Tra le novità il maggior rilievo del Forum
nazionale degli studenti associati
Rinnovate le
attività integrative nelle scuole
Più partecipazione per studenti e famiglie
Decreto del
presidente della Repubblica 23 Dicembre 2005, n. 301
Nuova disciplina delle attività integrative nelle
scuole. Un regolamento della fine dello scorso anno,
pubblicato solo due mesi dopo in gazzetta il 23 febbraio, riforma il vecchio dpr del 1996. Tra le principali novità
il maggiore rilievo del Forum nazionale delle associazioni studentesche
- istituito nel 2002 - che dovrà valorizzare l'attività associativa degli
studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare
a quella istituzionale. Soprattutto il Forum ha lo scopo di dare maggiore
stabilità al dialogo e al confronto con il mondo degli studenti. Valorizzato
anche il compito del Forum nazionale delle associazioni dei
genitori, che, in parallelo con la rappresentanza degli studenti, potrà
valorizzare la partecipazione e l'attività associativa dei genitori.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 Dicembre 2005, n. 301
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. (GU
n. 45 del 23-2-2006 )
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, in particolare, il
comma 5-bis;
Vista
la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105,
concernente il regolamento delle iniziative complementari e delle attività
integrative nelle istituzioni scolastiche;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le
norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato
dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il
regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Ritenuta
la necessità di apportare ulteriori modificazioni e
integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei requisiti di
partecipazione e delle procedure di ammissione delle associazioni studentesche
e delle associazioni dei genitori ai forum nazionali, la possibile istituzione
di forum a livello regionale, la copertura finanziaria dei relativi oneri di
funzionamento, nonché il ripristino dei termini originari stabiliti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, per l'espletamento delle
operazioni elettorali di rinnovo delle consulte provinciali degli studenti;
Udito
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza dell'11 settembre 2002;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza
del 23 giugno 2003;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2003;
Visto
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 30
giugno 2005;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca; [1]
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. [2]
1. Nell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, di seguito denominato: «regolamento», e' inserita la seguente rubrica: «(Assistenza
medica)». [1]
Art. 2.
1. L'articolo 5-bis del regolamento e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis (Forum
nazionale delle associazioni studentesche). –
1.
Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente
rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di
valorizzare la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come
forma di espressione e di rappresentanza autonoma e
complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo
e al confronto con il mondo studentesco.
2.
Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni
o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso
un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate
statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o
documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della
scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro
attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della
Costituzione.
3.
In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a
livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate
con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa
studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù studentesca,
Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica,
Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.
4.
Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma
5, le associazioni o le confederazioni di associazioni
di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a
livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:
a)
numero di associati non inferiore a 3000 unità, o di
rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità, o di
rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a
100 unità, o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non
inferiore a 100 unità. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le
associazioni o le confederazioni di associazioni di
studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due
dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano
il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;
b)
presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.
5.
Le associazioni o le confederazioni di associazioni
presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per
l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di
rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi
degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva
resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore età; in tale caso,
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente,
esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle
documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di
associazioni al Forum. E' demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicità annuale, della
persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in
contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni
interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.
6.
Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono
adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
7.
Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali
possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti
uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti
aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese fra le regioni e gli Uffici
scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative
a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti
nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni.
Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di
accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale,
d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».
Art. 3
.
1. Dopo l'articolo 5-bis del regolamento, come sostituito dall'articolo
2, e' inserito il seguente:
«Art. 5-ter (Forum nazionale delle
associazioni dei genitori). –
1. Il
Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative,
istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e
l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di
espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella
istituzionale, nonché di assicurare una sede stabile di consultazione delle
famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.
2.
Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni
o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o
paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od
organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo
che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un
programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle
regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
3.
In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a
livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate
con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana
genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori
democratici.
4.
Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma
5, le associazioni o le confederazioni di associazioni
di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore
rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei
seguenti criteri:
a)
presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media
di cinquecento associati per regione;
b)
costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;
c)
numero di associati non inferiore a cinquemila
genitori;
d)
adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).
5.
Le associazioni o le confederazioni di associazioni
presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per
l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività
descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19,
19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, anche con dichiarazione
sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della
confederazione di associazioni; in tale caso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
emesse, a norma dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. La Direzione generale per lo studente, esperite le
istruttorie del caso sulle istanze e sulle
documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di
associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo
studente, la verifica con periodicità triennale della persistenza dei requisiti
previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione
o la confederazione di associazioni interessata,
secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.
6.
Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono
adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.
7.
Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali,
possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti
Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori
aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese tra le regioni e gli Uffici
scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative
a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti
nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime.
Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di
accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale,
d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo.».
Art. 4.
[3]
1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento,
il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei
rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La prima riunione
della consulta e' convocata dal dirigente del detto ufficio scolastico locale
entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.».
Art. 5.[4]
1. All'articolo 6-bis, comma 1, del
regolamento sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
«ed
in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai
sensi degli articoli 5-bis e 5-ter.». Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 23 dicembre 2005 CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 1° febbraio 2006
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63
[1] Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10,
commi 2 e
3, del testo
unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o
alle quali e'
operato il rinvio. Restano
invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi
ed emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
-
Si riporta il
testo dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri):
«Art.
17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle
leggi e dei
decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione
e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie
riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza
di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed
il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
l'organizzazione del lavoro
ed i rapporti
di lavoro dei
pubblici dipendenti in
base agli accordi
sindacali.».
-
Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
«Approvazione del
testo unico delle
disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
-
Si riporta il
testo dell'art. 3 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento
della finanza pubblica,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425:
«Art. 3 (Riduzione
stanziamenti e blocco impegni). -
1.-4. (Omissis).
5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello
stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione relativo al
fondo per le esigenze di formazione
del personale e di potenziamento e
funzionamento di scuole
e uffici dell'amministrazione scolastica,
e' ridotto di
lire 50 miliardi per
l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998.
Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari
a lire
40 miliardi, e' assegnata ai
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica
istruzione riguardanti le
spese di funzionamento amministrativo e
didattico delle scuole
secondarie superiori.
5-bis. Con
regolamento governativo, da
emanarsi ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, e'
disciplinata la materia
prevista dalla direttiva
del Ministro della
pubblica istruzione 3 aprile
1996, n. 133. Il finanziamento di cui al
comma 5 e'
finalizzato all'attuazione del predetto
regolamento.
6.-13-bis.
(Omissis)».
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca:
«Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
reca: «Regolamento recante la disciplina delle
iniziative complementari e
delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».
-
Il decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1999, n.
156, reca: «Regolamento
recante modifiche ed integrazioni
al decreto del
Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n.
567, concernente la disciplina delle
iniziative complementari e
delle attività integrative
nelle istituzioni scolastiche».
-
Il decreto del
Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n.
105, reca: «Regolamento
recante ulteriori modifiche
ed integrazioni al
decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567,
concernente la disciplina delle
iniziative complementari e delle
attività integrative nelle istituzioni scolastiche».
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, reca: «Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59».
- Il
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, reca:
«Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa».
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319, reca:
«Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca».
[2]- Si
riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, come modificato dal decreto
qui pubblicato:
«Art. 2-bis
(Assistenza medica). -
1. Al fine di
assicurare l'assistenza medica
nello svolgimento delle
attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda
le certificazioni di idoneità alle attività motorie,
le istituzioni scolastiche
autonome possono stipulare
convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto
di natura non regolamentare del
Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il
Ministro della sanità, sono individuate
le necessità sulla presenza e l'intervento
degli operatori sanitari.».
[3] - Si riporta il testo
dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«1. Due
rappresentanti degli studenti
per ciascun istituto
o scuola di istruzione secondaria superiore
si riuniscono in
consulta provinciale in
una sede appositamente attrezzata e
messa a disposizione
dall'ufficio scolastico locale
a livello provinciale che
assicura alla consulta
il supporto organizzativo
e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione
di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei
rappresentanti degli studenti nel
consiglio di istituto. La prima riunione della
consulta e' convocata
dal dirigente del
detto ufficio scolastico locale
entro quindici giorni dal completamento
delle operazioni elettorali.».
[4] Si
riporta il testo dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«1. Con le risorse finanziarie
destinate alle attività previste dal
presente regolamento sono, altresì, coperti gli
oneri derivanti dalla
completa realizzazione di iniziative attuate
all'esterno degli istituti,
come deliberate dai competenti
organi, nonché il rimborso delle
spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista
per i dipendenti della
VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri,
in favore dei componenti delle consulte degli studenti
individuati per la partecipazione alle predette iniziative
ed in favore
degli studenti e dei genitori partecipanti ai
forum istituiti ai
sensi degli articoli 5-bis e 5-ter.».