La curiosa storia di una lunga
causa tra un Comune e il ministero dei Beni culturali
Niente da decidere su una pinacoteca lucana
No alla questione sollevata dal Tribunale di Potenza
Ordinanza della Corte costituzionale 81/2005
La Corte costituzionale non interverrà nella decennale
causa sulla “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico» di Palazzo San Gervasio
in provincia di Potenza oggetto di una vertenza tra l’omonima Fondazione e il
ministero dei Beni culturali. I giudici della Consulta hanno infatti dichiarato
che è inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n.
1082 (la legge appunto sul trasferimento dell’Ente «Biblioteca e pinacoteca
Camillo d’Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera). Gli articoli chiamati in
causa – che appartengono a una legge di quasi settanta anni fa – prevedono
infatti il trasferimento dei beni da Palazzo San Gervasio a Matera in locali
che il ministero dovrebbe stabilire. Dopo anni di causa il Tribunale di Potenza
aveva sollevato la questione davanti alla Corte, che con questa decisione,
rinvia tutto al mittente.
ORDINANZA della Corte costituzionale numero 81/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI
MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell’Ente «Biblioteca e
pinacoteca Camillo d’Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), promosso con
ordinanza del 6 giugno 2003 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile
vertente tra la “Biblioteca e pinacoteca
Camillo d’Errico” e il Ministero per i beni e le attività culturali, iscritta
al n. 609 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visti gli atti di costituzione della “Biblioteca e pinacoteca
Camillo d’Errico” e del Ministero per i
beni e le attività culturali;
udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice
relatore Annibale Marini;
udito l’avv. dello Stato Franco Favara per il Ministero per i
beni e le attività culturali.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 6 giugno 2003, il
Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 16 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 13 luglio 1939, n. 1082 (Trasferimento dell’Ente «Biblioteca e pinacoteca
Camillo d’Errico» da Palazzo San Gervasio a Matera), nella parte in cui
dispongono il trasferimento della sede della fondazione “Biblioteca e
pinacoteca Camillo d’Errico” dal Comune di Palazzo San Gervasio a Matera, con
attribuzione al Ministero dell’educazione nazionale del compito di destinare
all’uopo i locali adatti in Matera, eventualmente aggregando la biblioteca e la
pinacoteca ad altre istituzioni similari della città (art. 1), demandando ad un
successivo decreto reale la necessaria riforma dello statuto dell’ente e
l’emanazione delle norme di attuazione (art. 2);
che, nel giudizio a quo, la suddetta fondazione ha
chiesto, nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività
culturali), di essere riconosciuta proprietaria della pinacoteca “Camillo
d’Errico”, con la condanna dell’amministrazione convenuta alla restituzione
della suddetta collezione artistica;
che, con sentenza non
definitiva del 28 ottobre – 19 dicembre 2002, l’ente attore è stato
riconosciuto unico ed esclusivo proprietario della pinacoteca;
che l’accoglimento
della domanda restitutoria sarebbe invece precluso – ad avviso del giudicante –
dall’art. 1 della citata legge n. 1082 del 1939, nella parte in cui appunto
stabilisce che la biblioteca e la pinacoteca debbano essere necessariamente
conservate nel Comune di Matera;
che la disciplina, di
carattere eccezionale rispetto a quella generale dei beni artistici, dettata
dalla disposizione richiamata e dal successivo art. 2, sarebbe tuttavia lesiva,
secondo lo stesso giudice, sia del principio di eguaglianza, sia – trattandosi
di fondazione di origine testamentaria – del diritto di disporre per testamento
dei propri beni garantito, quale corollario del diritto di proprietà, dall’art.
42 della Costituzione, sia, infine, del diritto delle persone giuridiche
private, derivante dall’art. 16 della Costituzione, di fissare la propria sede
in qualsiasi parte del territorio nazionale;
che, con atto del 18
settembre 2003, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione;
che, con successivo
atto depositato il 23 settembre 2003, l’Avvocatura dello Stato, ritirando
l’intervento spiegato per il Presidente del Consiglio dei ministri, si è
costituita in giudizio per il Ministero per i beni e le attività culturali,
concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione,
ulteriormente illustrando le proprie conclusioni con memoria depositata il 13
gennaio 2005;
che, con atto
depositato il 21 gennaio 2005, si è costituita in giudizio la fondazione
“Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico”.
Considerato, in via preliminare, che la costituzione in giudizio
della Fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico” è inammissibile, in
quanto effettuata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 25, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che la memoria illustrativa depositata dal
Ministero per i beni e le attività culturali il 13 gennaio 2005 è irricevibile,
in quanto tardiva in relazione al termine fissato dall’art. 10 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che il giudizio a quo, dopo la decisione in ordine alla
proprietà della pinacoteca, ha ad oggetto esclusivamente – per quanto emerge
dall’ordinanza di rimessione – la domanda di restituzione della pinacoteca
stessa in favore della fondazione “Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico”,
con sede in Matera;
che, contrariamente a
quanto ritenuto dal rimettente, il petitum
come sopra individuato non è né logicamente né giuridicamente collegato al
mutamento della attuale sede della fondazione e allo spostamento delle opere
d’arte di cui si tratta;
che la questione di
legittimità costituzionale delle norme denunciate è pertanto palesemente
irrilevante.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n.
1082 (Trasferimento dell’Ente «Biblioteca e pinacoteca Camillo d’Errico» da
Palazzo San Gervasio a Matera), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16 e 42
della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda
CONTRI, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Maria
Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 2 marzo 2005.
Il
Cancelliere
F.to:
FRUSCELLA