È necessario assicurare la
tutela di ambiente, viabilità e sicurezza pubblica
Gli interventi per la
sicurezza stradale
Li prevede un
decreto emanato dal Capo dello Stato
Decreto legge 16/05
I recenti
avvenimenti hanno evidenziato la necessità di intervenire con urgenza per
assicurare le coperture necessarie alla tutela della viabilità in condizioni di
sicurezza. Per questi motivi è stato emanato un decreto - legge, pubblicato
ieri in Gazzetta, che prevede " interventi urgenti per la tutela
dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica". In particolare, viene
istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una
dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 ed altre risorse
vengono assegnate alle Regioni e alle Provincie nonché alle autorità di
pubblica sicurezza, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Sono inoltre previsti interventi
sui combustibili a tutela dell'ambiente.
Decreto
- Legge 21 febbraio 2005, n. 16 Interventi urgenti per la tutela
dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
(G.U. n. 42 del 21
febbraio 2005)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di assicurare interventi connessi all'ambiente e alla viabilità, nonchè alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'interno e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le
esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del
contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si
provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con
riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi
titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito
con il decreto di cui al comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le
risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in
servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico
locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle
aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.
4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma
2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti
finanziari, e Anas S.p.A.,
il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio
pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una
anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per
complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di
450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per
l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base
3.2.3.48.
5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari
connessi alla gestione di altri servizi pubblici
gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.
6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela
dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata
la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a
disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente
comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della
citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento
dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2005.
7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del
Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da
ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo
stato di previsione relative al Corpo della guardia di
finanza.
8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è abrogato.
9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonchè l'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate,
rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. Le maggiori entrate
rivenienti dall'aumento dell'aliquota di accisa riscossa nei territori delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono riservate allo
Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto di cui
al comma 2. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento,
indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la
formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.
10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni
di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa
sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle
disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2005.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione
dei commi 2 e 4, pari a euro 238.070.000 per l'anno
2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le
maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli