.Nuovi interventi anche in tema di ristrutturazione edilizia
Ticket sanitari non
detraibili senza ricetta
Chiarimenti Irpef su quesiti del coordinamento Caf
Circolare 17/E dell’Agenzia delle entrate
Senza
la fotocopia della ricetta del medico non è possibile usufruire della
detrazione della spesa sostenuta per i ticket sanitari. Lo precisa la circolare
17/E dell’Agenzia delle entrate diffusa lo scorso 3 maggio 2005. Il documento
fornisce nuovi chiarimenti in materia di Irpef su quesiti posti dal Coordinamento
nazionale dei centri di assistenza fiscale. La circolare avverte anche che il
Caf deve effettuare il controllo ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del
riconoscimento della detrazione di imposta per le spese di costruzione o
ristrutturazione edilizia: dunque, anche in caso di subentro di un nuovo
soggetto nel diritto alla detrazione delle rate residue, deve essere acquisita
tutta la documentazione necessaria.
Agenzia delle
entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 17/E Roma, 03
maggio 2005 OGGETTO: Nuove questioni interpretative in materia di IRPEF
prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
INDICE
1. Riparametrazione
degli interessi passivi con riferimento alle spese di costruzione o
ristrutturazione 1
2. Detrazione
per spese di ristrutturazione edilizia 1
3. Scontrini
per ticket farmaceutici 2
Riparametrazione
degli interessi passivi con riferimento alle spese di costruzione o
ristrutturazione
D. Come riportato sulle istruzioni del mod. 730, la detrazione
del 19% degli interessi passivi deve essere rapportata alla documentazione
comprovante le spese sostenute di costruzione o ristrutturazione. Qualche
perplessità ci è nata a fronte di quanto riportato sull’argomento
nell’appendice del mod. 730/2005, alla voce “Mutuo ipotecario relativo alla
costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale”. In
particolare, nell’attenzione si legge “la
detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del
mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla
costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia
superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli
interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.
Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione
è necessario che siano dichiarati nella Sezione VIII “Redditi soggetti a
tassazione separata” del quadro F al rigo F10.”
Questa
indicazione farebbe ritenere che il riproporzionamento degli interessi debba
essere fatto soltanto al termine dei lavori. Si chiede di conoscere se ciò
corrisponde al vero considerato che questa modalità di calcolo renderebbe
sicuramente più agevole l’attribuzione corretta della quota di interessi spettante
in presenza di tutte le fatture e di tutti i pagamenti effettuati per questa
tipologia di intervento.
R. Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del decreto 30
luglio 1999, n. 311, per fruire della detrazione degli interessi pagati in
dipendenza di mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione della
casa da destinare ad abitazione principale, è necessario che il contribuente
conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la
seguente documentazione:
• quietanze
di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
• copia del
contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per
realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione;
• copia della
documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di
realizzazione degli interventi medesimi.
Le istruzioni precisano quindi che la detrazione spetta relativamente agli interessi calcolati
sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle
spese relative agli interventi per la cui realizzazione è stato stipulato il
contratto di mutuo.
Pertanto, nel
caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese
documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla
parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.
L’ammontare
delle spese effettivamente sostenuto è quello che risulta al termine dei lavori
di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare.
Questa
interpretazione è confortata dal fatto che le medesime istruzioni precisano che
qualora si è fruito della detrazione sugli interessi che si riferiscono alla
parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese è necessario che gli interessi
vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.
Detrazione per spese
di ristrutturazione edilizia
D. La norma prevede che nei casi di passaggio di proprietà per
atto tra vivi (donazione o acquisto) o a causa di morte (eredità) di immobile
per il quale il precedente proprietario aveva usufruito dell’agevolazione del
36%, le rate di spesa ancora da detrarre passino al nuovo proprietario.
Si chiede di
conoscere quale documentazione occorre richiedere per riconoscere la
detrazione, considerato che la circolare n. 12/2005, concernente l’assistenza
fiscale, specifica che il CAF deve visionare, ad ogni
utilizzo dell'onere, tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta.
Si chiede di
conoscere, altresì, se tra la documentazione da richiedere al contribuente per
il riconoscimento della detrazione in questione debba essere compresa anche la
comunicazione alla ASL, considerata la difficoltà del CAF di sapere se deve o
meno essere effettuata.
Si chiede
inoltre come il CAF possa avere la certezza che il contribuente fosse tenuto ad
inviare la comunicazione del professionista per i lavori che hanno superato
l’importo di € 51.645,70, dal momento che il contribuente può usufruire della
detrazione solo fino alla concorrenza della somma di € 48.000.
R. Come previsto dalla circolare n. 12/2005, il controllo da
parte del Caf deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del
riconoscimento della detrazione d'imposta.
Pertanto,
anche in caso di subentro di un nuovo soggetto nel diritto alla detrazione
delle rate residue (ad esempio, erede o acquirente), il CAF deve acquisire
tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente necessaria ai fini del
riconoscimento della detrazione.
Inoltre, la
medesima circolare n. 12/2005 ha precisato che il controllo verte su tutta la
documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del
riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento
per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. In
particolare, si rinvia alle circolari nn. 57 e 121 del 1998 che contengono
l’indicazione dei documenti necessari ai fini della fruizione dei benefici, tra
i quali sono compresi anche quelli oggetto del quesito.
Scontrini per ticket
farmaceutici
D. Le
istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi
prevedono che per il riconoscimento della detrazione per questa tipologia di
spesa medica il contribuente debba esibire lo scontrino della farmacia
unitamente alla copia della ricetta del medico.
I
contribuenti, ancorché abbiano effettivamente sostenuto la spesa in presenza di
ricetta medica, non sempre sono in grado di presentare la documentazione
completa (non possiedono la fotocopia della ricetta del medico trattenuta dalla
farmacia).
Si chiede di
poter considerare questi scontrini alla stregua dei farmaci da banco, in quanto
la spesa è comunque sostenuta per una necessità sanitaria del dichiarante o dei
familiari fiscalmente a carico, e quindi di poter autocertificare questa
condizione tenendo conto dell’obbligatorietà della presentazione della ricetta
medica alla farmacia per ricevere il farmaco prescritto pagando solo il
relativo ticket.
R. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei
redditi (730 e UNICO persone fisiche) precisano che ai fini della detrazione
delle spese sostenuta per i ticket, la documentazione necessaria è costituita
dalla “fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino
fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato
sui medicinali indicati nella ricetta”.
Si ritiene
che in mancanza della fotocopia della ricetta non sia possibile, quindi, fruire
della detrazione della spesa.
o
o o
Le Direzioni
Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.