Ma altre leggi che restano in vigore continuano a considerarlo un diritto
scontato
Lavoro, gratuito patrocinio un po’ meno
gratuito
Abrogato l’articolo che prevede
l’esenzione dalle spese
Legge 134 del 29.3.2001
L’articolo 23 della legge 29 Marzo 2001 n. 134 (gratuito
patrocinio) stabilisce, a far data dal 1° luglio 2002, l’abrogazione dell’art
10 della legge 533/1973 che prevede l’esenzione totale delle spese per gli atti
del processo del lavoro, previdenziali e per gli atti relativi ai provvedimenti
di conciliazione. Ad una lettura formale della norma sembra venir meno il
trattamento fiscale di favore del processo del lavoro, tuttavia è bene
ricordare che l’esenzione fiscale in materia di atti del lavoro è contenuta
anche nell’art. 13 della legge 604 del 1966 (norme sui licenziamenti
individuali). L’art. 23 della legge 134/01 deve essere poi letto in relazione
all’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 che, avendo previsto la
sostituzione per i procedimenti ordinari (cioè non esenti) della tassa di
iscrizione a ruolo e dei diritti di cancelleria con un contributo unificato, al
comma 8 ribadisce come tale contributo non sia dovuto per i procedimenti già
esenti, quale il processo del lavoro. E’ evidente che tale situazione normativa
necessiti di chiarimenti.
Legge
n. 134 del 29 Marzo 2001
"Modifiche alla legge 30 luglio
1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001
Art. 1.
1. Prima dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la
seguente rubrica:
"Capo I – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: "del cittadino non abbiente," è inserita la seguente:
"indagato," e dopo la parola: "imputato," è inserita la
seguente: "condannato,".
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"3. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per
ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure,
derivate ed incidentali, comunque connesse".
3. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa" sono
soppresse.
4. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
abrogato.
5. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
abrogato.
6. Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
aggiunti i seguenti:
"9-bis. Il giudice respinge l’istanza ove vi siano fondati motivi
per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e
2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di
attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in
ordine all’istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa
autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti
dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero
nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve
chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA)
e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili
sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni
personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte, che
potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla
Guardia di finanza".
Art. 3.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole
da: "lire otto milioni" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "lire diciotto milioni".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1º luglio 2001.
Art. 4.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio
1990, n. 217, la parola: "strettamente" è soppressa.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 luglio
1990, n. 217, dopo le parole: "consulenti tecnici di parte," sono
inserite le seguenti: "investigatori privati autorizzati,".
3. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le
consulenze di cui al comma 1 che, all’atto del conferimento, apparivano
irrilevanti o superflue ai fini della prova".
4. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: "un secondo difensore di fiducia" sono aggiunte le seguenti:
", eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7
gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento
dell’indagato, dell’imputato o del condannato".
5. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
abrogato.
Art. 5.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge 30 luglio
1990, n. 217, dopo le parole: "la sua famiglia anagrafica" sono
aggiunte le seguenti: "nonchè del proprio numero di codice fiscale e di
quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare".
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
abrogato.
3. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"3. Se l’istante è straniero, per i redditi prodotti all’estero si
applica la disposizione di cui al comma 1. L’istanza deve essere accompagnata
da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la
veridicità di quanto in essa affermato".
4. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma
3".
5. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a
produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro
dichiarazioni. In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al
presente comma e al comma 3, questa può essere sostituita da
un’autocertificazione".
6. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
sostituito dal seguente:
"6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle
dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di
inammissibilità dell’istanza".
7. Al comma 7 dell’articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"previste dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:
"previste dal comma 1" e le parole da: "con le sanzioni"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre
milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il
mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna
importa la decadenza prevista dall’articolo 10 ed il recupero delle somme
corrisposte dallo Stato a carico del responsabile".
Art. 6.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: "ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza,"
sono inserite le seguenti: "a pena di nullità assoluta ai sensi
dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
inserito il seguente:
"1-bis. Il giudice decide sull’istanza negli stessi termini
previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui
all’articolo 1, commi 9-bis e 9-ter, all’esito delle quali può revocare
il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico
dell’interessato".
3. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge 30 luglio
1990, n. 217, le parole: ", alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni
ed allegazioni previste dall’articolo 5," sono soppresse.
Art. 7.
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"4, comma 4," sono soppresse.
Art. 8.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7
gennaio 1998, n. 11, l’interessato può nominare, per la partecipazione a
distanza al procedimento penale dell’indagato, dell’imputato o del condannato,
un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a
distanza".
Art. 9.
1. Dopo l’articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il
seguente:
"Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). – 1.
Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente
tecnico residente nel distretto di corte d’appello nel quale pende il
procedimento.
2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato
residente nel distretto di corte d’appello ove ha sede il giudice competente
per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione
difensiva".
Art. 10.
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole:
"dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell’articolo 5" sono
sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, lettera c), e 4
dell’articolo 5" e le parole: "o a presentare la prescritta
documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "o a presentare la
documentazione richiesta".
Art. 11.
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: "al consulente tecnico" sono inserite le seguenti: "o
all’investigatore privato autorizzato".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
inseriti i seguenti:
"2-bis. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice,
previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno
professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni
coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate
inammissibili.
2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse
al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate
dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge".
3. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le
parole: "al consulente tecnico," sono inserite le seguenti:
"all’investigatore privato autorizzato,".
Art. 12.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
aggiunto il seguente:
"2-bis. L’avere l’avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito
richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti
dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale".
Art. 13.
1. Dopo l’articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il
seguente capo:
"Capo II – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED
AMMINISTRATIVI.
Art. 15-bis. - (Istituzione del patrocinio). – 1. È assicurato il
patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei
giudizi civili o amministrativi, nonchè negli affari di volontaria
giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente
infondate.
2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è
assicurato altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio
nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio
da instaurare, e all’apolide nonchè ad enti o associazioni che non perseguano
scopi di lucro e non esercitino attività economica.
3. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per le cause
per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la
cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
Art. 15-ter. - (Condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato). – 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi
dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni.
2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad
oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente
sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto
del solo reddito dell’interessato.
3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in
relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nel biennio precedente.
Art. 15-quater. - (Istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato). – 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell’articolo
15-ter può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato
in ogni stato e grado del procedimento.
2. L’istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta
dall’interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato
ovvero dal funzionario che la riceve.
3. L’istanza è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio
dell’ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito
o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento
impugnato se procede la Corte di cassazione.
Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell’istanza) – 1. L’istanza prevista
dall’articolo 15-quater è redatta in carta semplice e contiene, a pena
di inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato ed all’indicazione del procedimento, se già pendente, cui si
riferisce:
a) l’indicazione delle generalità dell’interessato e dei componenti del
suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;
b) un’autocertificazione dell’interessato attestante la sussistenza
delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a
tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 15-ter;
c) l’impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell’istanza o della
comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le
eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente,
rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Se l’istante è straniero, per i redditi prodotti all’estero si
applica la disposizione di cui al comma 1. L’istanza è accompagnata da una
certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di
quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell’ordine
degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo
richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la
documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa
indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la
presentazione o l’integrazione della documentazione prevista.
4. L’istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto
utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la
specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.
5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai
commi 1, 2 e 4 è causa di inammissibilità dell’istanza.
Art. 15-sexies. - (Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato). – 1. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una
determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si
riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro
genere. L’ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia
rimasta soccombente la parte che l’ha ottenuta; in tale caso l’interessato non
può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l’applicazione
dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti:
a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l’affare riguardo
ai quali ha luogo l’ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di
ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle
cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di
parte civile;
b) l’annotazione a debito delle tasse di registro e l’uso della carta
non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;
c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per
l’oggetto che ha dato luogo all’ammissione, sono fatti e ne è spedita copia
senza percezione di diritti od altra spesa;
d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i
notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le
indennità ad essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel
registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese
stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la
ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o
anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per
vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga
revocata ai sensi dell’articolo 15-terdecies;
e) sono anticipate dall’erario dello Stato, salvo il diritto di
ripetizione ai sensi della lettera d), le spese di viaggio e di
soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali necessarie per le finalità di cui
al presente articolo, nonchè le spese di viaggio e le altre effettivamente
sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni;
f) le inserzioni per le finalità sopra indicate sono fatte con
annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su
presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l’affare;
g) sono anticipate dall’erario dello Stato le spese per la pubblicazione
in uno o più giornali dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e per gli
altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del
codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei
commi secondo e seguenti dell’articolo 50 del codice civile e dalla stessa
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il
provvedimento di revoca dell’ammissione;
h) sono anticipate dall’erario dello Stato le spese per la pubblicazione
della decisione di merito di cui all’articolo 120 del codice di procedura
civile e quelle per la pubblicazione dell’ordinanza di vendita prevista dagli
articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al
recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato in caso di provvedimento di revoca dell’ammissione e, nel secondo
caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile,
sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite
riscosse dall’amministratore giudiziario;
i) sono anticipate dall’erario dello Stato le spese per il compimento
dell’opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.
Art. 15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennità) – 1.
Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli
onorari e le indennità dovuti all’avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel
registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese
stesse, anche nel caso di transazione della lite.
Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) –
1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a
comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far
tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione
precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali
variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, rilevanti
ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 15-nonies. - (Sanzioni). – 1. Chiunque, al fine di ottenere o
mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza di
cui all’articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante
falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione
o il mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto
consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato; la condanna importa la revoca, da disporre immediatamente,
prevista dall’articolo 15-terdecies, nonchè il recupero delle somme
corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di
chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 15-octies.
Art. 15-decies. - (Procedura per l’ammissione anticipata al patrocinio a
spese dello Stato). – 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è
presentata o pervenuta l’istanza di cui all’articolo 15-quater, il
consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza,
ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se,
alla stregua dell’autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di
reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato
intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o
respinge ovvero dichiara inammissibile l’istanza è trasmessa all’interessato,
al giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente.
3. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla
stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo
15-quinquies, dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato,
nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe
tributaria e può disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la
verifica della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi. Se risulta che
il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non
veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la revoca
dell’ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica
presso il tribunale competente per i reati di cui all’articolo 15-nonies.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è in ogni tempo, anche
successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria
ovvero su iniziativa dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di
finanza.
5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza
sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche
l’effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
Art. 15-undecies. - (Ammissione da parte del giudice). – 1. Se il
consiglio dell’ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile
l’istanza, questa può essere proposta al giudice.
2. Il giudice decide sull’istanza unitamente al merito. Si applicano,
anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli da 15-bis a 15-nonies.
Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico). –
1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un
difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonchè un
consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.
Art. 15-terdecies. - (Pronuncia del giudice sull’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato). – 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano
modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il
provvedimento di ammissione.
2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o
revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta
dal consiglio dell’ordine degli avvocati se risulta l’insussistenza dei
presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La modifica e la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la
modifica o dal momento dell’ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di
recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente corrisposte
successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l’atto
che definisce il merito pronuncia anche sull’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati.
Art. 15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico). – 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente
tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente
tecnico di ufficio sono liquidati dall’autorità giudiziaria, previo parere del
consiglio dell’ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito
tenuto conto della natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza
degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso,
osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti
dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a
onorari, diritti e indennità, ridotti della metà.
2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di
ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all’atto della cessazione
dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di
cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato.
3. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto
all’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in
cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute
le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al
consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto
in cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di
finanza e al direttore regionale delle entrate.
5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il
decreto di liquidazione, entro venti giorni dall’avvenuta ricezione della
comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale
appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
6. Il procedimento è regolato dall’articolo 29 della legge 13 giugno
1942, n. 794.
7. Il tribunale o la corte d’appello possono chiedere all’ufficio
giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti
e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Art. 15-quinquiesdecies. - (Divieto di percepire compensi o rimborsi). –
1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio
a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o
rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo.
2. L’avere l’avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto
o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal
presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). – 1. Il
provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e
delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore
dello Stato quando l’altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma
1. Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della
causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo
favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.
3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico
dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata
nella misura percentuale corrispondente.
4. Nell’attribuzione delle spese all’erario dello Stato di cui ai commi
da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennità dovuti al difensore.
Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). – 1. L’azione di
recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può
essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti
ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il
sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di
estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato ha l’obbligo di far dichiarare l’estinzione dello stesso se
cancellato dal ruolo, ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura
civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese
dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall’erario
con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.
3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono
solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese
annotati a debito, ed è vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a
spese dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.
4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti
e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto.
5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi
d’impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle
tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga
dichiarato estinto o sia rinunciato.
6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al
pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle
ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti.
Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in
altri casi). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nella fase dell’esecuzione e nel procedimento di
revocazione.
Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). – 1. Le disposizioni previste
dal presente capo si applicano dal 1º luglio 2002.
2. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui
al presente capo deliberata anteriormente al 1º luglio 2002 rimane valida ed i
suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge".
Art. 14.
1. Prima dell’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la
seguente rubrica:
"Capo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI".
Art. 15.
1. All’articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "al
gratuito patrocinio" sono sostituite dalle seguenti: "al patrocinio a
spese dello Stato nei casi di cui al capo I".
Art. 16.
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è ammesso il recupero delle
somme pagate al difensore e delle spese, di cui all’articolo 4, nel processo
penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10".
Art. 17.
1. Dopo l’articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il
seguente:
"Art. 17-bis. - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato). – 1. Presso ogni consiglio dell’ordine degli avvocati è
istituito l’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
2. L’elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 3.
3. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il
quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.
4. L’inserimento nell’elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso
intervenga una sanzione disciplinare.
5. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed
è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel
territorio della provincia".
Art. 18.
1. L’articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal
seguente:
"Art. 18. - (Relazione al Parlamento) – 1. Il Ministro della
giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette
al Parlamento una relazione sull’applicazione della nuova normativa sul
patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai
fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa".
Art. 19.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la
lettera l-bis) è aggiunta la seguente:
"l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli
oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche
quando siano eseguite da persone fisiche";
b) all’articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate
per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a
spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il
soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al
medesimo comma 1".
Art. 20.
1. Presso il consiglio dell’ordine degli avvocati è istituito, con addetti
anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e
consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa
d’ufficio.
2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:
a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle
eventuali imposte, nonchè i requisiti, le modalità e gli obblighi per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore
d’ufficio.
3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione
di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa
le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema
prospettato, ai fini della valutazione dell’opportunità dell’instaurazione di o
della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di
risoluzione alternativa del conflitto.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il
contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al
comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.
5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici
o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito
all’espletamento del servizio, anche ai sensi dell’articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 21.
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la
disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese
anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge
incompatibili.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n.
217, introdotto dall’articolo 13 della presente legge.
Art. 22.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
lire 37.050 milioni per l’anno 2001, in lire 116.792 milioni per l’anno 2002 ed
in lire 159.484 milioni a decorrere dall’anno 2003 e a regime, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 23.
1. L’articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3282, l’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319,
come sostituito dall’articolo 10 della legge 11 agosto
1973, n. 533[1], e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del
1973 sono abrogati a decorrere dal 1º luglio 2002.
Note
[1] L’abrogazione di tale norma potrebbe costituire
un deterrente alla proposizione dei ricorsi in materia lavoro. I lavoratori
sarebbero infatti costretti ad anticipare le somme per proporre la causa. A ciò
bisogna aggiungere anche i tempi lunghi che caratterizzano le cause di lavoro
che sicuramente non incoraggiano il ricorso alla giustizia.