Il testo sarà pubblicato al più presto in gazzetta ufficiale
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La manovra
delle liberalizzazioni
Interessati anche avvocati, tassisti e farmacisti
(Schema
decreto legge del 30 giugno 2006)
E' probabile che passi alla storia come la manovra
delle liberalizzazioni dei taxi, il decreto legge che
è stato varato dal Consiglio dei ministri del 30 giugno e che presentiamo in
una forma che sta per essere superata dal testo della Gazzetta ufficiale. Ma l'offensiva del Governo di centrosinistra riguarda anche
notai, avvocati, farmacisti, banche e assicurazioni, un concentrato del potere
reale italiano. Tanto per citare gli esempi più eclatanti,
agli avvocati toccherà rinunciare alle tariffe minime (del resto già condannate
dalla Corte di giustizia europea) e al divieto di fare pubblicità; per le
assicurazioni nascerà l'obbligo di trattare l'indennizzo con il proprio cliente
e ad accettare una forma di concorrenza molto efficace come quella che può
avvenire allo sportello di un agente che può vendere all'interlocutore prodotti
di più compagnie e non di una sola; i farmacisti dovranno rinunciare ai
profitti dei prodotti da banco su quali le grandi catene di supermercati
inizieranno una campagna di ribassi da fare tremare le vene ai polsi; infine, i
taxi: l'idea è quella di aumentare il numero degli operatori in due modi: 1)
bandendo concorsi per nuove licenze a titolo oneroso; 2) rendendo possibile
cumulare più autorizzazioni.
Schema di decreto legge recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento
e larazionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale
Misure urgenti per lo
sviluppo, la crescita e la promozione della
concorrenza e della competitivita, per la tutela dei consumatori e per
la liberalizzazione di
settori produttivi
Articolo
1
(Finalità e ambito di intervento)
1. Gli
articoli seguenti recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto
degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della
Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri
della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e
vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile
esigenza di rafforzare la libertà di
scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine
di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività
imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
2. Le
disposizioni seguenti sono adottate ai sensi degli articoli
3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della
Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale
della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Articolo
2
(Disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali)
1.In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello
di libertà di circolazione delle
persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare
agli utenti un'effettiva facoltà di scelta
nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte
sul mercato, dalla data del presente
provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali:
a) la
fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche
del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il
divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da parte di società di persone o associazioni tra professionisti,
fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più
professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilità;
2. Sono
fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio
delle professioni reso nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime
prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina
che contengono le prescrizioni di cui al
comma 1 lettere a), b), c) e d) sono adeguate entro il 1 gennaio 2007. In caso
di mancato adeguamento, a decorrere
dalla medesima data sono in ogni caso mille per
violazione di norma imperativa di
legge.
Articolo
3
(Regole di tutela della concorrenza nel settore
della distribuzione commerciale)
1. Ai
sensi delle disposizioni del Trattato dell'Unione Europea in materia di tutela
della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi
ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni
di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo
ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi
sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma
secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, costituisce principio
fondamentale dell'ordinamento nazionale lo svolgimento sul territorio
italiano delle attività economiche di distribuzione commerciale, ivi
comprese la somministrazione di alimenti e bevande, senza i seguenti limiti e
prescrizioni:
a)
l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali
soggettivi per l'esercizio di attività commerciali,
fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il
rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti
alla medesima tipologia di esercizio;
c) le
limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
d) il
rispetto di limiti riferiti a di quote di mercato predefmite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti
generali ad effettuare vendite promozionali, a meno
che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f)
l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di
prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei casi di saldi di
fine stagione e di vendite sottocosto.
2.Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e
i saldi di fine stagione.
3.A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento sono abrogate le disposizionilegislativeeregolamentaristatalididisciplinadelsettoredelladistribuzione commerciale incompatibili con il comma 1.
4.Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative
e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro
il primo gennaio 2007.
Articolo
4
(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
dell'attività di produzione di pane)
1. Al
fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente
concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia
accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legge, sono abrogate la legge 31
luglio1956, n. 1002 e la lettera b) dell'articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo
panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito
ai requisiti igienico-sanitarie dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei
locali.
3. I
comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria
esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4.Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite
ai sensi dell'articolo 22 commi 1,2, 5 lettera e), e 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Articolo
5
(Interventi urgenti nel campo della distribuzione
di farmaci)
1. Gli
esercizi commerciali di cui all'articolo 4, lettere d), e) e f) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui
all'articolo 9 bis della legge 16 novembre 2001, n.405,
e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti
a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata
ogni norma incompatibile.
2. La
vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura
dell'esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben
definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le
vendite sotto costo aventi ad
oggetto farmaci.
3. Lo
sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco può essere liberamente determinato da
ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo
leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni
clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo
4 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito in
legge 26 luglio 2005, n. 149 ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) dell'articolo 105 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in
commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la
possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista".
5. Al
comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è soppresso il
seguente periodo: "che gestiscano
farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge"; al
comma 2 del medesimo articolo è soppresso il seguente periodo "della
provincia in cui ha sede la società";
al comma 1, della lettera a) dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa
la parola "distribuzione".
6. Sono
abrogati i commi 5,6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.
362.
7.All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura
al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se
svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale".
Articolo 6
(Deroga al divieto di cumulo di licenze per il
servizio di taxi)
1. Al
fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea
con le esigenze
della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, o
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2
bis. Fatta salva la possibilità di
conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica,
i Comuni possono bandire pubblici concorsi, nonché
concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltà di cui al primo
periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non
le possono cedere separatamente dalla licenza
originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione a
titolo oneroso delle nuove licenze sono
ripartiti, in misura non superiore all'80% e non inferiore al 60%, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio
personalmente ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di
lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il
servizio, I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatoli
temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari."
Articolo 7
(Misure urgenti in materia di passaggi di
proprietà di beni mobili registrati)
1.
L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di
diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici
comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici
dell'automobilista di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria,
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.
Articolo
8
(Clausole anticoncorrenziali in tema di
responsabilità civile auto)
1. In
conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite
dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita
di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e
di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile auto.
2. Le
clausole contrattuali che legano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o
altro distributore
di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o
più compagnie assicurative individuate, o
che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori
per gli stessi servizi sono mille secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile.
Le clausole sottoscritte prima della data di entrata
in vigore del presente decreto sono
fatte salve sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1 gennaio
2008.
3. Fatto salvo quanto
disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi
minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti
che regolano il rapporto di agenzia di
assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.
Articolo
9
(Prime misure per il sistema informativo sui
prezzi dei prodotti agro-alimentari)
1.All'art. 23 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, in legge 24 novembre
2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti commi:
"3.
Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema
della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello
sviluppo economico mette a disposizione delle Regioni, delle Province e dei Comuni il collegamento
al sistema informativo del Consorzio obbligatorio Infomercati,
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 421, secondo
le modalità prefissate dal medesimo Ministero.
4. I dati aggregati raccolti
sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula
di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive".
2.All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convcrtito nella legge 8 agosto 1996, n. 421, è aggiunta la
seguente lettera:
"d)
effettuare, a richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari."
Articolo
10
(Condizioni contrattuali dei conti correnti
bancari)
1.L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante il testo unico bancario è sostituito dal seguente:
"
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato motivo.
2.Qualunquemodifica
unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente
al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta
giorni.
3. Entro
sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha
diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di
ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4.Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state osservate le prescrizioni del presente articolo sono
inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da
modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente in pari misura,
sia sui tassi debitori sia su quelli creditori."
Articolo
11
(Disposizioni urgenti in materia di soppressione
di commissioni)
1. Sono
soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6, della legge 25 agosto 1991,
n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni
titolari dei relativi procedimenti amministrativi;
2.
Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3
febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal
Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.
3.
Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del decreto
ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589 non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti
d'affari in mediazione.
4.Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della
legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative
funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero
dello sviluppo economico.
5.Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la
rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di
categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di
rilevazione.
Articolo
12
(Disposizioni in materia di circolazione dei
veicoli e di trasporto comunale e intercomunale)
1.Fermi restando i principi di universalità,
accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un
assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno
esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i Comuni possono prevedere che il trasporto di linea di
passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, siasvolto in tutto il territorio o in tratte e
per tempi predeterminati, anche dai
soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi
restando la disciplina di cui al
comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei
predetti soggetti. I
comuni sede di scali ferroviari, portuali e aeroportuali sono comunque
tenuti a consentire l'accesso allo
scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni
del bacino servito.
2.A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla
sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse
pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti
locali disciplinano secondo modalità
non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di
sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata
nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di
veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per
ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata,anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni
possono essere rilevate senza
contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Articolo
13
{Integrazione dei poteri dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato)
1. Al
capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14sono aggiunti i
seguenti articoli:
"Art.l4bis
Misure
cautelari
1.Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno
grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove
constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di
misure cautelari.
2. Le
decisioni adottate ai sensi del comma 1 sono applicabili per un determinato
periodo di tempo e,
se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.
3.
L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una
decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino
al 3 per cento del fatturato.
Art.14 ter
Impegni
1. Fino alla decisione di cui all'articolo 15 che accerta la
violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli
81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare degli impegni tali da
far cessare l'infrazione. L'Autorità,
qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatoli per le imprese e
chiudere il procedimento senza accertare l'illecito.
2.
L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi
del comma 1 può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10
per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio
riaprire il procedimento se:
a) si
modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la
decisione;
b) le imprese interessate
contravvengono agli impegni assunti;
c) la
decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete
inesatte o fuorvianti."
2. All'articolo
15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto dopo il comma 2, il
seguente:
"3.
L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i
casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni
alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può
essere ridotta in misura non superiore alla metà".
TITOLO
II
Misure per la ripresa
degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e
razionalizzazione della spesa pubblica
CapoI
Misure
per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Articolo14
(Contratto collettivo 2004-2005 trasporto
pubblico locale)
1. A parziale modifica di
quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo
di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi
di trasporto pubblico locale direttamente
dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1 marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle predette regioni.
Articolo15
(ANAS e Ferrovie S.p.A.)
1. Per
la prosecuzione degli interventi relativi al
"Sistema alta velocità / alta capacità", per l'anno 2006, è
concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di
euro a favore di Ferrovie dello Stato Spa
o a società del gruppo.
2.
All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 3 del
decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dall'articolo
1 delle legge 24 marzo
2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913
milioni».
Articolo
16
(Integrazione del Fondo nazionale per il servizio
civile, del Fondo nazionale per le politiche
sociali e del Fondo
unico per lo spettacolo)
1. La
dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19
della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo
per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il
triennio 2006-2008.
3. La
dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è integrata di 50 milioni di euro
annui per il triennio 2006-2008.
Capo II
Interventi
per il sostegno della famiglia
Articolo
17
(Osservatorio nazionale sulla famiglia)
1. E'
istituito l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, che succede nelle finalità e
nelle attività dell'omonimo Osservatorio, istituito con Convenzione in
data 4 novembre 2003 e successive integrazioni tra il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Bologna. L'Osservatorio
nazionale sulla famiglia è presieduto dal Ministro delle politiche per la
famiglia, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per lo svolgimento delle
funzioni dell'Osservatorio, che potrà avere una o più sedi, la
Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, enti pubblici e privati. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di un milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2006.
Articolo
18
(Progetti di conciliazione dei tempi di lavoro e
di cura)
1. IlMinistro delle politiche per la famiglia
promuove l'elaborazione e sostiene la sperimentazione di progetti innovativi degli enti
locali per la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura delle famiglie nei limiti dello
stanziamento all'uopo previsto. Il finanziamento è concesso nella misura massima del 50% della spesa
prevista da ciascun progetto. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, adottato d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la costituzione del nucleo di valutazione dei progetti
e per il loro finanziamento. A tal fine è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2006.
Articolo 19
(Assistenti familiari)
1. Il
Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di perseguire standard di
formazione e qualificazione
omogenei su tutto il territorio nazionale e di favorire l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro, promuove l'elaborazione
e l'attuazione da parte delle Regioni di progetti innovativi che individuino e valorizzino i contenuti professionali
dell'attività di lavoro e di cura degli assistenti familiari nei confronti delle persone non autosufficienti,
anziani e disabili. Tali progetti sono valutati
sulla base di criteri individuati con apposito decreto
del Ministro delle politiche per la famiglia, adottato di intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, udite le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore maggiormente
rappresentativi. A tal fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Articolo 20
(Incremento del finanziamento dell'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile)
1. Per
le attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis della legge 3
agosto 1998, n. 269, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro
500.000 a decorrere dall'anno 2006.
Articolo
21
(Incremento del finanziamento dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. Per
le attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale
di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per la
realizzazione di studi, ricerche e progetti in materia di problematiche di
bambini e adolescenti nell'ambito della famiglia, di prevenzione della
violenza sui minori, di adozioni nazionali e internazionali.
Articolo
22
(Adozioni internazionali)
1. Per
le finalità del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonché per le spese di funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n.
184, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006.
Capo III
Misure di contenimento e
razionalizzazione della spesa pubblica
Articolo
23
(Editoria)
1. L'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella
C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 80 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 a decorrere dall'anno 2006.
2.In
relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250.
Articolo
24
(Spese di giustizia)
1. Per
il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso
all'anticipazione da parte degli uffici postali.
2. Al
pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure
stabilite dalla
vigente normativa di contabilità generale dello Stato.
3.Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di
giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, iscritto sull'unità previsionale di
base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della Giustizia,
è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per
l'anno 2007 e
di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4.
All'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115
sono aggiunti i seguenti commi: "6 bis. Per i ricorsi proposti davanti ai
Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti
dall'art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2-della
legge 21 luglio 2000, n.205, per quelli previsti
dall'art. 25, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e per i ricorsi di ottemperanza
il contributo dovuto è di euro 250". "6 ter.
Il maggior gettito derivantedall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma è
versato al Bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, per le spese riguardanti
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali".
5. All'art.1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo
le parole: "degli uffici giudiziari", sono
inserite le seguenti "e allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".
Articolo 25
(Riduzione spese di funzionamento enti ed
organismi pubblici non territoriali)
1.Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi
intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non
territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo
1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle
Aziende sanitarie
ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
dell'Agenzia italiana del farmaco,
degli Istituti zooprofìlattici sperimentali e delle
istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non
impegnate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi
pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica,
i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri
6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente
comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961.
2. Per le medesime voci di spesa
e di costo indicate al comma 1,per il triennio 2007-2009, le previsioni
non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando
quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla
riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30
giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazionivigilantidiapprovarei bilancidientiedorganismi pubbliciin cuigli amministratori non abbiano
espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato
alle disposizioni del presente articolo.
Articolo
26
(Università non statali)
1. La
dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 20 milioni
di euro per l'anno 2006, 30 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.
Articolo
27
(Contenimento spesa per compensi spettanti
agli arbitri)
1. Per qualsivoglia arbitrato,
anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante
agli arbitri, di cui al punto 9, della Tabella D allegata al Decreto del
Ministro della Giustizia
8 aprile 2004, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio
2004, si applica inderogabilmente a tutti i componenti
dei Collegi Arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da
Avvocati.La misura del compenso
spettante all'arbitro unico di cui al n. 8 della medesima tabella D si applica
anche all'Arbitro non Avvocato.
Articolo
28
(Misure di contenimento con responsabilizzazione
delle amministrazioni)
1.Negli stati
di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la
legge 23 dicembre 2005,n.
267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le
riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione
vigente per il triennio 2007 - 2009.
2. Gli
accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture
contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato, costituiranno economie di bilancio alla chiusura
dell'esercizio 2006.
3. Nel
corso della gestione 2006, per effettive, motivate e documentateesigenze gestionali,
il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari, alla Corte dei Conti, ed al coesistente Ufficio
Centrale di Bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2,
fermo restando
il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento
netto.
4.Su
richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione
delle riduzioni relative al triennio
2007 - 2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.
Articolo
29
(Controlli e sanzioni per mancato rispetto regola
contenimento spese da parte degli enti inseriti
nel conto economico consolidato delle AA.PP.)
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui
all'articolo 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6
della medesima legge, fatte salve le
esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi
titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle
eccedenze di spesa risultanti dai conti
consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli
enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente
degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi.
Le Amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.
Articolo
30
(Riduzione del limite di spesa annua per studi e
incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)
1. Ai commi 9 e 10
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "50 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
Articolo
31
(Contrattazione integrativa)
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 40-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 hanno l'obbligo di relazionare alla Corte
dei conti circa il rispetto dei vincoli finanziari previsti per la
contrattazione integrativa dal predetto comma 189, evidenziando analiticamente
la consistenza del fondo 2004, nonché l'utilizzo delle risorse storiche e
variabili ai fini della costituzione dei fondi in conformità alle
disposizioni recate dalla contrattazione collettiva nazionale. Tali relazioni,
certificate dagli organi di controllo interno, vengono
trasmesse anche al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della Funzione pubblica e all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN. La Corte dei Conti può utilizzare tali relazioni ai fini del referto sul costo del lavoro di
cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, informando le amministrazioni per l'adozione di eventuali interventi correttivi. Fatte salve le ipotesi
di responsabilità previste dalla normativa
vigente, in caso di accertato superamento del limite
finanziario, le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione
negoziale successiva.
Articolo
32
(Diarie per missioni all'estero)
1. Le diarie per le missioni
all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive modificazioni sono ridotte
del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2.L'articolo
3 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare
impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006
dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo
33
(Contenimento spesa per
commissioni, comitati ed altri organismi)
1. Fermo
restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per organi collegiali
e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta
del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza,
e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
Tale riduzione si aggiunge a quella
prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2.Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui
al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento, e, per i restanti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione
delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle
strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d)
diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e)
riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi.
3. Le
amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e
sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di
natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione
vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse
amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di
cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4.Gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
5.
Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli
adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di
corrispondere compensi ai componenti degli organismi
di cui al comma 1.
6. Le
disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle
Regioni, alle Province autonome, agli Enti Locali e agli Enti del
Servizio sanitario nazionale per i qualicostituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni non si
applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Articolo
34
(Verifica delle economie in materia di personale
per regioni ed enti locali)
1. Il
comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266,
è sostituito dai seguenti:
"204.
Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso
di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi
previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica
degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra
Governo, Regioni ed Autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza Unificata entro il 30 settembre 2006 viene
costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati
dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'Economia e delle
Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, con
l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata
dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b)
fissare specifici criteri e modalità operative, anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e
per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il
monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti,
dei previsti risparmi di spesa;
c)
verificare, sulla base dei criteri e delle modalità
operative di cui al punto b) e delladocumentazione
ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancatoadempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale della spesa di personaleper gli enti
destinatari del comma 198.
204-bis.
Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sonotrasmesse con
cadenza annuale, alla Corte dei Conti, anche ai fini del referto sul costo del
lavoropubblico di cui al titolo V
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio delladocumentazione di cui al punto a) del comma 204 da
parte degli enti comporta, in ogni caso, ildivieto di assunzione a qualsiasi
titolo."
Articolo
35
(Riorganizzazione del servizio di controllo
interno)
1. All'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 le parole "anche ad un organo
collegiale" sono sostituite con le parole "ad un organo monocratico o composto da tre
componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un presidente.
2. Il contingente di personale addetto agli uffici
preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non può superare il numero massimo di unità
pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di
diretta collaborazione agli organi di
indirizzo politico.
TITOLO
III
Misure in materia di
contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di
potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di
semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi
Articolo
36
(Misure di contrasto dell' evasione
e dell'elusione fiscale)
1.
All'articolo 14-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
consumazioni obbligatorie
nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".
2. Nel
terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo
periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad oggetto beni
immobili e relative pertinenze, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle
indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai
sensi dell'articolo 14 del presente decreto.".
3. Nel
comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo
l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le cessioni aventi ad
oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento
di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al
precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi
viene desunta sulla base del valore
normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi".
4.
L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.
5. All'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis Le disposizioni di cui
al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa
la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.".
6. Il
comma precedente si applica alle prestazioni effettuate successivamente
alla data in cui la Commissioneeuropeaavrà autorizzatola misura aisensidell'articolo27della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7. Al decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, le
parole "lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquantamila";
b) dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i
seguenti: "Art. 10-ter. Omesso versamento di IVA - 1. E' punito
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'imposta sul
valore aggiunto dovuta
in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo,
per un ammontare superiore a cinquantamila euro.
Art. 10-quater. Indebita compensazione - E' punito con
la reclusione dai sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute per un ammontare complessivo
superiore a cinquantamila euro nel corso dell'anno solare, utilizzando in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.".
8. Al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)all'articolo
10,
primo comma, i numeri 8) e 8 bis) sono sostituiti dai seguenti:
"8)
le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;
8 bis) le cessioni di fabbricati o di
porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate,
entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui ali'articolo 31, primo comma, lettere e), d) ed e) della legge
5 agosto 1978, n. 457;";
b)all'articolo 19-bis1,comma 1,
lettera i), primo periodo, le parole
"o la rivendita" sono soppresse;
c) all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo
periodo;
d) nell'allegata Tabella A, parte Terza, il n. 127-ter è soppresso.
9.In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, in relazione almutato regime fiscale delle stesse, l'imposta
dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto
per il versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle
liquidazioni periodiche. Il mancato
versamento di ogni singola rata comporta
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
10. Nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico
dell'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole
"operazioni esenti
ai sensi dell'articolo 10, nn. 8), 8-bis)" sono aggiunte le parole
", non derivanti da contratti di locazione
finanziaria,".
11. Al
fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il
settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a
prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono
l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere
assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai
fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera e), dell'articolo 19-bis1del decreto del Presidente della
Repubblica n.633
del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto .
12.
All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo il secondo
comma sono aggiunti i seguenti: "I soggetti di
cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o
postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono
effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per
l'esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento
elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.".
13.Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Salvo prova contraria, si
considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione
di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono
controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice
civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono
amministrate da un consiglio di amministrazione, o
altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della
sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente
alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari
di cui all'articolo 5, comma 5.".
14. La
disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
15. All'articolo30della legge del 23dicembrel994,n.724,sono apportate leseguenti modificazioni:
a)il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1.
Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilità
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché
le società e gli enti di ogni tipo non
residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano, salvo prova contraria,
non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli
straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano
applicando: a) il 2 per cento al
valore dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione
finanziaria. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo
di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o
straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani; 5) alle società
esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci
non inferiore a 100.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Fermo l'ordinario
potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale
sul reddito per le società e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della
somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti
percentuali: a) l'1,50
per cento sul valore dei beni indicati
nella lettera a) del comma 1 ; b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis,
comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 12 per cento sul valore
complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le
perdite di esercizi precedenti possono essere computate
soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo
di cui al presente comma.";
c) il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante
dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è
ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di
imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non
effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione
delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a
debito relativa ai periodi di imposta successivi.";
d) dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. In presenza
di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile
il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi
nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero
non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere
la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis,
comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.".
16. Le
disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
17.
All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di retrodatazione
degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le
regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo
autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione
in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la
data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione.".
18. Le disposizioni del
comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le operazioni deliberate anteriormente
alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 37-bis del 29 settembre
1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente: "121-bis. Le agevolazioni
di cui al precedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.".
20. La disposizione del comma
precedente si applica in relazione alle spese
sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
497:
1)dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le parti hanno comunque l'obbligo di indicarenell'atto il corrispettivo pattuito.";
2)nel secondo periodo, le parole: "del 20 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento";
b)al comma
498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Se viene
occultato, anche in parte, ilcorrispettivo pattuito, le imposte
sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della differenza tra l'imposta dovuta e quella
già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della
sanzione eventualmente irrogata ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986.".
22.All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le
parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
recante l'indicazione analitica le modalità di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle
parti ha l'obbligo di dichiarare se si è
avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare
l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di
pagamento della stessa, con l'indicazione
del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i
beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi
dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
23. I commi 21 e 22 si applicano
agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere
dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del
presente decreto.
24.Al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo
l'articolo 53 è inserito il seguente: "53-bis - Attribuzioni e poteri
degli uffici. 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati
anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria
e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.".
b)all'articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per le violazioni conseguenti allerichieste di cui all'articolo 53-bis,
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471.".
25. I
dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito
denominate "agenti della riscossione", ai soli fini dellariscossione mediante ruolo e previa autorizzazione
rilasciata dal direttore generale degli agenti dellariscossione, possono utilizzare i dati di cui
l'Agenzia delle Entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai
medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti della riscossione
possono altresì accedere a
tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via
telematica, ai soggetti
pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di
estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in
carta libera, le relative certificazioni.
27.
All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi: "Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni
che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione
di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in
deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate,
la causale del predetto versamento,
il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si
applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1 ottobre 2006.
Il
contenuto, le modalità ed i termini delle
trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.".
28. L'appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
29.La responsabilità solidale viene menose l'appaltatore verifica, acquisendola relativa documentazione
prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamentodelcorrispettivofinoall'esibizioneda partedelsubappaltatoredella predetta documentazione.
30. Gli
importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma
28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore
al subappaltatore.
31. Gli
atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso
termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti
impositori e previdenziali è comunque determinata in
rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede
al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma precedente è punita
con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti
di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini
della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore. Lacompetenzadell'ufficiocheirrogalapresente sanzione è comunque determinata in rapporto alla
sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai
commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,
ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso,
ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
35.
L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle
violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli
altri elementi che determinano l'accertamento
doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere,
con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altroelemento di costo che forma il valore
dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per
le finalità di cui al presente comma,
la richiesta di informazioni e di documenti può essere
rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori,
alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie
di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di
movimentazione, deposito, trasporto e
rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per
le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo
53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire
ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane
procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di
sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli
operatori inadempienti.
Articolo
37
(Recupero di base imponibile)
1. Nella Tabella A, Parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono
soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies) e la
voce numero 122) è sostituita dalla seguente: "122) prestazioni di servizi relativi alla
fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante
dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;".
2. Ai
fini dell'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti
attuativi del medesimo.
3.
All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente ella repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: "gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio,
ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" sono sostituite
dalle seguenti: "gli utili provenienti".
4. Le
disposizioni del comma precedete si applicano a
decorrere dal periodo d i imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5.
All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente
ella repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
"La misura stessa può essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;" sono
sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lett. b), la misura stessa può essere
elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;".
6. Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico, acquistati
nel corso di precedenti periodi di imposta.
7. Ai
fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al
netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al
maggiore traquello esposto in bilancio e quello
corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per
cento del costo complessivo.
8. Le
disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o
acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9.
All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione
per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi
imputati dalle società partecipate.".
10. All'articolo 116, comma 2, del medesimo testo
unico, dopo le parole: "del terzo" sono
aggiunte le seguenti: "e del quarto".
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno
effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a
periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.
12. All'articolo
84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2:
1.dopole parole "primi tre
periodi d'imposta" sono aggiunte leseguenti "dalla data di costituzione";
2.in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a
condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva";
b)al
comma 3, la lett. a) è soppressa.
13. Le
perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui
all'articolo 84, comma
2, del predetto testo unico, come modificato dal comma 11, formatesi in
esercizi precedenti a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non
ancora utilizzate alla medesima data,
possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con
le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre
l'ottavo.
14. Le
disposizioni della lettera b) del
comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. L'articolo
33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Il periodo precedente
ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
16.All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b)al
comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Le plusvalenze di cui
all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo
89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente,
nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.".
17. Le disposizioni del comma precedente
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "letterea), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b),".
19. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo
93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è soppresso.
21. Le disposizioni del comma
precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
devono intendersi riferite alle unità immobiliari
classificate catastalmente come abitazioni ed
effettivamente adibite ad uso abitativo.
23. I contribuenti che hanno
adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui
al comma precedente possono regolarizzare la propria
posizione entro il 31 ottobre 2006, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con
possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate
annuali di pari importo. Il versamento
integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato
entro il 31 ottobre 2006. Sulle residue rate, da pagare entro
il 31 ottobre 2007 ed il 31 ottobre 2008, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1 novembre 2006.
In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di
interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
24. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto: a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, è soppresso il comma 2;
b) l'articolo
2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente che la possiede
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari
dimorano abitualmente. Se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione
spetta sulla quota di possesso per la quale la
destinazione medesima si verifica.
25. Nel testo unico delle
imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il
comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'imposta si applica sul reddito complessivo
del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché
delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i
non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.";
b)nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo
periodo.
26. Nell'articolo
19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma A-bis, è soppresso.
27.
All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "o nell'interesse di terzi" sono aggiunte le seguenti:
" o per l'assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere,".
28.
All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è soppressa.
29. La
disposizione di cui al comma precedente si applica alle azioni la cui
assegnazione ai dipendenti
si effettua successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
30.
L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito
dal seguente:
"Art. 8. Determinazione
del reddito complessivo -1. Il reddito complessivo si determina sommando i
redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.
Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti
i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2.Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di
cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle
associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano
a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in
accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti
dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in
essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e,
limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice,
quelle di cui al comma 3 del citato articolo
84.".
31. Le
disposizioni del comma precedente si applicano ai redditi e alle perdite
realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
32. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nell'articolo 54:
1)
dopo il comma 1 sono aggiunti il seguenti:
"1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli
oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a)sono realizzate mediante
cessione a titolo oneroso;
b)sono
realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la
professione o a
finalità estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva
o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo
non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito
i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività
artistica o professionale.";
2) nel
comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le predette spese
sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del
professionista e da questi addebitate nella fattura.";
b)nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente: "g-ter) corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;".
33.In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'art. 51 del medesimo testo
unico.
34.
L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
35. Nei
periodi di imposta in cui i termini di versamento di
contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono
sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista
da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di
imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei
periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già
effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento
degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
36. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio
1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3,
comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
37. Le deduzioni per oneri
di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rilevano
ai fini della determinazione della
base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma
4, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360.
38. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto
ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati
insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
Articolo
38
(Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario)
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "le persone fisiche che esercitano arti o
professioni" sono inserite le seguenti: "ilcuratore
fallimentare, il commissario liquidatore".
2. Con effetto dal periodo
d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono
abrogati;
b) nel comma 3-bis le
parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e 3 "
sono sostituite dalle seguenti: "del comma
1".
3.Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scadesuccessivamentealladatadientratainvigoredelpresentedecreto, l'adeguamento
alle risultanze degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere
effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con
le modalità ivi previste.
4. All'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)al sesto comma, dopo le parole:
"1.500 euro" sono aggiunte le seguenti: "; l'esistenza dei rapporti,
nonché la natura degli stessi sono comunicati
all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale";
b) all'undicesimo comma, terzo
periodo, dopo le parole: "Le rilevazioni e le evidenziazioni" sono aggiunte
le seguenti: ", nonché le comunicazioni" ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le informazioni
comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione
mediante ruolo.".
5. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed
i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al
comma precedente, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1
gennaio 2001, ancorché
cessati, nonché per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
6. All'articolo
10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 :
1. dopo le parole: "Se viene
omessa la trasmissione" aggiungere: "dei dati, delle notizie e";
2. le parole: "alle banche" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "l-bis. La sanzione prevista al comma 1 si
applica nel caso di violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.".
7. All'articolo 8, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole
"individuazione del soggetto" è aggiunta la seguente: "ovvero".
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla
fatturazione informatica, all'articolo 8-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Entro sessanta giorni dal
termine previsto per la presentazione della
comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei
soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce
la comunicazione nonché, in relazione al medesimo
periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono
effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati
il codice fiscale e l'importo complessivo
delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non
imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi
informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente
comma nonché le modalità per la presentazione,
esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo
periodo del presente comma può essere differito per esigenze
di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a
particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della
dimensione dei dati da trasmettere.".
b) il comma 6 è sostituito dal
seguente: "6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli
elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati
incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".
9.Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti
sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10.Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1,
primo periodo, le parole "15 febbraio" sono sostituite dalle
seguenti: "31 gennaio"; inoltre, dopo le
parole "non coincidente con l'anno solare,"
sono inserite le seguenti:
"relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,";
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole
"tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il
31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra
il 1 maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio";
2. al comma 2 le parole "di cui all'articolo 3:" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo
giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a) eb);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;
2. al comma 2, primo periodo,
sono soppresse le parole: "con esclusione delle persone
fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari inferiore
o uguale ad euro 10.000"; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei
parametri";
3. al comma 7 le parole
"entro cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi";
d) all'articolo 4:
1.al comma 3-bis le parole:
"entro il 30 settembre" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
2.al comma 4-bis le parole:
"entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 marzo";
3.al comma 6-quater le parole: "entro il 15
marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio";
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: ",per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro l'ultimo
giorno del decimo mese successivo", ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: "del
decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del settimo";
f) all'articolo 5-bis ",
per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo
mese", ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: "ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il
31 ottobre di
ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: ", in via
telematica".
11. All'articolo 17, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, il
numero "20" ovunque ricorra, è sostituito dal seguente:
"16".
12. Al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1,
lettera b) le parole "15
giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di
maggio";
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 luglio";
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 luglio".
13. All'articolo 10, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole "30 giugno"
e "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"16 giugno" e "16 dicembre".
14. Le disposizioni di cui
ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1 maggio 2007.
15. Al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l'articolo 32 è inserito il seguente: "Art.
32-bis. Contribuenti minimi in franchigia
- 1. I contribuenti persone fisicheesercenti
attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare
precedente, hanno realizzato
o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari
non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o
prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti
gli altri obblighi previsti dal presente decreto, adeccezione degli obblighi di numerazione e
di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di
certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti
di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno
diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime
della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono
di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non
residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi
dell'articolo 35-ter, o abbiano
nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17, secondo
comma, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.
4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via
esclusiva o prevalente effettuano cessioni
di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo
10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A
seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un
numero speciale di partita IVA.
6. I
soggetti che nell'intraprendere l'esercizio di imprese,
arti o professioni ritengono di versare nelle condizioni del comma 1, ne fanno
comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui
all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel
regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinali. L'opzione, valida per
almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata
con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto
dall'anno in corso.
8.
L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione
ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente
transita, anche per opzione, al regime ordinario
dell'imposta. Li relazione al mutato regime fiscale
delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo
19-bis2è versata in tre rate annuali da corrispondere entro
il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale
è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre
2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle
liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni
singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre
1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9.Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto
anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
10.Ferme
restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza
detraibile emergente dall'ultima
dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
11. I soggetti di cui al
comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le
altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro
il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al
presente articolo trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime
di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi
di una apparecchiatura informatica, corredata di
accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il
regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente
è assoggettato
alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi
ordinari:
a) decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al
comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno
solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio,
supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso;
in tal caso sarà dovuta
l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla
detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità
da osservare in occasione dell'opzione per
il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.".
16.
All'articolo 41, comma 2-bìs, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole "Stato membro", sono aggiunte
le seguenti "nonché
le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di
franchigia di cui all'articolo 32-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
17. Le disposizioni di cui
ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
18. All'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi: "16. L'attribuzione del
numero di partita IVA è subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi
di rischio connessi al rilascio dello
stesso nonché all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di
esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
17. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da
richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di
attività;
b) tipologie di contribuenti
per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA è
subordinato al rilascio di polizza fidejussoria
o di fidejussione bancaria;
c) modalità per la temporanea attribuzione
di un numero di partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per
l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.".
19. Le disposizioni di cui al
comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione
del numero di partita
IVA effettuate a decorrere dal 1 settembre 2006.
20. L'Agenzia delle entrate e
la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai
contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data
antecedente a quella di decorrenza della disposizione di
cui al comma 18.
21. In attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come modificato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico
elaborabile, i dati e le notizie contenuti
nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione, di cui alla lettera f), dell'articolo
6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità
locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.
22. Fino
alla realizzazione delle modalità tecniche di dcpusilo degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di
cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico
disponibile.
23.Con decretointerdirigenziale
dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono
stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni
nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è
effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24.All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"In
caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui
è stata commessa la
violazione.".
25.All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"In
caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui
è stata commessa la violazione.".
26. Le
disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta per il quale alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
All'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
la lettera b) del primo comma è
aggiunta la seguente: "b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui
trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo
da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;";
b) nella lettera e) del
primo comma, dopo le parole "l'avviso del deposito prescritto dall'articolo
140 del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", in
busta chiusa e sigillata," ;
c) dopo la lettera e) del primo comma è aggiunta la
seguente: "e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), comunicare
al competente ufficio locale, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, idati identificativi e
l'indirizzo nel territorio dello Stato di un rappresentante per gli atti
fiscali ovvero il proprio indirizzo
nello Stato estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è
eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;";
d) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha
effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.";
e) al terzo comma le parole: "dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione
anagrafìca" sono sostituite dalle seguenti:
"dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione
anagrafica";
f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Qualunque notificazione a mezzo delservizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno
inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.".
28.Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "con avviso di
ricevimento" sono inserite le seguenti:",
sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso.";
b) al comma 3, dopo le parole "con avviso di
ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul plico
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ".
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata
restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 2,comma
4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con
risposte incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza
all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la
constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "nonché
gli organi giurisdizionali civili e amministrativi" sono sostituite dalle
seguenti: "nonché gli organigiurisdizionali,requirentiegiudicanti,penali,civilieamministrativie,previa autorizzazione, gli
organi di polizia giudiziaria".
32.All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al
numero 4), dopo le parole "nei loro confronti" sono aggiunte le
seguenti: "nonché nei confronti di altri contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti";
b) al
numero 8), le parole: "nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati"
sono sostituite dalle seguenti: ", rilevanti ai fini dell'accertamento,
nei confronti
di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo".
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati
all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate,
distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli
2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle
informazioni, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i
cui obblighi sono sostituiti dalla
trasmissione telematica di cui al comma precedente. Resta comunque
fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
35. E'
soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
36. Salva l'applicazione
delle disposizioni concernenti le violazioni degli
obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato
adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è punito con la
sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37. Le disposizioni di cui
ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1 gennaio 2007.
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le
parole "o donazione" sono soppresse;
b) in fine, sono aggiunte le
seguenti parole: ". In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di
cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.".
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, sono inserite
le seguenti parole: "Per gli
immobili di cui alla lettera b) dell'articolo
67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto
o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.".
40. La
lettera a) dell'articolo 25, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, è sostituita dalla seguente: "a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima
rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la
dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività
di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;".
41. Nel
comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole "iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le
minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta."
Sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo
a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.".
42. All'articolo 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione" sono
soppresse;
b) è abrogato il comma 1-bis.
43. Per
le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per le
altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi
indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del
medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre
2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né
all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a
cento euro.
44. La
notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo
previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.
Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle
cartelle di pagamento relativa alle
dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni
o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente ella repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel
primo periodo, le parole "a un terzo del
costo" sono sostituite dalle parole "al 50 per cento del costo";
b)nel
secondo periodo, le parole "un decimo del costo" sono sostituite
dalle seguenti: "undiciottesimo
del costo".
46. Le
disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In
riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma
precedente, lettera a), si applica
limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47.
All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente ella repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: "Gli ammortamenti dei beni
materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti,
le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni
di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli
ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli
interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto
economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei
redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e
fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108,
comma 1, e dei fondi.".
48. Le disposizioni del comma
precedente si applicano alle spese relative a studi e
ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49. A
partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad
utilizzare, anche tramite
intermediari, modalità di pagamento telematiche delle
imposte, dei contributi e dei premi di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
delle entrate spettanti agli enti ed
alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli
interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso
interessi sensi dell'art.
1283 del codice civile.
51. Sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
52. Alla
lettera b) del comma
1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, le parole "un numero
massimo di" sono soppresse.
53. A
decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della
comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lett. l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli
adempimenti attualmenteprevisti in materia di riduzione dell'imposta.
54. In
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma I-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la
circolazione e la fruizione della
base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere
assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente
alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione
della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli
immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è
versata con le modalità del Capo HI del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le
modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1
del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi
diritto, dopo un intervallo di tempo
superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i
coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in
epoca immediatamente successiva alla
data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità
immobiliari offerte in opzione sia
effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di
ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli
relativi al secondo semestre
2005.".
57. Quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto-legge, pari a 16 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni
di euro a decorreredall'anno2009,sonoutilizzateperlacoperturadelleminorientratederivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della Direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla
direttiva 90/43 5/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile
alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Articolo
39
(Misure di contrasto del gioco illegale)
1. Al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione
fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con
regolamenti emanatiai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13
maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza
con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente
rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota
d'imposta unica
è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da
gioco, le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi
2 e 4.
2.L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
sostituito dal seguente: "Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su
eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su
base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni
ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei
cavalli;
b) possibilità di raccolta del
gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori
che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea,
degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio
e anche degli operatori di altri Stati, solo se in
possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c)esercizio della raccolta tramite punti
divendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e
punti di vendita aventi come attivitàaccessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può
essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune
tipologie di scommessa;
d)previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita
non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e)determinazione del numero massimo dei
punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di
vendita già
assegnati;
f) localizzazione dei punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già
assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già
assegnati;
g) localizzazione dei punti di
vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti
di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già
assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30
giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di
vendita previa effettuazione di una o più procedure
aperte a tutti gli Operatori, la cui base d'asta non può essere
inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della
possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un
corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n.
111".
3. All'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il
punto 3 della lettera b), con effetti
dal 1 gennaio 2007, è sostituito dal seguente:
"3) per le scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse
con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori:
I. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per
ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;
II. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
III. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
IV. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi
precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura
del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
V. nel
caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse
a quota fìssa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella
misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;".
4. Al
fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione
e l'elusione fiscalenel
settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti delMinistero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,sono stabilite le nuove modalità di
distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su
base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle
scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;
b)
possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione
europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea
per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c)
esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e
punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune
tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non
inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per centoaventi come attività
principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia
aventi come attivitàprincipalelacommercializzazionedeiprodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di
vendita già assegnati;
f)
localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti
a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti
di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza
non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g)
localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti,
a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza
non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza
pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno
2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h)
aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più
procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere
inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente
come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della
possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di
scommesse ippiche
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5.L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
sostituito dal seguente:
"6.
Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di
cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti
di raccolta di altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare
ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono
criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di
apparecchi installagli la natura dell'attività prevalente svolta
presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.".
6. Nei
casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico
delle leggi dipubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni
alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
dalla data di notifica del provvedimento di
sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli
effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico
di concessionari affidatari della raccolta di giochi,
concorsi o scommesse.
7. All'articolo
110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole "in
monete metalliche"
sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 530:
1. alla lettera b),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a
decorrere dal 1 gennaio 2007";
2. alla lettera c), dopo le parole: "l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti:
", a decorrere dal 1 gennaio 2007, ";
b) al comma 531, le parole:
"1 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio
2007".
TITOLO
IV
Disposizioni finali
Articolo
40
(Modifica disciplina esenzione ICI)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma
2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'esenzione
disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si intende applicabile alle attività
indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente
natura commerciale"
Articolo
41
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri recati dagli
articoli .......................... del presente decreto- legge,
pari a complessivi ......... milioni di euro per
l'anno 2006, a ........milioni di europer l'anno 2007 e a ........ milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede
mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dagli articoli ........ del
presentedecreto-legge.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 42
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in
vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.