Fissati il diritto -
dovere all'istruzione e l'alternanza scuola - lavoro
Al via i decreti attuativi
della Riforma Moratti
I due
provvedimenti pubblicati in Gazzetta
Decreti Legislativi 76 e
77/05
Sono
stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio i due decreti
legislativi attuativi della "Riforma Moratti"
(Legge n.53 del 2000). Il primo prevede un intervento
del Governo sull’obbligo scolastico e sull’obbligo formativo come diritto - dovere all’istruzione ed alla
formazione per almeno dodici anni e, comunque, fino al
conseguimento di una qualifica entro i diciotto anni, al fine dell'inserimento
nel mercato del lavoro. Il secondo introduce il sistema della c.d. alternanza
scuola - lavoro, già prevista e sperimentata positivamente in molti Paesi europei,
con il quale vengono fissati periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro diretti alla realizzazione del profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e
specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale; i periodi
di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri
di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e
professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati
tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei
licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n.76
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 5-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della
Costituzione;
Vista
la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1, e l'articolo
7, comma 1;
Visto
il decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004,
n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il
termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276;
Vista
la legge 24 dicembre
2003, n. 350,
ed in particolare l'articolo 3,
comma 92, lettera b);
Visto il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Vista la
preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Acquisito il
parere della Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella
seduta del 14 ottobre 2004;
Considerato
che, nella seduta
del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli
articoli 4, 5 e 6, comma 1;
Ritenuto necessario,
al fine di
dare concreta attuazione alla delega prevista
dalla legge 28 marzo
2003, n. 53,
attivare la procedura
di cui all'articolo 3, comma
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la
preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 19 gennaio 2005
e 2 febbraio 2005, e del Senato
della Repubblica, espressi
in data 26 gennaio
2005 e 2 febbraio 2005;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari
regionali;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.[1]
Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
1.
La Repubblica promuove
l'apprendimento in tutto l'arco della vita e
assicura a tutti
pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali
e di sviluppare
le capacita'
e le competenze, attraverso conoscenze e abilita',
generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale
e nel mondo
del lavoro, anche
con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea.
2.
L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34
della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo
68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono
ridefiniti ed ampliati, secondo
quanto previsto dal presente articolo, come diritto
all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
3. La
Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione
e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una
qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di eta'.
Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo
ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione, costituite
dalle istituzioni scolastiche
e dalle istituzioni formative
accreditate dalle regioni
e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, ivi comprese
le scuole paritarie riconosciute
ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4.
I genitori, o
chi ne fa le
veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri
figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono
dimostrare di averne la capacita' tecnica
o economica e darne comunicazione anno per anno alla
competente autorita', che provvede agli opportuni
controlli.
5.
Nelle istituzioni scolastiche
statali la fruizione del diritto di cui
al comma 3
non e' soggetta
a tasse di iscrizione e di frequenza.
6.
La fruizione dell'offerta
di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti
ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri
presenti nel territorio dello
Stato, oltre che un diritto
soggettivo, un dovere
sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma,
della Costituzione, sanzionato
come previsto dall'articolo 5.
7.
La Repubblica garantisce,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema
educativo di istruzione e formazione delle persone in
situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
8.
L'attuazione del diritto
e del correlativo dovere di cui
al presente articolo si realizza con le gradualita' e
modalita' previste dall'articolo 6.
Art.
2.[2]
Realizzazione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
1.
Il diritto-dovere ha inizio con
l'iscrizione alla prima classe della
scuola primaria, secondo
quanto previsto dal
decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza
della scuola dell'infanzia di
cui al medesimo decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano,
in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione
e formazione del secondo ciclo ed
i competenti servizi
territoriali, iniziative di orientamento
ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla
base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
3.
I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del
primo ciclo
sono iscritti ad
un istituto del
sistema dei licei o del sistema
di istruzione e
formazione professionale di
cui all'articolo 1, comma 3, fino
al conseguimento del diploma liceale o di
un titolo o
di una qualifica
professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di eta', fatto salvo il limite di frequentabilita'
delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4,
del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, nonche' quello derivante
dalla contrazione di una
ferma volontaria nelle carriere
iniziali delle Forze
armate, compresa l'Arma
dei carabinieri.
4. Ai
fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le istituzioni del
sistema dei licei
o presso quelle del sistema di istruzione e
formazione professionale che
realizzano profili educativi, culturali
e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione
definiti ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere
concorrono gli alunni, le loro famiglie,
le istituzioni scolastiche e formative, nonche'
i soggetti che assumono con
il contratto di apprendistato, di
cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
ed il tutore aziendale
di cui al
comma 4, lettera f), del predetto articolo, condividendo
l'obiettivo della crescita e
valorizzazione della persona umana
secondo percorsi formativi
rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo
formativo.
Art.
3.[3]
Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti
1.
Ai fini di
cui agli articoli 1
e 2, e nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l'anagrafe nazionale
degli studenti presso
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca opera
il trattamento dei dati
sui percorsi scolastici,
formativi e in apprendistato dei
singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e
strumentali del medesimo Ministero.
2.
Le anagrafi regionali per
l'obbligo formativo, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono
trasformate in anagrafi regionali degli studenti,
che contengono i dati sui
percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a
partire dal primo anno della scuola primaria.
3.
Le regioni e
le province autonome
di Trento e di Bolzano assicurano
l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi
comunali della popolazione, anche in relazione a
quanto previsto dagli articoli 4
e 5 del
presente decreto, nonche' il coordinamento
con le funzioni
svolte dalle Province attraverso i
servizi per l'impiego
in materia di orientamento, informazione e tutorato.
4.
Con apposito accordo
tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n.
281, e' assicurata l'integrazione
delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema
nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
a:
a) definire
gli standard tecnici
per lo scambio
dei flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilita'
delle anagrafi;
c) definire l'insieme
delle informazioni che
permettano la tracciabilita' dei
percorsi scolastici e
formativi dei singoli studenti.
5.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Azioni per il successo formativo e la
prevenzione degli abbandoni
1.
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani
di intervento per
l'orientamento, la prevenzione ed
il recupero degli abbandoni,
al fine di
assicurare la piena realizzazione del
diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto
delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attivita' e per
la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2.
Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro
normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono
organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo
ciclo ed i servizi territoriali
previste dalle regioni
stesse, iniziative di orientamento e
azioni formative volte a
garantire il conseguimento del titolo conclusivo
del primo ciclo
di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.
Art.
5.[4]
Vigilanza sull'assolvimento del
diritto-dovere e sanzioni
1.
Responsabili
dell'adempimento del dovere
di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o
coloro che a qualsiasi titolo ne
facciano le veci, che sono tenuti
ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2.
Alla vigilanza sull'adempimento del
dovere di istruzione
e formazione, anche sulla
base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di
cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto,
provvedono:
a) il
comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
b) il
dirigente dell'istituzione scolastica
o il responsabile dell'istituzione
formativa presso la
quale sono iscritti ovvero abbiano fatto
richiesta di iscrizione gli
studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c) la
provincia, attraverso i servizi per l'impiego in
relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d) i
soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato
di cui all'articolo 48
del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, i giovani
tenuti all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma
4, lettera f),
del predetto articolo,
e i soggetti competenti allo
svolgimento delle funzioni
ispettive in materia di previdenza
sociale e di
lavoro, di cui
al decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
3.
In caso di
mancato adempimento del
dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico
dei responsabili le
sanzioni relative al mancato
assolvimento dell'obbligo
scolastico previsto dalle norme previgenti.
Art.
6.[5]
Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi
inerenti al secondo ciclo di
istruzione e di
istruzione e formazione professionale, dall'anno
scolastico 2005-2006, l'iscrizione
e la frequenza gratuite di cui
all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due
anni degli istituti
secondari superiori e dei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale, realizzati sulla
base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2.
Alla completa attuazione
del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come
previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi
dell'articolo 2,
comma 1, lettere g), h) e i), della legge
28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa
legge, nel rispetto
delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo
7, comma 8, della predetta legge.
3.
Fino alla completa attuazione del
diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68,
comma 4, della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito
all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente
decreto.
4.
Al fine di
sostenere l'attuazione del
diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di
cui al comma 1, le risorse
statali destinate annualmente
a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche
conto dell'incremento delle
iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno
scolastico 2002/2003.
5. In attesa della
definizione dei livelli
essenziali di prestazione, di
cui all'articolo 1, comma 3, le
strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui
al comma 1 sono accreditate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base di quanto previsto dal
decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 162 del 14 luglio 2001.
Art.
7.[6]
Monitoraggio
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per
lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL), dell'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione
e la ricerca
educativa (INDIRE) e
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di
attuazione del presente
decreto e, a partire dall'anno successivo a
quello della sua
entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A
norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche
con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta
ogni tre anni
al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Art.
8.[7]
Disposizioni particolari
per le regioni
a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Norma di copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per
l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa
autorizzata dall'articolo 3, comma
92, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo
1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi'
15 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Siniscalco, Ministro
dell'economia e delle finanze
Baccini,
Ministro per la
funzione pubblica
Maroni,
Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
La Loggia,
Ministro per gli
affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Avvertenza
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai
sensi dell'art.
10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente
della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note
al preambolo:
- Si riporta il testo degli articoli 33, 34, 76,
87 e 117 della Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme
generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita',
deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un
esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta
cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.».
«Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti
degli studi.
La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.».
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri
direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti
definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il
capo dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve
i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
«Art. 117. -
La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle
regioni nel rispetto
della Costituzione, nonche' dei vincoli
derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera
e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra
la Repubblica e
le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti
civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di
governo e funzioni
fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei
confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi
reti di trasporto
e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione
e organizzazione di attivita'
culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario
e agrario a
carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente
spetta alle regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle
regioni la potesta' legislativa
in
riferimento ad ogni
materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e
le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli
atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita'
di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potesta' regolamentare
spetta allo Stato
nelle materie di
legislazione esclusiva, salva
delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia. I comuni,
le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed
economica e promuovono
la parita' di accesso tra
donne e uomini
alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della regione con altre
regioni per il
migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di
sua competenza la regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro
Stato, nei casi
e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta
il testo dell'art.
1, commi 1, 2 e 3
lettera i), dell'art.
2, comma 1 e dell'art. 7, comma 1,
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 1 (Delega
in materia di
norme generali sull'istruzione e di
livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione
professionale). -
1. Al fine
di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto
dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita'
di ciascuno e delle scelte
educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e
genitori, in coerenza con il principio
di autonomia delle
istituzioni scolastiche e
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il
Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni
e di comuni e province, in relazione
alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e
dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o piu' decreti legislativi
per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in
materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 4, i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e
del Senato della
Repubblica da rendere
entro sessanta giorni dalla
data di trasmissione
dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
I decreti legislativi in
materia di istruzione e formazione professionale sono adottati
previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla
data di entrata in
vigore della legge
medesima, un piano programmatico di
interventi finanziari, da
sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei Ministri, previa intesa
con la Conferenza
unificata di cui
al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) - h) (omissis);
i) degli interventi di orientamento contro
la dispersione scolastica
e per assicurare la
realizzazione del diritto-dovere di
istruzione e formazione;».
«Art. 2 (Sistema
educativo di istruzione e di
formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il
sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) e' promosso l'apprendimento in
tutto l'arco della vita e
sono assicurate a
tutti pari opportunita' di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacita' e
le competenze, attraverso
conoscenze e abilita', generali
e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali,
nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche
ispirata ai principi della Costituzione,
e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla
comunita'
locale, alla comunita' nazionale
ed alla civilta' europea;
c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di eta';
l'attuazione di tale
diritto si realizza nel sistema
di istruzione e in quello
di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli
essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell'art. 117,
secondo comma, lettera
m), della Costituzione
e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge
23 agosto 1988, n.
400, e garantendo, attraverso
adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione
di handicap a
norma della legge 5
febbraio 1992, n.
104. La fruizione dell'offerta di istruzione e
formazione costituisce un
dovere legislativamente sanzionato;
nei termini anzidetti
di diritto all'istruzione e
formazione e di correlativo dovere
viene ridefinito ed
ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'art. 34 della Costituzione, nonche'
l'obbligo formativo introdotto
dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni. L'attuazione
graduale del diritto-dovere predetto
e' rimessa ai decreti legislativi
di cui all'art.
1, commi 1
e 2, della presente legge correlativamente
agli interventi finanziari previsti a tale
fine dal piano
programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato
previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e coerentemente con i finanziamenti
disposti a norma dell'art. 7, comma 6,
della presente legge;
d) il sistema educativo di
istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, e in
un secondo ciclo che comprende il sistema
dei licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di
durata triennale, concorre
all'educazione e allo
sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale delle bambine e
dei bambini promuovendone le potenzialita'
di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e
ad assicurare un'effettiva
eguaglianza delle opportunita' educative;
nel rispetto della
primaria responsabilita' educativa
dei genitori, essa contribuisce
alla formazione integrale delle
bambine e dei
bambini e, nella
sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la continuita' educativa
con il complesso
dei servizi all'infanzia
e con la scuola
primaria. E' assicurata la
generalizzazione
dell'offerta formativa e la possibilita'
di frequenza della
scuola dell'infanzia; alla
scuola dell'infanzia possono essere
iscritti secondo criteri di gradualita' e
in forma di sperimentazione le
bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di
riferimento, anche in rapporto
all'introduzione di nuove professionalita'
e modalita' organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione
e' costituito dalla scuola primaria,
della durata di
cinque anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando
la specificita' di ciascuna di esse, la
scuola primaria e'
articolata in un primo anno, teso
al raggiungimento delle strumentalita'
di base, e in
due periodi didattici
biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola
in un biennio e in un terzo anno che completa
prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura
l'orientamento ed il
raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi'
il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; e' previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini
che compiono i
sei anni di eta'
entro il 31 agosto; possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono
entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di
riferimento; la scuola
primaria promuove, nel rispetto
delle diversita' individuali, lo
sviluppo della personalita', ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e
le abilita' di
base fino alle prime
sistemazioni
logico-critiche, di far
apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l'alfabetizzazione
in almeno una lingua dell'Unione
europea oltre alla lingua italiana, di
porre le basi
per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello
studio del mondo
naturale, dei suoi fenomeni
e delle sue
leggi, di valorizzare le capacita' relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai
principi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di
primo grado, attraverso
le discipline di
studio, e' finalizzata alla crescita
delle capacita' autonome
di studio ed al
rafforzamento delle attitudini alla
interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita', anche
in relazione alla
tradizione culturale e
alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realta'
contemporanea; e' caratterizzata dalla
diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalita' dell'allievo;
cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacita' di scelta
corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione; introduce
lo studio di una seconda
lingua dell'Unione europea; aiuta
ad orientarsi per la successiva
scelta di istruzione e formazione;
il primo ciclo di istruzione si
conclude con un
esame di Stato,
il cui superamento
costituisce titolo di
accesso al sistema dei licei e
al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale;
g) il secondo ciclo,
finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale
dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, e' finalizzato
a sviluppare l'autonoma capacita' di giudizio e
l'esercizio della responsabilita' personale e sociale;
in tale ambito,
viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo e' costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e
le qualifiche si
possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema
dei licei comprende
i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale
e coreutico, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i
licei artistico, economico
e tecnologico si
articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l'attivita' didattica
si sviluppa in due
periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il
percorso disciplinare e
prevede altresi' l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilita' caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di
studi; i licei si concludono con un
esame di Stato
il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso
all'universita' e
all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno da' accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza
regionale in materia di formazione
e istruzione professionale, i
percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche
professionali di differente
livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale se
rispondenti ai livelli
essenziali di prestazione
di cui alla
lettera c); le modalita' di accertamento di
tale rispondenza, anche
ai fini della spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
europea, sono definite con il regolamento di cui all'art.
7, comma 1,
lettera c); i
titoli e le
qualifiche costituiscono condizione
per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le
qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche
ai fini degli accessi all'universita' e
all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito
corso annuale, realizzato d'intesa
con le universita' e
con l'alta formazione
artistica, musicale e
coreutica, e ferma
restando la possibilita' di
sostenere, come privatista,
l'esame di Stato anche senza tale
frequenza;
i) e' assicurata e
assistita la possibilita' di cambiare
indirizzo all'interno del
sistema dei licei,
nonche'
di passare dal
sistema dei licei
al sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate
all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta;
la frequenza positiva
di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta
l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative
e stage realizzati in Italia o
all'estero anche con periodi
di inserimento nelle realta'
culturali, sociali, produttive,
professionali e dei
servizi, sono riconosciuti
con specifiche certificazioni di competenza rilasciate
dalle istituzioni scolastiche
e formative; i licei e
le istituzioni formative
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
d'intesa rispettivamente con
le universita', con le
istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento
all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalita'
per l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilita'
richieste per l'accesso ai corsi
di studio universitari, dell'alta
formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di
studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo
su base nazionale,
che rispecchia la
cultura, le tradizioni
e l'identita' nazionale,
e prevedono una quota, riservata
alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realta'
locali.».
«Art. 7
(Disposizioni finali e attuative). - 1.
Mediante uno o piu' regolamenti da adottare
a norma dell'art.
117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite le commissioni
parlamentari competenti, nel
rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del
nucleo essenziale dei
piani di studio
scolastici per la
quota nazionale relativamente
agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline
e alle attivita' costituenti
la quota nazionale dei
piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilita'
interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalita' di
valutazione dei
crediti scolastici;
c) alla definizione degli
standard minimi formativi,
richiesti per la spendibilita'
nazionale dei titoli
professionali conseguiti
all'esito dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi dai percorsi formativi ai
percorsi scolastici.».
-
Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca: «Definizione delle
norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003,
n. 53».
- La legge
14 febbraio 2003, n. 30, reca: «Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro.».
- Il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.
276, reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30».
-
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, lettera
b) della legge 24 dicembre 2003, n.
350: «92. Per
l'attuazione del piano
programmatico di cui all'art. 1, comma
3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere
dall'anno 2004, la
spesa complessiva di
90 milioni di euro
per i seguenti
interventi:
a) (omissis);
b) interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare
il diritto-dovere di istruzione e formazione;».
- Il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, reca:
«Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado.».
- La legge
10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la parita' scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione».
-
Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 21. -
1. L'autonomia delle
istituzioni scolastiche e
degli istituti educativi si inserisce
nel processo di realizzazione della
autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema
formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle
istituzioni scolastiche le
funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica
della pubblica istruzione in materia di gestione del
servizio di istruzione,
fermi restando i
livelli unitari e
nazionali di fruizione del
diritto allo studio nonche' gli
elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico
in materia di gestione e programmazione
definiti dallo Stato,
sono progressivamente attribuite
alle istituzioni scolastiche, attuando
a tal fine
anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,
alle scuole e
agli istituti di
istruzione secondaria, della personalita'
giuridica degli istituti
tecnici e professionali e
degli istituti d'arte
ed ampliando l'autonomia
per tutte le
tipologie degli istituti
di istruzione, anche
in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del
presente articolo
si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel
comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma
2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali e
principi direttivi contenuti nei commi 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi
di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il
parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta
di parere alle
Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati.
Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
quelle della presente legge.
3.
I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalita'
giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica
di garantire agli utenti una piu' agevole
fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali
in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in
rapporto alle esigenze e
alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia
dei settori di
istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le
deroghe dimensionali saranno
automaticamente concesse nelle
province il cui territorio
e' per almeno
un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale
e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica
e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di
cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al
comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica,
e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000, contestualmente alla
gestione di tutte
le funzioni amministrative che
per loro natura
possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome. In
ogni caso il passaggio al
nuovo regime di autonomia sara'
accompagnato da apposite iniziative di formazione del
personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle
singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara'
realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione
finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai
sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello
Stato per il
funzionamento amministrativo e
didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione
perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo
di destinazione che quello
dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attivita' di istruzione,
di formazione e di
orientamento proprie di
ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di
destinazione comporta l'utilizzabilita' della
dotazione finanziaria,
indifferentemente, per spese in conto capitale e di
parte corrente, con possibilita' di variare
le destinazioni in
corso d'anno. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica,
sentito il parere
delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per
la definizione della dotazione
finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione
ordinaria e' stabilita
in misura tale
da consentire
l'acquisizione da parte
delle istituzioni scolastiche dei
beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del
processo di insegnamento-apprendimento nei
vari gradi e
tipologie dell'istruzione. La
stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche
i finanziamenti attualmente allocati in
capitoli diversi da
quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e
didattico, e' spesa
obbligatoria ed e'
rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione
programmata. In sede
di prima determinazione, la
dotazione perequativa e'
costituita dalle disponibilita' finanziarie
residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle
istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione
ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmata
e di parametri
socio-economici e ambientali
individuati di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione
e del tesoro,
del bilancio e
della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti.
6.
Sono abrogate le
disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per
l'accettazione di donazioni, eredita' e
legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi
compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle
fondazioni o altre
istituzioni aventi finalita' di educazione
o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le
vigenti disposizioni di
legge o di
regolamento in materia
di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su
quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni
scolastiche che abbiano conseguito
personalita'
giuridica e autonomia ai sensi
del comma 1 e le istituzioni scolastiche
gia' dotate di personalita'
e autonomia, previa realizzazione
anche per queste ultime delle
operazioni di dimensionamento di cui
al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e'
finalizzata alla realizzazione della flessibilita',
della diversificazione, dell'efficienza
e dell'efficacia del servizio
scolastico, la integrazione e
al miglior utilizzo delle risorse
e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e
al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione,
dell'unitarieta'
del gruppo classe
e delle modalita'
di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita'
didattica annuale previsti
a livello nazionale,
la distribuzione dell'attivita'
didattica in non
meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi
annuali di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi che
possono essere assolti
invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica
e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi
generali del sistema
nazionale di istruzione, nel
rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta'
di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto
ad apprendere. Essa
si sostanzia nella scelta libera e
programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale,
compresa l'eventuale offerta
di insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi
e nel rispetto delle esigenze
formative degli studenti. A
tal fine, sulla base di quanto
disposto dall'art. 1, comma 71, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per
la determinazione degli
organici funzionali di
istituto, fermi restando
il monte annuale
orario complessivo previsto
per ciascun curriculum
e quello previsto
per ciascuna delle
discipline ed attivita' indicate
come fondamentali di ciascun tipo
o indirizzo di studi e
l'obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica
e valutazione della produttivita' scolastica e
del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa
e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano,
sia singolarmente che in
forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli
adulti, iniziative di
prevenzione dell'abbandono e
della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in
orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del
lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra
le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi
sistemi formativi. Le
istituzioni scolastiche autonome
hanno anche autonomia
di ricerca, sperimentazione e
sviluppo nei limiti
del proficuo esercizio
dell'autonomia didattica e
organizzativa. Gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la biblioteca
di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti
a carattere atipico di cui alla parte I,
titolo II, capo
III, del testo
unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono riformati come enti
finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai
sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita'
giuridica e l'autonomia alle accademie
di belle arti, agli istituti superiori per le industrie
artistiche, ai Conservatori di
musica, alle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, secondo i principi
contenuti nei commi
8, 9 e
10 e con gli adattamenti
resi necessari dalle specificita'
proprie di tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni
scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di
favorire attivita' di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento
scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata
in vigore delle norme regolamentari di
cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con
esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti
stessi. [Il Governo e' delegato ad
aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in
vigore delle predette disposizioni regolamentari, le
norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e
necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni
generali per l'autonoma
allocazione delle risorse,
per la formazione
dei bilanci, per la gestione delle
risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi
di
tesoreria o di
cassa, nonche' per le
modalita'
del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei
principi contenuti nei regolamenti di
cui al comma
2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato
ad emanare un
decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali
della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
che tenga
conto della specificita' del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto
delle diverse componenti e
delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle
specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione
della composizione, dell'organizzazione e
delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita
a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche
autonome;
b) razionalizzazione
degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma
1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera
i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29,
e successive modificazioni, nella salvaguardia
del principio della liberta'
di insegnamento.
16. Nel rispetto
del principio della liberta' di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicita' della
funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalita'
giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni
scolastiche. I contenuti e
le specificita' della qualifica dirigenziale sono
individuati con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, da
emanare entro un
anno dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti
di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle
risorse umane, di
gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a)
e l'organizzazione e
le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica,
come ridefinite ai sensi dell'art. 13,
comma 1;
c) la revisione del
sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianita'
di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
d) l'attribuzione della dirigenza
ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto
di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13, la riforma
degli uffici periferici
del Ministero della pubblica istruzione
e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti
e le funzioni
amministrative attribuiti alle
regioni ed agli
enti locali anche in
materia di programmazione e
riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento,
a decorrere dall'inizio
dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel
presente articolo, una relazione
sui risultati conseguiti, anche al fine
di apportare eventuali
modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni
a statuto speciale
e le province
autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al
presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei
propri statuti e delle relative norme
di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta
stabilisce tipologia, modalita' di
svolgimento e di
certificazione di una quarta
prova scritta di
lingua francese, in aggiunta alle
altre prove scritte previste
dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e
i criteri di valutazione delle
prove d'esame sono definiti
nell'ambito dell'apposito
regolamento attuativo, d'intesa
con la regione
Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma
5 dell'art. 3 della legge 10
dicembre 1997, n. 425.».
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, reca: «Regolamento
recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59».
- Si riporta
il testo dell'art.
8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome
di Trento e
Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane,
con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli
affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita',
il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione
province d'Italia -
UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI. Dei quattordici
sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati
altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita'
o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma
1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali
o, se tale
incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno».
- La legge
28 marzo 2003, n. 53,
reca: «Delega al Governo per la
definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«3. Quando un'intesa espressamente prevista
dalla legge non e' raggiunta
entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine
del giorno, il Consiglio dei
Ministri provvede con deliberazione
motivata.
4. In caso
di motivata urgenza
il Consiglio dei Ministri
puo' provvedere senza
l'osservanza delle disposizioni del
presente articolo. I provvedimenti adottati
sono sottoposti all'esame
della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il
Consiglio dei Ministri
e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni
ai fini di eventuali deliberazioni successive.».
[1] Note all'art. 1:
- Per il
testo dell'art. 34
della Costituzione si vedano le
note al preambolo.
- Si riporta
il testo dell'art.
68 della legge 17 maggio 1999,
n. 144:
«Art. 68 (Obbligo di frequenza di attivita' formative).
- 1.
Al fine di
potenziare la crescita
culturale e professionale
dei giovani, ferme restando le
disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo
dell'istruzione, e'
progressivamente istituito, a
decorrere dall'anno 1999-2000,
l'obbligo di frequenza di attivita' formative
fino al compimento del
diciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere
assolto in percorsi anche integrati di
istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della
formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di
cui al comma 1 si intende
comunque assolto con
il conseguimento di
un diploma di scuola secondaria superiore
o di una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a
qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti
per il passaggio
da un sistema
all'altro.
3. I servizi per l'impiego
decentrati organizzano, per le funzioni
di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e
predispongono le relative iniziative di orientamento.
4.
Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n.
148, convertito, con
modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430
miliardi per il 2000, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590
miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, per i seguenti
importi: lire 30 miliardi per l'anno
2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e fino a lire
190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
decorrere dall'anno 2000,
per la finalita' di cui
alla legge 18 dicembre
1997, n. 440,
si provvede ai sensi
dell'art.
11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.
5. Con regolamento
da adottare, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione
e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica,
previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza
unificata di cui
al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i
tempi e le modalita'
di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni
dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni
tra l'obbligo di
istruzione e l'obbligo
di formazione, nonche' i
criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e
di ripartizione delle risorse di
cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le
quali puo'
essere assolto l'obbligo
di cui al
comma 1. In attesa dell'emanazione del
predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della
previdenza sociale con
proprio decreto destina nell'ambito
delle risorse di
cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire
200 miliardi, per l'anno 1999, per
le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo
anno di eta', secondo le modalita' di
cui all'art. 16 della legge 24 giugno
1997, n. 196. Le predette risorse
possono essere altresi' destinate
al sostegno ed alla valorizzazione di
progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata
la compatibilita' con
le disposizioni previste
dall'art. 16 della citata
legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di
cui ai
commi 1 e
2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, in
relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni
da esse esercitate in
materia di istruzione,
formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto
dai rispettivi statuti
speciali e dalle
relative norme di attuazione.
Per l'esercizio di tali
competenze e funzioni le risorse
dei fondi di
cui al comma 4 sono
assegnate direttamente alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta
il testo dell'art.
48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
«Art. 48 (Apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione). - 1. Possono essere
assunti, in tutti
i settori di attivita',
con contratto di
apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici
anni.
2.
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di
formazione ha durata non superiore a tre
anni ed e' finalizzato al conseguimento di
una qualifica professionale. La
durata del contratto e' determinata in
considerazione della qualifica
da conseguire, del titolo di
studio, dei crediti professionali e formativi
acquisiti, nonche' del
bilancio delle competenze
realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti
privati accreditati, mediante l'accertamento dei
crediti formativi definiti ai
sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53.
3.
Il contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' disciplinato
in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del
contratto, contenente
indicazione della prestazione
lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
qualifica che potra' essere
acquisita al termine
del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il
compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il
datore di lavoro di recedere dal rapporto
di lavoro al
termine del periodo
di apprendistato ai
sensi di quanto disposto
dall'art. 2118 del codice civile;
d) divieto per il
datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei
profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e
formazione e' rimessa
alle regioni e alle
province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali
e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale,
nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di
formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito
al comma 2 e
secondo standard minimi formativi
definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei
datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative per
la determinazione, anche
all'interno degli enti
bilaterali, delle modalita' di erogazione della formazione
aziendale nel rispetto degli standard generali fissati
dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno
del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai
fini contrattuali;
e) registrazione
della formazione effettuata
nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.».
-
Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera
m) della Costituzione si vedano le note
al preambolo.
- Si riporta
il testo dell'art.
38 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 38 (Istruzione
degli stranieri. Educazione
interculturale). - 1.
I minori stranieri
presenti sul territorio sono
soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano
tutte le disposizioni
vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita'
del diritto allo studio e' garantita
dallo Stato, dalle
Regioni e dagli
enti locali anche mediante
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative
per l'apprendimento della lingua
italiana.
3. La comunita' scolastica
accoglie le differenze
linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della
tolleranza; a tale
fine promuove e
favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla
tutela della cultura
e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita'
interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali
e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione
con le associazioni
degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi
di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni
scolastiche, nel quadro
di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di
convenzioni con le
Regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi
di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di
un'offerta culturale valida
per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo
di studio della scuola
dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel Paese
di provenienza al
fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del
diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione
ed attuazione di corsi di lingua
italiana;
e) la realizzazione di corsi di
formazione anche nel
quadro di accordi
di collaborazione internazionale in
vigore per l'Italia.
6. Le regioni,
anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per
i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi
effettuati presso le scuole
superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto
disposto per i
figli dei lavoratori comunitari e per i figli
degli emigrati italiani che tornano
in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella
lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del
presente capo, con
specifica indicazione:
a) delle modalita' di
realizzazione di specifici
progetti nazionali e
locali, con particolare riferimento
all'attivazione di corsi
intensivi di lingua
italiana nonche' dei
corsi di formazione
ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo
e docente delle scuole di ogni
ordine e grado
e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il
riconoscimento dei titoli di studio e
degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini
dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e
delle modalita' di
comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con
l'ausilio di mediatori
culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi
degli stranieri provenienti
dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri
nelle classi e per
l'attivazione di specifiche
attivita'
di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la
stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, secondo comma della Costituzione:
«Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la
propria scelta, una attivita'
o una
funzione che concorra
al progresso materiale
o spirituale della societa'.».
-
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
[2] Note
all'art. 2:
- Si riporta
il testo dell'art. 192,
comma 4 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«4.
Una stessa classe
di istituto o scuola statale, pareggiata
o legalmente riconosciuta
puo'
frequentarsi soltanto per
due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio
dei docenti, sulla proposta del
consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze
lo giustifichino, puo' consentire, con
deliberazione motivata, l'iscrizione
per un terzo anno.
Qualora si tratti di alunni
handicappati, il collegio dei
docenti sente, a tal fine, gli
specialisti di cui all'art.
316.».
- Per il
testo dell'art. 2,
comma 1, lettera c) e
dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al preambolo.
- Per il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note
all'art. 1.
[3] Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».
-
Per il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note all'art. 1.
[4]
Note all'art. 5:
- Per il
testo dell'art. 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, reca: «Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge
14 febbraio 2003, n. 30».
[5] Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 2, comma
1, lettere g), h) e i) della
legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al preambolo.-
Si riporta il
testo degli articoli 1 e 7, comma 8
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 1
(Delega in materia
di norme generali
sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione
professionale). -
1. Al fine
di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva,
delle differenze e dell'identita' di ciascuno
e delle
scelte educative della
famiglia, nel quadro della cooperazione tra
scuola e genitori,
in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i
principi sanciti dalla Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni
e di comuni e province, in relazione
alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e
dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o piu' decreti legislativi
per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle
prestazioni in materia
di istruzione e di istruzione e
formazione professionale.
2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 4, i decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la
funzione pubblica e con il
Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato
della Repubblica da
rendere entro sessanta giorni
dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi
in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati
previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in
vigore della legge
medesima, un piano
programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei
Ministri, previa intesa con la
Conferenza unificata di
cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro
attuazione e con lo sviluppo e
la valorizzazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle
tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno
rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e
sviluppare le doti
creative e collaborative
degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attivita' motoria
e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della
valorizzazione professionale del
personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al
rimborso delle spese
di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro
la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e
per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle
strutture di edilizia scolastica.
4.
Ulteriori disposizioni, correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al presente articolo e
all'art. 4, possono
essere adottate, con il rispetto
dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure, entro
diciotto mesi dalla
data della loro
entrata in vigore.».
«8. I decreti
legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore di
provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».
- Per il
testo dell'art. 68,
comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note
all'art. 1.
[6]
Note all'art. 7:
- Per il
testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al
preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«3. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca presenta ogni
tre anni al Parlamento una relazione
sul sistema educativo
di istruzione e di formazione professionale.».
[7]
Nota all'art. 8:
- La legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche
al titolo V
della parte seconda della
Costituzione».
Decreto Legislativo
15 aprile 2005, n.77 (Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53)
(G.U. n. 103 del 5-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in
particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto
legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza
scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di
occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione
dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata
intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista
dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3,
comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi
in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9
e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
Il presente decreto
disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza»,
come modalita' di realizzazione
dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani,
oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', salva restando la possibilita' di espletamento del diritto-dovere con il
contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la
predetta modalita' e nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati
sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica
o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche
risorse alle attivita' di progettazione dei percorsi
in alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole,
enti e istituti di formazione e istruzione militare.
Art. 2.
Finalita' dell `alternanza
1. Nell'ambito del sistema
dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalita' di apprendimento in
alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di
istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalita':
a) attuare modalita' di apprendimento flessibili e
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei
percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro e la societa'
civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo
1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio.
Art.
3[1].
Realizzazione dei percorsi in alternanza
1. Ferme restando le
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni
scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli
importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui
all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a
titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto
previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta'
territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita' sotto il profilo educativo ed ai fini del
monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello
nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza
scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
28l. Il Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti
istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per
la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina
con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI),
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle
indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione
dell'alternanza ed i criteri e le modalita' di
ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle
risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere
per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare
riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti
ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il
confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilita'
a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo,
regolano i rapporti e le responsabilita' dei diversi
soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti
relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di
formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro,
che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base
delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte
integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli
obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e
regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati
secondo criteri di gradualita' e progressivita'
che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti
in relazione alla loro eta', e sono dimensionati
tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei
licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonche' sulla base delle capacita'
di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi
di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo
personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere
svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati,
per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini
dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano
dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e
con modalita' idonei a garantirne la piena fruizione.
Art. 5.
Funzione tutoriale
1. Nei percorsi in alternanza
la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo
tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio.
La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti
in alternanza e' svolta dal docente tutor interno di
cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato
dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto
richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in
alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor
esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti
di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti,
favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel
percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa
ogni elemento atto a verificare e valutare le attivita'
dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei
predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma
2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalita'
del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita'
di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti
interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati
prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.
Art.
6 [2].
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in alternanza
sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o
formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa,
tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor
formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli
studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo
3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono
crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per
il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi
tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di
apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili
che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di' riconoscerne e
valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilita'.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei
percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo
3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa
alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro.
Art. 7.
Percorsi integrati
1. Le istituzioni
scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione
e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione
e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio,
progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli
operatori di ambedue i sistemi.
Art. 8[3].
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti ed
alle relative norme di attuazione, nonche'
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
9.
Risorse
1. All'onere derivante
dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema
dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro
per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30
dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del
Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di
cui all'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale
concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le
risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli
stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
Art.
10[5].
Coordinamento delle competenze
1. Con appositi
accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle
rispettive competenze ed allo svolgimento di attivita'
di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.
Art.
11[6].
Disciplina transitoria
1. Fino all'emanazione dei
decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28
marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono
essere realizzati negli istituti di istruzione
secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e
le province autonome definiscono le modalita' per
l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito
del sistema di formazione professionale.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Siniscalco, Ministro
dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai
sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della
Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali
e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note
al preambolo:
-
Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi
e criteri direttivi
e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato
e dalle regioni
nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le
confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario
e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di
governo e funzioni
fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei
confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con
esclusione della istruzione e della
formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi
reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici
e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e
organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio,
casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle
materie di legislazione
concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni
la potesta' legislativa
in
riferimento ad ogni
materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e
le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e
degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potesta' regolamentare
spetta allo Stato
nelle materie di
legislazione esclusiva, salva
delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni
altra materia. I
comuni, le province e le citta' metropolitane
hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed
economica e promuovono
la parita' di accesso tra
donne e uomini
alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della regione con altre
regioni per il
migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie
di sua competenza
la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro
Stato, nei casi
e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
-
L'art. 87 della Costituzione conferisce
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
-
Si riporta il testo dell'art. 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 4 (Alternanza scuola-lavoro). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, al fine di
assicurare agli studenti che hanno compiuto
il quindicesimo anno di eta' la possibilita'
di realizzare i corsi del secondo ciclo
in alternanza scuola-lavoro, come modalita' di realizzazione del
percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione
scolastica e formativa
in collaborazione con
le imprese, con le
rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di
commercio, industria, artigianato
e agricoltura, che assicuri ai
giovani, oltre alla
conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro,
il Governo e'
delegato ad adottare,
entro il termine di
ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi
dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge
stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della
ricerca, di concerto
con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita'
produttive, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei datori
di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione
dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto
la responsabilita' dell'istituzione scolastica
o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con
le rispettive associazioni
di rappresentanza o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o
con enti pubblici
e privati ivi
inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza
scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale ed assicurare, a
domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la
frequenza negli istituti
d'istruzione e formazione
professionale di corsi integrati
che prevedano
piani di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati
con il concorso degli operatori di
ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali
per il reperimento e l'assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione dei percorsi di alternanza,
ivi compresi gli incentivi per le
imprese, la valorizzazione delle imprese
come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalita' di certificazione
dell'esito positivo del
tirocinio e di
valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2.
I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con
le imprese e
del monitoraggio degli allievi
che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalita' del
personale docente.».
-
La legge
20 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all'istruzione».
-
La legge
14 febbraio 2003, n. 30 reca: «Delega al Governo
in materia di occupazione e
del mercato del
lavoro».
-
Il decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276
reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30».
-
Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
«Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado.».
-
Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 21. -
1. L'autonomia delle
istituzioni scolastiche e
degli istituti educativi si inserisce
nel processo di realizzazione della
autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema
formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle
istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del
servizio di istruzione,
fermi restando i
livelli unitari e
nazionali di fruizione del
diritto allo studio nonche' gli
elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico
in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato,
sono progressivamente attribuite
alle istituzioni scolastiche, attuando
a tal fine
anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,
alle scuole e
agli istituti di
istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici
e professionali e
degli istituti d'arte
ed ampliando l'autonomia
per tutte le
tipologie degli istituti
di istruzione, anche
in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del
presente articolo
si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel
comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma
2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei
criteri generali e principi direttivi
contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi
di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di
Stato, il parere
delle competenti commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di
parere alle commissioni,
i regolamenti possono
essere comunque
emanati. Con i regolamenti
predetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente
legge.
3.
I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalita'
giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica
di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione
a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze
e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia
dei settori di
istruzione compresi nell'istituzione scolastica.
Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse
nelle province il cui
territorio e' per
almeno un terzo montano, in cui
le condizioni di viabilita'
statale e provinciale
siano disagevoli e in cui vi sia
una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4.
La personalita' giuridica
e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di
cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3, attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e
comunque non oltre
il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione
di tutte le
funzioni amministrative che
per loro natura
possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome.
In ogni caso il passaggio
al nuovo regime di autonomia sara'
accompagnato da apposite iniziative di formazione del
personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle
singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara'
realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione
finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai
sensi del comma 4 è
costituita
dall'assegnazione dello Stato
per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione
perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo
di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria
per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di
formazione e di orientamento
proprie di ciascuna
tipologia e di ciascun
indirizzo di scuola.
L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilita'
della dotazione finanziaria,
indifferentemente, per spese in conto capitale e di
parte corrente, con possibilita' di variare
le destinazioni in
corso d'anno. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica,
sentito il parere
delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per
la definizione della dotazione
finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione
ordinaria e' stabilita
in misura tale
da consentire l'acquisizione da
parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari
a garantire l'efficacia del
processo di insegnamento-apprendimento nei
vari gradi e
tipologie dell'istruzione. La
stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche
i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli
diversi da quelli
intitolati al funzionamento amministrativo e
didattico, e' spesa
obbligatoria ed e'
rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione
programmata. In sede
di prima determinazione, la
dotazione perequativa e'
costituita dalle disponibilita' finanziarie
residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle
istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione
ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmata
e di parametri
socio-economici e ambientali
individuati di concerto dai
Ministri della pubblica
istruzione e del
tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti.
6. Sono abrogate
le disposizioni che
prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi
gli istituti superiori
di istruzione artistica,
delle fondazioni o
altre istituzioni aventi finalita' di
educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le
vigenti disposizioni di
legge o di
regolamento in materia
di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su
quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni
scolastiche che abbiano conseguito
personalita'
giuridica e autonomia ai sensi
del comma 1 e le istituzioni
scolastiche gia'
dotate di personalita' e autonomia,
previa realizzazione anche
per queste ultime delle operazioni
di dimensionamento di cui
al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e'
finalizzata alla realizzazione della flessibilita',
della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e
al miglior utilizzo delle risorse
e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento
dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del
gruppo classe e
delle modalita' di organizzazione e impiego
dei docenti, secondo finalita'
di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita'
didattica annuale previsti
a livello nazionale,
la distribuzione dell'attivita' didattica in
non meno di
cinque giorni settimanali, il
rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi che possono
essere assolti invece
che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di
un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica
e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi
generali del sistema
nazionale di istruzione, nel
rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta'
di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto
ad apprendere. Essa
si sostanzia nella scelta libera
e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e
tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita'
di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta'
progettuale, compresa l'eventuale
offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o
aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative
degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto
disposto dall'art. 1, comma 71, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per
la determinazione degli
organici funzionali di
istituto, fermi restando
il monte annuale orario
complessivo previsto per
ciascun curriculum e
quello previsto per
ciascuna delle discipline
ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo
di studi
e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti
di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa
e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano,
sia singolarmente che
in forme consorziate,
ampliamenti dell'offerta formativa
che prevedano anche
percorsi formativi per gli
adulti, iniziative di
prevenzione dell'abbandono e
della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione
delle strutture e delle tecnologie anche in
orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del
lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari
e, nell'ambito di accordi tra le
regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati
tra diversi sistemi
formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno
anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo
nei limiti del
proficuo esercizio dell'autonomia didattica
e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca
di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti
a carattere atipico di cui alla parte I,
titolo II, capo
III, del testo
unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono riformati come enti
finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai
sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita'
giuridica e l'autonomia alle accademie
di belle arti, agli istituti superiori per le
industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i
principi contenuti nei
commi 8, 9
e 10 e con gli
adattamenti resi necessari
dalle specificita' proprie di tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni
allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento
scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata
in vigore delle norme regolamentari di
cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con
esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti
stessi. [Il Governo e' delegato ad
aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in
vigore delle predette disposizioni regolamentari, le
norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per
l'autonoma allocazione delle risorse, per
la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi
di
tesoreria o di
cassa, nonche' per le
modalita'
del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei
principi contenuti nei regolamenti di
cui al comma
2. E' abrogato il comma 9,
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato
ad emanare un
decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali
della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
che tenga
conto della specificita' del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto
delle diverse componenti e
delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle
specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione
della composizione, dell'organizzazione e
delle funzioni dei nuovi organi con le
competenze dell'amministrazione centrale e periferica come
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'
con quelle delle istituzioni scolastiche
autonome;
b) razionalizzazione
degli organi a norma
dell'art. 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma
1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera
i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29,
e successive modificazioni, nella salvaguardia
del principio della liberta'
di insegnamento.
16. Nel rispetto
del principio della liberta' di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicita' della
funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalita'
giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni
scolastiche. I contenuti e
le specificita' della qualifica dirigenziale sono
individuati con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, da
emanare entro un
anno dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti
di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di
gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilita' in ordine
ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a)
e l'organizzazione e
le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica,
come ridefinite ai sensi dell'art. 13,
comma 1;
c) la revisione del
sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste
dall'art. 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza
ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto
di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del
regolamento di cui all'art. 13 la riforma
degli uffici periferici
del Ministero della
pubblica istruzione e'
realizzata armonizzando e
coordinando i compiti
e le funzioni
amministrative attribuiti alle
regioni ed agli
enti locali anche in
materia di programmazione e
riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento,
a decorrere dall'inizio
dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo,
una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine
di apportare eventuali
modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni
a statuto speciale
e le province
autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri
statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta
stabilisce tipologia, modalita' di
svolgimento e di
certificazione di una quarta
prova scritta di
lingua francese, in aggiunta alle
altre prove scritte previste
dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e
i criteri di valutazione delle
prove d'esame sono definiti
nell'ambito dell'apposito
regolamento attuativo, d'intesa
con la regione
Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma
5 dell'art. 3 della legge 10
dicembre 1997, n. 425.».
-
La legge
24 giugno 1997, n.
196 reca: «Norme in materia di promozione
dell'occupazione».
-
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca:
«Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della
Conferenza permanente per
i rapporti tra lo
Stato, le regioni e
le province autonome
di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
-
Il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275 reca: «Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Si
riporta il testo
dell'art. 48 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276:
«Art. 48 (Apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione).
1. Possono essere
assunti, in tutti
i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che
abbiano compiuto quindici anni.
2.
Il contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata
non superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento
di una
qualifica professionale. La
durata del contratto e' determinata
in considerazione della
qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti
professionali e formativi
acquisiti, nonche' del
bilancio delle competenze
realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai
soggetti privati accreditati,
mediante l'accertamento dei crediti
formativi definiti ai
sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53.
3.
Il contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' disciplinato
in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del
contratto, contenente indicazione
della prestazione lavorativa
oggetto del contratto,
del piano formativo
individuale, nonche' della qualifica che potra' essere acquisita
al termine del
rapporto di lavoro sulla base
degli esiti della formazione aziendale
od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il
compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il
datore di lavoro di recedere dal rapporto
di lavoro al
termine del periodo
di apprendistato ai
sensi di quanto disposto
dall'art. 2118 del codice civile;
d) divieto per il
datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato
motivo.
4. La regolamentazione dei
profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e
formazione e' rimessa
alle regioni e alle province autonome
di Trento e
Bolzano, d'intesa con il
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione
di un monte ore di formazione, esterna od interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito
al comma
2 e secondo
standard minimi formativi definiti ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei
datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative per
la determinazione, anche
all'interno degli enti
bilaterali, delle modalita' di erogazione della formazione
aziendale nel rispetto degli standard generali fissati
dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno
del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai
fini contrattuali;
e) registrazione
della formazione effettuata
nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.».
[1] Note
all'art. 3:
-
Si riporta il
testo dell'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni,
delle province, dei comuni
e delle comunita' montane,
con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli
affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita',
il presidente dell'Associazione
nazionale dei
comuni d'Italia -
ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia
- UPI ed
il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate
dall'art. 17 della legge
8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita'
o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma
1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o,
su sua delega,
dal Ministro per gli affari
regionali o, se
tale incarico non
e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
-
Si riporta il
testo dell'art. 2
del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
«Art. 2 (Riordino
dell'Istituto nazionale di
valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Per i
fini di
cui all'art. 1 l'Istituto
nazionale di valutazione del
sistema dell'istruzione di cui al
decreto legislativo 20
luglio 1999, n.
258, e' riordinato,
secondo le disposizioni del
presente decreto ed
assume la denominazione di «Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».
2. L'Istituto e'
ente di ricerca
con personalita' giuridica
di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e
finanziaria.
3.
L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di
seguito denominato:
«Ministero». Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di seguito
denominato
«Ministro» individua, con periodicita' almeno
triennale, le priorita' strategiche
delle quali l'Istituto
tiene conto per
programmare la propria
attivita',
fermo restando che
la valutazione delle priorita'
tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva,
relativamente al sistema dell'istruzione;
b) con apposite
linee guida definite d'intesa con la
Conferenza unificata di
cui all'art. 8
del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro
del lavoro e
delle politiche sociali,
relativamente al sistema
dell'istruzione e formazione
professionale.
4. Il
Ministro adotta altresi' specifiche
direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche
educative nazionali.».
[2] Note
all'art. 6:
-
Per il
testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al preambolo.
-
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
-
Si riporta il testo dell'art.
3, comma 1, lettera a) della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 3 (Valutazione
degli apprendimenti e
della qualita' del
sistema educativo di istruzione e
di formazione). - 1. Con
i decreti di cui all'art. 1 sono
dettate le norme
generali sulla valutazione del
sistema educativo di istruzione e
di formazione e
degli apprendimenti degli
studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica
e annuale, degli
apprendimenti e del
comportamento degli studenti
del sistema educativo
di istruzione e
di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate
ai docenti delle
istituzioni di istruzione e
formazione frequentate; agli
stessi docenti e' affidata la
valutazione dei periodi didattici
ai fini del passaggio al periodo successivo;
il miglioramento dei
processi di apprendimento
e della relativa
valutazione, nonche'
la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di
titolarita';».
[3] Nota all'art. 8:
-
La legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, reca:
«Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione».
[4]
Note all'art. 9:
-
Si riporta il
testo dell'art. 4
della legge 18 dicembre 1997, n. 440:
«Art. 4 (Dotazione
del fondo). - 1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1 e' determinata
in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in
lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire
345 miliardi annue
a decorrere dall'anno
1999.
All'onere relativo
agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio
triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione e per
lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire
245 miliardi per
l'anno 1999, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
-
Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera
a) della legge 17 maggio 1999, n. 144:
«4. Agli oneri
derivanti dall'intervento di cui al
comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n.
148, convertito, con
modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430
miliardi per il 2000, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590
miliardi a decorrere dall'anno 2002;».
[5] Nota all'art. 10:
-
Si riporta il
testo dell'art. 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 4 (Accordi tra
Governo, regioni e
province autonome di
Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione del principio di
leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza
Stato-regioni
accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze
e svolgere attivita' di
interesse comune.
2. Gli accordi
si perfezionano con
l'espressione dell'assenso del
Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.».
[6]
Nota all'art. 11:
-
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera
g), della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 2 (Sistema
educativo di istruzione e
di formazione). - 1. I
decreti di cui all'art. 1 definiscono
il sistema educativo
di istruzione
e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
d) - f) (omissis);
g) il secondo ciclo,
finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita' di
giudizio e l'esercizio della responsabilita'
personale e sociale; in
tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle
conoscenze relative all'uso delle
nuove tecnologie; il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei
licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
qualifiche si possono
conseguire in alternanza
scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato; il sistema dei
licei comprende i
licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale
e coreutico, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i
licei artistico, economico
e tecnologico si
articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi;
i licei hanno durata
quinquennale; l'attivita'
didattica si sviluppa
in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa
il percorso disciplinare
e prevede altresi'
l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilita'
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si
concludono con un esame
di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario
per l'accesso all'universita' e
all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;».