Dovrà essere
utilizzato un modello che sarà approntato entro 45 giorni dal decreto
Le modalità
di rimborso dell'Iva sull'auto aziendale
Ma non saranno
ammesse detrazioni o compensazioni
(Decreto-legge
258 del 2006)
I
rimborsi Iva per l'acquisto di auto aziendali
richiesti dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 avverranno
dietro richiesta per via telematica entro il 15 dicembre 2006 o altrimenti
perderanno il diritto. Lo ha deciso un decreto-legge, il 215 del 15 settembre,
varato dal Governo immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza dei
giudici europei. Il modello da utilizzare sarà indicato a 45 giorni dalla entrata in vigore del decreto - pubblicato nella
gazzetta ufficiale 215 dello 15 settembre - da un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Sarà sempre questo provvedimento a
individuare i dati e i documenti che dovranno essere indicati o predisposti per
godere del rimborso. Il decreto, infine, avverte con chiarezza che sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione o di
compensazione dell'imposta sull'Iva previste nel dpr
633 del 1972.
DECRETO-LEGGE 15
settembre 2006, n.258
Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di
detraibilità dell'IVA. (GU n. 215 del 15-9-2006)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa
C-228/05;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;
E
m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i
soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi
indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via
telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di
rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono
individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a
fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di
evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri
tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme
effettivamente spettanti.
2. Sono in ogni caso escluse le
procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di
cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre
2006
NAPOLITANO
D'Alema, Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella