30.07.2010 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
La consultazione è gratuita
 (Consiglio di Stato 183/2010)
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Le disposizioni sulle elezioni amministrative

Convertito in legge il decreto che anticipava i termini  abbinando le consultazioni

Le disposizioni sulle elezioni amministrative

Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione

Legge 40/05

 

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto n.8 del 1 febbraio 2005 sullo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.
Il decreto-legge n. 8/05 aveva anticipato i termini iniziali del periodo previsto per le elezioni provinciali e comunali e aveva stabilito una deroga alla normativa vigente in materia di efficacia ed irrevocabilità delle dimissioni presentate dal Sindaco e dal Presidente della provincia al fine di favorire l’abbinamento con le elezioni regionali previste per la primavera del 2005.

La legge n.40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo, individua i termini iniziali del periodo entro il quale si tengono le elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei consigli provinciali e dei sindaci e dei consigli comunali, stanziando le risorse economiche necessarie per lo svolgimento dello scrutinio informatizzato.

Legge 24 marzo 2005, n.40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005)

 

(G. U. n. 70 del 25-3-2005)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto - legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 [1], e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno


Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5577):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 2 febbraio 2005.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 febbraio 2005, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni V e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione l'8, 9, 10, 15, 16 e 17 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 21 febbraio 2005 e approvato il 22 febbraio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3314):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e parlamentare) per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 24 febbraio 2005 e 1° marzo 2005.
Esaminato dalla 1ª commissione il 24 febbraio 2005; 1°
e 2 marzo 2005.
Esaminato in aula il 3, 8, 21 e 22 marzo 2005 e approvato il 23 marzo 2005.

Avvertenza:
Il decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 2005, N. 8


All'articolo 1:
al comma 2, dopo le parole: «articolo 53, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, dopo le parole: «articolo 143 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»
.
All'articolo 2:
al comma 4, dopo le parole: «e' costituita» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo e' autorizzata la spesa di Euro 10.000.000 per l'anno 2005».

 

NOTE:

 

[1] Decreto - legge 1 febbraio 2005, n.8 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005)

(G. U. n. 26 del 2-2-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 20 e 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Visto l'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere, limitatamente all'anno 2005, l'anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, al fine di consentire l'eventuale abbinamento con le elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nonche' di proseguire il progetto di sperimentazione del conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2005

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, e' anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.
3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

Art. 2.
Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale

1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione e' effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione interessata.
3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione e' svolta, altresi', secondo le seguenti modalita':
a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;
b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino difficolta' tecniche nell'attuazione della sperimentazione, e' tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' costituita una Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali.
5. In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. E' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli








 


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