11.03.2010 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
La consultazione è gratuita
 (Consiglio di Stato 183/2010)
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DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n

Dovrà essere utilizzato un modello che sarà approntato entro 45 giorni dal decreto

Le modalità di rimborso dell'Iva sull'auto aziendale

Ma non saranno ammesse detrazioni o compensazioni

(Decreto-legge 258 del 2006)

 

I rimborsi Iva per l'acquisto di auto aziendali richiesti dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 avverranno dietro richiesta per via telematica entro il 15 dicembre 2006 o altrimenti perderanno il diritto. Lo ha deciso un decreto-legge, il 215 del 15 settembre, varato dal Governo immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza dei giudici europei. Il modello da utilizzare sarà indicato a 45 giorni dalla entrata in vigore del decreto - pubblicato nella gazzetta ufficiale 215 dello 15 settembre - da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sarà sempre questo provvedimento a individuare i dati e i documenti che dovranno essere indicati o predisposti per godere del rimborso. Il decreto, infine, avverte con chiarezza che sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione o di compensazione dell'imposta sull'Iva previste nel dpr 633 del 1972.

 

 

DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n.258

            Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA. (GU n. 215 del 15-9-2006)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

     Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2006

NAPOLITANO

D'Alema, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

 


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