05.02.2012 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
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 (Consiglio di Stato 183/2010)
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UFFICIO LEGISLATIVO

Fissati il diritto - dovere all'istruzione e l'alternanza scuola - lavoro

Al via i decreti attuativi della Riforma Moratti

I due provvedimenti pubblicati in Gazzetta

Decreti Legislativi 76 e 77/05

 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio i due decreti legislativi attuativi della "Riforma Moratti" (Legge n.53 del 2000). Il primo prevede un intervento del Governo sull’obbligo scolastico e sull’obbligo formativo  come diritto - dovere all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni e, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro i diciotto anni, al fine dell'inserimento nel mercato del lavoro. Il secondo introduce il sistema della c.d. alternanza scuola - lavoro, già prevista e sperimentata positivamente in molti Paesi europei, con il quale vengono fissati periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro diretti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale; i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n.76 

 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 5-5-2005) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

  Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;

  Visto  il  decreto-legge  9 novembre  2004, n. 266, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   27 dicembre  2004,  n.  306,  ed  in particolare  l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

  Vista  la  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed  in  particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);

  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata,   di  cui all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli  1,  2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;

  Considerato  che,  nella  seduta  del  14 ottobre 2004, la predetta Conferenza  unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;

  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  dare  concreta attuazione alla delega  prevista  dalla  legge  28 marzo  2003,  n.  53,  attivare la procedura  di  cui  all'articolo 3,  comma  3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato   della   Repubblica,  espressi  in  data  26 gennaio  2005  e 2 febbraio 2005;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

  Su  proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con  il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.[1]

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

  1.  La  Repubblica  promuove  l'apprendimento in tutto l'arco della vita  e  assicura  a  tutti  pari opportunita' di raggiungere elevati livelli  culturali  e  di  sviluppare  le  capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con le  attitudini  e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita  sociale  e  nel  mondo  del  lavoro,  anche  con  riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

  2.  L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche'  l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio  1999,  n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed  ampliati,  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

  3.  La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di  una  qualifica  di  durata almeno triennale entro il diciottesimo anno  di eta'. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del   secondo   ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di formazione,   costituite   dalle   istituzioni  scolastiche  e  dalle istituzioni  formative  accreditate  dalle  regioni  e dalle province autonome  di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui  all'articolo 48  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ivi  comprese  le  scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti  a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

  4.  I  genitori,  o  chi  ne  fa  le veci, che intendano provvedere privatamente  o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio  del  diritto-dovere,  devono  dimostrare di averne la capacita'  tecnica  o  economica  e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita', che provvede agli opportuni controlli.

  5.  Nelle  istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di  cui  al  comma  3  non  e'  soggetta  a  tasse di iscrizione e di frequenza.

  6.  La  fruizione  dell'offerta  di istruzione e di formazione come previsto  dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori  stranieri  presenti  nel territorio dello Stato, oltre che un diritto  soggettivo,  un  dovere  sociale  ai  sensi dell'articolo 4, secondo   comma,   della   Costituzione,   sanzionato  come  previsto dall'articolo 5.

  7.   La  Repubblica  garantisce,  attraverso  adeguati  interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone  in  situazione  di  handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

  8.  L'attuazione  del  diritto  e  del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualita' e modalita' previste dall'articolo 6.

 

 

Art. 2.[2]

Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

  1.  Il  diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della   scuola   primaria,   secondo   quanto  previsto  dal  decreto legislativo  19 febbraio  2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza  della  scuola  dell'infanzia  di  cui  al medesimo decreto legislativo.

  2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le  istituzioni  del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo  ciclo  ed  i  competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento  ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo,  sulla  base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

  3.  I  giovani  che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo  sono  iscritti  ad  un  istituto  del  sistema dei licei o del sistema   di   istruzione   e   formazione   professionale   di   cui all'articolo 1,  comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di  un  titolo  o  di  una  qualifica  professionale di durata almeno triennale  entro  il diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di  frequentabilita' delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma  4,  del  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello  derivante  dalla  contrazione  di  una ferma volontaria nelle carriere   iniziali   delle   Forze   armate,   compresa  l'Arma  dei carabinieri.

  4.  Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni  del  sistema  dei  licei  o presso quelle del sistema di istruzione   e   formazione   professionale  che  realizzano  profili educativi,  culturali  e  professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche  professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai    livelli   essenziali   di   prestazione   definiti   ai   sensi dell'articolo 2,  comma  1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53,  e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.

  5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie,  le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti che   assumono   con   il   contratto   di   apprendistato,   di  cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il  tutore  aziendale  di  cui  al  comma 4, lettera f), del predetto articolo,  condividendo  l'obiettivo  della crescita e valorizzazione della  persona  umana  secondo  percorsi  formativi  rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

         

Art. 3.[3]

Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

 

  1.  Ai  fini  di  cui  agli  articoli 1  e  2, e nel rispetto delle disposizioni   del   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, l'anagrafe    nazionale    degli   studenti   presso   il   Ministero dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   opera  il trattamento   dei  dati  sui  percorsi  scolastici,  formativi  e  in apprendistato  dei  singoli  studenti  a partire dal primo anno della scuola  primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

  2.  Le  anagrafi regionali per l'obbligo formativo, gia' costituite ai  sensi  dell'articolo 68  della  legge  17 maggio  1999, n. 144, e successive  modificazioni,  sono  trasformate  in  anagrafi regionali degli  studenti,  che  contengono  i  dati  sui  percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

  3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le  anagrafi  comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto  dagli  articoli 4  e  5  del  presente  decreto, nonche' il coordinamento  con  le  funzioni  svolte  dalle Province attraverso i servizi  per  l'impiego  in  materia  di orientamento, informazione e tutorato.

  4.   Con   apposito   accordo  tra  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e' assicurata l'integrazione delle  anagrafi  di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

    a) definire  gli  standard  tecnici  per  lo  scambio  dei flussi informativi;

    b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi;

    c) definire   l'insieme  delle  informazioni  che  permettano  la tracciabilita'  dei  percorsi  scolastici  e  formativi  dei  singoli studenti.

  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 4.

Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

 

  1.  Il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di  piani  di  intervento  per  l'orientamento,  la prevenzione ed il recupero   degli   abbandoni,   al   fine   di  assicurare  la  piena realizzazione  del  diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel  rispetto  delle  competenze  attribuite alla regione e agli enti locali  per  tali  attivita'  e  per  la  programmazione  dei servizi scolastici e formativi.

  2.  Nell'ambito  della  programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo  di  istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali   previste   dalle   regioni   stesse,   iniziative   di orientamento  e  azioni  formative volte a garantire il conseguimento del  titolo  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione,  anche ad integrazione con altri sistemi.

 

 

Art. 5.[4]

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

 

  1.   Responsabili  dell'adempimento  del  dovere  di  istruzione  e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne  facciano  le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

  2.  Alla  vigilanza  sull'adempimento  del  dovere  di istruzione e formazione,  anche  sulla  base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti  di  cui  all'articolo 3,  cosi'  come previsto dal presente decreto, provvedono:

    a) il  comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

    b) il  dirigente  dell'istituzione  scolastica  o il responsabile dell'istituzione  formativa  presso  la  quale  sono  iscritti ovvero abbiano   fatto  richiesta  di  iscrizione  gli  studenti  tenuti  ad assolvere al predetto dovere;

    c) la  provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

    d) i  soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui  all'articolo  48  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,   i   giovani   tenuti   all'assolvimento   del   diritto-dovere all'istruzione  e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al  comma  4,  lettera  f),  del  predetto  articolo,  e  i  soggetti competenti  allo  svolgimento  delle funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di  lavoro,  di  cui  al  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  3.  In  caso  di  mancato  adempimento  del  dovere di istruzione e formazione  si  applicano  a  carico  dei  responsabili  le  sanzioni relative  al  mancato  assolvimento  dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

 

Art. 6.[5]

Gradualita'  dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

  1.  In  attesa  dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo   ciclo   di   istruzione   e   di  istruzione  e  formazione professionale,  dall'anno  scolastico  2005-2006,  l'iscrizione  e la frequenza  gratuite  di  cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi  due  anni  degli  istituti  secondari superiori e dei percorsi sperimentali  di  istruzione  e  formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

  2.  Alla  completa  attuazione  del diritto-dovere all'istruzione e formazione,  come  previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti  attuativi  dell'articolo 2,  comma  1,  lettere g), h) e i), della  legge  28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della  stessa  legge,  nel  rispetto  delle  modalita'  di  copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.

  3.  Fino  alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio  1999,  n.  144, e successive modificazioni, che si intende riferito  all'obbligo  formativo  come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.

  4.   Al   fine   di   sostenere   l'attuazione  del  diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1,  le  risorse  statali  destinate  annualmente  a  tale  scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo  anche  conto  dell'incremento  delle  iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.

  5.   In   attesa   della  definizione  dei  livelli  essenziali  di prestazione,  di  cui  all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi  di  istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono  accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di  Bolzano,  sulla  base di quanto previsto dal decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  25 maggio  2001,  n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.

 

Art. 7.[6]

Monitoraggio

 

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, avvalendosi dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei lavoratori  (ISFOL),  dell'Istituto  nazionale  di documentazione per l'innovazione   e  la  ricerca  educativa  (INDIRE)  e  dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione  (INVALSI)  effettuano  annualmente  il monitoraggio sullo stato  di  attuazione  del  presente  decreto  e, a partire dall'anno successivo  a  quello  della  sua  entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  2.  A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,  anche  con  riferimento  ai risultati del monitoraggio di cui al comma  1,  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca  presenta  ogni  tre  anni  al  Parlamento  una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

 

Art. 8.[7]

Disposizioni  particolari  per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

 

  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

Norma di copertura finanziaria

 

  1.  All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si  provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma  92,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005

 

                               CIAMPI

 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri

                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca

                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e  delle finanze

                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione   pubblica

                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali

                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari  regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

    Avvertenza

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto  dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni  sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei  decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle  pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge  alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note al preambolo:

              -  Si  riporta il testo degli articoli 33, 34, 76, 87 e  117 della Costituzione:

              «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne  e' l'insegnamento.

              La  Repubblica detta le norme generali sulla istruzione  ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.  Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

              La  legge,  nel  fissare i diritti e gli obblighi delle  scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare  ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole  statali.

              E'  prescritto  un  esame di Stato per la ammissione ai vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

              Le   istituzioni   di   alta  cultura,  universita'  ed  accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi  nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

              «Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.

              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,  e' obbligatoria e gratuita.

              I  capaci  e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno  diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.

              La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse  di  studio  assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che  devono essere attribuite per concorso.».

              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non  puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo  limitato e per oggetti definiti.».

              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo  dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

              Puo' inviare messaggi alle Camere.

              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la  prima riunione.

              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di  legge di iniziativa del Governo.

              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla   Costituzione.

              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari  dello Stato.

              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,   ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio  supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo  stato di guerra deliberato dalle Camere.

              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

              Puo' concedere grazia e commutare le pene.

              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata  dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi  internazionali.

              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti  materie:

                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello  Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto  di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non  appartenenti all'Unione europea;

                b) immigrazione;

                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni  religiose;

                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;  armi, munizioni ed esplosivi;

                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;  tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle   risorse finanziarie;

                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;   referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello  Stato e degli enti pubblici nazionali;

                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della  polizia amministrativa locale;

                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento  civile e penale; giustizia amministrativa;

                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

                n) norme generali sull'istruzione;

                o) previdenza sociale;

                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e  funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'  metropolitane;

                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e   profilassi internazionale;

                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;  coordinamento informativo statistico e informatico dei dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere  dell'ingegno;

                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni  culturali.

              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea  delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza   del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica  e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori  produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento  sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti  e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di  navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,  trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia; previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei   bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e  del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e   ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'  culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di  credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e  agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta' legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di  Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle  decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi  comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione  europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle  materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'  metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che  impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella  vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la   parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche   elettive.

              La legge regionale ratifica le intese della regione con  altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie  funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'   concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali  interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme  disciplinati da leggi dello Stato.».

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, commi 1, 2 e 3  lettera  i),  dell'art.  2, comma 1 e dell'art. 7, comma 1,  della legge 28 marzo 2003, n. 53:

              «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali  sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni in  materia di istruzione e di formazione professionale). -

          1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'  evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e   delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della  cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il  principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo  e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto  delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e  province, in relazione alle competenze conferite ai diversi  soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di  istruzione e di istruzione e formazione professionale.

              2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.   4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su   proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e   del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;  decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere  comunque  adottati.  I decreti  legislativi  in  materia di  istruzione  e formazione professionale sono adottati previa  intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

              3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente  legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto  legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

                a) - h) (omissis);

                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la  dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione  del diritto-dovere di istruzione e formazione;».

              «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di formazione).  -  1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono  il  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione, con  l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

                a) e'  promosso l'apprendimento in tutto l'arco della    vita  e  sono  assicurate  a  tutti  pari  opportunita'  di  raggiungere  elevati  livelli  culturali e di sviluppare le   capacita'   e   le   competenze,  attraverso  conoscenze  e  abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini  e  le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale  e  nel  mondo  del lavoro, anche con riguardo alle  dimensioni locali, nazionale ed europea;

                b) sono  promossi  il conseguimento di una formazione  spirituale  e  morale,  anche  ispirata  ai  principi della  Costituzione,  e  lo  sviluppo della coscienza storica e di  appartenenza   alla   comunita'   locale,   alla  comunita' nazionale ed alla civilta' europea;

                c) e'  assicurato a tutti il diritto all'istruzione e   alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento  di  una qualifica entro il diciottesimo anno  di  eta';  l'attuazione  di  tale  diritto  si realizza nel  sistema   di   istruzione  e  in  quello  di  istruzione  e formazione  professionale,  secondo  livelli  essenziali di prestazione  definiti  su  base nazionale a norma dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e    mediante  regolamenti  emanati ai sensi dell'art. 17, comma   2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e garantendo,  attraverso   adeguati   interventi,   l'integrazione  delle  persone  in  situazione  di  handicap  a  norma della legge   5 febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta di istruzione    e    formazione    costituisce    un   dovere   legislativamente   sanzionato;  nei  termini  anzidetti  di  diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere  viene  ridefinito  ed  ampliato l'obbligo scolastico di cui  all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo   introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  e   successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale  del   diritto-dovere  predetto  e' rimessa ai decreti legislativi  di  cui  all'art.  1,  commi  1  e  2, della presente legge  correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale   fine  dal  piano  programmatico di cui all'art. 1, comma 3,   adottato  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge;

                d) il sistema educativo di istruzione e di formazione  si  articola  nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che  comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di  primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema  dei  licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione  professionale;

                e) la  scuola  dell'infanzia,  di  durata  triennale,  concorre   all'educazione   e   allo   sviluppo  affettivo, psicomotorio,  cognitivo, morale, religioso e sociale delle   bambine  e  dei  bambini  promuovendone le potenzialita' di relazione,  autonomia,  creativita',  apprendimento,  e  ad  assicurare   un'effettiva  eguaglianza  delle  opportunita'  educative;  nel  rispetto  della  primaria  responsabilita'  educativa  dei  genitori, essa contribuisce alla formazione  integrale   delle  bambine  e  dei  bambini  e,  nella  sua  autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la  continuita'   educativa   con   il  complesso  dei  servizi  all'infanzia  e  con  la  scuola primaria. E' assicurata la  generalizzazione  dell'offerta  formativa e la possibilita'   di   frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla  scuola dell'infanzia  possono  essere  iscritti secondo criteri di gradualita'  e  in  forma di sperimentazione le bambine e i  bambini  che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile   dell'anno  scolastico  di  riferimento,  anche  in rapporto   all'introduzione  di  nuove  professionalita'  e  modalita'  organizzative;

                f) il  primo  ciclo di istruzione e' costituito dalla   scuola  primaria,  della  durata  di  cinque  anni, e dalla  scuola  secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma  restando  la  specificita'  di  ciascuna di esse, la  scuola  primaria  e'  articolata  in un primo anno, teso al  raggiungimento  delle  strumentalita'  di  base,  e  in due   periodi  didattici  biennali; la scuola secondaria di primo  grado  si  articola  in  un  biennio e in un terzo anno che  completa   prioritariamente  il  percorso  disciplinare  ed  assicura  l'orientamento  ed  il  raccordo  con  il secondo  ciclo;  nel  primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo con  la  scuola  dell'infanzia  e  con il secondo ciclo; e'  previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e  i  bambini  che  compiono  i  sei  anni di eta' entro il 31   agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che  li  compiono  entro  il  30 aprile  dell'anno scolastico di   riferimento;  la  scuola  primaria  promuove,  nel rispetto  delle    diversita'    individuali,   lo   sviluppo   della  personalita',  ed  ha il fine di far acquisire e sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilita'  di  base  fino  alle prime   sistemazioni  logico-critiche,  di  far  apprendere i mezzi  espressivi,  ivi  inclusa  l'alfabetizzazione in almeno una   lingua  dell'Unione  europea oltre alla lingua italiana, di  porre   le   basi   per   l'utilizzazione   di  metodologie  scientifiche  nello  studio  del  mondo  naturale, dei suoi fenomeni  e  delle  sue  leggi, di valorizzare le capacita'  relazionali  e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare  ai  principi fondamentali della convivenza civile;  la   scuola   secondaria  di  primo  grado,  attraverso  le  discipline  di  studio,  e' finalizzata alla crescita delle   capacita'  autonome  di  studio  ed  al rafforzamento delle  attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,  anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e  l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita', anche   in  relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla  evoluzione  sociale,  culturale e scientifica della realta' contemporanea;  e'  caratterizzata  dalla  diversificazione  didattica  e  metodologica in relazione allo sviluppo della  personalita'  dell'allievo;  cura la dimensione sistematica  delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e  le  capacita'  di  scelta  corrispondenti alle attitudini e  vocazioni  degli  allievi; fornisce strumenti adeguati alla  prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;  introduce  lo  studio  di  una  seconda  lingua dell'Unione  europea;  aiuta  ad  orientarsi per la successiva scelta di istruzione  e  formazione;  il primo ciclo di istruzione si  conclude   con  un  esame  di  Stato,  il  cui  superamento   costituisce  titolo  di  accesso  al sistema dei licei e al  sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

                g) il   secondo   ciclo,  finalizzato  alla  crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso  il  sapere,  il fare e l'agire, e la riflessione critica su  di  essi,  e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e  sociale;  in  tale  ambito,  viene anche curato lo sviluppo  delle  conoscenze  relative all'uso delle nuove tecnologie; il  secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal  sistema  dell'istruzione  e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le  qualifiche    si    possono    conseguire   in   alternanza   scuola-lavoro  o attraverso l'apprendistato; il sistema dei  licei  comprende  i  licei  artistico, classico, economico,  linguistico,    musicale    e    coreutico,    scientifico, tecnologico,   delle  scienze  umane;  i  licei  artistico,  economico  e  tecnologico  si  articolano  in indirizzi per corrispondere  ai  diversi  fabbisogni  formativi;  i licei  hanno   durata   quinquennale;   l'attivita'  didattica  si sviluppa  in  due  periodi biennali e in un quinto anno che  prioritariamente   completa   il  percorso  disciplinare  e  prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle  abilita'  caratterizzanti il profilo educativo, culturale e  professionale del corso di studi; i licei si concludono con un  esame  di  Stato  il cui superamento rappresenta titolo  necessario   per   l'accesso   all'universita'  e  all'alta  formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica  superiore;

                h) ferma  restando la competenza regionale in materia  di  formazione  e  istruzione professionale, i percorsi del sistema  dell'istruzione  e  della formazione professionale  realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai  quali  conseguono  titoli  e  qualifiche  professionali  di  differente   livello,   valevoli  su  tutto  il  territorio nazionale   se   rispondenti   ai   livelli  essenziali  di  prestazione  di  cui  alla  lettera  c);  le  modalita'  di  accertamento  di  tale  rispondenza,  anche  ai  fini della  spendibilita'  dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea,  sono  definite con il regolamento di cui all'art. 7,   comma   1,  lettera  c);  i  titoli  e  le  qualifiche  costituiscono  condizione  per  l'accesso  all'istruzione e formazione  tecnica  superiore, fatto salvo quanto previsto   dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e  le  qualifiche  conseguiti  al  termine  dei  percorsi  del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata  almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame  di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'  e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica,  previa  frequenza  di  apposito  corso  annuale, realizzato  d'intesa   con  le  universita'  e  con  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  e  ferma  restando  la  possibilita'  di  sostenere,  come  privatista,  l'esame di  Stato anche senza tale frequenza;

                i) e'  assicurata  e  assistita  la  possibilita'  di cambiare  indirizzo  all'interno  del  sistema  dei  licei,  nonche'  di  passare  dal  sistema  dei  licei  al  sistema   dell'istruzione   e   della   formazione  professionale,  e viceversa,   mediante   apposite   iniziative   didattiche, finalizzate  all'acquisizione  di una preparazione adeguata alla  nuova  scelta;  la  frequenza  positiva  di qualsiasi  segmento  del  secondo  ciclo  comporta  l'acquisizione  di  crediti  certificati che possono essere fatti valere, anche   ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,  nei  passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze  formative  e  stage realizzati in Italia o all'estero anche  con   periodi   di  inserimento  nelle  realta'  culturali,  sociali,  produttive,  professionali  e  dei  servizi, sono riconosciuti  con  specifiche  certificazioni di competenza  rilasciate  dalle  istituzioni  scolastiche  e formative; i  licei    e    le    istituzioni   formative   del   sistema  dell'istruzione  e della formazione professionale, d'intesa  rispettivamente  con  le  universita',  con  le istituzioni dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica e con  il  sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,  stabiliscono,  con riferimento all'ultimo anno del percorso  di  studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle   conoscenze  e  delle  abilita'  richieste  per l'accesso ai  corsi  di  studio universitari, dell'alta formazione, ed ai   percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

                l) i  piani  di  studio  personalizzati, nel rispetto  dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un  nucleo   fondamentale,  omogeneo  su  base  nazionale,  che  rispecchia   la   cultura,   le  tradizioni  e  l'identita'  nazionale,  e  prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa  agli aspetti di interesse specifico delle stesse,  anche collegata con le realta' locali.».

              «Art.   7  (Disposizioni  finali  e  attuative).  -  1.   Mediante  uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  a  norma  dell'art.  117, sesto comma, della Costituzione e dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le commissioni    parlamentari    competenti,   nel   rispetto  dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

                a) alla  individuazione  del  nucleo  essenziale  dei  piani   di   studio   scolastici  per  la  quota  nazionale  relativamente  agli  obiettivi  specifici di apprendimento, alle  discipline  e  alle  attivita'  costituenti  la quota  nazionale  dei  piani  di  studio, agli orari, ai limiti di  flessibilita' interni nell'organizzazione delle discipline;

                b) alla determinazione delle modalita' di valutazione  dei crediti scolastici;

                c) alla  definizione degli standard minimi formativi,  richiesti   per   la  spendibilita'  nazionale  dei  titoli  professionali  conseguiti all'esito dei percorsi formativi,  nonche'  per  i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi  scolastici.».

              - Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca:  «Definizione  delle  norme  generali  relative  alla scuola  dell'infanzia  e  al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma  dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».

              -  La  legge  14 febbraio 2003, n. 30, reca: «Delega al  Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.».

              -  Il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.    30».

              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, lettera b)  della legge 24 dicembre 2003, n. 350:  «92.  Per  l'attuazione  del piano programmatico di cui  all'art.  1,  comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'  autorizzata,   a   decorrere   dall'anno   2004,  la  spesa  complessiva   di   90   milioni  di  euro  per  i  seguenti  interventi:

                a) (omissis);

                b) interventi  di  orientamento contro la dispersione  scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;».

              -  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:  «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole di ogni ordine e grado.».

              -  La  legge  10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la  parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e  all'istruzione».

              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997, n. 59:

              «Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni  scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della  riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini  della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione  del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli  unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio  nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico   pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti  dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle  istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche  l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle  scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della   personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di  istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia  di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente  articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto   conto delle loro specificita' ordinamentali.

              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede  con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.  17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi  direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni  parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di   parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere  comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate  disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355  del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile  1994, n. 297, con quelle della presente legge.

              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione  della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle  istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro  unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'  agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe  dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni  territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle   esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla  tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali  saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui  territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le   condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano  disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di  insediamenti abitativi.

              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono  attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a  mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre 2000, contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni   amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il  passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato  da  apposite iniziative di formazione del personale, da una   analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche  delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei   conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato  secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'  di iniziativa delle istituzioni stesse.

              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle  istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'  giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4  e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il  funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide   in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale  dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per  lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione  e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di  ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli  di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione  finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le  destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari   competenti, sono individuati i parametri per la definizione  della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta  dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a  garantire       l'efficacia       del      processo      di   insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie  dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale  possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al  funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa  obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del  tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima   determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita   dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di  bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non  assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione  perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del  tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri  socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il  parere delle commissioni parlamentari competenti.

              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono  autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,  eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,  ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi  finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono  fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui  cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non  sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le  donazioni.

              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito   personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime  delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,  hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto  degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli  standard di livello nazionale.

              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla    realizzazione  della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico, la  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e  delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative  e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si  esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli  in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'   del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e   impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione   delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e  temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica  annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione  dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni  settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali  di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi  che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni  settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione  plurisettimanale.

              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al  perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema  nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di  insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte  delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si  sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,  strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni   metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di   insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal   fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri  per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di   istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario  complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello   previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'  indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di   studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di  verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del   raggiungimento degli obiettivi.

              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e   didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti  dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi   formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione    dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative  di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche  in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo   del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi   nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi   tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi   integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni  scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,   sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo   esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli  istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,  la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed  istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo    II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto   legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come   enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle  istituzioni scolastiche autonome.

              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono   altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia   alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle   accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo   i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli   adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di  tali istituzioni.

              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di  aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e   universitario.

              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle   norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le  disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui  ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo  e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni  regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche].

              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,   di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le  istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle   risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione  delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le   modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni   scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei   regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad   emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi  collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e   periferico  che  tenga conto della specificita' del settore   scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse  componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,   nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel  rispetto dei seguenti criteri:

                a) armonizzazione         della         composizione,  dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con  le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica  come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con  quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);

                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e   funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,  lettera g);

                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'  locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);

               e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59  del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio  della liberta' di insegnamento.

              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di   insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove   figure  professionali del personale docente, ferma restando   l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita  la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto  della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte  delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le  specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati  con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive   modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei   seguenti criteri:

                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli  organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di  direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse  umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,  con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;

                b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera  a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni  dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite   ai sensi dell'art. 13, comma 1;

                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento, riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di   servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto   attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione   scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di     formazione.

              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici   sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del  comparto scuola, articolato in autonome aree.

              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13, la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e  coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative    attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in   materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete  scolastica.

              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni   quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio  dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si   rendano necessarie.

              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province   autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e  nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di  attuazione.

              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma   20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'  di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova   scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove  scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame  sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento  attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'  abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre   1997, n. 425.».

              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.  275, reca: «Regolamento recante norme in materia   di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  «Definizione  ed   ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente   per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le  materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,  delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'  ed autonomie locali»:

              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e   Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed   autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei  comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza   Stato-regioni.

              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'   presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per   sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per  gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro   del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,   il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,  il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione   nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente   dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente  dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati   dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.   Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della  legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere  invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti   di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'  convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi  il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia   richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'   convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei   Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari  regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal  Ministro dell'interno».

              -  La  legge  28 marzo  2003,  n.  53, reca: «Delega al   Governo    per la    definizione   delle   norme   generali sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni  in materia di istruzione e formazione professionale».

              -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 del decreto   legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

              «3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto  all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede   con deliberazione motivata.

              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle   disposizioni   del   presente   articolo.   I provvedimenti  adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza  Stato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio  dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della  Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni   successive.».

 

[1]          Note all'art. 1:

              -  Per  il  testo  dell'art.  34  della Costituzione si  vedano le note al preambolo.

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 della legge 17   maggio 1999, n. 144:

              «Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).

          -  1.  Al  fine  di  potenziare  la  crescita  culturale  e  professionale  dei  giovani, ferme restando le disposizioni  vigenti  per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento  dell'obbligo     dell'istruzione,    e'    progressivamente  istituito,  a  decorrere  dall'anno 1999-2000, l'obbligo di   frequenza  di  attivita'  formative  fino al compimento del  diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto   in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

                a) nel sistema di istruzione scolastica;

                b) nel  sistema  della  formazione  professionale  di  competenza regionale;

                c) nell'esercizio dell'apprendistato.

              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque   assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le   competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della   formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato   costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema   all'altro.

              3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per  le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei  soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma  1 si provvede:

                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con   modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i  seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire  430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e  fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge  18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30  miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001  e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A   decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla   legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede  ai sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto  1978, n. 468 e successive modificazioni.

              5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla  data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta  Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della  previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari e della Conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,  sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del  presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le  relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di  formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di  riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro  certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al  comma  4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'    essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa   dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del    lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  proprio decreto   destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,   lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno  1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del   diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui  all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed  alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di    formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la  compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16  della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui  ai  commi  1  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province   autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione  alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse   esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione  professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai  rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di   attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni  le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate  direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province    autonome di Trento e di Bolzano.».

              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  del  decreto   legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

              «Art.   48   (Apprendistato   per   l'espletamento  del  diritto-dovere  di  istruzione  e formazione). - 1. Possono   essere  assunti,  in  tutti  i  settori  di  attivita', con   contratto   di   apprendistato   per   l'espletamento   del   diritto-dovere  di  istruzione e formazione i giovani e gli  adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

              2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non superiore  a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di  una  qualifica  professionale.  La  durata del contratto e'  determinata    in   considerazione   della   qualifica   da   conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali  e   formativi   acquisiti,   nonche'   del  bilancio  delle   competenze  realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai  soggetti  privati accreditati, mediante l'accertamento  dei   crediti  formativi  definiti  ai  sensi  della  legge  28 marzo 2003, n. 53.

              3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del  diritto-dovere  di  istruzione e formazione e' disciplinato   in base ai seguenti principi:

                a) forma    scritta    del    contratto,   contenente  indicazione   della   prestazione  lavorativa  oggetto  del  contratto,  del  piano formativo individuale, nonche' della   qualifica  che  potra'  essere  acquisita  al  termine  del  rapporto  di lavoro sulla base degli esiti della formazione  aziendale od extra-aziendale;

                b) divieto  di stabilire il compenso dell'apprendista   secondo tariffe di cottimo;

                c) possibilita'  per  il datore di lavoro di recedere   dal   rapporto   di   lavoro  al  termine  del  periodo  di  apprendistato  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 2118    del codice civile;

                d) divieto  per  il  datore di lavoro di recedere dal  contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o  di un giustificato motivo.

              4.    La   regolamentazione   dei   profili   formativi  dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di  istruzione  e  formazione  e'  rimessa  alle regioni e alle   province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, d'intesa con il    Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del    Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel rispetto dei seguenti criteri e  principi direttivi:

                a) definizione della qualifica professionale ai sensi    della legge 28 marzo 2003, n. 53;

                b) previsione  di un monte ore di formazione, esterna od  interna  alla  azienda,  congruo al conseguimento della qualifica  professionale in funzione di quanto stabilito al comma  2  e  secondo  standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

                c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a   livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale  da   associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro comparativamente     piu'     rappresentative     per    la   determinazione,  anche  all'interno  degli enti bilaterali,   delle  modalita'  di  erogazione della formazione aziendale  nel  rispetto degli standard generali fissati dalle regioni   competenti;

                d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti   all'interno  del  percorso di formazione, esterna e interna  alla   impresa,   della  qualifica  professionale  ai  fini  contrattuali;

                e) registrazione   della  formazione  effettuata  nel  libretto formativo;

                f) presenza  di  un tutore aziendale con formazione e    competenze adeguate.».

              - Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera m)  della Costituzione si vedano le note al preambolo.

              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto   legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

              «Art.   38   (Istruzione  degli  stranieri.  Educazione  interculturale).  -  1.  I  minori  stranieri  presenti sul  territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si   applicano  tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia di   diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di   partecipazione alla vita della comunita' scolastica.

              2.  L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita   dallo  Stato,  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali anche   mediante  l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per  l'apprendimento della lingua italiana.

              3.  La  comunita'  scolastica  accoglie  le  differenze   linguistiche  e culturali come valore da porre a fondamento   del  rispetto  reciproco,  dello  scambio  tra le culture e   della   tolleranza;   a  tale  fine  promuove  e  favorisce iniziative   volte  alla  accoglienza,  alla  tutela  della   cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di  attivita' interculturali comuni.

              4.  Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono  realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali  e  di  una  programmazione territoriale integrata, anche in   convenzione  con  le  associazioni  degli stranieri, con le  rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  dei  Paesi  di  appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

              5.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di  una   programmazione  territoriale  degli interventi, anche sulla   base  di  convenzioni  con  le  Regioni  e gli enti locali, promuovono:

                a) l'accoglienza  degli stranieri adulti regolarmente  soggiornanti    mediante    l'attivazione   di   corsi   di    alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

                b) la  realizzazione  di  un'offerta culturale valida   per  gli  stranieri  adulti  regolarmente  soggiornanti che  intendano  conseguire  il  titolo  di  studio  della scuola   dell'obbligo;

                c) la  predisposizione  di percorsi integrativi degli   studi  sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al  fine del  conseguimento  del  titolo  dell'obbligo  o  del diploma di scuola secondaria superiore;

                d) la  realizzazione ed attuazione di corsi di lingua   italiana;

                e) la  realizzazione di corsi di formazione anche nel   quadro  di  accordi  di  collaborazione  internazionale  in   vigore per l'Italia.

              6.  Le  regioni,  anche  attraverso  altri enti locali,   promuovono   programmi   culturali  per  i  diversi  gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole   superiori  o  istituti  universitari. Analogamente a quanto   disposto  per  i  figli  dei  lavoratori comunitari e per i   figli  degli  emigrati italiani che tornano in Italia, sono  attuati  specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e  cultura di origine.

              7.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  capo,  con   specifica indicazione:

                a) delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici  progetti  nazionali  e  locali, con particolare riferimento  all'attivazione  di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana   nonche'  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente delle scuole di   ogni  ordine  e  grado  e dei criteri per l'adattamento dei  programmi di insegnamento;

                b) dei  criteri  per  il riconoscimento dei titoli di  studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai  fini  dell'inserimento  scolastico,  nonche'  dei criteri e  delle  modalita'  di  comunicazione  con  le famiglie degli   alunni   stranieri,   anche   con  l'ausilio  di  mediatori    culturali qualificati;

                c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle   classi  degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per la   ripartizione  degli  alunni  stranieri  nelle  classi e per l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno   linguistico;

                d) dei  criteri  per  la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.».

              -  Si riporta il testo dell'art. 4, secondo comma della Costituzione:

              «Ogni  cittadino  ha  il dovere di svolgere, secondo le proprie  possibilita'  e la propria scelta, una attivita' o   una   funzione   che  concorra  al  progresso  materiale  o  spirituale della societa'.».

              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro  per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle   persone handicappate».

 

[2]         Note all'art. 2:

              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  192,  comma 4 del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

              «4.  Una  stessa  classe  di istituto o scuola statale,  pareggiata  o  legalmente  riconosciuta  puo'  frequentarsi  soltanto  per  due anni. In casi assolutamente eccezionali, il  collegio  dei  docenti, sulla proposta del consiglio di  classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi  circostanze  lo  giustifichino, puo' consentire, con  deliberazione  motivata,  l'iscrizione  per  un terzo anno.

          Qualora  si  tratti di alunni handicappati, il collegio dei  docenti  sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art.

          316.».

              -  Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 1, lettera c) e  dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,   n. 53, si vedano le note al preambolo.

              -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo  10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.

 

         

 [3]         Note all'art. 3:

              -  Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:  «Codice in materia di protezione dei dati personali».

              - Per il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999,  n. 144, si vedano le note all'art. 1.

 

[4]          Note all'art. 5:

              -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo  10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.

              -  Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, reca: «Razionalizzazione  delle  funzioni ispettive in materia di  previdenza  sociale  e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30».

 

[5]          Note all'art. 6:

              -  Per  il testo dell'art. 2, comma 1, lettere g), h) e  i)  della  legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al  preambolo.-  Si  riporta  il  testo degli articoli 1 e 7, comma 8  della legge 28 marzo 2003, n. 53:

              «Art.   1   (Delega   in   materia  di  norme  generali  sull'istruzione  e  di livelli essenziali delle prestazioni  in  materia di istruzione e di formazione professionale). -

          1.  Al  fine  di  favorire  la crescita e la valorizzazione  della  persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta'  evolutiva,  delle differenze e dell'identita' di ciascuno e  delle  scelte  educative  della  famiglia, nel quadro della cooperazione  tra  scuola  e  genitori,  in coerenza con il  principio  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e  secondo  i  principi sanciti dalla Costituzione, il Governo  e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto  delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e  province, in relazione alle competenze conferite ai diversi  soggetti  istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e dei  livelli   essenziali   delle   prestazioni  in  materia  di  istruzione e di istruzione e formazione professionale.

              2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.  4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e   delle  finanze,  con il Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere  delle  competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica  da  rendere  entro sessanta   giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi;  decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere  comunque  adottati.  I decreti  legislativi  in  materia di  istruzione  e formazione professionale sono adottati previa  intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto  legislativo n. 281 del 1997.

              3.  Per la realizzazione delle finalita' della presente   legge,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della  ricerca  predispone, entro novanta giorni dalla data   di  entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  un  piano  programmatico   di  interventi  finanziari,  da  sottoporre  all'approvazione  del Consiglio dei Ministri, previa intesa   con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al  citato decreto   legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

                a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi  connessi  con  la  loro  attuazione  e con lo sviluppo e la  valorizzazione     dell'autonomia     delle     istituzioni  scolastiche;

                b) dell'istituzione   del   Servizio   nazionale   di  valutazione del sistema scolastico;

                c) dello  sviluppo  delle  tecnologie  multimediali e   della  alfabetizzazione  nelle tecnologie informatiche, nel   pieno  rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni    informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine   di   incoraggiare   e   sviluppare   le   doti  creative  e   collaborative degli studenti;

                d) dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle  competenze ludico-sportive degli studenti;

                e) della  valorizzazione  professionale del personale   docente;

                f) delle iniziative di formazione iniziale e continua  del personale;

                g) del   concorso   al   rimborso   delle   spese  di  autoaggiornamento sostenute dai docenti;

                h) della  valorizzazione  professionale del personale   amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

                i) degli   interventi   di   orientamento  contro  la dispersione  scolastica  e  per assicurare la realizzazione  del diritto-dovere di istruzione e formazione;

                l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e  formazione  tecnica  superiore  e  per  l'educazione  degli adulti;

                m) degli interventi di adeguamento delle strutture di   edilizia scolastica.

              4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei  decreti  legislativi di cui al presente articolo e all'art.  4,  possono  essere  adottate, con il rispetto dei medesimi  criteri  e  principi  direttivi  e con le stesse procedure,  entro  diciotto  mesi  dalla  data  della  loro  entrata in   vigore.».

              «8.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 7 la cui   attuazione  determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  sono  emanati solo successivamente all'entrata in   vigore   di   provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti risorse finanziarie.».

              -  Per  il  testo  dell'art.  68,  comma  4 della legge    17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note all'art. 1.

 

[6]          Note all'art. 7:

              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo  28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al preambolo.

              -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3 della legge  28 marzo 2003, n. 53:

              «3.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della  ricerca  presenta  ogni  tre  anni al Parlamento una    relazione   sul   sistema  educativo  di  istruzione  e  di   formazione professionale.».

 

[7]          Nota all'art. 8:

              -  La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:  «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della  Costituzione».

 

 

 

 

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53)

(G.U. n. 103 del 5-5-2005)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Ambito di applicazione

 

Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalita' di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', salva restando la possibilita' di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalita' e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

 

Art. 2.
Finalita' dell `alternanza

 

1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalita' di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalita':
a) attuare modalita' di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la societa' civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

 

Art. 3[1].
Realizzazione
dei percorsi in alternanza

 

1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalita' di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilita' a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

 

Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza

 

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualita' e progressivita' che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro eta', e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' sulla base delle capacita' di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalita' idonei a garantirne la piena fruizione.

 

Art. 5.
Funzione tutoriale

 

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e' svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalita' del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.

 

Art. 6 [2].
Valutazione
, certificazione e riconoscimento dei crediti

 

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di' riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilita'.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

 

Art. 7.
Percorsi integrati

 

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

 

Art. 8[3].
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Art. 9.
Risorse

 

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

 

Art. 10[5].
Coordinamento
delle competenze

 

1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attivita' di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.

 

Art. 11[6].
Disciplina transitoria

 

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalita' per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Marzano, Ministro delle attivita' produttive

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 

 

 

Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto  dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni  sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle  pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge   alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il   valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note al preambolo:

              - Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della   Costituzione:

              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non   puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo   limitato e per oggetti definiti.»

              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo  Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione, nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario   e dagli obblighi internazionali.

              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti  materie:

                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello  Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto  di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non  appartenenti all'Unione europea;

                b) immigrazione;

                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni   religiose;

                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;  armi, munizioni ed esplosivi;

                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;   tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema    tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle  risorse finanziarie;

                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;   referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello  Stato e degli enti pubblici nazionali;

                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della  polizia amministrativa locale;

                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento   civile e penale; giustizia amministrativa;

                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che   devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

                n) norme generali sull'istruzione;

                o) previdenza sociale;

                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e  funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'  metropolitane;

                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e  profilassi internazionale;

                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;   coordinamento informativo statistico e informatico dei dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere  dell'ingegno;

                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni  culturali.

              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea   delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della  formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica   e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori  produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento   sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti  e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,   trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;  previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei   bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e  del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e  ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'  culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di   credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e  agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di   legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'   legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi    fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata  alla legislazione dello Stato.

              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di   Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle   decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione   degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione  europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da  legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio  del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle   materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle   regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in  ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'  metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla  disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle  funzioni loro attribuite.

              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che  impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella  vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la  parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche  elettive.

              La legge regionale ratifica le intese della regione con  altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie  funzioni, anche con individuazione di organi comuni.  Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'  concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali  interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme  disciplinati da leggi dello Stato.».

              - L'art.  87 della Costituzione conferisce tra l'altro, al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i  regolamenti.

              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo  2003, n. 53:

              «Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo restando   quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto  il  quindicesimo anno di eta' la possibilita' di realizzare  i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come   modalita'   di   realizzazione   del   percorso   formativo progettata,  attuata e valutata dall'istituzione scolastica  e  formativa  in  collaborazione  con  le  imprese,  con le  rispettive  associazioni  di rappresentanza e con le camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura, che  assicuri   ai  giovani,  oltre  alla  conoscenza  di  base,   l'acquisizione  di  competenze  spendibili  nel mercato del  lavoro,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro il  termine  di  ventiquattro  mesi  dalla  data  di entrata in  vigore della presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2  e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e   delle  politiche  sociali e con il Ministro delle attivita'  produttive,  d'intesa  con  la  Conferenza unificata di cui   all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sentite  le  associazioni  maggiormente rappresentative dei  datori  di  lavoro,  nel  rispetto  dei seguenti principi e  criteri direttivi:

                a) svolgere  l'intera  formazione  dai 15 ai 18 anni,  attraverso  l'alternanza  di periodi di studio e di lavoro,  sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o  formativa,  sulla  base di convenzioni con imprese o con le  rispettive  associazioni  di rappresentanza o con le camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura, o con   enti  pubblici  e  privati  ivi  inclusi  quelli  del terzo  settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi  di  tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di  lavoro.    Le    istituzioni    scolastiche,    nell'ambito  dell'alternanza  scuola-lavoro,  possono  collegarsi con il  sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed  assicurare,  a  domanda degli interessati e d'intesa con le regioni,   la   frequenza  negli  istituti  d'istruzione  e  formazione  professionale  di corsi integrati che prevedano  piani  di  studio  progettati  d'intesa  fra i due sistemi,   coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso  degli operatori di ambedue i sistemi;

                b) fornire  indicazioni generali per il reperimento e  l'assegnazione  delle  risorse  finanziarie necessarie alla  realizzazione  dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli  incentivi  per  le imprese, la valorizzazione delle imprese  come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

                c) indicare le modalita' di certificazione dell'esito   positivo   del  tirocinio  e  di  valutazione  dei  crediti   formativi acquisiti dallo studente.

              2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti   con  le  imprese  e  del  monitoraggio degli allievi che si   avvalgono  dell'alternanza  scuola-lavoro sono riconosciuti  nel  quadro della valorizzazione della professionalita' del  personale docente.».

              - La  legge  20 marzo  2000, n. 62, reca: «Norme per la   parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e  all'istruzione».

              - La  legge  14 febbraio  2003,  n. 30 reca: «Delega al  Governo  in  materia  di  occupazione  e  del  mercato  del   lavoro».

              - Il  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n. 276   reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.   30».

              - Il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:

          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni   legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole di ogni ordine e grado.».

              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997, n. 59:

              «Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni   scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della   riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  le  funzioni  dell'amministrazione  centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli   unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio   nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico   pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti  dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle  istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche  l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle  scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e  professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando   l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di  istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia  di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente   articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto  conto delle loro specificita' ordinamentali.

              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede    con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.    17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel  termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della   presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi   direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del   presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'  acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio  di   Stato,   il   parere   delle   competenti  commissioni   parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di   parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate  disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355  del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile  1994, n. 297, con quelle della presente legge.

              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione  della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle  istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro  unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu' agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe   dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni  territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle  esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla  tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi   nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali  saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui   territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le   condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano   disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di  insediamenti abitativi.

              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono  attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a   mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui   al  comma 3, attraverso piani di dimensionamento della rete  scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000   contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni  amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere   esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il   passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato   da  apposite iniziative di formazione del personale, da una  analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche   delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei  conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato   secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'  di iniziativa delle istituzioni stesse.

              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle   istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'   giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il   funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide  in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale   dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di  destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per   lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di   ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli   di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione    finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le  destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,   sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari   competenti, sono individuati i parametri per la definizione  della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta   dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da   consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni  scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a   garantire       l'efficacia       del      processo      di   insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie  dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale   possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al  funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa   obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del  tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima   determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita   dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di   bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non   assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione  perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del   tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri   socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai    Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il   parere delle commissioni parlamentari competenti.

              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono   autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,   eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,   ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione   artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi   finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di   regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui   cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non   sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le  donazioni.

              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito   personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e   le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e   autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime   delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,  hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto  degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli   standard di livello nazionale.

              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla   realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,  dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,  alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e  delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative  e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si   esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli   in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'  del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e  impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione   delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e  temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica  annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione   dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni  settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali   di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi  che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni  settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione  plurisettimanale.

              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al   perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema   nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di  insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte  delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si  sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,   strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da   adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di  liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di  insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel   rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal  fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri  per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di  istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario  complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello   previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita' indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di  studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di   verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del   raggiungimento degli obiettivi.

              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e  didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia   singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti  dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione  dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche   in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo   del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi   tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi   integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni  scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,  sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo  esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli  istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e  aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,  la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed  istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo   II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto   legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come   enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle  istituzioni scolastiche autonome.

              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono   altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia   alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per  le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle  accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo  i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli   adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di   tali istituzioni.

              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono   stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di  aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e  universitario.

              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle   norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le   disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui  ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo    e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla   data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni   regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le  conseguenti e necessarie modifiche].

              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le   istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione   delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento   dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le  modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni   scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei   regolamenti  di  cui  al  comma  2. E' abrogato il comma 9,  dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad  emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi  collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e  periferico  che  tenga conto della specificita' del settore   scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse   componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,   nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel   rispetto dei seguenti criteri:

                a) armonizzazione         della         composizione,   dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica   come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con  quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.  12, comma 1, lettera p);

                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e  funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,  lettera g);

                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'  locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);

                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59  del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e   successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio  della liberta' di insegnamento.

              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di  insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove  figure  professionali del personale docente, ferma restando  l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita  la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto  della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte   delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le  specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati   con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del   decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive  modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di   entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei seguenti criteri:

                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli  organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse   umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;

                b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera  a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni   dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite   ai sensi dell'art. 13, comma 1;

                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,  riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di  servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto  attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione  scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di   formazione.

              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici   sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del  comparto scuola, articolato in autonome aree.

              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13    la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della   pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e   coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative   attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in   materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete  scolastica.

              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni   quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio   dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente   articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al  fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si   rendano necessarie.

              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria   legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e   nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di   attuazione.

              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma    20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'   di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova   scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove   scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le   modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame  sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento  attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'  abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre   1997, n. 425.».

              - La  legge  24 giugno  1997,  n.  196  reca: «Norme in    materia di promozione dell'occupazione».

              - Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca:

          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della   Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse  comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la   Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».

              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo  1999, n. 275 reca: «Regolamento recante norme in materia di   autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  48  del  decreto   legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

              «Art.   48   (Apprendistato   per   l'espletamento  del  diritto-dovere di istruzione e formazione).

              1.  Possono  essere  assunti,  in  tutti  i  settori di  attivita',    con    contratto    di    apprendistato   per  l'espletamento   del   diritto-dovere   di   istruzione   e  formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto  quindici anni.

              2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del   diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non   superiore  a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di  una  qualifica  professionale.  La  durata del contratto e' determinata    in   considerazione   della   qualifica   da  conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali  e   formativi   acquisiti,   nonche'   del  bilancio  delle  competenze  realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o  dai  soggetti  privati accreditati, mediante l'accertamento  dei   crediti  formativi  definiti  ai  sensi  della  legge  28 marzo 2003, n. 53.

              3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del   diritto-dovere  di  istruzione e formazione e' disciplinato  in base ai seguenti principi:

                a) forma    scritta    del    contratto,   contenente   indicazione   della   prestazione  lavorativa  oggetto  del   contratto,  del  piano formativo individuale, nonche' della qualifica  che  potra'  essere  acquisita  al  termine  del  rapporto  di lavoro sulla base degli esiti della formazione  aziendale od extra-aziendale;

                b) divieto  di stabilire il compenso dell'apprendista   secondo tariffe di cottimo;

                c) possibilita'  per  il datore di lavoro di recedere  dal   rapporto   di   lavoro  al  termine  del  periodo  di  apprendistato  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 2118  del codice civile;

                d) divieto  per  il  datore di lavoro di recedere dal  contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o  di un giustificato motivo.

              4.    La   regolamentazione   dei   profili   formativi   dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di   istruzione  e  formazione  e'  rimessa  alle regioni e alle   province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, d'intesa con il    Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del  Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei   prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative   sul  piano  nazionale,  nel rispetto dei seguenti criteri e   principi direttivi:

                a) definizione della qualifica professionale ai sensi   della legge 28 marzo 2003, n. 53;

                b) previsione  di un monte ore di formazione, esterna od  interna  alla  azienda,  congruo al conseguimento della qualifica  professionale in funzione di quanto stabilito al  comma  2  e  secondo  standard minimi formativi definiti ai   sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

                c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati   a   livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale  da  associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro  comparativamente     piu'     rappresentative     per    la   determinazione,  anche  all'interno  degli enti bilaterali,  delle  modalita'  di  erogazione della formazione aziendale   nel  rispetto degli standard generali fissati dalle regioni   competenti;

                d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti   all'interno  del  percorso di formazione, esterna e interna   alla   impresa,   della  qualifica  professionale  ai  fini  contrattuali;

                e) registrazione   della  formazione  effettuata  nel   libretto formativo;

                f) presenza  di  un tutore aziendale con formazione e  competenze adeguate.».

 

         

[1] Note all'art. 3:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto   legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza   Stato-regioni.

              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'   presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per   sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per   gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,  il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,   il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione  nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente  dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente   dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -   UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati   dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della   legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere  invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti  di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'   convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi   il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'  convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le   sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei   Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari  regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal   Ministro dell'interno.».

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto   legislativo 19 novembre 2004, n. 286:

              «Art.    2   (Riordino   dell'Istituto   nazionale   di  valutazione  del  sistema dell'istruzione). - 1. Per i fini   di  cui  all'art. 1 l'Istituto nazionale di valutazione del   sistema  dell'istruzione  di  cui  al  decreto  legislativo 20 luglio   1999,   n.   258,  e'  riordinato,  secondo  le   disposizioni    del   presente   decreto   ed   assume   la  denominazione di «Istituto nazionale per la valutazione del  sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)»,    di seguito denominato: «Istituto».

              2.  L'Istituto  e'  ente  di  ricerca  con personalita'   giuridica  di diritto pubblico ed autonomia amministrativa,    contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

              3.  L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di   seguito     denominato:     «Ministero».     Il    Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di   seguito  denominato  «Ministro» individua, con periodicita'   almeno  triennale,  le  priorita'  strategiche  delle quali l'Istituto   tiene   conto   per   programmare  la  propria   attivita',   fermo   restando   che  la  valutazione  delle   priorita' tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A   tale fine il Ministro provvede:

                a) con  propria  direttiva,  relativamente al sistema   dell'istruzione;

                b) con  apposite linee guida definite d'intesa con la  Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto   legislativo  28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il   Ministro    del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,  relativamente   al  sistema  dell'istruzione  e  formazione   professionale.

              4.  Il  Ministro  adotta  altresi' specifiche direttive    connesse  agli obiettivi generali delle politiche educative   nazionali.».

 

 

[2]  Note all'art. 6:

              - Per  il  testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003,    n. 53, si vedano le note al preambolo.

              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro  per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle   persone handicappate».

              - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 28 marzo 2003, n. 53:

              «Art.   3  (Valutazione  degli  apprendimenti  e  della  qualita'   del   sistema   educativo  di  istruzione  e  di  formazione).  -  1.  Con  i  decreti di cui all'art. 1 sono dettate  le  norme  generali  sulla valutazione del sistema   educativo   di   istruzione   e   di   formazione  e  degli  apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti   principi e criteri direttivi:

                a) la   valutazione,   periodica   e  annuale,  degli  apprendimenti   e  del  comportamento  degli  studenti  del   sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione, e la   certificazione  delle  competenze  da  essi acquisite, sono  affidate  ai  docenti  delle  istituzioni  di  istruzione e   formazione  frequentate; agli stessi docenti e' affidata la  valutazione  dei periodi didattici ai fini del passaggio al  periodo   successivo;  il  miglioramento  dei  processi  di  apprendimento  e  della  relativa  valutazione,  nonche' la  continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una   congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';».

 

[3] Nota all'art. 8:

              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:

          «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della  Costituzione».

 

[4]   Note all'art. 9:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge   18 dicembre 1997, n. 440:

              «Art.  4  (Dotazione  del fondo). - 1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1 e' determinata in lire 100 miliardi per  l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in  lire   345  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno  1999.

          All'onere  relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede    mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento   iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1997-1999, al  capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del   tesoro  per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando,  per  lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e  1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica  istruzione  e  per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire  245  miliardi  per  l'anno  1999, l'accantonamento relativo  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

              2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,   con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

              - Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a)   della legge 17 maggio 1999, n. 144:

              «4.  Agli  oneri  derivanti  dall'intervento  di cui al  comma 1 si provvede:

                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i  seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire   430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e  fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».

 

[5] Nota all'art. 10:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province   autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e   province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del  principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di  obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia  dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di   Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare  l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere  attivita' di interesse comune.

              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione   dell'assenso  del  Governo e dei Presidenti delle regioni e   delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

 

[6]   Nota all'art. 11:

              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g),     della legge 28 marzo 2003, n. 53:

              «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di    formazione).  -  1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono   il  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

                d) - f) (omissis);

                g) il   secondo   ciclo,  finalizzato  alla  crescita  educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso   il  sapere,  il fare e l'agire, e la riflessione critica su  di  essi,  e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'  di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e   sociale;  in  tale  ambito,  viene anche curato lo sviluppo  delle  conoscenze  relative all'uso delle nuove tecnologie;  il  secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal  sistema  dell'istruzione  e della formazione professionale;  dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le  qualifiche    si    possono    conseguire   in   alternanza  scuola-lavoro  o attraverso l'apprendistato; il sistema dei  licei  comprende  i  licei  artistico, classico, economico,  linguistico,    musicale    e    coreutico,    scientifico,   tecnologico,   delle  scienze  umane;  i  licei  artistico,  economico  e  tecnologico  si  articolano  in indirizzi per   corrispondere  ai  diversi  fabbisogni  formativi;  i licei  hanno   durata   quinquennale;   l'attivita'  didattica  si  sviluppa  in  due  periodi biennali e in un quinto anno che  prioritariamente   completa   il  percorso  disciplinare  e  prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle  abilita'  caratterizzanti il profilo educativo, culturale e   professionale del corso di studi; i licei si concludono con   un  esame  di  Stato  il cui superamento rappresenta titolo   necessario   per   l'accesso   all'universita'  e  all'alta   formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al   quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica   superiore;».

 

                              


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