Utilizzo in deroga degli
ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2007
Al lavoro i disoccupati
ultracinquantenni
Lo prevede un
decreto pubblicato in Gazzetta il 3 aprile
Decreto - Legge 136/06
Per
agevolare la gestione dei programmi di reimpiego sarà consentito fino al 31
dicembre 2007 l’utilizzo in deroga degli ammortizzatori sociali concessi sulla base di accordi governativi, stipulati per aree
territoriali.
Lo
stabilisce il decreto - legge n. 136 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006.
Il
provvedimento proroga inoltre al 31 maggio 2006 la definizione del programma di
reimpiego di lavoratori disoccupati ultracinquantenni
previsto recentemente dal decreto - legge 6 marzo 2006 n.68 [1], al fine di
consentire una valutazione quanto più attenta dei problemi occupazionali.
È
previsto infine un incremento del Fondo per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Decreto - Legge 3 aprile 2006, n.136 (Proroga di
termini in materia di ammortizzatori sociali)
(G.U. n. 78 del 3/4/2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e per
incrementare il finanziamento degli interventi a favore delle imprese in difficolta';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2006», sono
inserite le seguenti: «e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le
parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al
quarto periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15
giugno 2006».
Art. 2.
1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti
dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficolta' di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' incrementato per
l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro
per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,
utilizzando parte dell'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
NOTE:
http://www.italiapuntodoc.it/doc.php?id=1255
[1] Decreto - legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito nella Legge 24 marzo 2006 n.127 («Misure urgenti per il reimpiego di
lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta',
nonche' disposizioni
finanziarie»):
Art. 1.
1. Al fine di
garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con
la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale
per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla
base di accordi sottoscritti entro il ((31 marzo 2006 tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non
abbiano cessato l'attivita'.)) Il Programma si
articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori
che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano al Programma di
reimpiego e le modalita' di partecipazione al
Programma stesso delle aziende interessate, nonche'
gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali approva entro il ((15 aprile 2006))
il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui
al presente comma.
2. Le attivita' orientate al reimpiego dei lavoratori
di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori
autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del
lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in
esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati,
dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi
interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano
sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
3. Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma
1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attivita'
di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali procedera' per i lavoratori
interessati alla eventuale proroga delle successive
fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al
reimpiego.
4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al
comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'ultima mensilita' di mobilita' erogata al lavoratore interessato,
fino al perfezionamento dei processi di ((fuoriuscita dal Programma)) e
comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9
dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui
all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al
comma 1, che ricomprendono la contribuzione
figurativa, sono posti a carico delle imprese, con l'esclusione delle imprese
sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono
riservate 1.300 delle unita' indicate nel comma 1.
5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'art.
15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'art.
6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i
primi ventiquattro mesi di attuazione del Programma.
6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'art. 1-quinquies del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, ((tenendo conto delle competenze acquisite dai
lavoratori stessi.))
7. All'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita' formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i
datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilita',
al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della
cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere
ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi, dandone
comunicazione agli interessati.
1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso entro
((quaranta giorni)) alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti che decidono, in via definitiva, nei ((trenta giorni)) successivi
alla data di presentazione del ricorso.
La decisione del ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di mobilita',
al competente servizio per l'impiego.
1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis e' valutata ai fini
della verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai
sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.».
8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di
lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare
nel Programma di sostegno al reddito ((di cui al medesimo comma 1)) nel caso in
cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volonta' del lavoratore.
9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attivita'
lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al
reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo
complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al
comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In
capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane
l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale
riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'I.N.P.S. dei contributi
figurativi.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a ((1.300.000
euro)) per l'anno 2006, a ((2.600.000 euro)) per l'anno 2007 e a ((15,6))
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78, comma 18, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a ((1.300.000 euro))
per l'anno 2006, a ((2.600.000)) milioni di euro per
l'anno 2007 e a ((15,6 milioni di euro)) a decorrere dall'anno 2008,
affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), e ad esse viene data apposita evidenza contabile. L'I.N.P.S. provvede
al monitoraggio delle domande di accesso al sostegno
al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del
monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione,
da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11. ((All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni,)) le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine
e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro
a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, ((come rifinanziato
dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
Art. 2.
1. Al fine di
assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche
tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,
volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe
fuori esercizio, il Registro italiano dighe e'
autorizzato a derogare, nel limite di 50 milioni di euro ((per l'anno 2006,))
all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione
degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica,
relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell'importo complessivo previsto dall'art. 1,
comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 3.
1. All'art.
1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «1.700 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «1.913 milioni».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1 sui
saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa
fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante
riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 113 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi
lordi con conseguente rideterminazione della
percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del
2005.
Art. 4.
1. Una quota pari a
170 milioni di euro delle disponibilita'
in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, ((come rifinanziata
dalla tabella D allegata alla)) legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2006, per essere destinata:
quanto a 70 milioni di euro, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, ((come determinata dalla
tabella C allegata alla legge)) 23 dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni
di euro, all'assegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa
sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi
lordi. ((Le risorse assegnate al Ministero della difesa sono ripartite sui
capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonche' alle
Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto,
il Ministro della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione
dei servizi relativi alle prestazioni di manutenzione,
manovalanza, pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonche' alle spese per l'attivita'
addestrativa.))
2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere
sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'art. 32-bis, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in bilancio e versata in
entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei
lavori per la realizzazione del
«Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».
Art. 5.
1. In ragione delle
nuove competenze attribuite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge
28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato, di cui all'art. 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e' incrementato di quattro unita'. Per le medesime finalita'
e' autorizzata l'assunzione straordinaria di otto
dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed e'
consentito l'istituto del comando per professionalita'
non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita'
((nel limite massimo di sei unita'.)) La presente disposizione non comporta un
aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo
accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ((ai sensi dell'art.
10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.))
Art. 6.
1. L'art.
59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' sostituito dal
seguente:
«2. Ai complessivi
oneri derivanti dall'attuazione del presente art.,
valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ((ed in tre milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2006,)) si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236».
Art. 7.
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.