Chiarite e risolte alcune incongruenze delle recenti modifiche legislative
Agevolazioni fiscali per il veicolo del disabile
Una guida caso per caso per tutti gli
aspetti più complessi
Agenzia delle entrate 46/2001
L’adattamento del veicolo alle necessità del
portatore di handicap resta essenziale per godere delle
agevolazioni fiscali per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o
impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di
"grave limitazione della capacità di deambulazione". E’ forse il
chiarimento più importante tra i molti – spiegati con grande
chiarezza dalla circolare 46 del 2001 dell’Agenzia delle entrate per il
trattamento fiscale dei veicoli delle persone portatrici di handicap. La
circolare chiarisce nel dettaglio le agevolazioni che spettano, o che non
spettano, agli handicappati se posseggono auto
modificate o no, se posseggono caravan , così come debbano comportarsi
fiscalmente le officine nella trasformazione per l’uso di disabili di veicoli a
benzina o diesel di cilindrata superiore rispettivamente ai 2 litri o ai 2,8
litri o il trattamento fiscale delle parti normali di veicoli adattati per
handicappati.
Agenzia delle Entrate. Circolare
46 dell’11 maggio 2001. Oggetto: Articolo
30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno
2001) e ulteriori chiarimenti in materia di
agevolazioni per disabili.
La disposizione contenuta nell’articolo 30, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 [1]
(legge finanziaria per l’anno 2001), ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio
2001, la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste ai fini
dell’IVA, dell’IRPEF, delle tasse automobilistiche, dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
[2], tramite l’inserimento dei soggetti con handicap
psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento e degli invalidi con
grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.
La disposizione contenuta nella legge
finanziaria, inoltre, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 8 della
legge n. 449 del 1997, prevede che, ai fini della concessione delle agevolazioni
in questione, per i soggetti appartenenti alle nuove categorie considerate
(inabili psichici con indennità di accompagnamento,
invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e pluriamputati), non è richiesto che il veicolo sia adattato
in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto.
Con la presente circolare si
intendono dirimere i dubbi interpretativi posti dalla norma in esame,
soprattutto in merito all’estensione della previsione agevolativa
agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni.
Da un punto di vista normativo, la
disposizione recata dalla legge finanziaria pone un primo problema
interpretativo dovuto alla perdurante vigenza del citato
articolo 8 della legge n. 449 del 1997. Detta norma prevede, infatti,
che le agevolazioni fiscali per l’acquisto dei veicoli spettano ai disabili
"con impedite o ridotte capacità motorie permanenti", a condizione
che il veicolo oggetto dell’acquisto sia adattato in funzione delle
suddette limitazioni fisiche.
La coesistenza delle due citate norme impone
che si individui la linea distintiva tra le tipologie
di handicap indicate nell’articolo 8 della legge n. 449/1997 e quelle
introdotte dall’articolo 30 della legge n. 388/2000, onde determinare in
relazione a quali categorie di soggetti inabili continua a sussistere la
necessità di adattamento del veicolo imposta dalla norma meno recente.
A tal proposito, il Dipartimento della
Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato
che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti
dall’articolo 30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave,
definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della
deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale
dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui
all’articolo 4 della citata legge n. 104/1992.
La medesima commissione deve certificare
l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
Anche per tali soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli
adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei
benefici fiscali.
L’adattamento funzionale del veicolo alle
necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai
fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur
affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione
della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche
competenti.
Si fa presente, per completezza, che per i
soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che
il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di
handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici
fiscali è la seguente:
verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui
all’articolo 4 della legge n. 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova
in situazione di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge,
derivante da disabilità psichica;
certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di
cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per
l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.
Per quanto concerne le agevolazioni IVA, le
sopra indicate certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto
dell’acquisto del veicolo, come già chiarito con circolare n. 197/E del 31
luglio 1998 del Dipartimento delle Entrate.
Il venditore del veicolo è tenuto, per ogni
cessione effettuata, ad emettere fattura su cui vanno annotati gli estremi
della norma che concedono i benefici in esame. Inoltre, entro 30 giorni dalla
data della cessione, deve comunicare agli uffici locali dell’Agenzia delle
entrate la data dell’effettuazione dell’operazione, la
targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza
dell’acquirente e, se diverso, del soggetto portatore di handicap.
Circa le modalità
per fruire delle agevolazioni relative alle tasse automobilistiche si rinvia
alle istruzioni fornite con la circolare n.186/E del
15 luglio 1998 del Dipartimento delle Entrate.
In relazione agli oneri di documentazione connessi alle agevolazioni
per i disabili, è opportuno rammentare che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
485, l’interessato, in luogo delle certificazioni comprovanti gli stati e le
qualità personali, può produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto di notorietà.
Per quanto, più in particolare, concerne le
tasse automobilistiche, si fa presente che l’istanza,
corredata della relativa documentazione, volta ad ottenere l’esenzione dal
pagamento, se prodotta oltre il termine di novanta giorni indicato
dall’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. 186/E del 15 luglio 1998), ha valore anche per i
periodi precedenti, in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla
normativa vigente al momento.
Si evidenzia, infine, che l’istanza e la necessaria documentazione hanno validità anche
per le annualità successive al primo periodo per il quale è chiesto il
beneficio; ovviamente, qualora venga sostituito il veicolo ammesso
all’agevolazione l’interessato deve rinnovare l’istanza, fermo restando che la
documentazione prodotta continua ad avere la sua validità per il combinato
disposto dell’articolo 41 e 48 del citato testo unico in materia di
documentazione amministrativa.
Nel caso in cui intervenga un qualsiasi
evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del
beneficio in argomento, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente
all’ufficio competente.
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Si ritiene utile, in questa sede, fornire
chiarimenti in relazione ad altre problematiche sollevate da varie associazioni
rappresentative degli interessi degli handicappati.
Autocaravan
L’articolo 81, comma 3,
della legge finanziaria per l’anno 2001 [3] ha modificato la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13-bis
del Tuir, inserendo i
veicoli di cui alla lettera m) dell’articolo 54, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (autocaravan) tra quelli il cui
costo dà diritto alla detrazione IRPEF nella misura del 19%.
Per individuare correttamente l’ambito
soggettivo della disposizione in commento è necessaria, peraltro, un’interpretazione logico sistematica delle norme che tenga
conto del quadro complessivo di riferimento e delle diverse modifiche
introdotte dalla legge n. 388 del 2000.
L’articolo 8 della legge n. 449 del 1997,
attraverso la modifica del citato articolo 13-bis del Tuir, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la
detrazione del 19%, ai fini dell’IRPEF, delle spese sostenute per l’acquisto
dei veicoli da parte dei disabili con impedite o ridotte capacità motorie
purché adattati. Con successivo intervento normativo apportato dall’articolo 6,
comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificativo
dello stesso articolo 13-bis, la detrazione è stata estesa alle spese
sostenute per l’acquisto di autoveicoli da parte di
non vedenti e di sordomuti.
Considerando che l’articolo 30 della legge n.
388/2000 ha inserito tra i beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte
dall’articolo 8 della legge n. 449/1997, quindi anche della detrazione
d’imposta di cui all’articolo 13-bis del Tuir,
i soggetti con handicap psichico o mentale e gli invalidi con grave limitazione
della capacità di deambulazione, ivi compresi i pluriamputati,
è da ritenere che la detrazione IRPEF per l’acquisto degli autocaravan
spetti anche nei confronti di tali soggetti, benché non espressamente indicati
nell’articolo 13-bis.
Si fa presente che la circostanza che l’autocaravan
sia adattato in funzione della patologia dell’inabile costituisce condizione
per la fruizione delle agevolazioni solo per i
soggetti con impedite o ridotte capacità motorie permanenti.
Per completezza, si fa inoltre presente, che
nessuna modifica normativa è stata apportata, ai fini dell’IVA, in relazione alle cessioni degli autoveicoli di cui alla
lettera m) dell’articolo 54 del codice della strada. Pertanto, alle
cessioni di autocaravan continua ad essere
applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 20%.
In relazione agli autocaravan, inoltre, non sono previste
agevolazioni fiscali in materia di tasse automobilistiche, considerato che il
comma 3 dell’articolo 50 della legge interviene sull’articolo 17 del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5 febbraio
1953, n.39, mediante il rinvio alle previsioni
legislative in materia di IVA (cfr circ. 207/E del 16
novembre 2000). Conseguentemente, le tipologie di veicoli esenti dal pagamento
della tassa automobilistica sono le stesse individuate ai fini del trattamento
di favore dell’IVA (n. 31 della Tabella A, parte II
del D.P.R. n. 633 del 1972).
Prestazioni rese
dalle officine per adattare i veicoli di cilindrata superiore a 2000 centimetri
cubici, se con motore a benzina, e a 2800 cc, se con
motore diesel
Circa l’applicazione dell’aliquota IVA
agevolata alle prestazioni di adattamento effettuate
su veicoli che superano i limiti di cilindrata suddetti, si ritiene che sia
applicabile l’aliquota IVA agevolata nelle ipotesi di adattamento di veicoli
acquistati senza agevolazione IVA poiché di limite di cilindrata superiore a
quanto previsto dal n. 31), della Tabella A, allegata al DPR 26 ottobre 1972,
n. 633.
Il tenore letterale della norma, infatti,
dispone l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alle prestazioni rese dalle
officine per adattare i veicoli acquistati per essere utilizzati dai portatori
di handicap, senza alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata sopra
indicati.
IVA 4% per la cessione di parti staccate
ed accessori destinati ai veicoli utilizzati dai portatori di handicap
Il numero 33), della Tabella A, parte II,
allegata al DPR n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA
ridotta del 4% alle cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente
destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30), 31) e 32) della stessa
Tabella.
Tale previsione ha determinato delle
incertezze interpretative che hanno condotto a ritenere applicabile l’aliquota
agevolata anche ai pezzi di ricambio destinati ai veicoli di cui al numero 31)
della Tabella A.
Al riguardo, si fa presente che il richiamato
numero 31), recentemente riformulato dall’articolo 50,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, già prevede espressamente
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% alle cessioni di accessori e
strumenti relativi alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli,
riferendosi, quindi, specificamente alle cessioni dei beni strettamente
connessi alla realizzazione dell’adattamento.
Il numero 33) della Tabella A, parte II,
pertanto, disponendo l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per la
cessione di parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati
ai beni indicati ai punti 30), 31) e 32) della stessa Tabella, non si riferisce
agli accessori e strumenti destinati ai beni di uso
comune.
Infatti, la logica del citato numero 33) è quella di
agevolare solo i pezzi, i ricambi, gli accessori, ecc, propri delle particolari
apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. Se le
apparecchiature si incorporano in un bene
"comune" (si pensi ai dispositivi che concretizzano l’adattamento del
veicolo) l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, gli
accessori, ecc., propri dell’adattamento.
A tale conclusione, conduce un’attenta
considerazione dell’avverbio "esclusivamente" utilizzato dal
legislatore, che rende manifesta la volontà di riferire l’agevolazione alle
cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc. degli oggetti che costituiscono l’ausilio per
il disabile.
Si ritiene, dunque, che non sia applicabile
l’aliquota agevolata alle cessioni di tutte le parti, i pezzi staccati, ecc., destinati ai veicoli indicati al precedente punto 31), in
quanto in relazione a tali beni l’intento del legislatore è stato quello di
agevolare, unitamente alla prestazione, solo la cessione dei pezzi destinati
funzionalmente all’adattamento dei veicoli in questione, e di quelli che,
comunque, costituiscono componenti dell’adattamento.
NOTE
[1] L’articolo 30, comma
7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dice testualmente: "7. Le
agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver
determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento
del veicolo".
[2] L’articolo 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 è questo: " Art.
8. (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)
1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti
i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f),
e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da
detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di
lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo
sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro
quote annuali costanti e di pari importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione
di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano
a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni
di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nonchè di autoveicoli di cui all'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500
centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie,
adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle
prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di
fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui
veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di
cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi
1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale
di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di
trascrizione e dell'imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di
risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1,
restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della
sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle
protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie
locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità
a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore
degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica
erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai
motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
[3] L’articolo 81, comma 3, della legge finanziaria per l’anno 2001: Art. 81. (Interventi in materia di solidarietà sociale) 1.
Ai fini del finanziamento di un programma di interventi
svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di
lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con
handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei
familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle
modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonche' le modalità di verifica dell'attuazione delle attività
svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All'articolo 13-bis, comma 1,
lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: "54, comma 1, lettere a), c) ed
f)", sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1, lettere a), c), f)
ed m)".