mastella


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