Garantire pari
opportunità ai liceali e ai professionali
Una scuola aperta a tutti
Norme generali per il secondo ciclo dell’istruzione
Ministero istruzione - Schema di decreto legislativo 17.1.2005
Ecco la
bozza del decreto legislativo che definisce l’istruzione e la formazione del
secondo ciclo della scuola; essa tiene conto inoltre delle indicazioni
dell’Unione europea. Questa legge dovrebbe
consolidare ed innalzare i livelli culturali sia nei licei che negli istituti
professionali, dando a tutti gli studenti la libertà
di scelta, e portare la scuola dell’obbligo a 18 anni. La novità sta
soprattutto nella possibilità degli studenti di passare da un sistema all’altro
grazie ai crediti e alle certificazioni e di poter poi frequentare
l’Università; sono previsti degli stage e dei tirocini per dare l’opportunità
di confrontarsi col mondo del lavoro e con la società.
Schema di decreto legislativo concernente le norme
generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,
n.53
INDICE
Premesse
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione
Articolo 1 -
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione)
CAPO II
I licei
Articolo 2 -
(Finalità e durata)
Articolo 3 -
(Attività educative e didattiche)
Articolo 4 -
(Liceo artistico)
Articolo 5 -
(Liceo classico)
Articolo 6 - (Liceo economico)
Articolo 7 -
(Liceo linguistico)
Articolo 8 - (Liceo musicale e coreutico)
Articolo 9 -
(Liceo scientifico)
Articolo 10 - (Liceo tecnologico)
Articolo 11 - (Liceo delle scienze umane)…
Articolo 12 - (Organizzazione educativa e didattica)
Articolo 13 - (Valutazione e scrutini)
Articolo 14 - (Esame di Stato)
CAPO III
L’ istruzione e formazione professionale
Articolo 15
- (Livelli essenziali delle prestazioni)
Articolo 16
- (Livelli essenziali dell’offerta formativa)
Articolo 17
- (Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei
percorsi formativi)
Articolo 18
- (Livelli essenziali degli obiettivi generali e del profilo educativo,
culturale e professionale)
Articolo 19
- (Standard minimi dei percorsi formativi)
Articolo 20
- (Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)
Articolo 21
- (Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)
Articolo 22
- (Livelli essenziali delle strutture formative e dei relativi servizi)
Articolo 23
– (Livelli essenziali dei passaggi tra i sistemi)
Articolo 24 - (Valutazione)
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Articolo 25 - (Passaggio al nuovo ordinamento)
Articolo 26 - (Trasferimento di competenze alle Regioni)
Articolo 27
– (Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione)
Articolo 28
– (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano)
UFFICIO LEGISLATIVO
Schema di decreto legislativo
concernente le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, a norma
dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e
117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003,
n. 53, recante: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO il
decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante “Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo
concernente “Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione nonché
riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il
decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo
2003, n.53”;
VISTO il
decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali relative
all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTA la legge 10 marzo 2000,
n.62;
VISTA la legge 14 febbraio
2003, n.30;
VISTO il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni;
VISTO il
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 21;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
ACQUISITO,
in data……………………………, il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,
in data ;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;
Su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Articolo 1
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
1. Il secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione è
costituito dai licei e dall’istruzione e formazione professionale. Esso è il
secondo segmento in cui si realizza il dirittodovere all’istruzione
e formazione.
2. Lo Stato garantisce i
livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del
sistema educativo sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e
morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale e ed alla civiltà europea.
4. I licei e le istituzioni
formative nelle quali si realizza il dirittodovere all’istruzione
e formazione sono di pari dignità e sono dotati di autonomia
didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi dei licei e
quelli di istruzione e formazione professionale
perseguono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la
riflessione critica su di essi, nonché di sviluppare l’autonoma capacità di
giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche
lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie e la
padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo
educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A. Essi assicurano gli
strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai
Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo
ciclo si realizza l’alternanza scuolalavoro, come
previsto dal decreto legislativo attuativo dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53.
7. E’ assicurata e assistita
la possibilità di cambiare percorso tra i licei e all’interno dei licei, come
previsto dall’articolo 12, comma 4, nonché di passare
dai licei all’istruzione e formazione professionale, e viceversa, come previsto
dall’articolo 6 del decreto legislativo concernente le norme generali sul
diritto dovere all’istruzione e alla formazione, emanato in attuazione
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai
fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i
diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni scolastiche e formative
riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le
esercitazioni pratiche, le esperienze formative e gli stages
realizzati in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
9. Al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione si accede
previo superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
10. La continuità dei
percorsi di istruzione e formazione professionale con
quelli di cui all’articolo 69 della legge n.144 del
1999 è realizzata tramite accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del
decreto legislativo n.281 del 1997, prevedendo anche
il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
CAPO II
I licei
Articolo 2
(Finalità e durata)
1. I licei forniscono allo
studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita ed elevata delle problematiche legate alla persona ed alla società
nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca
la padronanza di conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro.
2. I licei hanno durata
quinquennale. I relativi percorsi si sviluppano in due periodi biennali e in un
quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3. I licei realizzano il
profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A ed
articolano i percorsi formativi secondo le indicazioni nazionali di cui agli
allegati B, C, D, etc.
4. I licei, d’intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso
di studi, specifiche modalità per l’approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio
universitari e dell’alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei
sono propedeutici, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica
superiore.
5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del
titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti
dall’ordinamento giuridico. L’ammissione al quinto anno dà inoltre accesso
all’istruzione e formazione tecnica superiore.
6. I licei
sono i seguenti: a) artistico; b) classico; c) economico; d) linguistico; e)
musicale e coreutico; f) scientifico; g) tecnologico;
h) delle scienze umane. Ciascuno di essi
approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei
successivi articoli.
7. I licei
artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
Articolo 3
(Attività educative e didattiche)
1. Al fine di garantire
l’esercizio del diritto dovere di cui all’articolo 1, comma 1, l’orario annuale
delle lezioni nei licei, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica
in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle
conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori,
opzionali obbligatori ed opzionali facoltativi, secondo quanto previsto agli
articoli da 4 a 11.
2. Nel quinto anno, i licei
organizzano attività ed insegnamenti opzionali obbligatori destinati ad
approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione
dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello
superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
3. I licei, al fine di
realizzare la personalizzazione del piano di studi
organizzano, a partire dal secondo biennio, nell’ambito del piano dell’offerta
formativa, e tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie e degli
studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo,
culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La
scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa
ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita.
Gli studenti sono tenuti alla
frequenza delle attività facoltative prescelte. Le relative richieste sono
formulate all’atto dell’iscrizione.
Al fine di ampliare e
razionalizzare tale scelta, le istituzioni scolastiche possono, nella loro
autonomia, organizzarsi anche in rete.
Articolo 4
(Liceo artistico)
1. Il Liceo artistico
approfondisce la cultura liceale attraverso la componente
estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente gli
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria
creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei
codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il Liceo artistico si
articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design,
ambiente;
c) audiovisivo,
multimedia, scenografia.
3. Gli indirizzi si
caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente
sviluppa la propria capacità progettuale:
a) nel Laboratorio di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative, lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative
(disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel Laboratorio di
progettazione, dell’indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente
acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno
industriale e delle problematiche urbanistiche;
c) nel Laboratorio
audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della
comunicazione visiva, di quella audiovisiva,
multimediale e dell’alle-stimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
4. L’orario annuale
obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e di
990 ore nel quinto anno. L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 198 ore
nel primo biennio e di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario
annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno.
Articolo 5
(Liceo classico)
1. Il Liceo classico
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e
delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo allo studente
gli strumenti per interpretarle. Assicura la padronanza delle metodologie,
delle tecniche e dei linguaggi relativi, nonché il
rigore metodologico, la sensibilità ai valori anche estetici e l’ampiezza e
fecondità della visione culturale, che consentono di cogliere le radici
dell’umanesimo nel mondo moderno.
2. L’orario annuale
obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825
nel quinto anno. L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo
biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L’orario
annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto
anno.
Articolo 6
(Liceo economico)
1. Il Liceo economico
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie
interpretative dell’azione personale e sociale messe a
disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente gli
strumenti per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e
giuridiche, individuando la interdipendenza tra i
diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale.
Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell’economia e
della cultura dell’imprenditorialità.
2. Il Liceo economico si
articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell’indirizzo
economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare
competenze organizzative, amministrative e gestionali mirate su
specifiche opzioni, quali i servizi, il turismo e le produzioni agro-alimentari,
in relazione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro.
4. Nell’indirizzo
economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare
competenze economico-giuridico-istituzionali,
anche nelle dimensioni locale, nazionale europea e internazionale.
5. L’orario annuale
obbligatorio è di 891 ore nel primo e nel secondo biennio, e di 785 ore il
quinto anno. L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo
biennio , 198 ore nel secondo biennio e di 165 ore nel
quinto anno. L’orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno.
Articolo 7
(Liceo linguistico)
1. Il Liceo linguistico
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata
di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo
studente gli strumenti per conoscere, anche in un’ottica comparativa, le
strutture e l’uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di
almeno tre lingue dell’Unione europea oltre l’italiano, e per rapportarsi in
forma critica e dialettica alle altre culture.
2. L’orario annuale
obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825
nel quinto anno. L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo
biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L’orario
annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto
anno.
Articolo 8
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il Liceo musicale e coreutico approfondisce la cultura
liceale dal punto di vista musicale e coreutico, alla
luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e
scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo
studente gli strumenti per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di
laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici
sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.
2. L’orario annuale
obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno. L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 198 ore nel primo
biennio, e di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale
opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
Articolo 9
(Liceo scientifico)
1. Il Liceo scientifico
approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del
nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi
propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente
gli strumenti conoscitivi necessari per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle
metodologie e delle competenze relative.
2. L’orario annuale
obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825
nel quinto anno. L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo
biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L’orario
annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto
anno.
Articolo 10
(Liceo tecnologico)
1. Il Liceo tecnologico approfondisce
la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Fornisce allo
studente gli strumenti per comprendere le problematiche
scientifiche e storico-sociali collegate alla
tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e
della capacità progettuale e la padronanza delle tecniche, dei processi
tecnologici e delle metodologie di gestione relative.
2. Il Liceo tecnologico si
articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) meccanico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico e della
comunicazione;
d) chimico e biochimico;
e) sistema moda;
f) agrario;
g) costruzioni e territorio;
h) trasporti.
3. Gli indirizzi si
caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo studente sviluppa le
proprie capacità progettuali e l’apprendimento delle tecniche dei processi
tecnologici e delle metodologie di gestione ad essi
proprie, relativamente a ciascuno degli ambiti di cui al comma 2.
4. L’orario annuale
obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio e di 759 ore nel secondo biennio e
nel quinto anno. L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo
biennio e di 330 ore, dedicato alle attività laboratoriali,
nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario annuale opzionale facoltativo è
di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
Articolo 11
(Liceo delle scienze umane)
1. Il Liceo delle scienze
umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni
umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione
dei modelli educativi. Fornisce allo studente gli strumenti per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
2. L’orario annuale
obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825
nel quinto anno. L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo
biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L’orario
annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto
anno.
Articolo 12
(Organizzazione educativa e didattica)
1. Le attività educative e
didattiche di cui all’articolo 3, sono assicurate con la dotazione di personale
docente assegnato all’istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli
insegnamenti di cui all’articolo 3, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, le
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro
bilanci, contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati
requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. L’organizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nell’autonomia
e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, in costante rapporto con
le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del
territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così
come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la
personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi
piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di
specifica formazione che svolge funzioni di orientamento
nella scelta delle attività di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l’apporto
degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei
processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso
la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo
corrispondente ad un periodo didattico.
4. I licei assicurano ed
assistono, mediante apposite iniziative di orientamento
e didattiche, i passaggi a un diverso indirizzo o ad altro liceo o ai percorsi
del sistema di istruzione e formazione
professionale.
5. I licei, d’intesa con le
università e con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, definiscono
specifiche modalità per l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di istruzione
superiore.
6. Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma della
Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) all’ individuazione
del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle
attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti
di flessibilità interni nell’organizzazione delle discipline; tale nucleo
essenziale rispecchia la cultura e l’identità nazionale e prevede una quota
riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle
stesse, anche collegata con le realtà locali; nonché alle modifiche delle
indicazioni di cui all’allegato B;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici.
Articolo 13
(Valutazione e scrutini)
1. La valutazione, periodica
e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la
certificazione delle competenze da essi acquisiste
sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività
educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base
degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità
dell’anno, per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di
cui all’articolo 3.
3. Salva la valutazione
periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di
cui all’articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una
valutazione ai fini di verificare l’ammissibilità dello studente, al terzo ed
al quinto anno, subordinata all’avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi
formativi dei predetti bienni, ivi compreso il comportamento degli studenti. In
caso di esito negativo della valutazione periodica
effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe
successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere
disposta solo per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti
motivati.
4. Al termine del quinto anno
sono ammessi all’esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell’apposito scrutinio.
5 All’esame di Stato sono
ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo
2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall’articolo
3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.
6. Alle classi successive
alla prima si accede anche per esame di idoneità, al
quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano superato l’esame di Stato
conclusivo della scuola secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne
occorrono per il corso normale degli studi.
7. Ai fini della
partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati
ai candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino di frequentare
l’istituto. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal superamento
dell’esame di Stato di cui al comma 6 i candidati che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello
dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità. Coloro che, nell’anno
in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo
anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di
studio inferiore.
8. Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione estiva.
Articolo 14
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio dei licei considera e valuta le competenze
acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione,
sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
2. All’esame di Stato sono
ammessi gli allievi che hanno conseguito la valutazione positiva
di cui all’articolo 13, comma 4.
3. Sono altresì ammessi
all’esame di Stato , nella sessione dello stesso anno,
gli allievi del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale
del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla
media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale,
una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma
restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell’insegnamento
di educazione fisica.
4. I candidati esterni di cui
all’articolo 13, comma 5, sostengono l’esame di Stato secondo le modalità definite dall’articolo 3 del DPR 23 luglio 1998, n.323.
5. All’articolo 4, comma 4
della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo periodo
è sostituito dal seguente: “i candidati esterni sono ripartiti
tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero
massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso
non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali,
commissioni apposite”.
CAPO III
L’istruzione e formazione professionale
Articolo 15
(Livelli essenziali delle prestazioni)
1. L’iscrizione e la
frequenza ai percorsi di istruzione e formazione
professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e
garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea,
rappresenta assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, come
previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo concernente la
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione.
2. Nell’esercizio delle loro
competenze legislative esclusive in materia di istruzione
e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le
Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente
Capo.
3. I livelli essenziali di
cui al presente Capo costituiscono requisiti per l’accreditamento delle
istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui
al comma 1.
4. Le modalità
di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo
sono definite con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c,
della legge 28 marzo 2003, n.53.
5. I titoli e le qualifiche
rilasciate dalle istituzioni di istruzione e formazione
professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a conclusione dei
percorsi, di durata almeno quadriennale, rispondenti ai requisiti di cui al
comma 2, costituiscono titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti
gli altri effetti e competenze previsti dall’ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche
conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione
e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d’intesa con i licei, con le università e
con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
7. Le qualifiche
professionali conseguite attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276
costituiscono l’espletamento del diritto dovere di istruzione
e formazione a norma dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo
concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere
all’istruzione e alla formazione.
Articolo 16
(Livelli essenziali dell’offerta
formativa)
1.Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, le Regioni organizzano i relativi
percorsi assicurando, quale livello essenziale dell’offerta formativa, il
soddisfacimento della richiesta di frequenza.
Articolo 17
(Livelli essenziali dell’orario minimo
annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi)
1.Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, le Regioni assicurano, quali livelli
essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi
formativi, l’avvio dell’anno formativo contemporaneo all’avvio dell’anno
scolastico, un orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi
di almeno 990 ore annue, di cui tre quarti a frequenza obbligatoria, destinando
almeno il 25 per cento all’apprendimento in contesti di lavoro. Le Regioni
assicurano inoltre, agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi
nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata
triennale, che si concludono con il conseguimento di
una qualifica professionale;
b) percorsi di durata
quadriennale, che si concludono con il conseguimento
di un diploma professionale.
Articolo 18
(Livelli essenziali degli obiettivi
generali e del profilo educativo, culturale e professionale)
1. Nell’esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quali livelli essenziali degli obiettivi generali e del
profilo educativo, culturale e professionale:
a) che i percorsi di istruzione e formazione professionale siano
personalizzati con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale
del secondo ciclo, individuato all’articolo 1, comma 5 e che essi forniscano
allo studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile
e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per
l’inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni;
b) che i percorsi di cui alla
lettera a) siano riferiti a figure di differente livello, relative ad aree
professionali, definite mediante intese in sede di Conferenza Unificata a norma
dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e recepite con decreti del
Presidente della Repubblica. Tali figure possono essere articolate in specifici
profili professionali, sulla base dei fabbisogni del territorio;
c) che in
relazione a ciascuna delle figure individuate come previsto alla lettera
b), siano rispettati gli standard minimi formativi di cui all’articolo 19,
richiesti per la spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche
professionali conseguiti all’esito dei percorsi, come previsto dall’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Articolo 19
(Standard minimi dei percorsi formativi)
1. Nell’esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quali livelli essenziali i seguenti standard minimi dei
percorsi formativi:
a) l’acquisizione di
competenze essenziali di base, nonché linguistiche come
previsto dall’articolo 1, comma 5, matematiche, scientifiche, tecnologiche,
storico–sociali ed economiche, così come individuate dall’accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, allegato al presente decreto;
b) l’acquisizione delle
competenze professionali relative alle figure professionali definite a sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera b), mirate in relazione al
livello della qualifica o del titolo cui si riferiscono;
c) l’insegnamento della
religione cattolica come previsto dall’accordo che apporta modifiche al
Concordato Lateranense e al relativo Protocollo
addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121,
e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;
d) la
destinazione all’acquisizione delle competenze di cui alla lettera a) della
quota oraria prevalente dell’orario complessivo obbligatorio nei primi due anni dei suddetti percorsi;
e) gli interventi di orientamento e tutorato, anche
per favorire la continuità del processo di apprendimento nell’istruzione e formazione
tecnica superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica e musicale,
e gli interventi di recupero e sviluppo degli apprendimenti dello studente;
f) la definizione di
specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze
e delle abilità richieste per l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore;
g) la permanenza dei docenti
nella stessa sede per l’intera durata del corso ovvero, per la durata di almeno
un periodo didattico qualora il corso stesso sia articolato in periodi
didattici.
Articolo 20
(Livelli essenziali dei requisiti dei
docenti)
1. Nell’esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le
attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso
di abilitazione all’insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata esperienza
maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
Articolo 21
(Livelli essenziali della valutazione e
certificazione delle competenze)
1. Nell’esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quali livelli essenziali della valutazione e certificazione
delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il
comportamento degli studenti siano oggetto di
valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei
docenti;
b) che a tutti gli studenti
iscritti ai percorsi di istruzione e formazione
professionale sia rilasciata certificazione periodica e finale delle
competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il certificato di
qualifica professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero
a conclusione dei percorsi di durata quadriennale, il diploma professionale;
d) che nelle commissioni per
gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza di docenti con i
requisiti di cui all’articolo 20.
Articolo 22
(Livelli essenziali delle strutture
formative e dei relativi servizi )
1. Nell’esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quali livelli essenziali delle strutture e dei servizi, che
le istituzioni formative abbiano i seguenti requisiti:
a) adeguatezza delle capacità
gestionali e della situazione economica;
b) rispetto dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
c) accettazione del sistema
dei controlli pubblici;
d)
completezza dell’offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui
all’articolo 17, comma 1, lett. a) e b);
e)
svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale integrativo di
cui all’articolo 15 comma 6, realizzato d’intesa con i licei, con le università e con gli istituti dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
f) adeguatezza dei locali, in
relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) adeguatezza didattica, con
particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa
strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende
operare;
h) adeguatezza tecnologica,
con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti
rispondenti all’evoluzione tecnologica;
i) disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che
individuale;
j) capacità
di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative,
coerenti con gli indirizzi formativi attivati.
2. I requisiti di cui al
comma 1 sono conformi a quanto definito dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 25 maggio 2001, n.166 e sono
ridefiniti a cadenza triennale previa intesa in sede di Conferenza Unificata,
ai sensi del decreto legislativo n.281 del 1997 e
recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.
Articolo 23
(Livelli essenziali dei passaggi tra i
sistemi)
1. Nell’esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, per quanto di loro competenza, quale livello essenziale dei
passaggi tra i sistemi, la possibilità di passaggio dal sistema dell’istruzione
e formazione professionale a quello dei licei, e viceversa.
2. Ai fini di quanto previsto
al comma 1, le corrispondenze tra i crediti scolastici definiti come previsto dall’articolo 12, comma 6, lettera b), e i crediti formativi
conseguiti ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), sono stabilite
mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero mediante specifiche
intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
singole Regioni, in conformità alle disposizioni della legge n. 53 del 2003.
Articolo 24
(Valutazione)
1. Ai fini della verifica del
rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi
formativi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione. Le istituzioni formative forniscono al predetto Istituto i dati e
la documentazione da esso richiesti, anche al fine del
loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e
formazione, che il Ministro, dell’istruzione, dell’università e della ricerca
presenta al Parlamento a norma dell’articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo
2003, n.53.
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Articolo 25
(Passaggio al nuovo ordinamento)
1. I percorsi
liceali di cui al presente decreto sono gradualmente attivati a partire
dall’anno scolastico 2006-2007.
2. I corsi avviati entro
l’anno scolastico 2005-2006 negli istituti di istruzione
secondaria superiore di cui all’articolo 191 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, proseguono
fino al loro completamento.
3. I percorsi del sistema dei
licei e quelli del sistema di istruzione e formazione
professionale possono essere realizzati in un’unica sede, sulla base di
apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate.
Articolo 26
(Trasferimento di competenze alle
Regioni)
1. Dall’anno scolastico
2006/2007 le competenze relative ai percorsi che si
concludono con i titoli e le qualifiche di cui all’articolo 15, comma 5, non
rientranti tra i licei di cui al Capo II del presente decreto, sono
gradualmente trasferite alle Regioni.
2. Il trasferimento di cui al
comma 1 è subordinato all’assicurazione dei livelli essenziali di cui al Capo
III e alla definizione dei livelli del servizio da mantenere da parte delle Regioni,
attuata mediante intese in sede di Conferenza Stato-Regioni nonché
con specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e singole Regioni, che comunque devono assicurare i livelli occupazionali,
il soddisfacimento delle richieste dell’utenza, il rilascio dei diplomi di
qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali, il biennio
post-qualifica, preordinato all’esame di Stato conclusivo, previsto dal
precedente ordinamento.
3. Al trasferimento di cui al
comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, d’intesa con le
singole Regioni interessate.
Articolo 27
(Gradualità dell’attuazione del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione)
1. Nell’anno scolastico
2005/2006, il diritto-dovere di iscrizione e frequenza
di cui al relativo decreto legislativo ricomprende i
primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base
dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, allegato al
presente decreto.
2. Fino alla completa
attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione, come previsto
dall’articolo 1 del relativo decreto legislativo continua ad applicarsi l’articolo 8, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto
legislativo.
3. Dall’anno scolastico
2006/2007 i percorsi sperimentali di cui al comma 1 vengono
gradualmente potenziati ed ampliati, sulla base delle intese di cui
all’articolo 26, nonché di apposite intese in sede di Conferenza Stato-Regioni
ovvero di specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e singole Regioni, in conformità alla legge 28 marzo 2003, n. 53.
4. La sperimentazione di cui
al comma 3 è oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di
Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e cessa, sulla base di apposita
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero di specifiche intese tra il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole Regioni, a
seguito della completa attuazione del diritto-dovere di cui all’articolo 1 del
relativo decreto legislativo, e a condizione che venga pienamente assicurato
agli studenti l’accesso ad entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera
scelta e che vengano definiti gli standard di costo dei percorsi di istruzione
e formazione professionale.
Articolo 28
(Disposizioni particolari per le Regioni
a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
1. All’attuazione del
presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.